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Direzione INTERREGIONALE per la TOSCANA-L’UMBRIA e la SARDEGNA

Direzione INTERREGIONALE per la TOSCANA-L’UMBRIA e la SARDEGNA. DOCUMENTAZIONE RICHIESTA DALL’AGENZIA DELLE DOGANE PER L’ATTIVAZIONE DI UNA OFFICINA DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTI RINNOVABILI (FOTOVOLTAICO) Relatore : Dr. Biagio Raffaele Ufficio delle Dogane di Pisa. 1.

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  1. Direzione INTERREGIONALE per la TOSCANA-L’UMBRIA e la SARDEGNA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA DALL’AGENZIA DELLE DOGANE PER L’ATTIVAZIONE DI UNA OFFICINA DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTI RINNOVABILI (FOTOVOLTAICO) Relatore: Dr. BiagioRaffaele UfficiodelleDoganedi Pisa 1 Lucca , 4 Febbraio 2011

  2. Regime fiscale dell’energia elettrica • Fonti normative • I soggetti interessati

  3. L’Agenzia delle Dogane è anche competente per il controllo fiscale sulla produzione e sul consumo dell’energia elettrica e dei prodotti energetici in genere

  4. Regio Decreto 29.09.1895 n. 624, modificato con Regio Decreto 21.04.1910 n. 216 (Regolamento per l’applicazione dell’imposta di consumo sull’energia elettrica); • D.L. 28.11.1988 n. 511 convertito in Legge 27.01.1989 n. 20 (Addizionali Enti Locali sul consumo di E.E); • Artt. 52- 53 – 54 – 60 del D.Lvo 504/95 e successive modifiche (Ambito applicativo esenzioni, denuncia); • Art. 55 del D.Lvo 504/95, e successive modificazioni (Accertamento e Liquidazione);

  5. Legge Art. 58 del D.Lvo 504/95 ( Poteri e Controlli); • 13.05.1999 n. 133; • D.Lvo 16.03.1999 n. 79 (Decreto Bersani); • Direttiva 2001/77/Ce del Parlamento Europeo e del consiglio del 27.09.2001 (Promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili); • D.Lgs n. 387/2003 (Energia Elettrica da fonti rinnovabili attuazione della Direttiva 2001/77/CE); • Direttiva 2003/96/Ce del Consiglio del 27.10.2003 che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità;

  6. Legge 23 Agosto 2004 n.239 “Riordino del settore energetico nonché delega al governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia”. • Legge Regionale 24.02.2005, n. 39 “Disposizioni in materia di energia “ con la quale sono state attribuite alle provincie le funzioni relative al rilascio dell’autorizzazione alla installazione ed all’esercizio di impianti di produzione di energia elettrica che utilizzano fonti rinnovabili; • Legge Regionale 23 Luglio 2009, n. 40 “Legge di semplificazione e riordino normativo 2009 che regola in particolare lo strumento della Conferenza di Servizio”;

  7. D.Lgs del 26.02.2007 che modifica il D.Lgs del 26.10.1995 – T.U.. in materia di accise; • Circolari, fax, telex dell’ex Ministero Finanza Dip. Dogane attualmente Agenzia delle Dogane; • Parte della normativa di riferimento è disponibile sul sito • www.agenziadogane.it • (menù Documentazione Tributaria)

  8. Soggetti obbligati ed adempimenti; officine elettriche • Modifiche al Testo Unico sulle Accise introdotte dal D.Lvo n. 26 del 02/02/07. Con l’art. 1, dalla lettera I) alla lettera V) sono apportate modifiche al titolo II del TUA. La normativa comunitaria ha posto l’esigenza di armonizzare la tassazione energetica al fine di: • fissare livelli minimi d’accisa; • ridurre le differenze esistenti fra le nazioni; • consentire la libera vendita nella UE (attuazione della Direttiva 2003/96/CE – csd energy taxation)

  9. Oggetto dell’imposizione L’energia elettrica (codice N.C. 2716) è sottoposta ad accisa, con l’applicazione delle aliquote di cui all’allegato I, al momento della fornitura ai consumatori finali ovvero al momento del consumo per l’energia elettrica prodotta per uso proprio. Cliente finale è la persona fisica o giuridica che acquista energia elettrica esclusivamente per uso proprio. (D.L.vo 16/03/99, n. 79 c.d. Decreto Bersani).

  10. Usi non sottoposti ad accisa (art. 52 comma 2 del D.L.gs.504/95) Non e' sottoposta ad accisa l'energia elettrica, (pertanto non rientra nel campo di applicazione di cui al TU accise e quindi non sono dovute né l’imposta né le addizionali comunali e provinciali): • prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili ai sensi della normativa vigente in materia, con potenza non superiore a 20 kW; • impiegata negli aeromobili, nelle navi, negli autoveicoli, purché prodotta a bordo con mezzi propri, esclusi gli accumulatori, nonché quella prodotta da gruppi elettrogeni mobili in dotazione alle forze armate dello Stato ed ai corpi ad esse assimilati; • prodotta con gruppi elettrogeni azionati da gas metano biologico; • prodotta da piccoli impianti generatori comunque azionati, purché la loro potenza disponibile non sia superiore ad 1 kW, nonché prodotta in officine elettriche costituite da gruppi elettrogeni di soccorso aventi potenza disponibile complessiva non superiore a 200 kW; 10

  11. Usi non sottoposti ad accisa(art. 52 comma 2 del D.L.gs.504/95) • utilizzata principalmente per la riduzione chimica e nei processi elettrolitici e metallurgici; • impiegata nei processi mineralogici; • impiegata per la realizzazione di prodotti sul cui costo finale, calcolato in media per unità, incida per oltre il 50 per cento. Per “costo di un prodotto” s’intende la somma complessiva degli acquisti di beni e servizi e dei costi per il personale, aumentata del consumo di capitale fisso a livello di impresa (calcolato in media per unità), e per “costo della elettricità” s’intende il suo valore d’acquisto o il costo di produzione se è generata nella medesima azienda. 11

  12. Usi esenti ad accisa(art.52 comma 3 del D.L.gs.504/95) E' esente dall'accisa l'energia elettrica (ma non dall’addizionale comunale e provinciale ) : • utilizzata per l'attività di produzione di elettricità e per mantenere la capacità di produrre elettricità; • prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili ai sensi della normativa vigente in materia, con potenza disponibile superiore a 20 kW, consumata dalle imprese di autoproduzione in locali e luoghi diversi dalle abitazioni; • utilizzata per l'impianto e l'esercizio delle linee ferroviarie adibite al trasporto di merci e passeggeri; 12

  13. Coerentemente al nuovo disposto legislativo viene modificato l’art. 53 del T.U.A. Importante : non è più il ” fabbricante”, in quanto esercente l’officina di produzione di energia elettrica, tenuto agli obblighi ed agli adempimenti prescritti, bensi è colui che fornisce l’energia elettrica ai consumatori finali ovvero la consuma per uso proprio conto Modifiche al titolo II del TUASostituiti o variati gli artt. Da 52 a 60

  14. Soggetti Obbligati( art 53 commi 1 e 2 del D.L.gs 504/95) Definizione di soggetti obbligati N.B. Al primo punto viene definito quale soggetto obbligato il venditore di energia elettrica, intendendosi come colui che fattura pur non esercitando attività di produzione. I passaggi commerciali precedenti l’immissione in consumo non sono fiscalmente significativi.

  15. Soggetti Obbligati Al pagamento dell’accisa sull’energiaelettrica Soggetti senza officina elettrica (Autorizzazione – Codice Ditta) Art. 53, c. 1, lett. a) soggetti che procedono alla fatturazione dell’energia elettrica ai consumatori finali (venditori) • Art. 53, c. 2, lett. b) - facoltativo- soggetti che acquistano, per uso proprio, energia elettrica da due o più fornitori, qualora abbiano consumi mensili > 200.000 kWh (i punti di presa con potenza disponibile > 200kW costituirebbero comunque officina elettrica) Soggetti con officina elettrica (Licenza di esercizio – Codice Ditta) Art. 53, c. 1, lett. b) Esercenti le officine di produzione per uso proprio (anche se l’energia autoconsumata è esente o esclusa dall’accisa) Art. 53, c. 1, lett. c) I soggetti che utilizzano l’energia elettrica per uso proprio con impiego promiscuo con potenza disp.le > 200 kW Art. 53, c. 2, lett. a) - facoltativo- I soggetti che acquistano per uso proprio, con impiego unico, con potenza disp.le > 200 kW 15

  16. Esigibilità Con il D.Lvo 26.02.2007 sono state recepite le disposizioni comunitarie in materia di tassazione sull’elettricità. In Italia , prima del 01.01.2007, l’energia elettrica era sottoposta ad imposta erariale di consumo. L’obbligazione tributaria nasceva al momento della fabbricazione (obbligato al pagamento era l’esercente l’officina di produzione di energia elettrica od il soggetto ad esso assimilato. L'energia elettrica è sottoposta ad accisa. Il momento impositivo coincide con la fornitura ai consumatori finali ovvero con il consumo quando l'elettricità è prodotta dallo stesso soggetto che la consuma. L’energia elettrica è sottoposta ad imposizione e diventa imponibile al momento della fornitura da parte del distributore o redistributore. Un’entità che produce elettricità per uso proprio è considerata un distributore Per distributore e redistributore si intende la persona fisica o giuridica che provvede alla fornitura e che procede o fa procedere alla fatturazione

  17. Esigibilità L’energia elettrica è sottoposta ad accisa Al momento della fornitura ai consumatori finali da parte del distributore o del redistributore (intesi come la persona fisica o giuridica che provvede alla fornitura e che procede o fa procedere alla fatturazione) Al momento del consumo quando l’energia è prodotta per uso proprio In quanto un’entità che produce elettricità per uso proprio è considerata un distributore In seguito all’attivazione del Mercato Libero, su ogni rete di distribuzione potrebbero agire più venditori di energia elettrica. Al momento, per quanto la stessa ENEL, allo scopo di agire nel predetto mercato libero, abbia costituito la nuova società ENEL ENERGIA, è anche l’ENEL DISTRIBUZIONE che continua a fatturare ai clienti finali. 17

  18. Soggetti Non Obbligati - Applicazione art. 53 bis E’ un nuovo articolo per chi esercita una officina elettrica di produzione ma non la fornisce ad utenti finali (cosiddetti “produttori puri”) o una rete per il trasporto e la distribuzione (soggetti della filiera dell’energia elettrica, denominati vettoriandi). I gestori di reti di distribuzione comunicano tempestivamente ai venditori i dati relativi alla e.e. consegnata ai consumatori finali, ciò al fine di porre in condizione di poter compilare la dichiarazione annuale di consumo con le quantità effettivamente fornite nel corso dell’anno. 18

  19. Definizione di officina elettrica(art. 54 del T.U.A.) L'officina e' costituita dal complesso degli apparati di produzione, accumulazione, trasformazione e distribuzione dell'energia elettrica esercitati da una medesima ditta, anche quando gli apparati di accumulazione,trasformazione e distribuzione sono collocati in luoghi distinti da quelli in cui si trovano gli apparati di produzione, pur se ubicati in comuni diversi. 19

  20. Ai fini dell’esercizio fiscale dell’officina elettrica, ad autorizzazione ottenuta il richiedente dovrà presentare all’ Ufficio competente per territorio, la denuncia dell’impianto , ai sensi dell’art. 53/53bis del T.U. approvato con D.Lgs. 26/10/1995 n°504 integrato con il D. L.vo 29 Marzo 2010 n. 48. Si riporta come di seguito specificato il quadro sinottico degli adempimenti da eseguirsi per l’attivazione ai fini fiscali, di una officina di produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici. N.B. Il presente quadro sinottico è di ausilio per gli operatori ai fini dei loro adempimenti verso l’Ufficio delle Dogane fermo restando gli altri adempimenti dovuti per l’ottenimento di altre autorizzazioni rilasciate da altri enti. Il presente quadro sinottico, altresì, non vincola l’amministrazione finanziaria a richiedere ulteriori adempimenti da parte degli operatori stessi. 20

  21. IMPIANTI FOTOVOLTAICI (O ALTRE FONTI RINNOVABILI) COMPLETAMENTE DEDICATI ALLA RETE – Caso 1 L’impianto è completamente dedicato alla rete, l’energia elettrica necessaria al funzionamento della centrale (apparati elettrici, illuminazione, guardiana ecc ) proviene dalla rete con un contratto di fornitura a parte, e contatore a parte. In questo caso l’operatore non è soggetto obbligato per le accise, allo stesso vengono chiesti degli adempimenti che si rendono necessari solo ai fini del monitoraggio e del controllo sull’energia elettrica prodotta, immessa in rete, trasportata per conto dei venditori. 21

  22. IMPIANTI FOTOVOLTAICI (O ALTRE FONTI RINNOVABILI) COMPLETAMENTE DEDICATI ALLA RETE – Caso 1 Pertanto è prevista una comunicazione da fornire all’Ufficio delle Dogane di Pisa, nella quale viene rappresentata l’attività che si intende svolgere e vengono descritti gli impianti utilizzati. Quindi, non saranno più previste né la denuncia di attività né la licenza di esercizio, ma sarà attribuito all’operatore un codice ditta. La stessa dovrà provvedere a presentare all’ufficio delle Dogane territorialmente competente, una dichiarazione annuale dei flussi dell’E.E.: prodotta, immessa in rete, trasportata per conto dei venditori, entro il 31 Marzo dell’anno successivo a quello cui si riferisce. 22

  23. IMPIANTI FOTOVOLTAICI (O ALTRE FONTI RINNOVABILI) COMPLETAMENTE DEDICATI ALLA RETE – Caso 1 Detta dichiarazione, in applicazione della Direttoriale Prot. n. 1493/UD del 26/09/2007, dovrà essere presentata in via telematica; qualora la ditta non ne sia già in possesso, dovrà richiedere all’Agenzia delle Dogane territorialmente competente l’autorizzazione all’utilizzo del Servizio Telematico Doganale – EDI. Le istruzioni tecniche per la richiesta di autorizzazioni all’utilizzo del Servizio Telematico Doganale sono disponibili sul sito dell’Agenzia delle Dogane www.agenzia.gov.it , nonché le modalità tecniche ed operative di trasmissione delle dichiarazioni per il tramite del Servizio Telematico Doganale, unitamente alla descrizione dei relativi tracciati informatici. 23

  24. IMPIANTI FOTOVOLTAICI (O ALTRE FONTI RINNOVABILI) COMPLETAMENTE DEDICATI ALLA RETE – Caso 2 L’impianto è completamente dedicato alla rete, ma parte dell’energia elettrica necessaria al funzionamento della centrale (apparati elettrici, illuminazione, guardiania ecc) proviene dal proprio impianto (consumi propri). In applicazione della normativa vigente, una centrale per la produzione di energia elettrica che utilizza parte dell’energia elettrica per gli usi di centrale viene considerata ai sensi del D.Lvo N. 26 del 02/02/2007 art. 52 comma 1 soggetto obbligato ai fini delle accise, e sempre ai sensi dello stesso articolo ma al comma 7, per la suddetta attività, viene rilasciata regolare licenza di esercizio, previo pagamento di un diritto annuale (vedasi circolare emanata dall’Agenzia delle Dogane N.37/D del 28 Dicembre 2007 paragrafo 6 - 4° periodo). 24

  25. IMPIANTI FOTOVOLTAICI (O ALTRE FONTI RINNOVABILI) COMPLETAMENTE DEDICATI ALLA RETE – Caso 2 Si precisa che per quel che concerne i consumi propri (consumi di centrale) è prevista l’esenzione dal pagamento dei tributi: dall’art. 52, comma 3 lettera a) del sopracitato D.L.vo relativamente all’accisa e dall’art. 6, comma 5, D.L. 511/1988 per l’addizionale. Nel caso in esame, sarà rilasciata dall’ Ufficio delle Dogane di Pisa licenza di esercizio, ma la ditta non è tenuta a versare alcuna rata sia a titolo di accisa che a titolo di addizionale sull'energia elettrica prodotta e/o auto consumata, in questo caso non è nemmeno previsto la prestazione di una cauzione a garanzia delle imposte gravanti sull’energia elettrica prodotta e/o autoconsumata. 25

  26. IMPIANTI FOTOVOLTAICI (O ALTRE FONTI RINNOVABILI) COMPLETAMENTE DEDICATI ALLA RETE – Caso 2 Adempimenti da parte della ditta: Presentazione, in duplice copia, all’Ufficio delle Dogane competente denuncia dell’impianto di produzione di -- energia elettrica allegando: - Schema unifilare; - Relazione tecnica; - Mappa Catastale. - Planimetria della Centrale Fotovoltaica, con indicazione dei locali di cui si compone l’impianto e l’ubicazione degli apparati di produzione, trasformazione e misura; - Dichiarazione di conformità a regola d’arte; - Certificato di Collaudo dell’impianto; - Regolamento di esercizio; - Dia; 26

  27. IMPIANTI FOTOVOLTAICI (O ALTRE FONTI RINNOVABILI) COMPLETAMENTE DEDICATI ALLA RETE – Caso 2 Certificato diConformità MID ovverospecifiche del contatoredi produzione, requisiti previsti dal D.Lgs. n. 22 del 06 febbraio 2007 che recepisce la Direttiva CEE 2004/22/CE); Certificati di prova dei gruppi di misura (contatori, T.A. e T.V.) in originale e in bollo; Certificazione rilasciata da ditta specializzata e autorizzata dall’Agenzia delle Dogane (in riferimento alla corretta inserzione del gruppo di misura e prova di taratura dello strumento stesso); Richiesta in bollo, con allegata marca da bollo, per il rilascio della licenza di esercizio per l’impianto di produzione di energia elettrica; 27

  28. IMPIANTI FOTOVOLTAICI (O ALTRE FONTI RINNOVABILI) COMPLETAMENTE DEDICATI ALLA RETE – Caso 2 Ricevuta di versamento di € 23,24 (Diritto di licenza), il pagamento potrà essere effettuato mediante versamento diretto presso la Tesoreria Provinciale dello Stato di Pisa sul Capitolo 1419 Capo 1°, oppure tramite conto corrente postale n. 2568, (per la Provincia di Massa ccp n. 2543, per la provincia di Lucca ccp n. 2550) intestati alle Tesorerie (di competenza) con la seguente imputazione: ° licenza di esercizio Capo 1° Capitolo 1419, oppure una volta in possesso della licenza utilizzando il modello unificato di versamento F/24 di cui all’art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997, pagabile presso uno sportello bancario o postale abilitato, precisando il codice tributo 2813 relativo ai Diritti di Licenza, previa indicazione del codice ditta, privo dei caratteri IT00; 28

  29. IMPIANTI FOTOVOLTAICI (O ALTRE FONTI RINNOVABILI) COMPLETAMENTE DEDICATI ALLA RETE – Caso 2 Copia del contratto di fornitura dalla rete elettrica; Autocertificazione in cui il rappresentante fiscale dichiari “di non aver subito condanne con sentenza passata in giudicato per i reati connessi all’accertamento e al pagamento dell’accisa sui prodotti energetici o sull’energia elettrica per i quali è prevista la pena della reclusione” allegando copia del documento di riconoscimento; Richiesta all’Ufficio delle Dogane di Pisa per il rilascio del registro di produzione di energia elettrica vidimato ( fac-simile ex mod. 36 bis); Certificato CCIAA. Copia di un documento di identità in corso di validità del legale rappresentante. 29

  30. IMPIANTI FOTOVOLTAICI (O ALTRE FONTI RINNOVABILI) COMPLETAMENTE DEDICATI ALLA RETE – Caso 2 • L’ Ufficio delle dogane territorialmente competente, dopo avere ricevuto quanto sopra richiesto, disporrà: • Sopralluogo dell’impianto, verifica dello stato reale con la denuncia di officina elettrica, a suo tempo presentata, suggellamento contatore (fiscale) di produzione di energia elettrica, eventuali prescrizioni a tutela, a salvaguardia e a garanzia degli interessi erariali; • Rilascio della licenza di esercizio. • Successivi adempimenti della ditta dopo il rilascio della licenza: • Versamento diritto annuale di licenza per l’anno successivo da corrispondere nel periodo dal 1° al 16 dicembre dell’anno che precede quello cui si riferisce. 30

  31. IMPIANTI FOTOVOLTAICI (O ALTRE FONTI RINNOVABILI) COMPLETAMENTE DEDICATI ALLA RETE – Caso 2 • Lettura giornaliera ( che potrebbe essere settimanale, decadale o mensile a seconda del dimensionamento dell’impianto e se lo stesso è presidiato o meno ) della produzione, registrazione del dato sul registro (fac-simile ex mod. 36 bis); • L’operatore dovrà presentare all’Ufficio delle Dogane di Pisa, entro il mese di marzo, la dichiarazione annuale, prevista dall’art.55 comma 1 del suddetto T.U.A. modificato dal D.Lgs 02.02.2007 n.26, in applicazione della Direttoriale Prot. n. 1493/UD del 26/09/2007, la Ditta è tenuta a presentare la Dichiarazione annuale in via telematica, la stessa qualora non ne sia in possesso, dovrà richiedere all’Agenzia delle Dogane di Pisa l’autorizzazione all’utilizzo del Servizio Telematico doganale – EDI. 31

  32. IMPIANTI FOTOVOLTAICI (O ALTRE FONTI RINNOVABILI) COMPLETAMENTE DEDICATI ALLA RETE – Caso 2 Le istruzioni tecniche per la richiesta di autorizzazioni all’utilizzo del Servizio telematico Doganale sono disponibili sul sito dell’Agenzia-delle-Dogane www.agenziadogane.gov.itnonché le modalità tecniche ed operative di trasmissione delle dichiarazioni per il tramite del Servizio Telematico Doganale, unitamente alla descrizione dei relativi tracciati informatici. 32

  33. IMPIANTI FOTOVOLTAICI (O ALTRE FONTI RINNNOVABILI) PARZIALMENTE DEDICATI ALLA RETE L’impianto è parzialmentededicatoallarete, parte dell’energiaelettricaprodottavieneconsumatadall’autoproduttore, l’eccedenzavienecedutaallarete. In questo tipo di impianto sono installati 2 contatori, uno di proprietà della ditta detto comunemente “contatore di produzione”, da questo contatore viene misurata tutta l’energia elettrica prodotta dall’impianto in questione, il dato di produzione annuale viene trasmesso dall’operatore al GSE Spa (Gestore dei Servizi Elettrici, Azionista unico del GSE e il Ministero dell’Economia e delle Finanze che esercita i diritti dell’azionista con il Ministero delle Attività Produttive), Il predetto Ente provvede a erogare gli incentivi in danaro, con versamenti mensili, secondo un piano tariffario (sulla base del dato di produzione annua di energia elettrica dell’impianto fotovoltaico). 33

  34. IMPIANTI FOTOVOLTAICI (O ALTRE FONTI RINNNOVABILI) PARZIALMENTE DEDICATI ALLA RETE L’altro contatore (di proprietà ENEL), è collegato alla rete, viene detto bidirezionale, perché misura l’energia elettrica acquisita dalla rete e l’energia elettrica ceduta alla rete, prodotta dall’impianto fotovoltaico, non utilizzata dall’operatore per il proprio fabbisogno. La funzione dei due contatori è la seguente: Tutta l’energia elettrica prodotta dall’impianto passa dal contatore di produzione (Fiscale), parte di essa viene utilizzata per usi propri dall’azienda, il resto, ad esempio l’energia prodotta nei giorni di sabato e domenica viene ceduta alla rete, e quindi viene misurata dal contatore bidirezionale. Detto contatore misura anche l’energia acquistata dalla rete che alimenta l’azienda nel momento in cui viene meno l’energia elettrica prodotta dall’impianto fotovoltaico (modo complementare). 34

  35. IMPIANTI FOTOVOLTAICI (O ALTRE FONTI RINNNOVABILI) PARZIALMENTE DEDICATI ALLA RETE La normativa vigente considera l’operatore suddetto come un soggetto obbligato ai fini delle accise che esercita un’officina elettrica: art. 53 comma 1 let. b) del D.Lvo n. 26 del 02/02/2007, che modifica D.Lvo 504/95, al quale l’Ufficio delle Dogane competente per territorio, rilascia, ai sensi dell’art. 53 comma 7 D.L.vo n. 26 del 02/02/2007, previa verifica degli impianti, una licenza di esercizio, in luogo dell’autorizzazione di cui al comma 5 del predetto Decreto, soggetta al pagamento di un diritto annuale 35

  36. IMPIANTI FOTOVOLTAICI (O ALTRE FONTI RINNNOVABILI) PARZIALMENTE DEDICATI ALLA RETE La licenza fiscale di esercizio è rilasciata dall’ Ufficio delle Dogane di Pisa prima dell’inizio dell’attività degli impianti e può essere revocata quando vengono a mancare i presupposti per l’esercizio dell’impianto (comma 1 art. 63 D.Lvo n. 504 del 26 Ottobre 1995 - sostanziale mancanza dei requisiti oggettivi e soggettivi). Per l’attività di autoproduzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, l’unica imposta da corrispondere è l’Addizionale Provinciale consumata in luoghi diversi dalle abitazioni, ai sensi dell’art.10 della Legge 13/05/1999, n. 133 e dell’art. 28 comma 3 della Legge “Finanziaria 2001” n. 388/00: Addizionale Provinciale (D.Lvo 511/88) € 0,01136 (Aliquota, delibera Provincia di Pisa n. 233 del 22.12.2010) X Consumo in kWh = € Imposta da versare. 36

  37. IMPIANTI FOTOVOLTAICI (O ALTRE FONTI RINNNOVABILI) PARZIALMENTE DEDICATI ALLA RETE Adempimenti da parte delladitta: Presentazione, in duplicecopia, all’UfficiodelleDoganedi Pisa denunciadell’impiantodiproduzionedienergiaelettricaallegando: - Schema unifilare; - Relazionetecnica; - MappaCatastale; - Planimetria dellaCentraleFotovoltaica, con indicazionedeilocalidi cui sicomponel’impianto e l’ubicazionedegliapparatidiproduzione, trasformazione e misura; - Dichiarazionediconformità a regolad’arte; - Certificato diCollaudodell’impianto; 37

  38. IMPIANTI FOTOVOLTAICI (O ALTRE FONTI RINNNOVABILI) PARZIALMENTE DEDICATI ALLA RETE - Regolamentodiesercizio; - Dia; Certificato diConformità MID ovverospecifiche del contatorediproduzione, requisitiprevistidalD.Lgs. n. 22 del 06 febbraio 2007 cherecepisce la Direttiva CEE 2004/22/CE); Certificati di prova dei gruppi di misura (contatori, T.A. e T.V.) in originale e in bollo; 38

  39. IMPIANTI FOTOVOLTAICI (O ALTRE FONTI RINNNOVABILI) PARZIALMENTE DEDICATI ALLA RETE. Certificazione rilasciata da ditta specializzata e autorizzata dall’ Agenzia delle Dogane (in riferimento alla corretta inserzione del gruppo di misura e prova di taratura dello strumento stesso); Richiesta in bollo, con allegata marca da bollo, per il rilascio della licenza di esercizio per l’impianto di produzione di energia elettrica; 39

  40. IMPIANTI FOTOVOLTAICI (O ALTRE FONTI RINNNOVABILI) PARZIALMENTE DEDICATI ALLA RETE Ricevuta di versamento di € 23,24 (Diritto di licenza), il pagamento potrà essere effettuato mediante versamento diretto presso la Tesoreria Provinciale dello Stato di Pisa sul Capitolo 1419 Capo 1°, oppure tramite conto corrente postale n. 2568 ( per la Provincia di Massa ccp n. 2543, per la provincia di Lucca ccp n. 2550) intestato alla Tesoreria (competente) con la seguente imputazione: ° licenza di esercizio Capo 1° Capitolo 1419, oppure una volta in possesso della licenza utilizzando il modello unificato di versamento F/24 di cui all’art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997, pagabile presso uno sportello bancario o postale abilitato, precisando il codice tributo 2813 relativo ai Diritti di Licenza, previa indicazione del codice ditta, privo dei caratteri IT00; 40

  41. IMPIANTI FOTOVOLTAICI (O ALTRE FONTI RINNNOVABILI) PARZIALMENTE DEDICATI ALLA RETE Copia del contratto di fornitura dalla rete elettrica; Autocertificazione in cui il rappresentante fiscale dichiari “di non aver subito condanne con sentenza passata in giudicato per i reati connessi all’accertamento e al pagamento dell’accisa sui prodotti energetici o sull’energia elettrica per i quali è prevista la pena della reclusione” allegando copia del documento di riconoscimento; Essendo l’attività soggetta alla dichiarazione di consumo,la Ditta, è tenuta, ai sensi dell’art. 57 comma 1 del T.U.A., a prestare una cauzione per un importo non inferiore alle imposte dovute in un mese, a garanzia delle imposte gravanti sull’energia elettrica prodotta, nonché per il pagamento di indennità ed interesse di mora, multe, ammende, pene pecuniarie ed ogni altro accessorio a norma dell’art. 1942 del C.C.. 41

  42. IMPIANTI FOTOVOLTAICI (O ALTRE FONTI RINNNOVABILI) PARZIALMENTE DEDICATI ALLA RETE Richiestaall’UfficiodelleDoganedi Pisa per ilrilascio del registrodiproduzionedienergiaelettricavidimato (fac-simile ex mod. 36 bis); Certificato CCIAA. Copia di un documentodiidentità in corsodivalidità del legalerappresentante. 42

  43. IMPIANTI FOTOVOLTAICI (O ALTRE FONTI RINNNOVABILI) PARZIALMENTE DEDICATI ALLA RETE L’ Ufficiodelledoganeterritorialmentecompetente, dopoaverericevutoquantosoprarichiesto, disporrà: Sopralluogo dell’impianto, verificadellostatoreale con la denunciadiofficinaelettrica, a suo tempo presentata, suggellamentocontatorediproduzionedienergiaelettrica, eventualiprescrizioni a tutela a salvaguardia e a garanziadegliinteressierariali; 43

  44. IMPIANTI FOTOVOLTAICI (O ALTRE FONTI RINNNOVABILI) PARZIALMENTE DEDICATI ALLA RETE 1. Per ogni soggetto tenuto a versare le accise è aperto un conto, presso l’ UD territorialmente competente, identificato dal codice ditta. Gli UD tengono, per ogni conto, una contabilità distintamente per aliquota di imposta e provvedono a: • controllare la correttezza e giusta imputazione del versamento effettuato; • emettere avvisi di pagamento per il recupero dei tributi non versati, con i relativi interessi e l’indennità di mora; • applicare le sanzioni previste, La gestione del conto o tenuta del conto (contabilità) si effettua mediante la registrazione: - delle somme risultanti dai documenti in base ai quali è accertato un debito o un credito (dichiarazioni di consumo annuali); - della scadenza entro cui è dovuto il versamento di imposta, di qualsiasi altro documento idoneo a dare scarico dell’imposta.

  45. IMPIANTI FOTOVOLTAICI (O ALTRE FONTI RINNNOVABILI) PARZIALMENTE DEDICATI ALLA RETE Rilascio della licenza di esercizio. Successivi adempimenti della ditta dopo il rilascio della licenza: - Versamento diritto annuale di licenza deve essere versato nel periodo dal 1° al 16 dicembre dell’anno che precede quello cui si riferisce, utilizzando il modello unificato di versamento F/24 di cui all’art. 17 del D.Lgs n. 2411, pagabile presso uno sportello bancario o postale abilitato, precisando il codice tributo 2813 relativo ai Diritti di Licenza, previa indicazione del codice ditta, privo dei caratteri IT00. 45

  46. IMPIANTI FOTOVOLTAICI (O ALTRE FONTI RINNNOVABILI) PARZIALMENTE DEDICATI ALLA RETE - Letturagiornaliera (chepotrebbeesseresettimanale, decadale o mensile a seconda del dimensionamentodell’impianto e se lo stesso è presidiato o meno) dellaproduzione, registrazione del datosulregistro (fac-simile ex mod. 36 bis); - L’operatoredovràpresentareall’UfficiodelleDoganedi Pisa, entroilmesedimarzo, la dichiarazioneannuale, prevista dall’art.55 comma 1 del suddetto T.U.A. modificatodalD.Lgs 02.02.2007 n.26, in applicazionedellaDirettoriale Prot. n. 1493/UD del 26/09/2007, la Ditta è tenuta a presentare la Dichiarazioneannuale in via telematica, la stessaqualora non ne sia in possesso, dovràrichiedereall’AgenziadelleDoganedi Pisa l’autorizzazioneall’utilizzo del ServizioTelematicodoganale – EDI. 46

  47. IMPIANTI FOTOVOLTAICI (O ALTRE FONTI RINNNOVABILI) PARZIALMENTE DEDICATI ALLA RETE Le istruzioni tecniche per la richiesta di autorizzazioni all’utilizzo del Servizio telematico Doganale sono disponibili sul sito dell’Agenzia delle Dogane www.agenziadogane.gov.itnonché le modalità tecniche ed operative di trasmissione delle dichiarazioni per il tramite del Servizio Telematico Doganale, unitamente alla descrizione dei relativi tracciati informatici. Si precisa che tutta la documentazione tecnica dovrà essere redatta da un tecnico abilitato e controfirmata dal legale rappresentante della Società richiedente. 47

  48. Liquidazione, accertamento e pagamento dell’accisa L’accertamento e la liquidazione dell’accisa sono effettuati dal competente Ufficio dell’Agenzia delle dogane sulla base della dichiarazione di consumo annuale. Il pagamento dell’accisa è effettuato in rate di acconto mensili, da versare entro il giorno 16 di ciascun mese, calcolate sulla base di un dodicesimo dei consumi dell’anno precedente. Per il mese di agosto la rata di acconto è versata entro il giorno 20. Il versamento a conguaglio è effettuato entro il giorno 16 del mese di marzo dell’anno successivo a quello cui si riferisce. Le somme eventualmente versate in più del dovuto sono detratte dai successivi versamenti di acconto. L’Amministrazione finanziaria ha facoltà di prescrivere, sulla base dei dati tecnici e contabili disponibili, rateizzazioni di acconto diverse da quelle citate. La bolletta di pagamento rilasciata dai soggetti venditori, ai consumatori finali deve riportare i quantitativi di energia elettrica venduti e la liquidazione dell’accisa e relative addizionali, con le singole aliquote applicate.

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