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Deontologia ed etica giornalistica

Deontologia ed etica giornalistica. Dovere e senso morale del giornalista. La Costituzione Parte I - Diritti e doveri dei cittadini. Articolo 21 Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

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Deontologia ed etica giornalistica

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Presentation Transcript


  1. Deontologia ed etica giornalistica Dovere e senso morale del giornalista

  2. La CostituzioneParte I - Diritti e doveri dei cittadini • Articolo 21 • Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. • La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure. • Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili. • In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all'autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s'intende revocato e privo d'ogni effetto. • La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica. • Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.

  3. La deontologia La deontologia è definita come l’insieme dei doveri che riguarda una categoria di persone. Tradurre i principi morali in una scienza esatta. Il principio giuridico prevalso nella legislazione, con la carta costituzionale, dopo la fine della censura fascista, è stato quello del DIRITTO DI CRONACA, o del diritto di informare, che discendeva da una concezione della libertà di stampa come diritto di chi la esercita piuttosto che della comunità sociale che ne fruisce. L’art. 21 ha due interpretazioni Individualista: libertà di manifestazione del pensiero, ma è solo uno dei modi in cui si estrinseca tale diritto. Significa garantire la massima tutela a chi produce informazione per ragioni professionali, quindi ai giornalisti. Funzionalista: diritti del fruitore dell’informazione, il comune cittadino, che gode di un diritto passivo ad essere informato. Il diritto all’informazione nel novero dei diritti sociali, finalizzati al diritto di uguaglianza.

  4. È stato istituito l’ordine dei giornalisti (legge 3 febbraio 1963, n. 69), e l’articolo 2 dice: È diritto insopprimibile dei giornalisti la libertà di informazione e di critica, limitata dall’osservanza delle norme di legge dettate a tutela della personalità altrui, ed è loro obbligo inderogabile il rispetto della verità sostanziale dei fatti osservati secondo i doveri imposti dalla lealtà e dalla buona fede… giornalisti ed editori sono tenuti a rispettare il segreto professionale sulla fonte delle notizie, quando ciò sia richiesto dal carattere fiduciario delle stesse, e a promuovere lo spirito di collaborazione tra colleghi. Questo è il principio di libertà d’informazione e l’indipendenza del giornalista. La mancanza di un codice deontologico e la prevalenza del diritto di cronaca ha aperto un vuoto normativo che la giurisprudenza ha tentato di colmare ogni volta che la libertà di informare riconosciuta è entrata in conflitto con altri diritti. Corte costituzionale sent. 94 del 1977: I giornali possono essere considerati servizi oggettivamente pubblici, o di pubblico interesse. Corte costituzionale sent. Del 18 dic. 1984: una notizia può essere pubblicata anche se danneggia la reputazione di una persona ma deve essere completa e deve sussistere l’utilità sociale, deve essere impostata in modo chiaro e in forma civile.

  5. La Legge sulla stampa dell’8 febbraio 1948, n. 47: contiene l’importante norma deotologica sul dovere di rettifica. • Sentenza del 1999 della Cassazione, si riferisce all’intervista e ha stabilito l’estraneità del giornalista al pensiero espresso dall’intervistato: • Il giornalista è tenuto al rigoroso rispetto delle opinioni, manifestate dall’intervistato anche in termini critici, al fine di fare emergere l’obiettività del dibattito e fornire al pubblico un quadro più genuino possibile, atto a orientare il giudizio anche sul personaggio intervistato. • È reato anche per il giornalista procacciarsi notizie che concernono segreti di Stato o di cui è vietata la divulgazione, procurarsi indebitamente notizie e immagini attinenti alla vita privata delle persone, carpire informazioni in maniera fraudolenta, rivelare il contenuto di documenti segreti. • I documenti di autodisciplina che riflettono una progressiva coscienza dei documenti professionali, formano un corpus di regole deontologiche che ha preso forma innanzi tutto dentro le redazioni di alcune aziende editoriali fine anni 80: • Codice di autodisciplina del Sole24Ore (1987) • Il Patto sui diritti e doveri dei giornalisti, dell’editoriale La Repubblica (1990) • Da questi documenti è nata l’esigenza del Garante del lettore.

  6. La questione deontologia più controversa è il delicato conflitto tra il diritto di cronaca, come manifestazione di un interesse pubblico e di un controllo sociale, e il diritto della persona, come sede privilegiata del rispetto dell’integrità dell’individuo. I problemi sono: Fino a che punto l’interesse pubblico giustifica la diffusione di notizie che offuschino o danneggino l’immagine, la reputazione, la posizione professionale, la vita di relazione di persone coinvolte nella cronaca? La libertà di informazione e la notorietà di una persona possono consentire l’impiego di mezzi scorretti o ingannevoli per cercare la notizia o l’uso di modi discriminatori per metterla a fuoco? L’ordine nazionale e la Federazione della Stampa hanno preso posizione sulle questioni deontologiche, elaborando la Carta dei doveri dei giornalisti italiani. Entra in vigore l’8 maggio 1997 con legge 31 dic 1996, n. 675 Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, Codice di deontologia sulla privacy consegnato all’ufficio del Garante il 29 luglio 1998 comprende 13 art. È ammessa la ricerca e la raccolta di informazioni che contengano dati personali, su individui coinvolti in fatti di cronaca o, più in generale, di pubblica notorietà; stabiliscono l’obbligo dei giornalisti di dichiarare la propria identità nell’esercizio della professione, prevedono le deroghe per tenere archivi contenenti dati personali.

  7. La CARTA DEI DOVERI DEI GIORNALISTI ITALIANI approvata l’8 luglio 1993 dal Consiglio nazionale dell’Ordine e dalla Federazione nazionale della Stampa si articola in: Diritti alla Persona Si vietano le discriminazioni di razza, religione, sesso, condizioni fisiche o mentali, opinioni politiche. Non si possono pubblicare informazioni sulla vita privata delle persone. Non si può rendere nota l’identità di tre categorie di persone: coniugi di persone coinvolte in casi di cronaca, vittime di violenze sessuali, collaboratori dell’autorità giudiziaria e forze di pubblica sicurezza. Dovere di Rettifica Diritto del cittadino di vedere rettificate notizie inesatte o lesive, anche senza una specifica richiesta, soddisfatto con tempestività ed evidenza. Presunzione d’Innocenza In tutti i casi di indagini o processi, il giornalista deve sempre ricordare che ogni persona accusata di un reato è innocente fino alla condanna definitiva e non deve costruire le notizie in modo fuorviante. Incompatibilità professionali Vietano ai giornalisti di subordinare informazioni economiche al profitto personale, scrivere articoli o notizie relativi a quotazioni in cui si abbia un interesse, accettare in relazione all’attività giornalistica pagamenti in denaro o beni o assumere incarichi per iniziative pubblicitarie in contrasto con la professione, è consentita la beneficenza.

  8. Etica giornalistica Per occuparsi di etica bisogna capire quale possa essere il senso morale del lavoro dei giornalisti. Sopravvive nella letteratura e nell’opinione pubblica lo stereotipo affascinante del giornalista come interprete del principio di dire la verità. Tuttavia non esiste la verità, esistono notizie, anche se il corpo della verità e il corpo della notizia talvolta possono coincidere. I giornalisti svolgono il loro lavoro all’interno di circuiti di potere politico o economico, sociale e culturale.

  9. Sono state stabilite 5 regole etiche fondamentali: • Principio di dire la verità, il contenuto delle notizie è libero dai pregiudizi e inserito nel suo contesto. Il dovere del giornalista è fare qualcosa di più che semplicemente osservare e registrare ciò che incontra, ma è di interpretare gli avvenimenti alla luce dei loro reali significati, non fermandosi alla superficie ma scavando in profondità, è il dovere di investigare oltre le versioni ufficiali. • Principio di giustizia, non significa rinunciare a fare domande, ma anzi significa una distinzione chiara per il lettore tra cronaca e opinioni. Non ha importanza quello che pensi, ma quello che vedi. • Principio di libertà, significa contemporaneamente indipendenza dei giornalisti dai poteri istituzionali, da poteri privati, ma anche dalla proprietà e direzione del giornale per cui lavorano, dalle pressioni del mercato e dalle fonti. • Principio di umanità, si traduce nel divieto di danneggiare terze persone attraverso la diffusione delle notizie. • Principio di responsabilità, la responsabilità per un individuo di organizzare la propria vita e amministrare i propri beni con uno specifico riguardo ai diritti degli altri.

  10. Nell’eccellenza professionale bisogna considerare altri elementi oltre all’etica, ovvero i valori (morali e non morali) e i principi che ci aiutano a capire che cosa è giusto e cosa è sbagliato. Eccellenza professionale non significa soltanto valorizzazione e realizzazione delle capacità di un giornalista, ma proprio perché in essa convivono la competitività professionale, le virtù personali, i valori non morali e i modelli formali del linguaggio giornalistico, tale eccellenza può rappresentare un principio morale. Rappresenta uno sviluppo della libertà d’informazione e un fattore di crescita della vita democratica. I giornalisti hanno il proposito di minimizzare i pregiudizi personali, di scandagliare la realtà e raccogliere sfide in forme che la maggioranza della gente troverebbe altrimenti offensive, e persino di continuare a coprire servizi anche quando sono in gioco la loro libertà o la loro vita.

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