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POLIZZA MERCI TRASPORTATE RESPONSABILITA’ CIVILE DEL VETTORE. LA POLIZZA MERCI TRASPORTATE. NELLA NUOVA POLIZZA ED.83. PRINCIPI GIURIDICI DEL CODICE CIVILE PRINCIPI DEL CODICE DELLA NAVIGAZIONE CLAUSOLE IN USO SUL MERCATO INTERNAZIONALE INGLESE.
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POLIZZA MERCI TRASPORTATE RESPONSABILITA’ CIVILE DEL VETTORE
LA POLIZZA MERCI TRASPORTATE NELLA NUOVA POLIZZA ED.83 • PRINCIPI GIURIDICI DEL CODICE CIVILE • PRINCIPI DEL CODICE DELLA NAVIGAZIONE • CLAUSOLE IN USO SUL MERCATO INTERNAZIONALE • INGLESE
NUOVO ED UNICO STRUMENTO ASSICURATIVO CON ASPETTO MODULARE • CLAUSOLE DELIMITATRICI DI RISCHIO PER • AMPIEZZA • DURATA • IN BASE AL MEZZO DI TRASPORTO
LA NUOVA POLIZZA E’ COSTITUITA DA • CONDIZIONI GENERALI • APPOSITI CLAUSOLARI PER LA DEFINIZIONE DEI RISCHI ASSICURATI • CLAUSOLE ADDIZIONALI
IL DOCUMENTO DI POLIZZA RIPORTA • LA RAGIONE SOCIALE DELL’ASSICURATORE • L’IMPEGNO CONTRATTUALE • LA SCHEDA INTERNA • LE VARIE CLAUSOLE (INSTITUTE CARGO CLAUSES A, B e C)
LE CONDIZIONI GENERALI • DISCIPLINANO GLI ASPETTI GENERALI DEL CONTRATTO • NON DEFINISCONO I RISCHI ASSICURATI • RICHIAMANO L’APPLICAZIONE DELLA LEGGE ITALIANA • CONSENTONO L’INCORPORAZIONE DI CLAUSOLE STRANIERE
IL RICHIAMO ALLE CLAUSOLE STRANIERE • SPESSO SONO RICHIESTE DA LETTERE DI CREDITO BANCARIE • IL RINVIO ALL’ORDINAMENTO D’ORIGINE E’ LIMITATO ALLA PRASSI INTERPRETATIVA
CLAUSOLA MERCI I (PIENO RISCHIO) • COPRE TUTTI I DANNI E LE PERDITE MATERIALI E DIRETTI • L’ASSICURATO DEVE SOLO PROVARE L’AVVENUTO DANNO DURANTE IL PERIODO DI VALIDITA’ DEL CONTRATTO • L’ASSICURATORE DEVE DIMOSTRARE L’EVENTUALE ESCLUSIONE DI POLIZZA O LA MANCATA OSSERVANZA DI UNA DISPOSIZIONE CONTRATTUALE
LE ESCLUSIONI DELLA CLAUSOLA MERCI I • DOLO E COLPA GRAVE • DIFETTO, VIZIO O INSUFFICIENZA DI IMBALLAGGIO, CATTIVO STIVAGGIO • VIZIO PROPRIO O QUALITA’ INSITA DELLA MERCE, COMBUSTIONE SPONTANEA, FERMENTAZIONE E CALO NATURALE
DANNI DA RITARDO E PERDITA DI MERCATO ANCHE SE DIRETTAMENTE CONSEGUENTI DI EVENTO ASSICURATO • CONTRABBANDO, COMMERCIO, ATTIVITA’ O TRAFFICI PROIBITI O CLANDESTINI • INSOLVENZE, MOROSITA’, MANCATO ADEMPIMENTO DI OBBLIGAZIONI PECUNARIE DEL PROPRIETARIO, DELL’ARMATORE, NOLEGGIATORE O GESTORE DELLA NAVE
RISCHI DI GUERRA O DI CATTURA O SIMILI • DANNI CONSEGUENTI AD ATTI DI SCIOPERANTI O SIMILI, NONCHE’ ATTI TERRORISTICI O PER SCOPI POLITICI • RISCHI ATOMICI
LA DURATA • INIZIA DAL MOMENTO IN CUI LE MERCI LASCIANO IL MAGAZZINO O IL DEPOSITO • CONTINUA DURANTE L’ORDINARIO CORSO DEL VIAGGIO • TERMINA NEL MOMENTO DELLA RICONSEGNA DELLE MERCI
IL TERMINE DELLA GARANZIA COINCIDE COL TERMINE DI RESA... • NEL MAGAZZINO DEL RICEVITORE OD ALTRO LUOGO DI DEPOSITO INDICATO IN POLIZZA • IN OGNI ALTRO MAGAZZINO O LUOGO DI DEPOSITO CHE SCELGA L’ASSICURATO • L’ASSICURAZIONE TERMINA, IN BASE AL MEZZO DI TRASPORTO, TRASCORSI UN CERTO NUMERO DI GIORNI DALL’ARRIVO DEL MEZZO VETTORE NELLA LOCALITA’ DI DESTINAZIONE O SBARCO
CLAUSOLA MERCI II (RISCHI BASE) • SEGUE IL CRITERIO DEI RISCHI COMPRESI, NOMINATI • L’ASSICURATO DEVE PROVARE CHE IL DANNO DERIVI DA UNO DEGLI EVENTI NOMINATI
LE FORME DI GARANZIA • A VIAGGIO • COPERTURE PER SPEDIZIONI OCCASIONALI • IN ABBONAMENTO • PER SPEDIZIONI CONTINUE. VENGONO INDICATE CONDIZIONI DI POLIZZA, MASSIMALI, VIAGGI E TASSI • OPEN COVER • COME LA PRECEDENTE CON INDICAZIONE DEL VALORE COMPLESSIVO DELLE SPEDIZIONI
INSTITUTE CARGO CLAUSES “A” • POLIZZA ALL RISKS • L’ASSICURATO • DEVE PROVARE CHE IL DANNO E’ AVVENUTO DURANTE IL PERIODO DI VALIDITA’ DEL CONTRATTO • L’ASSICURATORE • DEVE DIMOSTRARE CHE IL DANNO DIPENDE DA UN RISCHIO ESCLUSO
LE ESCLUSIONI DELLA INSTITUTE CARGO CLAUSES A • PERDITE DANNI E SPESE DA INTENZIONALE CATTIVA CONDOTTA • COLAGGIO ORDINARIO, CALO NATURALE IN PESO O VOLUME O NORMALE LOGORAMENTO • PERDITE DANNI O SPESE DA INSUFFICIENTE IMBALLAGGIO O PREPARAZIONE
PERDITE, DANNI O SPESE DOVUTE A VIZIO PROPRIO O NATURA DELL’OGGETTO • PERDITE, DANNI O SPESE DOVUTE A RITARDO, ANCHE SE CAUSATO DA UN RISCHIO ASSICURATO • INSOLVENZE O INSOLVENZA O INADEMPIENZA FINANZIARIA DEL PROPRIETARIO, DELL’ARMATORE, NOLEGGIATORE O GESTORE DELLA NAVE • USO DI ARMI NUCLEARI O RADIOATTIVE
DURATA • DA MAGAZZINO A MAGAZZINO • VARIE IPOTESI ALTERNATIVE DI TERMINE DELLA GARANZIA • LA GARANZIA E’ OPERANTE DURANTE I RITARDI, DEVIAZIONI, VARIAZIONI DI VIAGGIO E SIMILI NON VOLUTI DALL’ASSICURATO
INSTITUTE CARGO CLAUSES “B” • SEGUE IL CRITERIO DEI RISCHI COMPRESI, NOMINATI • L’ASSICURATO DEVE PROVARE CHE IL DANNO DERIVI DA UNO DEGLI EVENTI NOMINATI
LE ESCLUSIONI DELLA INSTITUTE CARGO CLAUSES “B” • TRA I NON COPERTI • DANNI E PERDITE CONSEGUENTI A FURTO • MANCATA RICONSEGNA E SIMILI • LE ALTRE UGUALI A QUELLE DELLA CLAUSOLA “A” • DURATA • UGUALE A QUELLA DELLA CLAUSOLA “A
INSTITUTE CARGO CLAUSES “C” • PIU’ RESTRITTIVE DELLA “B” • DURATA • UGUALE A QUELLA DELLA CLAUSOLA “B”
LE ESCLUSIONI DELLA INSTITUTE CARGO CLAUSES “C” • TRA I NON COPERTI • TERREMOTO, ERUZIONE VULCANICA, FULMINI, BAGNAMENTO DI ACQUA DI MARE, FIUME O LAGO • PERDITA DI COLLI CADUTI DURANTE L’IMBARCO O LO SBARCO • LE ALTRE UGUALI A QUELLE DELLA CLAUSOLA “B”
INSTITUTE CARGO CLAUSES “AIR” • SIMILI ALLE “A” E SPECIFICHE PER IL TRASPORTO DI MERCI TRAMITE VETTORE AEREO • WAR AND STRIKE CLAUSES • CLAUSOLE INGLESI RELATIVE ALLE GUERRE ED AGLI SCIOPERI
IL COMMISSARIO D’AVARIA • E’ UN PROFESSIONISTA INDIPENDENTE DALLA COMPAGNIA OPERANTE IN UNA DETERMINATA ZONA • FORNISCE ALL’ASSICURATORE LE PRIME NOTIZIE • PROCEDE ALLA NOMINA DI UN PERITO • REDIGE IL “CERTIFICATO DI DANNO” • “FOTOGRAFA” IL DANNO
BREAK OVVERO ‘NA TAZZULELL ‘E CAFE’(o quello che preferisci)
LA RESPONSABILITA’ CIVILE DEL VETTORE LEGGE 6/6/1974 N. 298 • ISTITUZIONE ALBO NAZIONALE AUTOTRASPORTATORI • ISTITUZIONE SISTEMA DI TARIFFE A FORCELLA PER TRASPORTATORI DI MERCI SU STRADA • OBBLIGO DI POLIZZA DI RESPONSABILITA’ CIVILE PER USO AUTOVEICOLO E DANNI ALLE COSE TRASPORTATE
LA LEGGE 450 • TRATTA I LIMITI DI RISARCIMENTO PER PERDITA O AVARIA DELLE COSE TRASPORTATE • IL LIMITE DI RISARCIMENTO DEL VETTORE NON COINCIDE COL PREZZO DELLE COSE TRASPORTATE • PER LE MERCI CON TARIFFA A FORCELLA E’ UGUALE A LIT. 500 PER OGNI KG. DI PORTATA UTILE DEL VEICOLO • PER IL TRASPORTO A NOLO LIBERO LIT. 12.000 PER KG. DI PESO LORDO PERDUTO O AVARIATO
MOFICHE ALLA LEGGE • OBBLIGO DI AFFIDARE LE MERCI A VETTORI ISCRITTI ALL’ALBO, ALTRIMENTO CONTRATTO ED ASSICURAZIONE NULLI • TRASPORTO A FORCELLA • MERCI INVIATE DA UN MITTENTE AD UNO STESSO DESTINATARIO OLTRE I 50 Q.LI • TRASPORTO A NOLO LIBERO • MERCI INVIATE DA UN MITTENTE AD UNO STESSO DESTINATARIO MENO DI 50 Q.LI • I LIMITI DI RISARCIMENTO POSSONO ESSERE DEROGATI
IN CASO DI DOLO E COLPA GRAVE IL VETTORE PAGA IL VALORE INTEGRALE DELLE MERCI • PRINCIPALI ESENZIONI DALLE TARIFFE A FORCELLA • TRASPORTI CHE RICHIEDONO MEZZI ECCEZIONALI • TRASPORTI OGGETTI E OPERE D’ARTE • TRASLOCHI EFFETTUATI DA DITTE SPECIALIZZATE • TRASPORTI DI COSE DESTINATE A MANIFESTAZIONI IN GENERE
LA NUOVA POLIZZA DI RESPONSABILITA’ VETTORIALE • LE COMPAGNIE RISARCISCONO IL DANNO SOLO IN CASO DI RESPONSABILITA’ E NEI LIMITI DELLA LEGGE 450 • SONO ESCLUSE LE IPOTESI DI “CASO FORTUITO”, RAPINA INCLUSA
CARATTERISTICHE PRINCIPALI • IL LIMITE DI RISARCIMENTO NON POTRA’ ECCEDERE QUANTO STABILITO DALLA 450 • ESCLUSIONE DEGLI AVVENIMENTI SENZA RESPONSABILITA’ DEL VETTORE • IL MASSIMALE PREVISTO IN POLIZZA E’ INDIPENDENTE DAL REALE VALORE DELLE MERCI TRASPORTATE • OBBLIGO DI ISCRIZIONE ALL’ALBO AUTOTRASPORTATORI
LE GARANZIE A - B - C • LE GARANZIE “A” E “B” SONO ALTERNATIVE • LA “C” E’ COMPLEMENTARE • SONO PREDISPOSTE ULTERIORI CLAUSOLE ADDIZIONALI GARANZIA “A” TRASPORTI EFFETTUATI CON AUTOMEZZI IDENTIFICATI A MEZZO TARGA E SOLO A BORDO
GARANZIA “B” • TRASPORTI SIA CON MEZZI PROPRI CHE DI TERZI • COPRE L’EVENTUALE SOSTA A TERRA DELLE MERCI PRIMA, DURANTE E DOPO IL CORSO DEL VIAGGIO • SOLITAMENTE E’ ABBINATA AL FATTURATO NOLI • GARANZIA “C” • RESPONSABILITA’ PER FURTO O MANCATA RICONSEGNA MERCI
CONSIDERAZIONI FINALI • LA LEGGE 450/85 CREA DIFFERENZE TRA IL VALORE EFFETTIVO DELLA MERCE ED IL RISARCIMENTO DOVUTO DAL VETTORE • IL PROPRIETARIO DELLA MERCE DEVE CAUTELARSI CON • POLIZZA DANNI “PIENO RISCHIO” • OPPURE • POLIZZA “DANNI PER CONTO” STIPULATA DAL VETTORE