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Le modificazioni soggettive nel lato passivo del rapporto obbligatorio. Dott.ssa Valentina Piccinini. Sostituzione dell’originario debitore con un nuovo debitore. Nel diritto delle obbligazioni sono disciplinate le figure della DELEGAZIONE, dell’ESPROMISSIONE e dell’ACCOLLO.
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Le modificazioni soggettive nel lato passivo del rapporto obbligatorio Dott.ssa Valentina Piccinini
Sostituzione dell’originario debitore con un nuovo debitore. • Nel diritto delle obbligazioni sono disciplinate le figure della DELEGAZIONE, dell’ESPROMISSIONE e dell’ACCOLLO.
Delegazione di pagamento • L’iniziativa è assunta dal DEBITORE DELEGANTE che invita il TERZO DELEGATO ad effettuare il pagamento al CREDITORE DELEGATARIO • Realizza l’estinzione dell’obbligazione del debitore delegante verso il creditore delegatario.
DELEGAZIONE • Si tratta di una OPERAZIONE TRILATERALE in quanto è necessario l’intervento e la collaborazione di tre soggetti: • DEBITORE DELEGANTE • CREDITORE DELEGATARIO • TERZO DELEGATO che assume il ruolo di nuovo debitore
1269. Delegazione di pagamento. - [1] Se il debitore per eseguire il pagamento ha delegato un terzo [1272], questi può obbligarsi verso il creditore, salvo che il debitore l'abbia vietato. • [2] Il terzo delegato per eseguire il pagamento non è tenuto ad accettare l'incarico, ancorché sia debitore del delegante. Sono salvi gli usi diversi.
Il rapporto obbligatorio tra DEBITORE DELEGANTE e TERZO DELEGATO è il RAPPORTO DI PROVVISTA (può dunque essere delegazione di pagamento coperta oppure scoperta) • Il rapporto tra DEBITORE DELEGANTE e CREDITORE DELEGATARIO è RAPPORTO DI VALUTA
DELEGAZIONE DI DEBITO • Il debitore delegante non invita il terzo delegato a pagare ma ad assumere l’obbligazione e quindi a rendersi a sua volta DEBITORE del creditore delegatario. • Non vi è immediata estinzione dell’obbligazione ma sostituzione del debitore originario con un nuovo debitore. • Il debitore delegante può essere liberato (delegazione privativa) oppure aggiungersi al debitor originario (delegazione cumulativa)
1268. Delegazione cumulativa. - [1] Se il debitore assegna al creditore un nuovo debitore, il quale si obbliga verso il creditore, il debitore originario non è liberato dalla sua obbligazione, salvo che il creditore dichiari espressamente di liberarlo [1274]. • [2] Tuttavia il creditore che ha accettato l'obbligazione del terzo non può rivolgersi al delegante, se prima non ha richiesto al delegato l'adempimento.
Delegazione titolata ed astratta • TITOLATA: nell’invito al debitore delegato il debitore delegante fa riferimento al rapporto di provvista. • ASTRATTA: non vi è alcun riferimento al rapporto di provvista ed a quello di valuta.
ESPROMISSIONE • Contratto con cui un TERZO ESPROMITTENTE conviene con il CREDITORE ESPROMISSARIO di assumere il debito di un TERZO DEBITORE ESPROMESSO. • L’iniziativa non è del debitore ma del terzo. • Il debitore espromesso rimane estraneo alla convenzione di espromissione. E’ un rapporto bilaterale.
1272. Espromissione. - [1] Il terzo che, senza delegazione del debitore [1180], ne assume verso il creditore il debito, è obbligato in solido [1292 ss.] col debitore originario, se il creditore non dichiara espressamente di liberare quest'ultimo.
Cass., sez. lav., 13-12-2003, n. 19118. • Il contratto di espromissione, la cui conclusione avviene mediante la sola manifestazione di volontà del terzo e del creditore, trova la sua causa nell’assunzione di un debito altrui, mentre suo necessario presupposto è l’esistenza di una precedente obbligazione; ne consegue che se la precedente obbligazione non esiste o viene estinta, l’espromissione cade per mancanza di causa.
ACCOLLO • Contratto che intercorre tra terzo e debitore con il quale il terzo assume il debito: il terzo ACCOLLANTE si assume verso il DEBITORE ACCOLLATO il debito verso il CREDITORE ACCOLLATARIO.
1273. Accollo. - [1] Se il debitore e un terzo convengono che questi assuma il debito dell'altro, il creditore può aderire alla convenzione, rendendo irrevocabile la stipulazione a suo favore [1411]. • [2] L'adesione del creditore importa liberazione del debitore originario solo se ciò costituisce condizione espressa della stipulazione o se il creditore dichiara espressamente di liberarlo [1274]. • [3] Se non vi è liberazione del debitore, questi rimane obbligato in solido col terzo [1292]. • [4] In ogni caso il terzo è obbligato verso il creditore che ha aderito alla stipulazione nei limiti in cui ha assunto il debito, e può opporre al creditore le eccezioni fondate sul contratto in base al quale l'assunzione è avvenuta [1413].
1274. Insolvenza del nuovo debitore. - [1] Il creditore che, in seguito a delegazione, ha liberato il debitore originario, non ha azione contro di lui se il delegato diviene insolvente, salvo che ne abbia fatto espressa riserva [1268]. • [2] Tuttavia, se il delegato era insolvente al tempo in cui assunse il debito in confronto del creditore, il debitore originario non è liberato. • [3] Le medesime disposizioni si osservano quando il creditore ha aderito all'accollo stipulato a suo favore e la liberazione del debitore originario era condizione espressa della stipulazione [1273].
Cass., sez. III, 24-05-2004, n. 9982. • Nell’accollo cumulativo il creditore può rivolgersi all’accollato solo dopo aver chiesto l’adempimento all’accollante (senza essere, tuttavia, tenuto ad escuterlo) e a condizione che tale richiesta sia risultata infruttuosa.