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La polizza FABBRICATI

La polizza FABBRICATI. Presentazione per A.L.A.C. Caserta a cura di Antonio GESUALDO. CASAGIOVE 12 dicembre 2007 Agenzia CASAGIOVE. L’assicurazione Incendio. Definizione di incendio La polizza incendio. Definizione di incendio. Come definireste l’incendio?.

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La polizza FABBRICATI

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Presentation Transcript


  1. La polizza FABBRICATI Presentazione per A.L.A.C. Caserta a cura di Antonio GESUALDO CASAGIOVE 12 dicembre 2007 Agenzia CASAGIOVE

  2. L’assicurazione Incendio • Definizione di incendio • La polizza incendio

  3. Definizione di incendio

  4. Come definireste l’incendio? Combustione con fiamma di beni materialial di fuori di appropriato focolare,che può estendersi e propagarsi

  5. Come definireste l’incendio? I requisiti dell’Incendio sono: • la combustione con fiammala combustione che abbia luogo con sviluppo di fiamma.la combustione senza fiamma oppure la semplice bruciatura per contatto con corpi incandescenti non è incendio • di beni materialila specificazione vuole escludere dalla definizione di Incendiola combustione con fiamma di beni diversi da quelli materiali • al di fuori di appropriato focolarenon è considerato Incendio, a fini assicurativi, se si sviluppa e rimane nell’ambito della struttura o dell’impianto per esso predisposto (caldaia, stufa, camino, ecc.) • che può estendersi e propagarsil’incendio, per essere tale, deve possedere, almeno potenzialmente, la caratteristica di potersi autonomamente espandere

  6. La garanzia incendio nella polizza globale fabbricati

  7. Definizione

  8. La polizza Incendio Contratto di assicurazionecon il quale l'assicuratore si impegna a indennizzare l'assicurato per i danni materiali e direttidovuti da: incendio, fulmine, scoppio, esplosione

  9. Che cosa si intende per danno? È la diminuzione o la perdita del valore di beni assicurati in seguito a un sinistro. Può essere: Totale Quando tutti i beni assicurati vengono distrutti dal fuoco Parziale Quando solo una parte dei beni assicurati viene distrutta dal fuoco

  10. Che cosa si intende per danno? Danni materiali e diretti Sono i danni causati dall’azionediretta e immediata di un eventoad un bene materiale. Esempio: un incendio distrugge un immobile (struttura edilizia e contenuti). Il danno materiale e diretto è costituito dalla distruzione ad operadel fuoco della struttura muraria e del contenuto all’interno.

  11. Gli eventi assicurabili

  12. Evento di danno Descrizione e/o condizionidi operatività Incendio Combustione con fiamma di beni materialial di fuori di appropriato focolare,che può estendersi e propagarsi Guasti per ordine delle Autorità Demolizioni, bagnamenti, ecc. per arrestareil fenomeno ed il suo propagarsi. Guasti arrecati dall’assicurato Interventi rivolti a evitare o diminuireil danno – Interventi di salvataggio(art. 1914 c.c.). • Fulmine, che può provocare: • danno materiale da impatto; • danno a impianti e circuiti elettrici o elettronici (fenomeno elettrico); • sviluppo di fiamma (incendio). Scarica elettrica caratterizzata da elevata tensione (voltaggio) e intensità (amperaggio), generata da forti differenze di potenziale fra punti diversi di una nube o fra questa e l’aria circostante o la terra. Gli eventi assicurabili I danni materiali e diretti

  13. Evento di danno Descrizione e/o condizioni di operatività Esplosione Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica, che si autopropaga con elevata velocità. Scoppio Repentino dirompersi di contenitori verso l’esternoper eccesso di pressione interna di fluidi(fenomeno fisico). Implosione Repentino dirompersi di contenitori verso l’interno, causatoda eccesso di pressione esterna o di depressione internadi fluidi (fenomeno fisico opposto allo scoppio). Gli eventi assicurabili I danni materiali e diretti

  14. Evento di danno Descrizione e/o condizioni di operatività Caduta di satelliti,di meteoriti, di corpi volanti Descrizione implicita. Onda sonica Onda d’urto dell’aria, traente origine dall’attraversamento dell’aria medesimada parte di corpi solidi a velocità superiorea quella del propagarsi del suono. Urto di veicoli stradalie/o di natanti Definizione implicita.L’operatività è condizionata alla non appartenenza all’assicurato dei veicoli e/odei natanti. Caduta di ascensorio montacarichi Definizione implicita. Gli eventi assicurabili I danni materiali e diretti

  15. Evento di danno Descrizione e/o condizioni di operatività Fumo, gas o vapori originatie/o propagatisi da incendio, scoppio o esplosione, che abbia colpito enti anche a distanza(20 – 50 m. o più a seconda dei patti). Descrizione implicita. Fumo fuoriuscito a seguitodi rottura accidentale o guasto meccanico di impianti. Si tratta di fumo fuoriuscito da forni, caldaie, canne fumarie, ecc. a seguito di guasto o rottura accidentale delle relative strutture, non provocatida eventi altrimenti assicurati. Fenomeno elettrico.(sulle apparecchiature elettroniche,è assicurabile perlopiù con polizza “Elettronica”). È il danno a macchine, apparecchi, impianti elettricie relativi circuiti causato da correnti, scaricheo altri fenomeni elettrici comunque occasionati. Gli eventi assicurabili I danni materiali e diretti

  16. Evento di danno Descrizione e/o condizioni di operatività Fenomeni atmosferici, quali:uragani, bufere, tempeste, grandine, trombe d’aria, vento e cose da esso trasportate. Rientrano fra i danni quelli provocati dall’acqua, penetrata all’interno dei locali attraverso rottureo brecce del tetto o delle pareti, nonché l’accumulodi polvere o sabbia. È solitamente condizione di operatività della garanziail riscontro dell’evento su una pluralità di enti, assicurati e non assicurati. Gli eventi assicurabili I danni materiali e diretti È la pretesa del terzo, danneggiato da evento causato da Incendio, Esplosione o Scoppio per fatto colposodel suo autore o per fatto colposo o dolosodelle persone di cui egli debba rispondere. Codesta responsabilità è trasferibile all’assicuratorenel limite del massimale convenuto. Ricorso terzi

  17. Art. 1914 - Obbligo di salvataggio • L'assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno[1227 comma 2, 1915]. • Le spese fatte a questo scopo dall'assicurato sono a carico dell'assicuratore, in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel tempodel sinistro, anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno,supera la somma assicurata, e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che l'assicuratore provi che le spese sono state fatte inconsideratamente [1932; 187 att.]. • L'assicuratore risponde dei danni materiali direttamente derivati alle cose assicuratedai mezzi adoperati dall'assicurato per evitare o diminuire i danni del sinistro,salvo che egli provi che tali mezzi sono stati adoperati inconsideratamente [1900 comma 3]. • L'intervento dell'assicuratore per il salvataggio delle cose assicurate e per la loro conservazione non pregiudica i suoi diritti [1913 comma 1]. • L'assicuratore che interviene al salvataggio deve, se richiesto dall'assicurato, anticiparnele spese o concorrere in proporzione del valore assicurato.

  18. I fattori di rischio

  19. I fattori di rischio Esistono fattori che incidono sull’ordinaria probabilità che un evento di danno si verifichi. Tali fattori, di conseguenza, influenzano il tasso di premio praticato dall’assicuratore.

  20. I fattori di rischio Le caratteristiche costruttive dei fabbricati Sono previste quattro classi (alcune compagnie ne utilizza tre)di fabbricatia rischio crescente: dalla Classe 1 alla Classe 4. La diversificazione è dettata dall’incombustibilità o meno delle componenti strutturali dei fabbricati: strutture portanti verticali, armatura del tetto, copertura del tetto, pareti esterne e solai(incluso il solaio sottostante il tetto).

  21. I fattori di rischio Coesistenza Si ha coesistenza quando nel medesimo fabbricato o in fabbricati non separati tra di loro da muro pieno o da spazio vuoto ugualeo superiore a 1 metro, esistono rischi ascrivibili a voci diverse. • Rischio separato • È il rischio – o l’insieme di più rischi coesistenti – disgiunto da altri rischi mediante muro pieno o spazio vuoto uguale o superiorea 1 metro. Nei soli rischi agricoli è ammessa inoltre la separazione tramite porta morta.

  22. I fattori di rischio Vicinanze pericolose Influenzano qualsiasi tipo di rischio, incrementandone la tassazione:la presenza a distanza inferiore di 20 metri di industrie, boschi, depositi di sostanze esplosive o infiammabili, non tenendo contodegli infiammabili in serbatoi interrati oppure fissi e incombustibili. • Sostanze pericolose Sono gli esplodenti, gli infiammabili e le merci speciali.La loro presenza oltre determinate quantità, influenza la tassazionedegli enti coesistenti.

  23. Le esclusioni

  24. I danni esclusi Commento Causati da guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione. L’esclusione è inderogabile per ragionidi tecnica assicurativa(impossibilità di prevedere la frequenzae la dimensione di tali fenomeni). Causati da eventi sociopolitici (scioperi, sommosse, atti vandalicie dolosi, terrorismo e sabotaggio organizzati). L’esclusione è derogabile con sovrapremio,ma recentemente gli assicuratori sono diventati più cauti nell’assumere i rischi di terrorismoe sabotaggio organizzato. Le esclusioni

  25. I danni esclusi Commento Causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, bradisismi. L’esclusione è derogabile soltantoper beni ubicati in territori a non elevata intensità e frequenza sismica. Causati da inondazioni, alluvioni, mareggiate. L’esclusione è derogabile soltanto dopo attenta valutazione della situazione idrogeologicadel territorio (esistenza prossima di corsi d’acqua, livello dell’insediamento rispettoagli argini, ecc.). Le esclusioni

  26. Il valore assicurato può non coincidere con il valore assicurabile, dando così vita ai fenomeni della sottoassicurazione (o assicurazione parziale)o della soprassicurazione.

  27. Il valore assicurato Se il valore assicurato risulta : • inferiore al valore della cosa si determina il fenomeno della sottoassicurazione, con conseguente riduzione proporzionale dell’indennizzo (art. 1907 c.c.); • superiore al valore della cosa si determina il fenomeno della sovrassicurazione, con perdita del diritto all’indennizzo, se vi è stato dolo del contraente o dell’assicurato (art. 1909 c.c.),o, quantomeno, con perdita del maggior premio corrisposto.

  28. Art. 1907– Assicurazione parziale • Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l’assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente pattuito.

  29. Limiti del risarcimento

  30. Escludere una percentualedel rimborso Escludere il rimborso del danno o parte di questo fino ad un dato importo Limitare il rimborso ad una determinata cifra Limiti del risarcimentoI contraenti possono decidere di escludere dall’indennizzo una parte del danno, inserendo nel contratto clausole che limitano il risarcimento.Tali clausole sono rivolte a: SCOPERTO FRANCHIGIA MASSIMO RISARCIMENTO

  31. sara assicurazioni La garanzia di responsabilità civile nella polizza globale fabbricati

  32. L’assicurazione R.C. verso terzi • La struttura del contratto • I soggetti non considerati terzi • I rischi esclusi • Le condizioni particolari

  33. L’assicurazione R.C. verso terzi • La struttura del contratto • I soggetti non considerati terzi • I rischi esclusi • Le condizioni particolari

  34. La struttura del contratto L’oggetto del contratto Èla prestazione dell’assicuratore in relazione al rischio descritto in polizza. La formula più frequentemente riscontrabile nel mercato, tanto da costituire uno standard, è la seguente: L’assicuratore si obbliga a tenere indenne l’assicurato di quanto questosia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensidi legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese)di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personalie per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l’assicurazione. Gli elementi di differenziazione rilevanti della prestazione dell’assicuratore, riscontrabili nello standard di mercato rispetto alla prestazione definita dall’art. 1917 c.c., I comma, sono sottolineati nel testo e vanno esaminati.

  35. La struttura del contratto:oggetto del contratto La responsabilità “…ai sensi di legge” La formula è preordinata a delimitare la responsabilità assicuratanello stretto ambito di quella discendente dalla legge e, conseguentemente, ad escludere responsabilità volontariamente assunte dall’assicurato.

  36. La struttura del contratto:oggetto del contratto “…danni involontariamente cagionati a terziper morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose” La prestazione dell’assicuratore non riguarda quanto l’assicurato deve pagareal terzo, (I comma art. 1917 c.c.), bensì soltanto i danni cagionati a terziper morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose.La specificazione è rivolta ad escludere la garanzia per i danni derivanti da perdite patrimoniali, danni che invece trovano copertura nell’assicurazione della r.c.di alcune attività professionali. Oggetto della prestazione assicurativa è solo il danno cagionato da un eventonon voluto, ossia colposo o contro intenzione, come recita l’art. 43 c.p., ma, come si è già osservato,l’involontarietà potrebbe non riguardare i danni cagionati dalle persone di cui contraente e assicurato debbano rispondere,qualora la garanzia venga estesa anche ai fatti dolosi commessi da queste persone.

  37. La struttura del contratto:oggetto del contratto “…fatto accidentale” Secondo l’oggetto dell’assicurazione della r.c.t. l’assicuratoreè obbligato soltanto in conseguenza di un fatto accidentale. Cosa significhi l’aggettivo accidentale non è cosa di poco conto,perchéil termine delimita i fatti, per i quali l’assicuratore si obbliga, ossia qualifica la prestazione di quest’ultimo. L’individuazione del significato delle parole è il principale metododi interpretazione delle norme secondo il legislatore.L’art. 12 delle Preleggi al Codice Civile stabilisce infattiche nell’applicare una legge (n.d.r.: concetto valido ancheper le norme contrattuali) non si può ad essa attribuire altro sensoche quello fatto palese dal significato proprio delle parole …

  38. L’assicurazione R.C. verso terzi • La struttura del contratto • I soggetti non considerati terzi • I rischi esclusi • Le condizioni particolari

  39. I soggetti non considerati terzi • I seguenti soggetti, pur se danneggiati, non sono considerati terzi: • l’assicurato stesso (persona fisica o giuridica); • il coniuge, talvolta il convivente more uxorio, i figli, gli ascendentie qualsiasi altro parente o affine convivente; • i legali rappresentanti, i soci a responsabilità illimitata, gli amministratorie tutte le persone che con loro si trovino nei rapporti di cui al punto precedente; • le società controllanti, controllate o collegate con i loro amministratorie soci a responsabilità illimitata; • i dipendenti in occasione di lavoro o servizio; • coloro che, prescindendo dal tipo di rapporto in atto con l’assicurato, subiscano danno in conseguenza della partecipazione all’attività assicurata.

  40. L’assicurazione R.C. verso terzi • La struttura del contratto • I soggetti non considerati terzi • I rischi esclusi • Le condizioni particolari

  41. Rischi esclusi Commento Circolazione su strade ad uso pubblicoo su aree equiparate di veicoli e natantia motore L’esclusione è motivatadalla soggezione di tali mezziadassicurazione obbligatoria, regolata da legge speciale. Impiego di aeromobili Idem come sopra. Impiego di veicoli, macchinari e impianti condotti o azionati da personanon abilitata o di età inferiore a 16 anni Soprattutto l’assenza di abilitazione, ove richiesta, è causadi aggravamento del rischioo di violazione di norme.In quest’ultimo caso la garanzia non può essere prestata “contra legem”. I rischi esclusi Trascurando le esclusioni pertinenti alla tipicità dei singoli rischi, quelle di ordine generale risultano dal quadro sotto riportato.

  42. Rischi esclusi Commento Danni alle opere in costruzionee a quelle sulle quali si eseguonoi lavori L’esclusione è motivata dal fatto che tali danni sono quasi sempre dovutia responsabilità contrattuale. Danni alle cose trasportate su mezzidi trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell’ambito di tali operazioni. L’esclusione è motivata dal fattoche tali rischi ricadono sotto copertura del ramo trasporti. Danni da inquinamento dell’aria, dell’acqua e del suolo Si tratta di rischio speciale, copertocon polizza specifica, salvo il caso dei danni da inquinamento accidentale, che possono essere coperti in via ordinaria,ma per sottomassimali assai limitati. Danni da trasformazionio assestamenti energetici dell’atomo, naturali e non Si tratta di rischio speciale, copertocon polizza specifica. I rischi esclusi

  43. L’assicurazione R.C. verso terzi • La struttura del contratto • I soggetti non considerati terzi • I rischi esclusi • Le condizioni particolari

  44. L’assicurazione R.C. verso terzi • La struttura del contratto • I soggetti non considerati terzi • I rischi esclusi • Le condizioni particolari

  45. Le condizioni particolari • Sono predisposte per: • introdurrederoghe alle condizioni generalidi assicurazione: possono essere rese sempre operanti o necessitare di espresso richiamoin polizza per la loro validità; oppure • integrare le norme che regolano l’assicurazionein relazionealla tipicità del rischio.Possono trovareautomatica applicazionetutte le volte che si assicura il rischio di riferimento, oppure necessitanodi essere richiamate in polizza; oppure • “arricchire” o estendere la portata delle garanzie di base Per essere rese operanti possono richiedere unespresso richiamoinpolizza, l’indicazione eventuale del massimale o sottomassimale assicuratoe comportare unsoprapremio.

  46. La R.C. verso i prestatori di lavoro L’assicurazione R.C.O

  47. Aspetti generali Le fonti della responsabilità:la responsabilità verso i prestatori di lavoro La responsabilità civile del datore di lavoro nei confronti dei prestatoridi lavoro, per gli infortuni e le malattie professionali da essi riportate nell’esecuzione del rapporto di lavoro,non si discosta molto dallo schema ordinario, ovvero dalla responsabilità civile per fatto illecito(art. 2043 c.c.). Semmai la differenza rilevante sta nella diligenza che si richiedeal datore di lavoro per evitare gli infortuni dei dipendenti,la quale non è l’ordinaria diligenza che si richiede al buon padredi famiglia (cosiddetta diligenza media – art. 1176 c.c.), bensìuna diligenza più accurata nell’attuare le norme di prevenzionee nella corretta organizzazione del lavoro.

  48. I massimali Considerato il valore delle azioni di surroga esperite dall’INAILe dei danni riconosciuti dalla Magistratura agli infortunati a seguito di eventi comportanti responsabilità civile, l’offerta sia per l’assicurazione della R.c.t.,sia per la r.c.o. non dovrebbe mai scendere sotto il massimale unicodi € 1.000.000. Massimali via via più elevati vanno considerati per i rischi ove vi sia contemporanea presenza di più persone e, quindi, la potenzialitàdi coinvolgere una pluralità nel medesimo sinistro(es.: alberghi, piccole e medie industrie, esercizi commerciali, ecc.).

  49. Il premio • Il premio può essere convenuto in polizza in forma fissa o essere soggetto ad indicizzazione.In altri casi l’esigenza di commisurarlo ad elementi variabili suggerisce di convenire un premio anticipato in via provvisoria, di solito basato sul 75% del parametro presuntivamente previsto, e di regolarlo alla fine di ciascun periodo annuo o di minor durata in base al consuntivo raggiunto. • Gli elementi variabili, che più frequentemente ricorrono sono: • le retribuzioni dei prestatori di lavoro • il fatturato

  50. Responsabilità civile dei conduttori di appartamenti • (Garanzia Opzionabile) La garanzia di responsabilità civile è estesa a favore dei conduttori (condòmini o locatari), che assicurano la figura di assicurati – dei locali adibiti ad appartamenti, uffici e/o studi professionali, esclusi quelli adibiti ad uso diverso, esistenti nel fabbricato. La garanzia è prestata per la responsabilità civile derivante ai soggetti di cui sopra dalla conduzione e dalla ordinaria manutenzione dei locali occupati e dell’arredamento ivi esistente. A deroga di quanto previsto dalle condizioni generali, le compagnie di assicurazioni comprendono nella garanzia anche danni di norma esclusi quali: danni causati a terzi dallo spargimento di acqua, caduta di antenne non centralizzate.

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