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ORDINE DEI MEDICI DI CAGLIARI SEMINARIO VALUTAZIONE DEL DANNO ALLA PERSONA IN AMBITO DI RESPONSABILITA’ CIVILE. Cagliari - Sala “Pippo Orrù” - Ordine dei Medici 5 Aprile 2014 Luigi Floris. Il Danno alla persona nell’evoluzione del pensiero giuridico e medico-legale.
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ORDINE DEI MEDICI DI CAGLIARISEMINARIOVALUTAZIONE DEL DANNO ALLA PERSONAIN AMBITO DI RESPONSABILITA’ CIVILE Cagliari - Sala “Pippo Orrù” - Ordine dei Medici 5 Aprile 2014 Luigi Floris
Il Danno alla persona nell’evoluzione del pensiero giuridico e medico-legale 2. Danno non patrimoniale: danno biologico – danno morale danno esistenziale 3. Danno patrimoniale
Danno alla persona nell’evoluzione del pensiero giuridico e medico-legale La parola “danno” deriva dal latino “demere”, letteralmente togliere, quindi privareun individuo di un bene che gli appartiene. Chi provoca un danno è obbligato a risarcire le conseguenze del danno che ha commesso.
Danno alla persona nell’evoluzione del pensiero giuridico e medico-legale Già nell’Antico Testamento era previsto: “Se gli uomini fanno rissa ed uno percuoterà uno a lui prossimo con una pietra o con un pugno, se costui non morirà ma dovrà stare a letto e poi si alzerà e camminerà fuori, appoggiato al suo bastone, chi l’avrà percosso non sarà punito ma dovrà risarcirgli i danni del perduto lavoro e le spese per i medici”.
Danno alla persona nell’evoluzione del pensiero giuridico e medico-legale Nella Grecia classica, e precisamente ad Atene, la lesione della salute di un individuo libero poteva integrare gli estremi sia dell’oltraggio che del danno vero e proprio. Il danneggiato poteva convenire in giudizio l’offensore ed ottenere una somma di denaro da egli stesso indicata e ritenuta congrua dal giudice.
Danno alla persona nell’evoluzione del pensiero giuridico e medico-legale Sin dai tempi antichi, dunque, è prevalso il concetto che il “valore dell’uomo” fosse da concepire in relazione alla sua capacità lavorativo-lucrativa. Verso la fine del ‘700 questa concezione reddituale del valore dell’uomo venne codificata nella famosa “regola del ciabattino” del Melchiorre Gioia: “Un calzolaio eseguisce due scarpe al giorno, voi avete indebolito la sua mano in modo che non riesce più a fare che una scarpa. Allora voi gli dovete il valore di una scarpa moltiplicato per il numero di gg. che gli restano di vita, meno i gg. festivi”.
Negli anni ’20, il Cazzanigaformulò il concetto di “capacità lavorativa generica” per consentire una qualche forma di risarcimento anche nel caso in cui il danno non avesse provocato un pregiudizio economico. Si trattava di una fictiojuris in cui la menomazione della capacità lavorativa veniva assimilata alla perdita di guadagno futuro, che doveva essere risarcito come lucro cessante.
Alla fine degli anni ‘60, una commissione di giuristi e medici legali elaborò le c.d. tabelle di Como e Perugiaper la valutazione medico-legale del danno alla persona, riferita al valore medio di capacità lavorativa. Contro questa impostazione di risarcimento del danno alla persona di natura prettamente patrimoniale (lavorativa) si era espresso, già dalla fine degli anni ’50, il Gerin.
Il Gerin formulò il concetto di “validità” intesa come “integrità psico-fisica” della persona, alla quale doveva essere riconosciuto un valore economico, indipendentemente dalla capacità di produzione del reddito del danneggiato. La teoria del Gerin fu accolta e ulteriormente sviluppata dal Tribunale di Genova che, con una serie di sentenze emesse a metà degli anni ‘70, ritenne che la menomazione dell’integrità psico-fisica della persona, in quanto lesione del diritto alla salute garantito dall’art. 32 della Costituzione, fosse di per sé stessa risarcibile quale fatto ingiusto ai sensi dell’art. 2043 c.c., anche in assenza di pregiudizio economico.
Art. 32 della Costituzione “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività……” Art. 2043 c.c. “Qualunque fatto colposo o doloso che cagiona ad altri un danno ingiusto obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”.
Coerentemente con questa nuova impostazione, il Tribunale di Genova abbandonò il sistema di liquidazione del danno fondato sul presunto lucro cessante e introdusse il criterio del valore punto-percentuale, con il quale veniva espressa percentualmente la menomazione subita rispetto alla piena validità del 100%. L’impostazione del Tribunale di Genova venne condivisa anche dal Tribunale di Pisa che introdusse il c.d. punto flessibile, che teneva conto anche dell’età e del sesso del danneggiato.
Nel 1981, la Corte di Cassazione utilizzò per la prima volta il termine di “danno biologico”, affermando che esso “deve essere considerato risarcibile ancorché non incidente sulla capacità di produrre reddito”. In una successiva sentenza del 1983, la Corte di Cassazione fornì la definizione di “danno biologico” come “menomazione dell’integrità psico-fisica della persona in sé e per sé considerata, in quanto incidente sul valore uomo in tutta la sua concreta dimensione, che non si esaurisce nella sola attitudine a produrre ricchezza, ma si collega alla somma delle funzioni naturali afferenti al soggetto nell’ambiente in cui la vita si esplica, ed avente rilevanza non solo economica ma anche biologica, sociale, culturale ed estetica”.
La definizione di danno biologico elaborata dalla Corte di Cassazione andò via via consolidandosi delineando un nuovo sistema risarcitorio che culminò nella famosa Sentenza della Corte Costituzionale n. 184 del 1986che consacrò definitivamente il “danno biologico” come l’essenza del risarcimento del danno alla persona, indipendentemente dalla capacità di produzione del reddito del danneggiato”.
Sulla base della sentenza n. 184 del 1986 della Consulta scompariva definitivamente qualsiasi commistione concettuale tra il danno alla persona e le sue conseguenze economiche. Le “voci di danno”, che prima venivano liquidate autonomamente, quali “danno alla capacità lavorativa generica”, “danno alla vita di relazione”, “danno estetico” e “danno sessuale”, dovevano essere risarcite non più separatamente, ma unicamente come “danno biologico” (la c.d. reductio ad unitatem).
RISARCIMENTO DEL DANNO ALLA PERSONA Per essere risarcibile, un danno alla persona deve essere un “danno ingiusto”, cioè un danno lesivo del diritto soggettivo alla salute garantito dall’art. 32 della Costituzione. A tale riguardo, l’art. 2043 c.c.stabilisce che “qualunque fatto colposo o doloso che cagiona ad altri un danno ingiusto obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”.
DUE CATEGORIE DI DANNO INGIUSTO 1) Danno non patrimoniale 2) Danno patrimoniale
DANNO NON PATRIMONIALE Il danno non patrimoniale deve essere inteso come categoria ampia, tale da ricomprendere ogni pregiudizio di qualunque interesse di rango costituzionale inerente la persona, indipendentemente dall’aspetto reddituale. Tre sotto-categorie di danno: Danno biologico Danno morale soggettivo (Pretiumdoloris) Danno esistenziale
DANNO BIOLOGICO Definizioni Verifica del nesso causale Lesione e menomazione Danno biologico temporaneo Danno biologico permanente
DANNO BIOLOGICO Corte Costituzionale Sentenza n. 184/1986 Il danno biologico consiste in una lesione dell’integrità psicofisica della persona in sé e per sé considerata senza riferimenti alla capacità di guadagno della persona e rappresenta il “danno-evento” sempre presente e sempre risarcibile.
Decreto Legislativo n. 38/2000 “Danno biologico INAIL” E’ la prima volta che il danno biologico viene codificato per legge. Il danno biologico consiste in “una lesione dell’integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale”. “Le prestazioni per il ristoro del danno biologico sono determinate in misura indipendente dalla capacità di produrre reddito del danneggiato”.
Decreto Legislativo n. 209/2005 "Codice delle Assicurazioni Private" Art. 138 (“Danno biologico per lesioni di non lieve entità”) Art. 139 (“Danno biologico per lesioni di lieve entità”) Per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito.
VERIFICA DEL NESSO CAUSALE CARDINE DELL'ACCERTAMENTO MEDICO-LEGALE
Criterio cronologico: le lesioni devono essere contestuali o immediatamente successive al prodursi dell'azione lesiva. Criterio qualitativo: il tipo di lesione deve essere compatibile con il tipo di azione lesiva: ad esempio, una ferita lacero-contusa riscontrata in un soggetto dopo essere stato investito da un'autovettura. Criterio quantitativo (o di efficienza lesiva): l'entità della vis lesiva deve essere stata tale da aver provocato sicuramente quel tipo di lesione. CRITERI MEDICO-LEGALI DI CAUSALITA‘
4. Criterio modale: le lesioni riscontrate devono essere compatibili con il mezzo con il quale sono state provocate. 5. Criterio della continuità fenomenologica: deve esistere un continuum di sintomi e di segni clinici tra la lesione iniziale e gli esiti dannosi finali. 6. Criterio di esclusione:nel determinismo dell'evento dannoso in esamedevono essere esclusi altri fattori causali, diversi da quello considerato.
alterazione anatomo-patologica iniziale in seguito ad un insulto traumatico LESIONE E MENOMAZIONE LESIONE Due evenienze: 1) La lesione può evolvere con completa restitutio ad integrum: si configura soltanto un danno biologico temporaneo, senza postumi permanenti. La lesione evolve senza arrivare alla guarigione completa: si ha una “menomazione" e si configura anche un danno biologico permanente.
Due possibilità: 1) Restitutio ad integrum:guarigione senza postumi 2) Guarigione con postumi (menomazione): epatite cronica Esempio esplicativo: Epatite virale Lesione iniziale: Epatite acuta
INVALIDITA' TEMPORANEA E INABILITA' TEMPORANEA Invalidità temporanea (danno biologico temporaneo) Impedimento temporaneo (assoluto o parziale) allo svolgimento delle ordinarie attività esistenziali del soggetto leso Danno non patrimoniale
impedimento temporaneo (assoluto o parziale) allo svolgimento dell'attività lavorativa del soggetto leso Danno patrimoniale (lucro cessante) Deve essere provato Inabilità temporanea
DANNO BIOLOGICO TEMPORANEO (INVALIDITA' TEMPORANEA) Attendere alla cura e all'igiene personale Comunicare con gli altri Assumere gli atteggiamenti normali di ogni persona Viaggiare da solo Compiere le attività normali generiche Avere rapporti sessuali Dormire e riposarsi Dedicarsi a svaghi, passatempi e attività culturali
Danno biologico temporaneo totale periodo durante il quale il soggetto leso ha avuto un impedimento totale allo svolgimento delle proprie ordinarie attività esistenziali (ricovero ospedaliero, allettamento, trauma plurifratturativo)
Danno biologico temporaneo parziale (al 75%, al 50%, al 25%) periodo durante il quale il soggetto leso ha avuto un impedimento solo parziale allo svolgimento delle proprie ordinarie attività esistenziali
DANNO BIOLOGICOREDUCTIO AD UNITATEM danno alla capacità lavorativa generica danno alla vita di relazione danno estetico danno alla vita sessuale danno psichico
Con l'introduzione del danno biologico esse hanno perso dignità risarcitoria autonoma e vengono tutte ricomprese all'interno del danno biologico (Danno omnicomprensivo – Reductio ad unitatem) Prima dell'introduzione del concetto del danno biologico, queste figure di danno venivano risarcite in maniera autonoma
TAPPE PROCEDURALI PER ACCERTARE L'ESISTENZA DI UN DANNO BIOLOGICO PERMANENTE 1. Accertare l'esistenza di una lesione in corpore, che sia in rapporto causale con l'evento traumatico in oggetto tra evento traumatico e lesioni 1° nesso causale:
2. Accertare se dalla lesione iniziale è residuata una menomazione obiettivabile tra le lesioni e le eventuali menomazioni 2° nesso causale:
3. Accertare se da questa menomazione è derivata una compromissione delle attività esistenziali del soggetto leso tra menomazione e modificazione in peius della qualità della vita 3° nesso causale:
DANNO BIOLOGICO DANNO DISFUNZIONALE Nelle “menomazioni di media o di grave entità” l'accertamento medico-legale del danno risulta abbastanza agevole, in quanto è facilmente dimostrabile l'esistenza di una modificazione in peius della qualità della vita del leso
l'accertamento è più delicato e complesso, in quanto risulta più difficile evidenziare un peggioramento della qualità della vita del danneggiato Nelle “menomazioni di lieve entità”
Senza la dimostrazione di questa disfunzionalità non esiste danno biologico risarcibile II danno risarcibile non è la lesione di per sé stessa, ma la menomazione con le sue conseguenze pregiudizievoli sulla validità residua della persona.
“Ai fini del risarcimento, è sempre necessaria la prova ulteriore dell’entità del danno, ossia la dimostrazione che la lesione ha prodotto una perdita costituita dalla diminuzione o privazione di un valore personale (non patrimoniale), alla quale il risarcimento deve essere (equitativamente) commisurato”. Corte Costituzionale Sentenza n. 372/1994
Corte di CassazioneSentenza n. 4491 / 1996 “E’ danno biologico risarcibile la perdita per il danneggiato di utilità dell’esistenza, determinata dalla lesione del bene salute”.
Per “Danno Biologico” non deve intendersi la semplice diminuzione dell’integrità psico-fisica in sé e per sé considerata, ma esso deve esprimere la misura dell’incapacità del soggetto a fare ciò che faceva precedentemente.
“Nessun timore e nessuna remora vi deve essere per il medico legale a quantificare nella maniera corretta lesioni, anche non rilevanti o addirittura modeste che, agendo in soggetti in condizioni di equilibrio precario, ne determinano una condizione menomativa grave, di gran lunga peggiore di quella che le stesse lesioni avrebbero determinato in un soggetto “normale”. * * Il nuovo danno alla persona – Maggioli Editore E. Ronchi, L. Mastroroberto, U. Genovese.
E’ il caso della persona anziana, ma totalmente autosufficiente, che dopo un sinistro subisce delle lesioni (ad es. frattura di femore o di tibia) che portano ad un decadimento delle sue condizioni generali fino ad arrivare, talvolta, alla perdita completa dell’autonomia. In questi casi, il medico legale non può e non deve sottrarsi dal valutare un vero e proprio macrodanno.
Prima del sinistro: • - autosufficiente; • viveva sola; • gestiva autonomamente la casa; • guidava l’autovettura: patente rinnovata 3 mesi • prima. 1° caso Sig.ra di 83 anni, investita sulle strisce pedonali: frattura pertrocanterica femore dx trattata chirurgicamente con chiodo endomidollare.
Dopo il sinistro: • - non più autosufficiente; • non più deambulazione autonoma, • ma possibile solo con 2 bastoni; • vive attualmente in una casa di riposo. Danno biologico statico (danno base): 10 – 12% Danno biologico dinamico (incapacità del soggetto a fare ciò che faceva precedentemente): 45 – 50%
2° caso • Sig. di 72 anni, investito per strada da un camioncino in retromarcia, in contromano: • frattura di bacino (ileo-ischio-pubica). • Prima del sinistro: • - completamente autosufficiente; • andava in bicicletta; • faceva lunghe passeggiate; • aiutava il figlio nel panificio di famiglia.
Dopo il sinistro: • - Parzialmente autosufficiente; • deambulazione precauzionale, con l’uso di un • bastone; • non va più in bicicletta; • non è più in grado di svolgere attività lavorativa. • Danno biologico statico (danno base): 5 - 6% • Danno biologico dinamico (incapacità del soggetto • a fare ciò che faceva precedentemente): 13 - 15%
Danno morale e danno psichico DANNO MORALE Sofferenza morale soggettiva transeunte Art. 2059 c.c. “Pretiumdoloris” E' un danno presuntivo che non compete, quanto a valutazione e stima, al medico legale ma direttamente al Giudice
DANNO PSICHICO Compromissione della salute consistente in un’alterazione delle funzioni psichiche Danno biologico di natura psichica Deve essere accertato e provato dal medico legale Deve essere evidenziabile una storia clinica documentata da porre in rapporto causale con l'evento lesivo