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AMIANTO: ASPETTI MEDICO LEGALI RISARCIMENTO IN ITALIA E NEGLI USA 8 Febbraio 2014 ore 16,00 Biblioteca Comunale Comune di Monfalcone. A mianto: Tutela e benefici per i lavoratori esposti. 1) Benefici previdenziali 2) Malattie professionali 3) Risarcimento danni:
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AMIANTO: ASPETTI MEDICO LEGALI RISARCIMENTO IN ITALIA E NEGLI USA 8 Febbraio 2014 ore 16,00 Biblioteca Comunale Comune di Monfalcone
Amianto: Tutela e benefici per i lavoratori esposti 1) Benefici previdenziali 2) Malattie professionali 3) Risarcimento danni: - Datore di lavoro - Armatori americani - Mesotelioma nelle donne 4) Fondo amianto
1) BENEFICI PREVIDENZIALI Legge 27 MARZO 1992 N. 257 • “Sono vietate l'estrazione, l'importazione, l'esportazione, la commercializzazione e la produzione di amianto, di prodotti di amianto o di prodotti contenenti amianto”. • “Per i lavoratori che siano stati esposti all’amianto per un periodo superiore a dieci anni, l’intero periodo lavorativo soggetto all’assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall’esposizione all’amianto, gestita dall’INAIL, è moltiplicato, ai fini delle prestazioni pensionistiche, per il coefficiente di 1,5”
ESPOSIZIONE QUALIFICATA Sentenza Corte di Cassazione 3 aprile 2001 n. 4973 La Corte di Cassazione parla espressamente e per la prima volta dopo nove anni dall’entrata in vigore della legge, di effettiva esposizione a rischio morbigeno che si concretizza quando vi sia esposizione a polveri di amianto in valori di concentrazione superiore ai limiti stabiliti dal D.Lvo 277/91 (c.d. esposizione qualificata) pari a 0,1 fibre per cm³.
RICONOSCIMENTO PER I MARITTIMI:FINALMENTE! Cassazione 19 gennaio 2007 n. 1179 Il richiamo ad una assicurazione gestita dall’INAIL non esprime requisito essenziale per l’attribuzione dei c.d. benefici amianto, e pertanto tali benefici devono essere riconosciuti ai lavoratori marittimi anche se la loro assicurazione è esercitata dall’IPSEMA (ora INAIL).
2) MALATTIE PROFESSIONALI Le patologie correlate all’esposizione all’amianto esemplificativamente sono: asbestosi, ispessimento pleurico bilaterale, placche pleuriche, cancro ai polmoni, mesotelioma, tumore gastro-intestinale, tumore allo stomaco, tumore all’intestino e al colon.
Cronologicamente questo aspetto si è concretizzato più tardi per due ordini di motivi: 1) periodo di latenza delle malattie asbesto correlate, che possono verificarsi anche anni dopo il verificarsi del contatto con il cancerogeno minerale, addirittura in un lasso di tempo che va da 15 a 25 anni.
2) il secondo motivo attiene alla presa di coscienza del collegamento fra le malattie tumorali e il lavoro a contatto con l’amianto (battage sull’argomento amianto sugli organi di stampa, dei sindacati, patronati, medici, ecc. che hanno fornito, e ancora di più possono fornire, le corrette informazioni ai lavoratori colpiti da queste gravi malattie).
Anche l’evoluzione legislativa ha dato la giusta spinta, si veda ad esempio come nel 2008 con due Decreti Ministeriali, rispettivamente del 14/01/2008 e del 09/04/2008, sono state riviste ed aggiornate le Tabelle delle Malattie Professionali, ed ovviamente fra queste sono previste anche quelle asbesto correlate, ed esattamente:
quelle di elevata probabilità: • - Asbestosi • - Placche e ispessimenti pleurici • - Mesotelioma pleurico • - Mesotelioma pericardio • - Mesotelioma peritoneale • - Mesotelioma della tunica vaginale e testicolo • - Carcinoma polmonare Limitata probabilità: Tumore della laringe Origine possibile: Tumori gastroenterici
STIME Complessivamente, considerando oltre al numero di casi di mesotelioma, anche i tumori del polmone e della laringe indotti da esposizione ad amianto e i decessi per asbestosi, è possibile dimensionare il fenomeno dei decessi per malattie asbesto-correlate intorno ai 3.000 casi/anno nel nostro Paese
CRITERIO DI ALTA PROBABILITA’ • Sussiste il nesso di causalità tutte le volte che risulti altamente probabile che il lavoratore ammalato e/o deceduto abbia potuto contrarre la patologia, avendo operato in un ambiente inquinato, e secondo criteri di prove statistiche. (Cass. 2.2.2005 n. 2002)
3) RISARCIMENTO DEL DANNO «Tutti i datori di lavoro sono obbligati ad adottare le misure necessarie per tutelare l’integrità fisica e morale dei lavoratori» • Prevenzione del rischio da amianto necessaria nel corso di operazioni di bonifica (rimozione, incapsulamento, confinamento), gestione di rifiuti contenenti amianto, manutenzioni su manufatti contenenti amianto • Uso di DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE • Misure per la protezione di terzi (isolamento dell’area di lavoro, affissione di segnaletica di avvertimento, installazione di adeguati sistemi di ricambio dell’aria) • Valutazione del rischio • INFORMARE E FORMARE i lavoratori sui rischi per la salute dovuti all’esposizione da amianto
LA RESPONSABILITÀ DEL DATORE DI LAVORO • Cass, 26 giugno 2009 n. 15078 • Rilevanza della conoscenza della potenziale pericolosità (in base alle nozioni scientifiche note al momento) delle procedure lavorative cui il lavoratore è esposto, e non solo violazione di una specifica disposizione di legge. • Rilevanza dell’adozione degli strumenti di tutela della salute attesa la risalente conoscenza della pericolosità dell’amianto.
LIQUIDAZIONE DEL DANNO CRITERIO DI PERSONALIZZAZIONE DEL DANNO (Cass. 8.10.2012 n. 17092) • Oltre al danno fisico bisogna tener conto di tutti i pregiudizi sofferti, anche quelli esistenziali • Intensità delle sofferenze subite • Decorso della malattia • Prevedibilità dell’esito letale • Assenza di speranza
ARMATORI AMERICANI Risarcimento danni per gli ammalati di patologie asbesto correlate. I marittimi che sono stati imbarcati su navi costruite o arredate da armatori americani, hanno diritto ad avere il risarcimento del danno. Negli USA i cittadini stranieri possono chiedere il risarcimento.
Mesotelioma nelle donne • Difficoltà diagnostica del mesotelioma maligno • Diagnosi differenziale con patologie sia benigne sia maligne primitive e secondarie • Nella donna può esserci maggiore difficoltà diagnostica
FONDO AMIANTO Il Decreto Interministeriale del 12 gennaio 2011 haistituito un fondo che prevede l’indennizzo a favore di chi ha contratto una malattia dipendente dall’esposizione ad amianto, contratta a causa del lavoro svolto; l’indennizzo in parola è cumulabile con altri diritti già riconosciuti agli ammalati; il fondo eroga una prestazione economica aggiuntiva alla rendita diretta o ai superstiti, fissata in una percentuale della rendita già erogata. Si parte dalle rendite in godimento per il periodo 2008 – 2010. Non si parla affatto di dipendenti pubblici e militari. È previsto che venga corrisposto un acconto del 10% della rendita per il 2011, un secondo acconto entro il 30 giugno 2012 e poi un conguaglio finale.
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