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Rapporto obbligatorio / Obbligazioni. PRESENTAZIONE Prof. ssa Enrica MORENA. DEFINIZIONE DI OBBLIGAZIONE. È un vincolo giuridico in forza del quale un soggetto ( debitore ) è tenuto ad avere un determinato comportamento ( prestazione ) a favore di altro soggetto ( creditore ).
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Rapporto obbligatorio / Obbligazioni PRESENTAZIONE Prof. ssa Enrica MORENA
DEFINIZIONE DI OBBLIGAZIONE È un vincolo giuridico in forza del quale un soggetto (debitore) è tenuto ad avere un determinato comportamento (prestazione) a favore di altro soggetto (creditore). Esempio: Giovanni chiede i soldi in prestito alla Banca (contratto di mutuo).
Esempio: Giovanni chiede i soldi in prestito alla Banca (contratto di mutuo). Giovanni è il debitore La Banca è il creditore La prestazione sono i soldi che Giovanni deve alla banca
FONTI DELLE OBBLIGAZIONIart. 1173 c.c. Sono i fatti e gli atti giuridici dai quali le obbligazioni traggono origine. Fatto : es. fatto illecito (art. 2043 c.c.) Atto : es. contratto
Rifletto • Che obbligazioni possono nascere da questa situazione ?
Quali sono gli atti e fatti che danno origine alle obbligazioni?
Promessa unilaterale • Consiste nella dichiarazione di volontà con cui un soggetto si obbliga a compiere una determinata prestazione a favore di altro soggetto indipendentemente dalla sua accettazione (art. 1987 c.c.)
Promessa unilaterale • Sono casi indicati dalla legge • Ad esempio: • Promessa di pagamento e ricognizione di debito • Promessa al pubblico
Promessa di pagamento Ricognizione di debito • Prometto di darti 2000 euro • Riconosco di essere tuo debitore di 2000 euro
B) Promessa al pubblico • Con un avviso sul giornale prometto una ricompensa a chi ritrova il mio gattino
Debitore (soggetto passivo) • È colui che esegue la prestazione di • Fare (attività lavorativa) • Non fare (attività di concorrenza) • Dare (somma di denaro, consegna di merci)
Creditore (soggetto attivo) • È il titolare del diritto ad esigere la prestazione
SOGGETTI DELLE OBBLIGAZIONI • Creditore e Debitore
TIPI DI OBBLIGAZIONI • Obbligazioni semplici • Obbligazioni multiple
OBBLIGAZIONI SEMPLICI • Un solo debitore e un solo creditore
OBBLIGAZIONI MULTIPLE • - più debitori e un creditore • - un debitore e più creditori • - più debitori e più creditori
OBBLIGAZIONI MULTIPLE Possono essere: A) SOLIDALI • Ciascun creditore può pretendere l’intera prestazione da un singolo debitore (solidarietà attiva) • Ciascun debitore è tenuto ad eseguire l’intera prestazione a richiesta del creditore (solidarietà passiva)
OBBLIGAZIONI SOLIDALI - Aldo - Antonio - Cristina Sono miei debitori di una somma complessiva di euro 60.000
Se Aldo paga 60.000 euro, dovrà farsi ridare i soldi da Antonio e Cristina e cioè 20.000 euro ciascuno (se le quote sono uguali)
SOLIDARIETA’ • Ciascuno di loro a mia richiesta è tenuto a pagarmi l’intera somma. Il pagamento di uno libera tutti gli altri. • Colui che ha pagato potrà rivalersi sugli altri condebitori per farsi ridare la loro parte di debito (azione di regresso) • Questa solidarietà passiva è molto gradita dai creditori
OBBLIGAZIONI MULTIPLE Possono essere B) PARZIARIE • Obblighi e diritti divisi in quote. • Ciascun debitore è obbligato per la sua quota. • Ciascun creditore può pretendere solo la propria quota di credito.
MODI DI ESTINZIONE DELLE OBBLIGAZIONI • Definizione: sono fatti giuridici per effetto dei quali le obbligazioni cessano di esistere • Possono essere SATISFATTORI, cioè soddisfano l’interesse del creditore • e • NON SATISFATTORI, cioè lasciano insoddisfatto l’interesse del creditore
MODI SATISFATTORI • Adempimento • Dazione in pagamento • Compensazione • Confusione
ADEMPIMENTO • Si ha quando il debitore esegue esattamente la prestazione dovuta • La legge stabilisce requisiti dell’adempimento che riguardano: a) l’autore dell’adempimento; b) il destinatario del pagamento; c) il modo; d) l’oggetto; e) il luogo; f) il tempo.
INADEMPIMENTO • DEFINIZIONE: mancata o inesatta esecuzione della prestazione da parte del debitore. Mancata esecuzione: quando il debitore non esegue la prestazione. Ad esempio il venditore non consegna la merce al compratore. Inesatta esecuzione: quando il debitore esegue la prestazione ma in ritardo oppure in modo inesatto. Ad esempio il datore di lavoro che paga gli stipendi in ritardo oppure solo parzialmente.
INADEMPIMENTO • Art. 1218 c.c. dice: “il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile”. • Quindi devono ricorre due condizioni: a) impossibilità della prestazione; b) non imputabilità al debitore della causa che ha reso impossibile la prestazione
IMPOSSIBILITA’ PRESTAZIONE Cioè la prestazione è materialmente impossibile quando si è verificata una circostanza oggettiva che impedisce l’adempimento. Es. Un incendio da corto circuito distrugge un CD che un cliente ha preso a noleggio NON IMPUTABILITA’ AL DEBITORE Cioè un fatto specifico dal debitore non prevedibile ed Evitabile con la normale diligenza. L’imputabilità si basa sulla responsabilità per colpa e su casi di responsabilità oggettiva RESPONSABILITA’ PER COLPA Quando il debitore è responsabile per l’inadempimento di una obbligazione per un suo comportamento colposo (negligenza, imperizia) o doloso (volontà di non adempiere intenzionalmente ad una obbligazione). RESPONSABILITA’ OGGETTIVA Il debitore è sempre responsabile nel caso di inadempimento di una obbligazione anche se non vi è un comportamento colposo o doloso. I casi sono stabiliti dalla legge. INADEPIMENTO
Una banca sarà responsabile per la sottrazione dei beni lasciati in deposito nelle cassette di sicurezza E’ responsabile l’autista che provoca un incidente perché legge il giornale mentre guida esempi
RISARCIMENTO DANNI • Il risarcimento dei danni causati da inadempimento può avvenire in due modi: a) per equivalente b) in forma specifica • Per equivalente: consiste nel pagamento al creditore di una somma di denaro, corrispondente al pregiudizio economico subito • In forma specifica: consiste nel far ottenere al creditore, in modo coattivo, lo stesso risultato che avrebbe ottenuto se il debitore avesse eseguito regolarmente l’obbligazione.