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ascolto del minore

ascolto del minore.

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Presentation Transcript


  1. ascolto del minore “Il diritto di tutti i bambini e gli adolescenti di essere ascoltati e di essere presi seriamente in considerazione costituisce uno dei valori fondamentali della Convenzione…….l’impegno per la realizzazione del diritto del bambino e dell’adolescente di essere ascoltato in tutte le questioni che lo riguardano e che alla sue opinioni sia data la giusta considerazione, è un chiaro e immediato obbligo legale previsto dalla Convenzione per gli Stati parti……. è un obiettivo realizzabile attraverso la costruzione di una cultura del rispetto dei bambini e degli adolescenti e delle loro opinioni”.

  2. l’evoluzione della nostra legislazione 1987 “lo ritenga strettamente necessario anche in considerazione della sua età” 2006 “il giudice dispone l’audizione del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento”

  3. ascoltare e sentire “ascoltare …. richiede a chi ascolta attenzione verso l’altro, desiderio di capirlo, disponibilità a modificare le proprie opinioni in conseguenza dell’ascolto”

  4. Convenzione di New York “si darà al fanciullo la possibilità di essere ascoltato in ogni procedura giudiziaria e amministrativa che lo concerne, sia direttamente, sia tramite un rappresentante o organo appropriato” articolo 12

  5. Convenzione di Strasburgo • diritto ad essere informato • diritto a chiedere la designazione di un rappresentante • diritto a esprimere la propria opinione

  6. l’obbligatorietà dell’ascolto • Corte di Cassazione n 17201 del 2011 • Corte di Cassazione (sezioni unite) n 22238 del 2009

  7. diritto all’informazione deve riguardare non solo l’oggetto del procedimento e il significato dell’incontro con il giudice, ma anche le conseguenze di tale incontro

  8. diritto all’informazione nella convenzione di Strasburgo • «ricevere ogni informazione pertinente» • «essere informato della possibili conseguenze di tale opinione e delle decisioni relative».

  9. funzione dell’ascolto «strumento per raccogliere le opinioni del minore avente un discernimento sufficiente e per dare forma al diritto dello stesso di partecipare alla sua tutela attraverso un interlocutore che lo ascolta e che lo considera in ciò che dice … offrendogli la piena possibilità di esprimere emozioni e di manifestare desideri in relazione alla specifica vicenda giudiziaria che lo riguarda».

  10. funzione dell’ascolto «non può essere qualificato un atto di indagine…. bensì lo strumento diretto per raccogliere le opinioni nonché le valutazioni ed esigenze rappresentate dal minore in merito alla vicenda in cui è coinvolto; e nel contempo per consentire al giudice di percepire con immediatezza, attraverso la voce del minore e nella misura consentita dalla sua maturità psicofisica, le esigenze di tutela dei suoi interessi».

  11. ascolto del minore dare ascolto al minore vuol dire porre al centro della decisione del giudice non più il conflitto tra i genitori ma i bisogni reali del minore

  12. funzione dell’ascolto strumento per accogliere (che implica un atteggiamento di attenzione diverso dal raccogliere) dentro il processo le opinioni, i bisogni e le emozioni del minore

  13. funzione dell’ascolto porre al centro della decisione del giudice i bisogni reali del minore, per evitare che il bambino «venga fatto uscire di scena e vi restino solo gli adulti, i loro conflitti, complessi, interessi».

  14. modalità dell’ascolto devono consentire al minore di esprimersi come persona che si senta accolta e capita

  15. modalità dell’ascolto occorre evitare che l’audizione si trasformi in un ulteriore trauma

  16. modalità dell’ascolto le indicazioni della Cassazione nel procedimento di adottabilità spetta al giudice assicurare che l’audizione del minore risulti protetta da interferenze, turbamenti e condizionamenti, adottando «tutte le cautele e le modalità suggerite dalle circostanze concrete onde superare la straordinaria asimmetria che si frappone tra la posizione del fanciullo (e il suo stato emotivo) ed il contesto relazionale e ambientale in cui lo stesso viene ascoltato»

  17. assistenza all’ascolto la Convenzione di Strasburgo prevede, all’articolo 5 lettera a) il diritto dei minori a «chiedere di essere assistiti da una persona appropriata di loro scelta per aiutarli a esprimere la loro opinione».

  18. le indicazioni del Commento generale ONU Tutti i processi in cui il bambino o l’adolescente vengono ascoltati o partecipano devono essere: • trasparenti e chiari (occorre dare informazioni accessibili e chiare) • volontari (il minore può dire di no all’ascolto) • rispettosi • rilevanti (su questioni di reale importanza) • a misura di bambino e di adolescente (ambienti tempo preparazione sostegno) • sostenuti nella formazione (dell’adulto che ascolta) • sicuri e attenti al rischio (protezione dopo aver parlato) • affidabili (occorre informare su come vengono poi utilizzate le opinioni)

  19. adottabilità • Il minore è parte del procedimento a tutti gli effetti fin dall’inizio e sta in giudizio a mezzo del suo rappresentante legale (genitori o tutore), salvo che vi sia conflitto di interessi con quest’ultimo e allora si farà luogo alla nomina di un curatore secondo le regole generali.

  20. in materia di adozione • Cass. n 3804 del 2009 est Dogliotti • Cass. n 7281 del 2010 est Salvago

  21. n 7281 del 2010 partecipazione necessaria al procedimento comporta la conseguente necessità di assistenza legale fin dalla fase iniziale dello stesso, con la conseguenza che il Presidente del Tribunale dovrà invitare il rappresentante legale del minore (tutore o curatore) a nominare un difensore ed informarlo- al pari delle altre parti- della nomina di un difensore di ufficio per il caso in cui esso non vi provveda.

  22. art 336 c.c.: alcune questioni • se la norma imponga sempre e comunque, anche d’ufficio, la nomina di un curatore speciale ( e, dunque, si debba ritenere implicita l’esistenza di un conflitto di interessi con il genitore per il solo fatto che il legislatore ha previsto l’assistenza di un difensore per il minore o per il solo fatto che il minore è parte e occorre garantire il contraddittorio); • se tale nomina si renda necessaria solo quando vi sia un conflitto di interessi accertato in concreto (sia pure ex ante) con i genitori; • chi debba procedere alla nomina e, in particolare, se vi si possa procedere d’ufficio.

  23. Linee guida del Consiglio d’Europa per una giustizia a misura di minore “La giustizia non può ignorare il fatto che i bambini hanno bisogni e diritti specifici. Quando sono coinvolti in procedimenti giudiziari, la giustizia può essere resa in modo equilibrato unicamente se è tutelato l’interesse superiore del bambino e se gli si forniscono i mezzi perché possa comprendere le poste in gioco e partecipare alle decisioni che lo riguardano” (Maud de Boer-Buquicchio vice segretario generale del Consiglio d’Europa).

  24. Linee guida del Consiglio d’Europa per una giustizia a misura di minore • Diritto ad essere informato • Diritto ad essere ascoltato • Diritto ad essere assistito e rappresentato

  25. nel valutare l’interesse superiore del minore “dovrebbe essere adottato un approccio globale da parte di tutte le autorità interessate in modo da tenere debitamente conto di tutti gli interessi in gioco, tra cui il benessere psicologico e fisico, nonché degli interessi giuridici, sociali ed economici del minore”

  26. approccio multidiscplinare e condiviso “dovrebbe essere stabilito un quadro comune di valutazione per i professionisti che operano con o per i minori (quali gli avvocati, gli psicologi, i medici, i poliziotti, i funzionari dell’immigrazione, gli operatori sociali, ed i mediatori) nel quadro di procedimenti o di interventi che coinvolgono o interessano minori, al fine di fornire ogni necessario sostegno a coloro i quali prendono le decisioni, consentendo loro di servire al meglio gli interessi dei minori nella specifica causa”

  27. funzione e natura del procedimento minorile “quando la giurisdizione ha a che fare con il minore diventa teleologica perché investita di un fine preciso che riguarda ogni suo momento: tutelare l’interesse del minore”

  28. funzione e natura del procedimento minorile la giurisdizione minorile è una giurisdizione che non solo ricerca la verità ma è orientata verso un progetto futuro

  29. funzione e natura del procedimento minorile il procedimento minorile non si occupa di diritti soggettivi contrapposti ma di una dimensione relazionale

  30. la posizione del minore all’interno dei procedimenti civili che lo riguardano è e resta fragile rispetto a quella delle parti adulte, con un’evidente difficoltà del minore a far sentire la sua voce dentro il processo in condizioni di effettiva parità con gli adulti.

  31. ognuno di noi è chiamato a dare la sua risposta a ciascuno di noi – parenti, medici, avvocati, giudici, assistenti sociali- viene offerta la possibilità di stare senza mezzi termini dalla parte del bambino

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