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SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE RIGUARDANTE:. ESCLUSIONE DI UN SOCIO ACCOMANDATARIO DALLA SOCIETA’ IN ACCOMANDITA SEMPLICE:. Diritto commerciale 2009 Cescatti Michela Corso di amministrazione aziendale e diritto. COMINVEST Società in Accomandita Semplice. SOCIO ACCOMANDATARIO (1)
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SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE RIGUARDANTE: ESCLUSIONE DI UN SOCIO ACCOMANDATARIO DALLA SOCIETA’ IN ACCOMANDITA SEMPLICE: Diritto commerciale 2009 Cescatti Michela Corso di amministrazione aziendale e diritto
COMINVEST Società in Accomandita Semplice SOCIO ACCOMANDATARIO (1) • Risponde solidalmente ed illimitatamente per le obbligazioni sociali, si occupa della gestione amministrativa della società. • 1-A.G Alessandrelli Giancarlo SOCI ACCOMANDANTI (3) hanno responsabilità limitata alle quote conferite per le obbligazioni sociali, non possono compiere atti di amministrazione, possono compiere atti di ispezione e di sorveglianza sugli amministratori. 1-P.R. Pol Rosa 2-T.G. Troili Giampaolo 3-P.G. Principessa Gianni
SVOLGIMENTO DELLA VICENDA I 3 SOCI ACCOMANDANTI che svolgono il potere di controllo. ESCLUDONO il SOCIO ACCOMANDATARIO Per gravi inadempienze Con atto notificato CITA IN GIUDIZIO gli accomandanti per far dichiarare illegittima la deliberazione di esclusione dalla società . A.G. UNICO SOCIO ACCOMANDATARIO e amministratore della società
RICHIESTE DELLE PARTI: A.G. richiede l’ annullamento dell’atto di esclusione I 3 soci richiedono il risarcimento dei danni. • I Grado di Giudizio: Tribunale di Roma: • rigetto della domanda di A.G. e accoglimento della domanda degli accomandanti di RISARCIMENTO • II Grado di Giudizio: Corte d’Appello di Roma: • conferma la sentenza precedente, • giudica non accettabile il ricorso basato sulla dubbia possibilità dei soci a.anti di escluderlo. • III Grado di Giudizio : CASSAZIONE con 3 (2 reali) motivi di Ricorso:
MOTIVI DEL RICORSO DI A.G. 1-ILLICEITA’ NEL PROCESSO DI ESCLUSIONE DEL SOCIO e nell’applicazione della relativa disciplina (necessario ricorso al giudice per deliberare l’esclusione del socio accomandatario da parte degli accomandanti; ) 2-ERRORE NEL VALUTARE I MOTIVI E LE CAUSE nei precedenti gradi di giudizio, per le quali A.G è stato estromesso dalla società. (3)-ELUSIONE DELLE NORME RELATIVE ALLO SCIOGLIMENO - evitando l’unanimità della decisione di scioglimento; - con questa esclusione viene meno una categoria di soci (da ricostituire entro 6 mesi); - la SAS invece di sciogliersi si trasforma in SRL
1- PROCEDIMENTO DI ESCLUSIONE * APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA DELLE SNC Non sono presenti incompatibilità (neanche per il fatto che si tratta dell’esclusione dell’unico socio accomandatario) *GLI ACCOMANDANTI POSSONO PROCEDERE ALL’ESCLUSIONE dell’ accomandatario: in virtù dei poteri di Controllo di cui sono investiti * APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA DI ESCLUSIONE DEL SOCIO e non di revoca dell’amministratore (diverso potere dei soci accomandanti)
Per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge o dal contratto sociale Delibera dalla maggioranza dei soci; Se la società ha solo due soci con sentenza del giudice ESCLUSIONE DEL SOCIO Artt. 2286 e 2287 codice civile REVOCA DELL’AMMINISTRATORE Artt.2259 e 2319 codice civile Se il socio è anche amministratore comporta automaticamente • La revoca dipende dalla modalità di nomina dell’amministratore: • Con il contratto sociale: giusta causa • con atto separato: secondo le norme del mandato; • È Necessaria l’approvazione dei: • s. accomandatari • almeno il 50% dei s. accomandanti che rappresentano il cap. sociale
1- PROCEDIMENTO DI ESCLUSIONE CONTESTAZIONE: L’esclusione del socio deve avvenire con sentenza del giudice: considerando soci accomandanti e accomandatari due centri di interesse, ciascuno omogeneo nel proprio interno, e dall’altra contrapposti • La CASSAZIONE ribadisce: • -le due tipologie di soci non hanno interessi contrapposti; • Le divergenze non sono sintomo di contrapposizione; • La pluralità dei soci permane quindi la decisione viene assunta da loro e non dal giudice.
2-CAUSA DI ESCLUSIONE INFONDATA • CONTESTAZIONE • Avvalendosi del comma 5 dell’art 360 del c.d.p: le sentenze possono essere impugnate in CASSAZIONE: per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio. • Secondo l’escluso le ragioni erano volte a “sbarazzarsi” dell’accomandatario. • Nei giudizi precedenti non è stato fatto un esame accurato sulle cause. • CASSAZIONE • -La corte di Appello: ha accuratamente accertato la condotta del socio contrastante i doveri di amministratore ma sopratutto gli interessi economici della società e degli altri soci. • La scarsa argomentazione dell’accusa esula la Cassazione da questo giudizio; • - Il controllo procedurale è ritenuto consono al caso, con l’applicazione della disciplina dell’esclusione del socio e non di revoca dell’amministratore;
3- VENIRE MENO DI UNA CATEGORIA DI SOCI CONTESTAZIONE: -Necessità di ricorre al giudice per il giudizio visto che l’esclusione dell’unico socio accomandatario, determinerebbe una causa di scioglimento; - Rischio di aggiramento della norma sullo scioglimento che prevede il consenso unanime; • CASSAZIONE • -Se viene meno una categoria di soci, questo non determina lo scioglimento se entro 6 mesi viene reintegrata; • Per la società non rappresentava un pretesto per sciogliere la società visto che successivamente è stata trasformata in una SRL; • La trasformazione contestata non ha rilevanza per il giudizio;
DOPO L’ESAME DI TUTTE QUESTE CAUSE LA CASSAZIONE RIGETTA IL RICORSO CONDANNA A.G. AL RISARCIMENTO DEI DANNI