1 / 6

Art. 1, commi da 736 a 740 OPERAZIONI DI INDEBITAMENTO

Legge 27.12.2006 n. 296, pubblicata sulla G.U. n. 299 del 27.12.2006, supplemento ordinario n. 244. Art. 1, commi da 736 a 740 OPERAZIONI DI INDEBITAMENTO.

fatima-york
Download Presentation

Art. 1, commi da 736 a 740 OPERAZIONI DI INDEBITAMENTO

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Legge 27.12.2006 n. 296, pubblicata sulla G.U. n. 299 del 27.12.2006, supplemento ordinario n. 244. Art. 1, commi da 736 a 740 OPERAZIONI DI INDEBITAMENTO • Le operazioni di gestione del debito con l’utilizzo di strumenti derivati, da parte delle Regioni e degli Enti di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, devono assicurare: • la riduzione del costo finale del debito; • la riduzione dell’esposizione ai rischi del mercato. • Gli Enti possono concludere tali operazioni solo in corrispondenza di passività effettivamente dovute, prestando attenzione al contenimento dei rischi di credito assunti. Riccardo Petrignani

  2. Legge 27.12.2006 n. 296, pubblicata sulla G.U. n. 299 del 27.12.2006, supplemento ordinario n. 244. Art. 1, commi da 736 a 740 OPERAZIONI DI INDEBITAMENTO Dal 01.01.2007, gli enti interessati devono trasmettere, prima della sottoscrizione, i contratti di operazione di ammortamento del debito con rimborso unico a scadenza e le operazioni in strumenti derivati al Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro. La trasmissione è elemento costitutivo di efficacia dei contratti. In caso di violazione dell’obbligo deve essere inviata una comunicazione alla Corte dei Conti per l’adozione dei provvedimenti di sua competenza. Riccardo Petrignani

  3. Legge 27.12.2006 n. 296, pubblicata sulla G.U. n. 299 del 27.12.2006, supplemento ordinario n. 244. Art. 1, commi da 736 a 740 OPERAZIONI DI INDEBITAMENTO Gli Enti tenuti alle comunicazioni sull’indebitamento previste dall’art. 41 della Legge 448/2001 devono conservare per almeno 5 anni gli elenchi aggiornati contenenti i dati di tutte le operazioni finanziarie e di indebitamento effettuate. L’organo di revisione dell’Ente vigila sulla corretta e tempestiva osservanza della norma. Riccardo Petrignani

  4. Legge 27.12.2006 n. 296, pubblicata sulla G.U. n. 299 del 27.12.2006, supplemento ordinario n. 244. Art. 1, commi da 736 a 740 OPERAZIONI DI INDEBITAMENTO Dal 01.01.2007 tra le operazioni che costituiscono indebitamento sono comprese anche le operazioni di cessione o cartolarizzazione dei crediti vantati dai fornitori di beni e servizi per i cui pagamenti l’Ente assume in via diretta o indiretta nuove obbligazioni anche a mezzo di ristrutturazione dei piani di ammortamento. Dal 01.01.2007, costituiscono indebitamento anche le cartolarizzazioni di flussi futuri di entrate collegati a una attività patrimoniale preesistente. Riccardo Petrignani

  5. Legge 27.12.2006 n. 296, pubblicata sulla G.U. n. 299 del 27.12.2006, supplemento ordinario n. 244. Art. 1, commi da 907 a 914 LEASING E’ consentito ai committenti, tenuti all’applicazione del codice dei contratti pubblici per la realizzazione, l’acquisizione e il completamento di opere pubbliche o di pubblica utilità, ricorrere anche a contratti di locazione finanziaria. Riccardo Petrignani

  6. Legge 27.12.2006 n. 296, pubblicata sulla G.U. n. 299 del 27.12.2006, supplemento ordinario n. 244. Art. 1, commi da 907 a 914 LEASING • Il bando (ferme restando le indicazioni previste dal codice di cui al D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163) dovrà indicare: • i requisiti soggettivi, funzionali, economici, tecnico-realizzativi ed organizzativi di partecipazione; • le caratteristiche tecniche ed estetiche dell’opera; • i costi, i tempi e le garanzie dell’operazione; • i parametri di valutazione tecnica ed economico-finanziaria dell’offerta economicamente più vantaggiosa. • L’offerente può essere anche un’associazione temporanea costituita dal soggetto finanziatore e dal soggetto realizzatore. Riccardo Petrignani

More Related