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La libertà religiosa del minore. Esiste un diritto alla libera formazione della coscienza ?. Le norme religiose: diritto canonico. Can. 226 § 2: “spetta primariamente ai genitori cristiani curare l’educazione cristiana dei figli secondo la dottrina insegnata dalla Chiesa”.
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La libertà religiosa del minore Esiste un diritto alla libera formazione della coscienza ?
Le norme religiose: diritto canonico • Can. 226 § 2: “spetta primariamente ai genitori cristiani curare l’educazione cristiana dei figli secondo la dottrina insegnata dalla Chiesa”. • Can. 867 § 1: “I genitori sono tenuti all’obbligo di provvedere che i bambini siano battezzati entro le prime settimane”. • Can. 1366: “I genitori o coloro che ne fanno le veci, che fanno battezzare o educare i figli in una religione acattolica, siano puniti con una censura o con altra giusta pena”.
Diritto ebraico • Ebreo è chi nasce (almeno) da madre ebrea. • Gen., 17, 23-27: “E parlò il Signore ad Abramo (…) Questo è il mio patto che osserverete tra me, voi e la tua discendenza dopo di te. Circonciderete tutti i vostri maschi. Circonciderete la carne del vostro prepuzio; questo sarà il segno del patto tra me e voi. All’età di otto giorni per le vostre generazioni, verranno circoncisi tutti i maschi”. • Importanza di insegnamento
Diritto islamico • Ogni essere umano nasce musulmano, salvo poi essere (eventualmente) corrotto e introdotto ad altra religione; • Le decisioni in materia spettano al padre secondo l’istituto della wilayah (tutela legale); • Circoncisione tra i tre e i sette anni – occasione di festa – preferibilmente un venerdì di Ramadan
Due aree problematiche • Diritti dei genitori vs. diritti dei minori • Diritti dei genitori e ruolo dello Stato
Art. 30 Cost., 1° comma “E dovere dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio”.
Art. 147 Codice Civile “Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l’obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli”
Convenzione ONU sui diritti del fanciullo 20 novembre 1989Legge 27 maggio 1991, n. 176 Art. 3: “In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza sia delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente”.
Art. 316 Codice Civile • “Il figlio è soggetto alla potestà dei genitori sino all'età maggiore o all'emancipazione. La potestà è esercitata di comune accordo da entrambi i genitori. In caso di contrasto su questioni di particolare importanza ciascuno dei genitori può ricorrere senza formalità al giudice indicando i provvedimenti che ritiene più idonei. Se sussiste un incombente pericolo di grave pregiudizio per il figlio, il padre può adottare i provvedimenti urgenti ed indifferibili. Il giudice, sentiti i genitori e il figlio, se maggiore degli anni 14, suggerisce le determinazioni che ritiene più utili nell'interesse del figlio e dell'unità familiare. Se il contrasto permane il giudice attribuisce il potere di decisione a quello dei genitori che, nel singolo caso, ritiene il più idoneo a curare l'interesse del figlio”.
Art. 320 Codice Civile, I-III co. • “I genitori congiuntamente, o quello di essi che esercita in via esclusiva la potestà, rappresentano i figli nati e nascituri in tutti gli atti civili e ne amministrano i beni. Gli atti di ordinaria amministrazione, esclusi i contratti con i quali si concedono o si acquistano diritti personali di godimento, possono essere compiuti disgiuntamente da ciascun genitore. Si applicano, in caso di disaccordo o di esercizio difforme dalle decisioni concordate, disposizioni dell'articolo 316”
Ordinanza Tribunale dell'Aquila 23.10.2003(caso Adel Smith) • “La proposizione di una domanda giudiziale, anche cautelare, non deve essere necessariamente proposta da entrambi i genitori, benché la potestà genitoriale sia normalmente congiunta, per di più laddove – come nel caso all’esame di questo giudice – si tratta di richiesta di provvedimento d’urgenza e, comunque, privo di incidenza sulla sfera patrimoniale dei minori e volto piuttosto ad ampliare la sfera giuridica soggettiva degli stessi”
Artt. 330 e 333 Codice civile • Art. 330: “Il giudice può pronunciare la decadenza dalla potestà quando il genitore viola o trascura i doveri ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio” • Art. 333: “Quando la condotta di uno o di entrambi i genitori non è tale da dare luogo alla pronuncia di decadenza prevista dall'art. 330, ma appare comunque pregiudizievole al figlio, il giudice, secondo le circostanze può adottare i provvedimenti convenienti e può anche disporre l'allontanamento di lui dalla residenza familiare. Tali provvedimenti sono revocabili in qualsiasi momento”
Art. 336 Codice civile “I provvedimenti indicati negli articoli precedenti sono adottati su ricorso dell'altro genitore, dei parenti o del pubblico ministero e, quando si tratta di revocare deliberazioni anteriori, anche del genitore interessato (...). In caso di urgente necessità il tribunale può adottare anche d'ufficio, provvedimenti temporanei nell'interesse del figlio”.
Modello italiano – Potestà genitoriale • Diritti-doveri vincolati alla cura degli interessi/diritti della prole. Funzionalità/strumentalità. • Obbligazione globale di risultato: a carico di entrambi (congiuntamente o disgiuntamente, salvo redistribuzione interna tra genitori) • Estesa da comma successivi di medesimo articolo (cfr. art. 261 c. c. e giurisprudenza) a figli nati fuori da matrimonio • Istruzione ED educazione (Stato riconosce ruolo di famiglia)
Trib. Min. Genova (1959) “il diritto del padre di educare il figlio come meglio ritiene, trova dei limiti che sono costituiti dall’eccesso di potere. La scelta della propria religione è una questione talmente delicata e personale che nessuno può e deve usare costringimenti per influenzarla e modificarla. Neppure ai genitori, quindi, è permesso usare mezzi coercitivi per indurre i figli a praticare e seguire una fede religiosa da essi non voluta”
Legge 194/1978 – Interruzione volontaria della gravidanza di minorenne Art. 12: “nei primi 90 giorni quando vi siano seri motivi che impediscano o sconsiglino la consultazione delle persone esercenti la potestà o la tutela …. il giudice tutelare … sentita la donna e tenuto conto della sua volontà, delle ragioni che adduce e della relazione trasmessagli (dalle autorità sanitarie) può autorizzare la donna con atto non soggetto a reclamo”. Corte Cost. ord. 76/1996: non c’è co-decisione “la decisione essendo rimessa – alle condizioni previste – soltanto alla donna”
Convenzione di Oviedo -1997Convenzione sui diritti dell’uomo e la biomedicina(ratificata con l. 145/2001) Art. 6, par. 2 “Quando, secondo la legge, un minore non ha la capacità di dare consenso a un intervento, questo non può essere effettuato senza l’autorizzazione del suo rappresentante, di un’autorità, o di una persona o di un organo designato dalla legge. Il parere del minore è preso in considerazione come un fattore sempre più determinante, in funzione della sua età e del suo grado di maturità”
Scelta di religione cattolica in scuolamedia superiore – l. 18 giugno 1986, n. 141 “Gli studenti della scuola secondaria superiore esercitano personalmente all’atto dell’iscrizione, a richiesta dell’autorità scolastica, il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica” (1° co.) “La domanda di iscrizione a tutte le classi della scuola secondaria superiore (…) è sottoscritta per ogni anno scolastico da uno dei genitori o da chi esercita la potestà, nell’adempimento della responsabilità educativa di cui all’art. 147 del codice civile” (5°co.).
C.D. Proposta di legge n. 36 (28 aprile 2006) – Norme sulla libertà religiosa e abrogazione della legislazione sui culti ammessi Art. 4 “I genitori hanno diritto di istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio, in coerenza con la propria fede religiosa o credenza, nel rispetto della loro personalità e senza pregiudizio della salute dei medesimi. Fermo restando quanto disposto dall’art. 316 c. c., i minori, a partire dal quattordicesimo anno di età, possono compiere autonomamente le scelte pertinenti all’esercizio del diritto di libertà religiosa; in caso di contrasto fra i genitori decide il giudice competente, tenendo conto dell’interesse primario del minore”
Venezia, Tribunale per i Minorenni, 7.10.98 Il tribunale interviene dopo l’interruzione, da parte di una minore di 9 anni, del programma terapeutico ufficialmente riconosciuto per la leucemia linfoblastica acuta per sperimentare altra terapia con peggioramento del quadro prognostico (dal 70% al 30% di probabilità di guarigione con grave incertezza quanto alla sopravvivenza)
Non limitata la potestà dei genitori(citati art. 6 Oviedo e art. 32 Cost.) • La prognosi è incerta • Mancano presupposti per una limitazione, in quanto la decisione dei genitori non aveva lasciato una guarigione certa per una terapia incerta, non era stata dettata da motivi ideologici, non appariva segnata da inadeguatezza, superficialità, negligenza, • La bambina è in grado di comprendere la dimensione del problema e rifiuta il t.s. ufficiale (chemioterapia)
Ancona, Corte d’Appello, 26.3.99 I genitori sottraggono alla terapia tradizionale il loro bambino di 9 anni colpito da osteosarcoma osteoblastico midollare per il quale il programma terapeutico consisteva in trattamento chemioterapico seguito da amputazione della gamba con prognosi di sopravvivenza a 5 anni dalla diagnosi pari al 60%, esclusione di ogni possibilità di guarigione.
(Segue) • Lo portano in Germania da un omeopata per “probabili” motivi ideologici (solo dopo si scopre che erano testimoni di Geova) • Il Tribunale per i Minorenni di Ancona LIMITA LA POTESTA’ DEI GENITORI nominando un tutore e poi un curatore speciale che rappresenti il minore
Corte d’Appello di Ancona revoca il provvedimento del TM • La prognosi di sopravvivenza è comunque ridottissima anche nel caso della terapia tradizionale • Il minore respinge la terapia che, perciò, sarebbe per lui devastante mentre al momento è tranquillo
Trattamenti sanitari - Vaccinazioni Mancata vaccinazione del minore Autorità scolastiche avvisano sanitarie Provvedimenti Esonero dall’obbligo e ex art. 333-336 c.c. Sospensione sanzioni amministrative
Trattamenti sanitari – Rifiutotrasfusioni Lev. 17, 10-16: “ogni uomo, Israelita o straniero dimorante in mezzo a loro, che mangi di qualsiasi specie di sangue, contro di lui, che ha mangiato il sangue, io volgerò la faccia e lo eliminerò dal suo popolo. Poiché la vita della carne è nel sangue (…) perciò ho ordinato agli Israeliti: Non mangerete sangue di alcuna specie di essere vivente, perché il sangue è la vita d’ogni carne; chiunque ne mangerà sarà eliminato”. Atti 15, 28-29: “Abbiamo deciso, lo Spirito santo e noi, di non imporvi nessun altro obbligo al di fuori di queste cose necessarie: astenetevi (…) dal sangue”.
Adulti • Paziente adulto: se consapevole e informato prevale sua volontà anche se pregiudizievole ad eccezione del caso di intervento “urgente e indifferibile” (App. Trento, 19 dicembre 2003) • Paziente adulto non consapevole: non vale cartellino “no sangue”: è espressione di “volontà astratta, non specifica ma programmata, non informata ma ideologica e soprattutto … non attuale” (App. Trieste, 25 ottobre 2003) (Trib. aveva statuito differentemente)
Caso “Oneda”(Cass., 13 dic. 1983) (anche se le condotte) “trovano diretta fonte in un precetto della fede religiosa qualificato come inderogabile, non si può pretendere di condizionare o menomare l’obbligatorietà delle leggi deducendo la rilevanza di un precetto ad esse estraneo”
Sentenza del Tribunal Constitucional de Espana del 18.7.2002 • Un bambino di tredici anni cade dalla bicicletta e riporta lesioni non gravi di per sé che però lo mettono in serio pericolo di vita a causa di un’anomalia costituzionale implicante il gravissimo rischio di un’emorragia
(segue) • I sanitari dispongono una trasfusione di sangue che i genitori ed il minore stesso rifiutano per le loro credenze religiose. • I medici ricorrono all’autorità giudiziaria perché questa autorizzi il ricorso alla trasfusione ematica anche oltre e senza il consenso dei genitori delminore, essendo l’intervento assolutamente necessario a salvare il bambino dal rischio concreto di morte. • L’autorità giudiziaria interviene autorizzando la trasfusione in luogo dei genitori i quali, a fronte del provvedimento giudiziario, si rimettono all’autorità nel senso che non fanno nulla per impedirne l’esecuzione atteso che la loro credenza religiosa impedisce loro di scegliere liberamente un certo tipo di trattamento clinico, ma non impone di disobbedire agli ordini giudiziari.
(segue) • Il minore, però, reagisce con vero terrore alla prospettiva di una trasfusione e allora i medici chiedono ai genitori di convincere il bambino a sottoporsi al trattamento necessario • I genitori, coerentemente con le loro convinzioni religiose e con l’educazione religiosa impartita al figlio, non ritengono di poter esercitare alcuna pressione, pur restando pienamente collaborativi con gli interventi che l’autorità giudiziaria vorrà ordinare • I medici rinunciano ad effettuare la trasfusione al minore sedato sotto anestesia e lo rimandano a casa dove qualche giorno dopo le sue condizioni peggiorano: il minore viene nuovamente ricoverato e, ormai in stato confusionale, sottoposto a trasfusione ormai inutile, sempre senza alcuna opposizione concreta da parte dei genitori.
I GENITORI VENGONO CONDANNATI PER OMICIDIO COLPOSO A SEGUITO DI CONDOTTA OMISSIVA • “La sentenza di condanna per omicidio dei genitori aderenti al credo dei TdG … viola il loro diritto fondamentale di libertà religiosa (…) diritto alla vita è considerato valore superiore dell’ordinamento costituzionale (…) ma la delimitazione dei diritti in gioco non può essere estesa fino alla privazione del diritto di libertà religiosa” (Costr Cost. spagnola) • - minore era contario • - genitori non tenuti ad azione contraria a loro convincimenti quando essi non ostacolano pubblici poteri
Minori • Paziente minore: se genitori rifiutano, Tribunale dei minorenni, adito in via di urgenza da responsabile sanitario, terrà conto, ove possibile delle esigenze di fede dei genitori e valuterà la possibilità di cure alternative e rispettose del credo religioso (App. Ancona, 658/1999); • Diversamente, adotterà tutte le misure necessarie perché siano effettuate le cure del caso: ad es. allontanando il minore dalla casa familiare con affidamento temporaneo al responsabile del reparto in cui è ricoverato o ai servizi sociali (Trib. Min. Trento, 30 dicembre 1996).
XV legislatura: d.d.l. n. 3(Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario) • 2.. Il minore che ha compiuto gli anni quattordici deve comunque prestare il proprio consenso al trattamento sanitario. Se il trattamento al quale il soggetto maggiore di anni quattordici deve essere sottoposto comporta un serio rischio per la sua salute o se da esso possono derivare conseguenze gravi o permanenti, la decisione delminoredeve essere confermata dagli esercenti la potestà genitoriale, la tutela o l’amministrazione di sostegno, fermo restando lo scopo esclusivo della salvaguardia della salute fisica delminore stesso come previsto al comma 1. In caso di minore di età inferiore ad anni quattordici, deve comunque essere sentito il suo parere in merito ai trattamenti sanitari”
Attenuanti-Scriminanti “Non è punibile chi lede o pone in pericolo un diritto, col consenso della persona che può validamente disporne” (art. 50 c. p.: Consenso dell’avente diritto) “Attenuano il reato, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze attenuanti speciali, le circostanze seguenti: 1) l’avere agito per motivi di particolare valore morale o sociale” (art. 62 c. p.: circostanze attenuanti comuni) “Il giudice, indipendentemente dalle circostanze prevedute dall’art. 62, può prendere in considerazione altre circostanze diverse, qualora le ritenga tali da giustificate una diminuzione della pena” (art. 62 bis c. p.: attenuanti generiche)
Attenuanti per libertà religiosa ? • Caso Oneda: genitori condannati per omicidio ma con attenuante ex art. 62 cp (“per motivi di particolare valore morale o sociale”) di aver agito per non violare un precetto religioso). • Uso mezzi coercitivi: • Tribunale di Arezzo, novembre 1997: esclusione di motivi religiosi • Cass. Sez. VI., pen., 14 dicembre 2006 n. 40789): escluso reato maltrattamenti in famiglia se percosse non riconducibili ad “unica intenzione criminosa di ledere sistematicamente l’integrità fisica e morale della congiunta” ma dovute ai “continui dissidi tra i coniugi circa l’educazione religiosa dei figli che la madre, tdG, impartiva secondo la propria fede, in contrasto con il marito”-
“Escissioni” femminili • Esistono tre tipi di mutilazioni genitali: 1) clitoridectomia in cui viene tolta tutta, o parte della clitoride; 2) l’escissione che consiste nella asportazione della clitoride e delle piccole labbra; 3) l’infibulazione, la forma estrema, che prevede oltre alla clitoridectomia e all’escissione, anche il raschiamento delle grandi labbra che sono poi fatte aderire e tenute assieme, così che, una volta cicatrizzate, ricoprano completamente l’apertura della vagina, a parte un piccolo orifizio che servirà a far defluire l’urina e il sangue mestruale.
Motivi di escissioni 1) Identità culturale: la mutilazione stabilisce chi fa parte del gruppo sociale e la sua pratica viene mantenuta per salvaguardare l’identità culturale del gruppo. 2) Identità sessuale: la mutilazione viene ritenuta necessaria perché una ragazza diventi una donna completa. La rimozione della clitoride e delle piccole labbra - "parte maschile" del corpo della donna - sono indispensabili per esaltare la femminilità, spesso sinonimo di docilità ed obbedienza. 3) Controllo della sessualità: in molte società vi è la convinzione che le mutilazioni riducano il desiderio della donna per il sesso, riducendo quindi il rischio di rapporti sessuali al di fuori del matrimonio. 4) Credenze sull’igiene, estetica e salute: le ragioni igieniche portano a ritenere che i genitali femminili esterni siano "sporchi". Alcuni gruppi credono che se la clitoride toccasse la testa del neonato, durante il parto, esso morirebbe. 5) Religione: la pratica delle mutilazioni genitali femminili è antecedente all’Islam e la maggior parte dei musulmani non la usano. Tuttavia nel corso dei secoli questa consuetudine ha acquisito una dimensione religiosa e le popolazioni di fede islamica che la applicano adducano come motivo la religione. Il Corano non parla delle mutilazioni, esistono solo alcuni hadith (detti attribuiti al Profeta) che ne fanno cenno. In un di essi si racconta che Maometto vedendo praticare una escissione abbia detto alla donna che la praticava: "Quando incidi non esagerare, così facendo il suo viso sarà splendente e il marito sarà estasiato". A conti fatti le mutilazione genitali vengono praticate anche da cattolici, protestanti, animisti, copti e falasha (ebrei etiopi) nei vari paesi interessati.
Art. 5 Codice civile “Gli atti di disposizione del proprio corpo sono vietati quando cagionino una diminuzione permanente della integrità fisica, o quando siano altrimenti contrari alla legge, all’ordine pubblico o al buon costume”
Convenzione di Oviedo -1997Convenzione sui diritti dell’uomo e la biomedicina(ratificata con l. 145/2001) Articolo 6 – Protezione delle persone che non hanno la capacità di dare consenso“1. Sotto riserva degli articoli 17 e 20, un intervento non può essere effettuato su una persona che non ha capacità di dare consenso, se non per un diretto beneficio della stessa”
Art. 582 c. p., Lesione personale “Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia del corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni”
L. n. 7, 9 gennaio 2006, art. 6(introduzione art. 583 bis c. p.) • Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo. • Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. • La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità. • La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro. • Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia.
Female Genital Mutilation Act 2003 Art. 1: (1) A person is guilty of an offence if he excises, infibulates or otherwise mutilates the whole or any part of a girl's labia majora, labia minora or clitoris. (5) For the purpose of determining whether an operation is necessary for the mental health of a girl it is immaterial whether she or any other person believes that the operation is required as a matter of custom or ritual. Art. 5: Person guilty of an offence under this Act is liable : (a) on conviction on indictment, to imprisonment for a term not exceeding 14 years or a fine (or both), (b) on summary conviction, to imprisonment for a term not exceeding six months or a fine not exceeding the statutory maximum (or both).
l. 194/1978 Art. 19. “Chiunque cagiona l'interruzione volontaria della gravidanza senza l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 5 o 8, è punito con la reclusione sino a tre anni. La donna è punita con la multa fino a lire centomila. Se l'interruzione volontaria della gravidanza avviene senza l'accertamento medico dei casi previsti dalle lettere a) e b) dell'articolo 6 o comunque senza l'osservanza delle modalità previste dall'articolo 7, chi la cagiona è punito con la reclusione da uno a quattro anni”.
Comitato nazionale per la bioeticaLa circoncisione: Profili bioetici, 25 settembre 1998 “si deve ritenere che l'operazione circoncisoria maschile non rientri fra gli atti di disposizione del corpo umano dannosi per la persona e, dunque, giuridicamente illeciti”
Comitato nazionale per la bioeticaLa circoncisione: Profili bioetici, 25 settembre 1998 • la prassi della circoncisione può essere oggettivamente ricondotta alle forme di esercizio del culto garantite dall'art. 19 Cost. … l'atto circoncisorio non pare, invero, contrastare con il parametro del "buon costume", ove quest'ultimo sia inteso secondo l'accezione ristretta comunemente accolta in questa materia, ossia come complesso di principi inerenti alla sola sfera dell'onore, del pudore e del decoro in campo sessuale. • Né, d'altro canto, la prassi circoncisoria pare ledere, di per se stessa, altri beni-valori pure costituzionalmente protetti. Infatti, la pratica di sottoporre i figli maschi a circoncisione sembra rientrare in quei margini di "disponibilità" riconosciuti anche ai genitori dall'art. 30 Cost. in ambito educativo. Per altro verso, la circoncisione, nonostante lasci tracce indelebili e irreversibili, non produce, nondimeno, ove correttamente effettuata, menomazioni o alterazioni nella funzionalità sessuale e riproduttiva maschile.
Separazione Addebito a padre che pretendeva “di trasmettere al figlio un atteggiamento aprioristico di intransigenza, di intolleranza e di acritico rifiuto verso l’altrui condotta, soprattutto religiosa, impedendo in tal modo al figlio stesso di vivere ed assimilare un regolare processo di socializzazione e temperanza” (Tribunale di Bologna, 5 febbraio 1997) (Lubavitch)
Separazione II Figlie affidate a padre (prima a madre) perché quest’ultima le aveva coinvolte, contro la volontà dell’altro genitore nella propria esperienza religiosa “totalizzante, integralista e intransigente” (Trib. Per i minorenne, Genova, 16 agosto 1999). (Lubavitch)
“Patti educativi” • Prima del matrimonio Irrilevanza e non automatica causa di addebitabilità separazione-divorzio • In sede di separazione-divorzio: si tratta non di “un’obbligazione civile, ma di obbligazione puramente morale tra i due coniugi” di fronte al cui inadempimento tribunale nulla può fare (Tribunale di Prato, 25 ottobre 1996); contra Trib.Civ. Rimini 9 giugno 1998 *