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ANALISI DEI COSTI ANNO ACCADEMICO 2009/2010. LEZIONE DEL 02 DICEMBRE 2009. MANODOPERA: ESERCIZIO PER IL CALCOLO DEL COSTO COMPLESSIVO CORRENTE, PASSATO DI UN LAVORATORE SUBORDINATO (A).
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ANALISI DEI COSTIANNO ACCADEMICO 2009/2010 LEZIONE DEL 02 DICEMBRE 2009
MANODOPERA: ESERCIZIO PER IL CALCOLO DEL COSTO COMPLESSIVO CORRENTE, PASSATO DI UN LAVORATORE SUBORDINATO (A) La liquidazione delle retribuzioni di un dipendente per il lavoro prestato nel mese di Giugno 2005 è la seguente: - retribuzione per n.140 ore di lavoro ordinario effettivamente (non sono comprese le ore di lavoro straordinario) prestato €. 1.820,00 - retribuzione per n. 8 ore di lavoro straordinario diurno che prevede una maggiorazione del 15% della retribuzione ordinaria oraria - retribuzione per 10 ore di assenza per infortunio €. 130,00
MANODOPERA: ESERCIZIO PER IL CALCOLO DEL COSTO COMPLESSIVO CORRENTE, PASSATO DI UN LAVORATORE SUBORDINATO (B) - festività non godute 8 ore - festività godute 8 ore - sciopero 8 ore - contributi INPS 1. a carico del dipendente 9,5% 2. a carico dell’azienda 31,5% - assegni familiari €. 40,00 - ritenute fiscali €. 320,00 - ratei maturati nel corso del mese (gli importi sono comprensivi dei contributi a carico dell’azienda):
MANODOPERA: ESERCIZIO PER IL CALCOLO DEL COSTO COMPLESSIVO CORRENTE, PASSATO DI UN LAVORATORE SUBORDINATO (C) a) 13esima mensilità €. 220,00 b) 14esima mensilità €. 220,00 c) TFR €. 150,00 d) Premio INAIL su retribuzione e ratei €. 200,00 Si chiede: • il calcolo del costo di un’ora di lavoro effettivamente prestata, • le scritture contabili in Co.Ge. della retribuzione liquidata, lorda e netta, dei contributi INPS dovuti dal datore di lavoro e dal lavoratore, della somma da erogare al lavoratore e dei ratei maturati;
CONTRATTI EX-LEGGE BIAGI: NORMATIVA • Scopo del legislatore: regolamentare i rapporti di lavoro subordinato “mascherati” • Primo tentativo di riforma in materia di lavoro: Legge 196/97 (Legge Treu) • Legge 30/03 (legge delega) e norme di attuazione D.lgs 276/03 ispirati al “Libro Bianco” del Prof. Marco Biagi per disciplinare la flessibilità del lavoro e le collaborazioni (il 24/10/2005 è stato il termine ultimo per adottare disposizioni modificative)
CONTRATTI EX-LEGGE BIAGI: TIPOLOGIA (a) • Contratti di somministrazione (ex-contratto di lavoro interinale):il lavoratore dipende dall’azienda somministrante autorizzata (iscrizione nell’apposito Albo Informatico delle Agenzie per il Lavoro Istituito presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali), ma le sue prestazioni sono a favore dell’azienda utilizzatrice, che ne detiene il controllo. Utilizzatore e somministratore sono in solido responsabili per i trattamenti retributivi e previdenziali dovuti. • A tempo determinato stipulato solo perragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo. • A tempo indeterminato (Staff leasing) il contratto tra l’ utilizzatrice e il somministratore è a tempo indeterminato, mentre quello tra lavoratore e somministratore può essere di qualunque tipo.
SOMMINISTRAZIONE A TEMPO DETERMINATO: COLLEGAMENTI TRA I SOGGETTI COINVOLTI CONTRATTO di somministrazione Emissione della fattura per la prestazione di servizio (comprende il compenso del lavoro prestato dal lavoratore e il compenso del somministratore). SOMMINISTRATORE UTILIZZATORE di lavoro LAVORATORE Prestazione di lavoro Emissione della busta paga, pagamento della retribuzione al lavoratore e dei contributi previdenziali Pagamento della fattura al somministratore
SOMMINISTRAZIONE A TEMPO DETERMINATO: ELEMENTI DEL CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE (a) • Denominazione “contratto di somministrazione a tempo determinato”; • Dati anagrafici completi dell’impresa utilizzatrice e del somministratore (ragione sociale, indirizzo, sede legale, partitia IVA, codice fiscale, rappresentante legale, referente operativo); • Numero di lavoratori somministrati; • Periodo di prova in giorni; • Motivo di ricorso (ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo, sostitutivo); • Rischi professionali a cui sono soggetti i lavoratori;
SOMMINISTRAZIONE A TEMPO DETERMINATO: ELEMENTI DEL CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE (b) • Numero di posizione assicurativa INAIL dell’utilizzatore; • Voce tariffa INAIL e tasso; • Data di stipulazione del contratto; • Data di inizio della somministrazione; • Data di fine della somministrazione; • Orario che il lavoratore deve rispettare; • Mansioni del lavoratore; • Inquadramento del lavoratore secondo il CCNL lavoratori temporanei;
SOMMINISTRAZIONE A TEMPO DETERMINATO: ELEMENTI DEL CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE (c) • Livello/Categoria; • CCNL di riferimento; • Tariffa ore ordinarie; • Condizioni di pagamento (al somministratore); • Indirizzo per la fatturazione; • Timbro e firma dell’utilizzatore; • Timbro e firma del somministratore.
SOMMINISTRAZIONE A TEMPO DETERMINATO:DETERMINAZIONE DEI COMPENSI CHE L’UTILIZZATORE DEVE CORRISPONDERE AL SOMMINISTRATORE E RIPARTIZIONE DEGLI ONERI (a) • Ore di lavoro ordinarie e straordinarie indicate sul Foglio presenze gli straordinari dovranno essere liquidati con le maggiorazioni previste dal CCNL di riferimento (esempio tariffa ora ordinaria Euro 15,30 + IVA 20%, straordinario diurno 115% Euro 13,00 + IVA 20%) • Eventuali festività che si verificheranno durante il periodo contrattuale verranno fatturate a parte con tariffa oraria autonoma (esempio Euro 15,30) • Retribuzione differita (13^, 14^, TFR) a carico del somministratore • Il somministratore emette con periodicità mensile regolare fattura il cui importo conterrà le somme pagate per gli oneri retributivi e previdenziali in favore del prestatore di lavoro nonché gli altri oneri di gestione legati alla fornitura ed un importo relativo al servizio prestato
SOMMINISTRAZIONE A TEMPO DETERMINATO:DETERMINAZIONE DEI COMPENSI CHE L’UTILIZZATORE DEVE CORRISPONDERE AL SOMMINISTRATORE E RIPARTIZIONE DEGLI ONERI (b) • In caso di inadempimento del pagamento della retribuzione e dei contributi da parte del somministratore l’impresa utilizzatrice provvederà al pagamento diretto al lavoratore del trattamento economico nonché al versamento dei contributi previdenziali, salvo diritto di rivalsa verso l’Agenzia • Nel caso di interruzione del contratto per cause riconducibili al lavoratore, l’Agenzia provvederà alla sostituzione del lavoratore
UN CASO CONCRETO E RECENTE • ESEMPIO DI COMPENSO: • CORRISPOSTO DALL’UTILIZZATORE AL SOMMINISTRATORE EURO 15,30 PER ORE 120 DI LAVORO ORDINARIO, • CORRISPOSTO DAL SOMMINISTRATORE AL PRESTATORE D’OPERA EURO 6,82765 PER ORE 120 DI LAVORO ORDINARIO, • IL SOMMINISTRATORE HA EMESSO LA SEGUENTE FATTURA SULL’UTILIZZATORE: • TOTALE CORRISPETTIVO EURO 1.836,00 di cui • escluso art. 13 DPR 633/72 EURO 1.441,39 • IMPONIBILE IVA PER SERVIZIO RESO EURO 394,61
CONTRATTI EX-LEGGE BIAGI: TIPOLOGIA (b) • Lavoro a chiamata(job on call): il lavoratore si mette a disposizione di un datore e ne aspetta la chiamata; • Lavoro condivisoo ripartito (job sharing): un’unica obbligazione lavorativa è condivisa da due lavoratori legati da un rapporto di solidarietà. • Distacco: il datore di lavoro pone temporaneamente il lavoratore a disposizione di un altro soggetto per l’esecuzione di una determinata attività lavorativa, rimanendo responsabile del trattamento economico e normativo dovuto.
CONTRATTI EX-LEGGE BIAGI: RIFORMA DI CONTRATTI GIA’ ESISTENTI (a) • Outsourcing (appalto di servizi) l’azienda committente affida all’impresa appaltatrice (specializzata) la realizzazione di una determinata opera o di un determinato servizio dietro pagamento di corrispettivo. • Contratti di associazione in partecipazione l’associante attribuisce all’associato una partecipazione agli utili dell’impresa a fronte di una prestazione di lavoro; se questa non è adeguata, al lavoratore spetta un trattamento contributivo, economico e normativo stabilito dai contratti collettivi. • Contratti di inserimento (ex-contratti di formazione e lavoro) mediante progetti individuali, si adattano le competenze professionali dei lavoratori ai singoli contesti, o si reinseriscono categorie di lavoratori ritenute più deboli.
CONTRATTI EX-LEGGE BIAGI: RIFORMA DI CONTRATTI GIA’ ESISTENTI (b) • Apprendistato professionalizzantedisciplinato dalle leggi regionali o, in mancanza, dalla disciplina contrattuale, caratterizzati da ore di formazione da svolgere sia all’interno che all’esterno dell’azienda. • Lavoro a progetto (ex-CO.CO.CO.) il lavoratore collabora ad uno specifico progetto presso il committente, che ne detiene il coordinamento e l’organizzazione, per il tempo necessario alla realizzazione del risultato preposto. • Collaborazioni occasionali: analoghi ai contratti a progetto, ma di durata non superiore a 30 giorni annui e compensi fino a 5.000 Euro.
TRATTAMENTO FISCALE DEI CONTRATTI A PROGETTO • Imponibile fiscale: tutto ciò che è stato percepito dal lavoratore fino al 12 gennaio dell’esercizio successivo al periodo d’imposta, comprese le erogazioni liberali in relazione al contratto di collaborazione (sono escluse le medesime voci che non rientrano nell’imponibile per i lavoratori dipendenti) • Imposta: IRPEF, calcolata come per i dipendenti • Applicazione della tassazione:il committente deve effettuare la ritenuta d’acconto all’atto del pagamento dei compensi e versare le imposte entro il 16 del mese successivo (mod. F24). Entro il 28 febbraio, il committente deve poi effettuare il conguaglio di fine anno e calcolare le addizionali IRPEF regionali e comunali. I collaboratori ricevono poi il CUD dal committente per i redditi dell’anno precedente, che dichiareranno nel 770/semplificato.
TRATTAMENTO PREVIDENZIALE DEI CONTRATTI A PROGETTO • Obbligo d’iscrizione presso la gestione previdenziale separata dell’INPS. • Contribuzione: la base imponibile è determinata come per i lavoratori dipendenti. Le aliquote sono: • per i soggetti non iscritti ad altre forme obbligatorie l’aliquota è attualmente del 17,59% (aumenterà ogni anno di 0,20 punti fino al 19%)+ 0,50% per assistenza (per un totale di 18,09%); • 15% per i titolari di pensione diretta; • 10% per gli iscritti a una gestione previdenziale obbligatoria o titolari di pensione non diretta. • Per 1/3 la contribuzione è a carico del collaboratore e per 2/3 è a carico del committente (versata entro il 16 del mese successivo col modello F24).
CONTRATTI DEGLI AGENTI DI COMMERCIO • Il rapporto è regolato dal “contratto di agenzia” (art. 1742 e seguenti c.c.) • Il compenso è costituito da una “provvigione” stabilita fra le parti, applicata all’ammontare dei corrispettivi relativi a contratti “conclusi”, che viene corrisposta con cadenza, in genere, trimestrale • All’agente spettano inoltre indennità di fine rapporto, indennità di fine mandato (FIRR), indennità suppletiva di clientela e indennità meritocratica • Le provvigioni erogate sono soggette a una ritenuta d’acconto del 23% e a IVA • Sulle provvigioni erogate il committente deve operare ritenute nella misura del 13% che dovrà versare all’Ente di previdenza (ENASARCO); tali contributi sono per il 50% a carico della società e per il 50% dell’agente
ANALISI DEL COSTO DI ACQUISIZIONE DEI FATTORI PRODUTTIVI IMPIEGATI • Materie • Manodopera • Beni strumentali materiali (art.2426 c.c., art.102 TUIR) • Beni strumentali immateriali • Capitali
NOZIONE GENERALE DI COSTO DI PRODUZIONE • La produzione, in senso tecnologico, richiede il consumo di FATTORI PRODUTTIVI in vista di uno SCOPO UTILE. • E’ ovvio che il consumo di fattori produttivi, senza uno scopo utile, determina una PERDITA. • Sotto l’aspetto economico con il termine COSTO si intende il valore attribuito ai consumi (IMPIEGHI) dei fattori produttivi elementari e con il termine COSTO DI PRODUZIONE si intende la sommatoria dei valori assegnati ai fattori produttivi consumati (IMPIEGATI) in una determinata operazione.
CARATTERI DEL COSTO • E’ una quantità “nominale” (vi sono tante figure di costo quanti sono gli scopi del calcolo). • E’ una quantità economica astratta (il calcolo è legato ad astrazioni, che non tengono conto della congiunzione di tutti i costi sul piano spaziale e su quello temporale). • E’ un valore strumentale: si presta a essere composto e ricomposto in configurazioni varie in funzione degli scopi operativi.
ELEMENTI DA ASSUMERE PER LA DETERMINAZIONE DEI COSTI DI PRODUZIONE • L’oggetto del calcolo, • gli elementi che entrano nel calcolo, • Il periodo di riferimento del calcolo, • Lo scopo della determinazione, che influisce sulla scelta dei criteri di calcolo, • Le tecniche di calcolo, • Gli strumenti di rilevazione, • Le procedure organizzative per la rilevazione delle quantità e dei costi dei fattori impiegati, • La manutenzione delle procedure.
CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’IMPIEGO (DEGLI SCARICHI) DELLE MATERIE IMPIEGATE • Convenzioni (o criteri o metodi): • LIFO (progressivo) • FIFO (progressivo) • HIFO • NIFO • Costo medio ponderato progressivo • Raffronto tra i valori delle diverse convenzioni
MOTODO DI VALUTAZIONE DEGLI SCARICHI: NIFO (Euro 36,00 unitario)
METODO DI VALUTAZIONE DEGLI SCARICHI: COSTO MEDIO PONDERATO PROGRESSIVO N.B.: Il costo medio ponderato di periodo è pari a 5.260,00/160= 32,88
CONFRONTO FRA METODI DI VALUTAZIONE DEGLI SCARICHI E DELLE RIMANENZE
CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE RIMANENZE FINALI • Costo medio ponderato di periodo per fini civilistici (art. 2426 cc n. 9) • Costo LIFO per fini fiscali (art. 92 TUIR)
ANALISI DEL VALORE PER LA VALUTAZIONE DELLE RIMANENZE • Prodotti finiti e merci (art.2426 c.c. + principio contabile + art.92 TUIR) • Prodotti in corso di lavorazione (art.2426 c.c. + principio contabile + art.92 TUIR) • Commesse di durata infrannuale e di durata ultrannuale (art.93 TUIR)
ART. 2426 C.C. (a) Nelle valutazioni devono essere osservati i seguenti criteri: 1) le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto o di produzione. Nel costo di acquisto si computano anche i costi accessori. Il costo di produzione comprende tutti i costi direttamente imputabili al prodotto. Può comprendere anche altri costi, per la quota ragionevolmente imputabile al prodotto, relativi al periodo di fabbricazione e fino al momento dal quale il bene può essere utilizzato; con gli stessi criteri possono essere aggiunti gli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione, interna o presso terzi; 2) il costo delle immobilizzazioni, materiali e immateriali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione con la loro residua possibilità di utilizzazione. Eventuali modifiche dei criteri di ammortamento e dei coefficienti applicati devono essere motivate nella nota integrativa;
ART. 2426 C.C. (b) 3) l'immobilizzazione che, alla data della chiusura dell'esercizio, risulti durevolmente di valore inferiore a quello determinato secondo i numeri 1) e 2) deve essere iscritta a tale minore valore; questo non può essere mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata. Per le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni in imprese controllate o collegate che risultino iscritte per un valore superiore a quello derivante dall'applicazione del criterio di valutazione previsto dal successivo numero 4) o, se non vi sia obbligo di redigere il bilancio consolidato, al valore corrispondente alla frazione di patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa partecipata, la differenza dovrà essere motivata nella nota integrativa;
ART. 2426 C.C. (c) 4) le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni in imprese controllate o collegate possono essere valutate, con riferimento ad una o più tra dette imprese, anziché secondo il criterio indicato al numero 1), per un importo pari alla corrispondente frazione del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio delle imprese medesime, detratti i dividendi ed operate le rettifiche richieste dai principi di redazione del bilancio consolidato nonché quelle necessarie per il rispetto dei principi indicati negli articoli 2423 e 2423-bis . Quando la partecipazione è iscritta per la prima volta in base al metodo del patrimonio netto, il costo di acquisto superiore al valore corrispondente del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa controllata o collegata può essere iscritto nell'attivo, purché ne siano indicate le ragioni nella nota integrativa. La differenza, per la parte attribuibile a beni ammortizzabili o all'avviamento, deve essere ammortizzata.
ART. 2426 C.C. (d) Negli esercizi successivi le plusvalenze, derivanti dall'applicazione del metodo del patrimonio netto, rispetto al valore indicato nel bilancio dell'esercizio precedente sono iscritte in una riserva non distribuibile; 5) i costi di impianto e di ampliamento, i costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità aventi utilità pluriennale possono essere iscritti nell'attivo con il consenso, ove esistente, del collegio sindacale e devono essere ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni. Fino a che l'ammortamento non è completato possono essere distribuiti dividendi solo se residuano riserve disponibili sufficienti a coprire l'ammontare dei costi non ammortizzati; 6) l'avviamento può essere iscritto nell'attivo con il consenso, ove esistente, del collegio sindacale, se acquisito a titolo oneroso, nei limiti del costo per esso sostenuto e deve essere ammortizzato entro un periodo di cinque anni. E' tuttavia consentito ammortizzare sistematicamente l'avviamento in un periodo limitato di durata superiore, purché esso non superi la durata per l'utilizzazione di questo attivo e ne sia data adeguata motivazione nella nota integrativa;
ART. 2426 C.C. (e) 7) il disaggio su prestiti deve essere iscritto nell'attivo e ammortizzato in ogni esercizio per il periodo di durata del prestito; 8) i crediti devono essere iscritti secondo il valore presumibile di realizzazione; 8-bis) le attività e le passività in valuta, ad eccezione delle immobilizzazioni, devono essere iscritte al tasso di cambio a pronti alla data di chiusura dell'esercizio ed i relativi utili e perdite su cambi devono essere imputati al conto economico e l'eventuale utile netto deve essere accantonato in apposita riserva non distribuibile fino al realizzo.
ART. 2426 C.C. (f) Le immobilizzazioni in valuta devono essere iscritte al tasso di cambio al momento del loro acquisto o a quello inferiore alla data di chiusura dell'esercizio se la riduzione debba giudicarsi durevole; 9 ) le rimanenze, i titoli e le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni sono iscritti al costo di acquisto o di produzione, calcolato secondo il numero 1), ovvero al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, se minore; tale minor valore non può essere mantenuto nei successivi bilanci se ne sono venuti meno i motivi. I costi di distribuzione non possono essere computati nel costo di produzione; 10) il costo dei beni fungibili può essere calcolato col metodo della media ponderata o con quelli: "primo entrato, primo uscito" o: "ultimo entrato, primo uscito"; se il valore così ottenuto differisce in misura apprezzabile dai costi correnti alla chiusura dell'esercizio, la differenza deve essere indicata, per categoria di beni, nella nota integrativa; 11) i lavori in corso su ordinazione possono essere iscritti sulla base dei corrispettivi contrattuali maturati con ragionevole certezza;
ART. 2426 C.C. (g) 12) le attrezzature industriali e commerciali, le materie prime, sussidiarie e di consumo, possono essere iscritte nell'attivo ad un valore costante qualora siano costantemente rinnovate, e complessivamente di scarsa importanza in rapporto all'attivo di bilancio, sempreché non si abbiano variazioni sensibili nella loro entità, valore e composizione. Note: 1 Articolo sostituito dall' art. 1, comma 1, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, che ha sostituito l'intero Capo V, a decorrere dal 1° gennaio 2004. 2 Per la disciplina dei criteri di valutazione, in vigore fino al 31 dicembre 2003, e per le relative correlazioni, vedi l' art. 2426, Allegato redazionale [Testo precedente le modifiche apportate dal D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6].
D.P.R. 22-12-1986 n. 917 (a)Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi . (Testo in vigore dal 1° gennaio 2004). Pubblicato nella Gazz. Uff. 31 dicembre 1986, n. 302, S.O. Articolo 92 [59] Variazioni delle rimanenze. 1. Le variazioni delle rimanenze finali dei beni indicati all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), rispetto alle esistenze iniziali, concorrono a formare il reddito dell'esercizio. A tal fine le rimanenze finali, la cui valutazione non sia effettuata a costi specifici o a norma dell'articolo 93, sono assunte per un valore non inferiore a quello che risulta raggruppando i beni in categorie omogenee per natura e per valore e attribuendo a ciascun gruppo un valore non inferiore a quello determinato a norma delle disposizioni che seguono. 2. Nel primo esercizio in cui si verificano, le rimanenze sono valutate attribuendo ad ogni unità il valore risultante dalla divisione del costo complessivo dei beni prodotti e acquistati nell'esercizio stesso per la loro quantità.
D.P.R. 22-12-1986 n. 917 (b)Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi . (Testo in vigore dal 1° gennaio 2004). Pubblicato nella Gazz. Uff. 31 dicembre 1986, n. 302, S.O. 3. Negli esercizi successivi, se la quantità delle rimanenze è aumentata rispetto all'esercizio precedente, le maggiori quantità, valutate a norma del comma 2, costituiscono voci distinte per esercizi di formazione. Se la quantità è diminuita, la diminuzione si imputa agli incrementi formati nei precedenti esercizi, a partire dal più recente. 4. Per le imprese che valutano in bilancio le rimanenze finali con il metodo della media ponderata o del «primo entrato, primo uscito» o con varianti di quello di cui al comma 3, le rimanenze finali sono assunte per il valore che risulta dall'applicazione del metodo adottato.
D.P.R. 22-12-1986 n. 917 (c)Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi . (Testo in vigore dal 1° gennaio 2004). Pubblicato nella Gazz. Uff. 31 dicembre 1986, n. 302, S.O. 5. Se in un esercizio il valore unitario medio dei beni, determinato a norma dei commi 2, 3 e 4, è superiore al valore normale medio di essi nell'ultimo mese dell'esercizio, il valore minimo di cui al comma 1, è determinato moltiplicando l'intera quantità dei beni, indipendentemente dall'esercizio di formazione, per il valore normale. Per le valute estere si assume come valore normale il valore secondo il cambio alla data di chiusura dell'esercizio. Il minor valore attribuito alle rimanenze in conformità alle disposizioni del presente comma vale anche per gli esercizi successivi sempre che le rimanenze non risultino iscritte nello stato patrimoniale per un valore superiore. 6. I prodotti in corso di lavorazione e i servizi in corso di esecuzione al termine dell'esercizio sono valutati in base alle spese sostenute nell'esercizio stesso, salvo quanto stabilito nell'articolo 93 per le opere, le forniture e i servizi di durata ultrannuale.
D.P.R. 22-12-1986 n. 917 (d)Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi . (Testo in vigore dal 1° gennaio 2004). Pubblicato nella Gazz. Uff. 31 dicembre 1986, n. 302, S.O. 7. Le rimanenze finali di un esercizio nell'ammontare indicato dal contribuente costituiscono le esistenze iniziali dell'esercizio successivo. 8. Per gli esercenti attività di commercio al minuto che valutano le rimanenze delle merci con il metodo del prezzo al dettaglio si tiene conto del valore così determinato anche in deroga alla disposizione del comma 1, a condizione che nella dichiarazione dei redditi o in apposito allegato siano illustrati i criteri e le modalità di applicazione del detto metodo, con riferimento all'oggetto e alla struttura organizzativa dell'impresa.