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D.Lgs. n.192/05 Lineamenti essenziali e novità. Parleremo di. Sintesi dei contenuti Adempimenti sanzionati Norme transitorie. Non entreremo nel merito degli aspetti inerenti l’esercizio e manutenzione degli impianti. Sintesi dei contenuti.
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D.Lgs. n.192/05 Lineamenti essenziali e novità
Parleremo di • Sintesi dei contenuti • Adempimenti sanzionati • Norme transitorie Non entreremo nel merito degli aspetti inerenti l’esercizio e manutenzione degli impianti.
Sintesi dei contenuti • Recependo la direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico nell’edilizia, il D.Lgs. mira a migliorare le prestazioni energetiche degli edifici, contribuendo nel contempo a: • valorizzare ed integrare le fonti rinnovabili e la diversificazione energetica • conseguire gli obiettivi nazionali posti dal protocollo di Kyoto
Sintesi dei contenuti • Ambito di applicazione (art.3) • Rientrano • gli edifici di nuova costruzione • gli edifici soggetti a ristrutturazioni importanti, con applicazione graduale in relazione al tipo di intervento • Non rientrano • gli immobili di cui alla disciplina del codice dei beni culturali e del paesaggio • fabbricati industriali, artigianali ed agricoli, quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze di produzione o utilizzando cascami energetici del processo produttivo • fabbricati isolati con superficie utile totale inferiore a 50 m2
Sintesi dei contenuti Prestazione energetica: criteri, metodologia di calcolo, requisiti (art.4) Entro 120 gg dall’entrata in vigore del D.Lgs. (08.10.05) devono essere pubblicati uno o più decreti per disciplinare • Progettazione, installazione, esercizio, manutenzione, ispezione degli impianti per • climatizzazione invernale/estiva • preparazione acqua calda sanitaria • illuminazione (solo terziario) • Criteri, metodologie di calcolo, requisiti minimi della prestazione energetica per l’edilizia sovvenzionata, convenzionata, pubblica e privata
Sintesi dei contenuti Prestazione energetica: criteri, metodologia di calcolo, requisiti (art.4) Entro 120 gg dall’entrata in vigore del D.Lgs. (08.10.05) devono essere pubblicati uno o più decreti per disciplinare • Requisiti professionali e criteri di accreditamento di esperti o di organismi cui affidare • la certificazione energetica degli edifici • l’ispezione degli impianti
Sintesi dei contenuti Certificazione energetica (art.6) • Entro un anno dall’entrata in vigore del D.Lgs. (08/10/05) devono essere dotati dell’attestato di certificazione energetica: • Gli edifici di nuova costruzione • Gli edifici soggetti a ristrutturazioni importanti • Nel caso di compravendita l’attestato deve essere allegato all’atto • Nel caso di locazione l’attestato deve essere consegnato in copia o messo a disposizione del conduttore • Entro 180 gg dall’entrata in vigore del D.Lgs. (08/10/05), devono essere predisposte dal M.A.P. linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici
Sintesi dei contenuti Relazione tecnica, accertamenti, ispezioni (art.8) • Entro 180 gg dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. (08/10/05) con decreto del M.A.P. sono stabilite le modalità di realizzazione della relazione tecnica di cui all’art.28, comma 1 della L. 10/91 • Il Direttore dei Lavori deve asseverare la conformità delle opere alla relazione tecnica di cui al punto precedente • L’asseverazione deve essere consegnata al Comune contestualmente alla dichiarazione di fine lavori. In assenza dell’asseverazione, il Comune dichiara irricevibile la dichiarazione di fine lavori • Il Comune svolge accertamenti ed ispezioni in corso d’opera entro cinque anni dalla data di fine lavori, per verificare la conformità delle opere a quanto dichiarato nella relazione tecnica
Sintesi dei contenuti Norme transitorie (art.11) • Fino all’entrata in vigore dei decreti di cui all’art.4, il calcolo della prestazione energetica invernale degli edifici è disciplinato dalla L.10/91 (DPR 412/93), integrata dalle disposizioni di cui all’allegato I al D.Lgs. • Fino all’entrata in vigore dei decreti di cui all’art.4, gli aspetti inerenti l’esercizio e manutenzione degli impianti termici esistenti per la climatizzazione invernale sono disciplinati dagli artt. 7 e 9 del DPR 412/93, integrati dalle disposizioni di cui all’allegato L al D.Lgs.
Sintesi dei contenuti Abrogazioni (art.16) • Sono di rilievo le seguenti abrogazioni riferite alla Legge 10/91: • Art.4, commi 1 e 2 perde di efficacia il D.M. 27/07/05 • Art.28, commi 3 e 4 non sono più utilizzabili i “vecchi” schemi di relazione tecnica • Art.30 le “vecchie” norme quadro di certificazione energetica sono sostituite dalle nuove introdotte dall’art.6 del D.Lgs. • Sono di rilievo le seguenti abrogazioni riferite al DPR 412/93: • Art.5, commi 1, 2 e 4 il “vecchio” valore minimo del rendimento globale medio stagionale è sostituito dal nuovo valore minimo, di cui all’allegato C al D.Lgs.
Sintesi dei contenuti Abrogazioni (art.16) • Sono di rilievo le seguenti abrogazioni riferite al DPR 412/93: • Art.7, comma 7: l’installazione di dispositivi di regolazione automatica della temperatura ambiente nei singoli locali/zone aventi caratteristiche d’uso ed esposizione uniforme diventa obbligatoria e non più subordinata al superamento del valore minimo del rapporto apporti gratuiti/fabbisogno (0,2) • Art.8: non si esegue più la verifica del FEN e del Cd • E’ infine di rilievo l’abrogazione del D.M. 06/08/94, che recepiva il blocco di norme UNI serie 10.000 Le norme UNI 10.000 non sono più “regole tecniche” nazionali e pertanto non è più obbligatorio il loro uso per il calcolo del fabbisogno di energia primaria
Sintesi dei contenuti Clausola di cedevolezza (art.17) • Le norme del D.Lgs. e dei suoi decreti attuativi si applicano per le Regioni e Provincie Autonome che non abbiano ancora provveduto al recepimento della direttiva 2002/91/CE, fino alla entrata in vigore della della normativa di attuazione adottata da quest’ultime
Adempimenti Sanzionati Sanzioni (art.15) • Il progettista che rilascia una relazione tecnica non conforme al modello di cui all’art.8, comma 1 del D.Lgs. o un attestato di certificazione energetica non osservante i criteri/metodologie di cui all’art.4, comma 1 è punito con sanzione amministrativa pari al 30% della parcella • Il progettista che rilascia una relazione tecnica o un attestato di certificazione energetica non veritieri è punito con la sanzione amministrativa pari al 70% della parcella. L’Autorità che applica la sanzione ne dà comunicazione all’ordine/collegio professionale competente, per i conseguenti provvedimenti disciplinari
Adempimenti Sanzionati Sanzioni (art.15) • Il direttore dei lavori che omette di presentare al Comune l’asseverazione di conformità delle opere, di cui all’art.8, comma 2 del D.Lgs., è punito con la sanzione amministrativa pari al 50% della parcella. L’Autorità che applica la sanzione ne dà comunicazione all’ordine/collegio professionale competente, per i conseguenti provvedimenti disciplinari • Il direttore dei lavori che presenta l’asseverazione non veritiera è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a 500 euro
Adempimenti Sanzionati Sanzioni (art.15) • Il costruttore che non consegna al proprietario, contestualmente all’immobile, l’originale della certificazione energetica di cui all’art.6, comma 1, del D.Lgs. è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 5000 euro e non superiore a 30000 euro
Adempimenti Sanzionati Sanzioni (art.15) • Nel caso di compravendita dell’immobile, l’atto è nullo se non viene ad esso allegato l’attestato di certificazione energetica. La nullità può essere fatta valere solo dal compratore • Nel caso di locazione dell’immobile, il contratto è nullo se non viene messo a disposizione del conduttore o ad egli consegnato in copia l’attestato di certificazione energetica. La nullità può essere fatta valere solo dal conduttore
Norme transitorie Le nuove verifiche di legge (art.11 – allegato I) • Caso A: • Edifici di nuova costruzione. Applicazione integrale a tutto l'edificio • art.3, c.2, l.a), n.1): ristrutturazione integrale di elementi edilizi dell'involucro di edifici esistenti con sup. utile > 1000 m2. Applicazione integrale a tutto l'edificio • art.3, c.2, l.a), n.2): demolizione e ricostruzione in manutenzione straordinaria di edifici esistenti con sup. utile > 1000 m2. Applicazione integrale a tutto l'edificio • art.3, c.2, l.b): ampliamento di edificio esistente volumetricamente superiore al 20% dell'edificio esistente medesimo. Applicazione al solo ampliamento Flow chart >>
Norme transitorie Le nuove verifiche di legge (art.11 – allegato I) • Caso B: • art.3, c.2, l.c), n.1): ristrutturazioni totali o parziali e manutenzione straordinaria dell'involucro edilizio, all'infuori di quanto già previsto alla l.a), n.1). Applicazione limitata al rispetto di specifici parametri, livelli prestazionali e prescrizioni Flow chart >>
Norme transitorie Le nuove verifiche di legge (art.11 – allegato I) • Caso C: • art.3, c.2, l.c), n.2): nuova installazione e ristrutturazione integrale di impianti termici Flow chart >>
Norme transitorie Le nuove verifiche di legge (art.11 – allegato I) • Caso D: • art.3, c.2, l.c), n.3): sostituzione di generatori di calore Flow chart >>
Norme transitorie Allegato C, punto 1, Tabella 1
Norme transitorie Allegato C, punto 2, Tabella 2
Norme transitorie Allegato C, punto 3, Tabella 3
Norme transitorie Allegato C, punto 4, Tabella 4a
Norme transitorie Allegato C, punto 4, Tabella 4b
Norme transitorie Allegato C, punto 5
Norme transitorie Le nuove verifiche di legge (art.11 – allegato I) • Le trasmittanze delle pareti opache da confrontare con quelle limite devono essere “a ponte termico corretto” • Il ponte termico è “corretto” se la trasmittanza della parete fittizia non supera per più del 15% la trasmittanza della parete corrente • Se il ponte termico non è “corretto” il valore limite deve essere rispettato dalla trasmittanza media (parete corrente + parete fittizia)
Norme transitorie Le nuove verifiche di legge (art.11 – allegato I)
Norme transitorie Le nuove verifiche di legge (art.11 – allegato I) • Detta: • Il ponte è “corretto” se: • In tal caso dovrà essere Uc Ulim
Norme transitorie Le nuove verifiche di legge (art.11 – allegato I) • Se invece il ponte termico non è “corretto”, dovrà essere: • Essendo Um > Uc, la verifica è più severa quando i ponti termici non sono “corretti”.
Norme transitorie Le nuove verifiche di legge (art.11 – allegato I) Calcoli e verifiche da eseguire secondo “le migliori regole tecniche”, intendendo per tali: • Norme UNI • Norme CEN • Metodi e procedure pubblicate da • Università • CNR • ENEA
Norme transitorie Le nuove verifiche di legge (art.11 – allegato I) • Calcoli e verifiche da riportare nella relazione tecnica ex art.28, comma 1, L. 10/91, da realizzarsi nel periodo transitorio secondo schema e modalità di cui all’allegato E al D.Lgs.
Norme transitorie Le nuove verifiche di legge (art.11 – allegato I) • Per edifici e impianti termici nuovi o ristrutturati è prescritta l’installazione di dispositivi per la regolazione automatica della temperatura ambiente, nei singoli locali/zone con caratteristiche di uso ed esposizione uniformi • Per edifici nuovi o ristrutturati sostanzialmente, è obbligatoria la predisposizione delle opere per favorire l’allacciamento al teleriscaldamento, ad impianti solari termici e fotovoltaici • Per edifici pubblici o ad uso pubblico, ricadenti nelle tipologie elettivamente indicate per l’applicazione delle fonti rinnovabili/assimilate (allegato D al DPR 412/93), è obbligatorial’installazione di impianti solari termici per la produzione di a.c.s. (copertura di almeno il 50% del fabbisogno)
D.Lgs. n.192/05 Grazie per l’attenzione