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La consulenza psicoforense in tema di testimonianza . La testimonianza del minore

La consulenza psicoforense in tema di testimonianza . La testimonianza del minore. Attendibilità e accuratezza della testimonianza. La capacità di stare in giudizio e di testimoniare. La testimonianza dei minori. Il contenuto dell’accertamento peritale.

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La consulenza psicoforense in tema di testimonianza . La testimonianza del minore

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Presentation Transcript


  1. La consulenzapsicoforensein tema di testimonianza. La testimonianza del minore • Attendibilità e accuratezza della testimonianza. • La capacità di stare in giudizio e di testimoniare. • La testimonianza dei minori. • Il contenuto dell’accertamento peritale. • Linee guida e protocolli in tema di ascolto del minore.

  2. Attendibilità e accuratezza della testimonianza • La testimonianza spesso rappresenta l’unica prova e l’unica fonte di informazioni utili per gli organi giudiziari ai fini della ricostruzione giudiziale del fatto storico. • Un criterio fondamentale di valutazione della testimonianza è la attendibilità. Una testimonianza è attendibile quando vi è una certa accuratezza e precisione nella rievocazione e del ricordo. • L’impatto emozionale di un evento da ricordare è assai ampia, poiché gli individui, nel ricordare, coinvolgono tutti i loro sensi (olfattivo, uditivo, etc.) e ciò rende un ricordo vivido, ovvero “come se fosse vissuto”.

  3. Accuratezza e attendibilità della testimonianza • Ma: la vividezza del ricordo non è sinonimo di accuratezza e di attendibilità. La scienza non ha definito se l’attivazione emozionale del ricorso peggiori o migliori le prestazioni mnestiche. • Al contrario: accuratezza e attendibilità dipendono da altri fattori come età, il livello di consapevolezza dell’individuo al momento in cui assiste all’episodio (grado di attenzione), schemi mentali di riferimento nella valutazione e reinterpretazione dell’evento, distorsioni della memoria e informazioni fuorvianti, l’intervallo di tempo trascorso tra l’evento e la testimonianza.

  4. Valutazione peritale della capacità di stare in giudizio • La capacità di testimoniare si definisce come concetto diverso e di maggiore ampiezza rispetto quello della capacità di intendere e di volere. • Essa implica non solo la capacità di autodeterminarsi liberamente e coscientemente, ma anche quella di discernimento critico del contenuto delle domande di carattere suggestivo al fine di adeguarvi coerenti risposte, la capacità di ricorso sui fatti specifici oggetto di deposizione, la piena coscienza dell’impegno a riferire con verità e completezza i fatti di cui si è a conoscenza.

  5. Valutazione peritale della capacità di stare in giudizio In merito alla valutazione della capacità di stare in giudizio - indipendente da quella dell’imputabilità al momento del fatto, essendo riferita alla «processabilità» - occorre tenere conto che essa attiene alla capacità di difendersi dai fatti contestati nonché alla capacità di prendere decisioni processuali di particolare rilievo, per esempio: • rendersi conto della gravità degli addebiti e dei rischi sanzionatori; • avere la capacità di relazionarsi correttamente con il proprio difensore e di prendere decisioni processuali ponderate (ad es. scelta del rito, possibilità di sottoporsi o meno a interrogatorio e/o esame incrociato, ecc.).

  6. La perizia in tema di capacità a testimoniare • Il nostro codice ha compiuto la scelta di non porre limiti aprioristici e formali sulle caratteristiche del soggetto chiamato rendere testimonianza. • Il fatto che chiunque possa assumere la qualità di testimone può rendere indispensabile, al fine di valutarne l’attendibilità, effettuare accertamenti tecnici in ordine alla sua idoneità fisica o mentale a rendere testimonianza. • Per taluni soggetti, per i quali possono esservi rischi di difetti nella rappresentazione e nella narrazione dei fatti, sarà quindi necessaria una perizia (esempio soggetto maggiorenne portatore di disturbo mentale).

  7. La perizia in tema di capacità a testimoniare • La perizia ha per oggetto l’accertamento della capacità di ricordare di recepire le informazioni, di raccordarle ad altre, di esprimere una visione coerente e complessa, in relazione all’età, alle condizioni emozionali che regolano i rapporti con il mondo esterno, alla qualità e natura dei rapporti familiari. • Si tratta quindi dell’accertamento della capacità di recepire, ricordare ed esprimere eventi in generale ed informazioni specifiche.

  8. Logicità e coerenza del ricordo La ricostruzione probatoria deve rispondere a criteri di logicità e coerenza. La mente umana nel richiamare e vagliare episodi del passato li ri-costruisce in quanto storie; in una prospettiva giudiziaria, questo ambito viene chiamato ‘narratologia forense’. Le storie per essere credibili (non necessariamente vere) dovrebbero: • presentare i fatti in maniera coerente, plausibile e completa; • essere confrontate con le possibili storie alternative al fine di giungere, tramite un processo comparativo, alla migliore spiegazione possibile.

  9. Accuratezza del ricorso e rischio di false confessioni • L’esperienza e la ricerca confermano che esistono oltre a confessioni sincere altre che non lo sono o perché frutto di particolari situazioni psicologiche del dichiarante o perché frutto di pressioni esterne o perché causate dall’attività di interrogazione. • Per questo, in linea di principio, ogni interrogatorio investigativo, per i delitti più gravi, andrebbe video o audio registrato, anche nei casi in cui ciò non sia espressamente previsto dalla legge.

  10. Testimonianza di voci udite • La testimonianza circa il riconoscimento di voci udite deve essere vagliata con particolare prudenza poiché risente di numerose variabili contestuali; in particolare, l’esiguità della durata di esposizione allo stimolo spesso non permette la completa attivazione delle modalità proprie del sistema uditivo, necessarie alla corretta codifica di quanto percepito.

  11. La testimonianza dei minori • L’ordinamento italiano non pone limiti alla capacità di testimoniare derivanti dalla minore età così che anche bambini in tenera età possono essere chiamati a testimoniare e sono in grado di ricordare ciò che hanno visto e soprattutto ciò che hanno subito, pur spettando al giudice il compito di valutare con particolare attenzione la credibilità del racconto. • Occorre quindi accertare la idoneità mentale del minore a testimoniare sui fatti oggetto del processo soprattutto quando è parte offesa del reato, valutando il profilo cognitivo e di personalità del minore, compatibilmente con l’età, il grado di istruzione e di educazione ricevuta, ovvero il contesto in cui egli è inserito.

  12. La testimonianza del minore • Iminori sono testimoni fragili sia per la dipendenza dal mondo degli adulti di riferimento, sia per la loro difficoltà circa la categorizzazione di avvenimenti sconosciuti. • Più precisamente, sebbene si possa correttamente affermare che la suggestionabilità si configuri come una caratteristica attribuibile a individui di tutte le età, è altrettanto possibile sostenere che agli adulti si riconosce minore probabilità di essere suggestionati. • Tuttavia, se ai bambini non vengono poste domande guidanti o suggestive (leadingquestions) la loro capacità di raccontare esperienze passate è accurata e veritiera tato quella degli adulti.

  13. Il contenuto dell’accertamento peritale in caso di minori • Occorre valutare se sia particolarmente influenzabile e suggestionabile ad opera di adulti. • Occorre valutare se sia in grado di discernere il vero dal falso, il reale dal fantasioso, quando vi sia un gap conoscitivo. • Il perito non deve mai esprimere una valutazione sulla attendibilità del minore, o sulla veridicità delle sue dichiarazioni, che spettano al giudice e non all’esperto. • Sono estranei all’oggetto dell’indagine peritale definizioni o qualifiche giuridiche la cui cognizione è riservata al giudice. • L’oggetto dell’indagine peritale riguarda esclusivamente la idoneità psico-fisica e la credibilità clinica.

  14. Il contenuto dell’accertamento peritale in caso di minori In sintesi: • Rapporto tra realtà oggettiva e realtà soggettiva. • Capacità di ricordare e riferire fatti vissuti in prima persona. • Capacità di espressione e linguistiche. • Capacità di discernere vero dal falso e dal verosimile. • Capacità di resistere alle domande suggestive. • Livello di corrispondenza tra funzionamento psichico e accuratezza della testimonianza, ovvero grado di sviluppo psichico. • Capacità di comprendere gli stati mentali altrui.

  15. Metodologia dell’accertamento peritale in caso di minori • Dal punto di vista metodologico durante la raccolta e valutazione dei racconti testimoniali, non sempre vengono utilizzate metodologiche scientifiche ed oggettive e troppo spazio è affidato all’interpretazione e alla soggettività del perito.

  16. Testimonianza di minori vittime di abusi • Un tema fondamentale della psicologia della testimonianza è la suggestionaibilità dei bambini, ovvero la tendenza dei piccoli testimoni a raccontare eventi mai accaduti sulla base dei suggerimenti che ottengono dall’adulto che li interroga. • Studi empirici dimostrano che i bambini sono attendibili nel raccontare l’evento quando sono stati interrogati con domande aperte non suggestive. Invece alle domande chiuse suggestive la maggior parte dei bambini ha risposto in modo da confermare i suggerimenti in essi contenuti e accettando così l’esistenza di fatti mai verificatisi.

  17. Testimonianza di minori vittime di abusi • Infine quando sono poste loro domande per una seconda volta (domande ripetute) i bambini modificano la versione dei fatti fornita dimostrando di approvare la verità proposta dall’adulto. • I bambini si lasciano suggestionare da un adulto accettando le informazioni non veritiere di quest’ultimo suggerite.

  18. Metodologia dell’accertamento peritale in caso di minori Si consideri che: • La ripetizione del medesimo ricorso può portare a distorsioni. • Leprimissime dichiarazioni spontanee sono quelle maggiormente attendibili perché non inquinate da interventi esterni che possono alterare la memoria dell’evento. • Le domande suggestive possono alterare il ricordo. • Non esistono indicatori comportamentali e psicologici specifici di abuso sessuale. • Occorre analizzare le modalità con le quali il minore è stato interrogato sui fatti.

  19. Incompatibilità all’assunzione del ruolo di consulente tecnico • Questione: nell’ambito di un processo penale per abusi sessuali l’aver, al di fuori di tale contesto, preso contatto con il minore asserita vittima di reato in qualità di specialista psicologo, preclude la possibilità per l’esperto di rivestire la funzione di consulente tecnico nel procedimento? • La risposta da darsi deve essere positiva.

  20. Incompatibilità all’assunzione del ruolo di consulente tecnico • Si potrebbe sostenere che lo psicologo, proprio in virtù del pregresso intervento professionale, si trovi nelle condizioni migliori per contribuire alla conoscenza della personalità del proprio ex paziente. A questa tesi però è facile replicare: le informazioni apprese dall’ex paziente attengono ad una realtà terapeutica che nulla ha a che fare con la realtà giudiziaria. • Lo psicoterapeuta ha facoltà di astenersi dal testimoniare su quanto ha conosciuto per ragione della propria professione.

  21. Incompatibilità all’assunzione del ruolo di consulente tecnico • Il codice di rito prevede, a pena di nullità, i casi in cui non è ammessa la nomina del consulente tecnico: si tratta del soggetto chiamato a rivestire il ruolo di testimone, del soggetto incompatibile con tale ruolo e di colui che ha la facoltà di astenersi dalla testimonianza. • Il testimone agisce sempre su di un piano di terzietà rispetto alle parti, ruolo confermato dal fatto che allo stesso incombe un obbligo di verità.

  22. Incompatibilità all’assunzione del ruolo di consulente tecnico • Il consulente tecnico invece, dal canto suo, si caratterizza per essere un organo di parte che deve operare nell’interesse di questa. Vediamo chi ha la facoltà di astenersi dalla testimonianza: non possano essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragioni del proprio ministero, ufficio o professione, i consulenti tecnici, i medici ed ogni altro esercente la professione sanitaria.

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