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IL CONFERIMENTO D’AZIENDA

IL CONFERIMENTO D’AZIENDA. Forlì, 14 OTTOBRE 2009. Le motivazioni aziendali. Gli aspetti civilistici. Il conferimento d’azienda. Non espressamente regolamentato da C.C. Applicabilità art. 2558, 2559 e 2560 C.C. (Successione dei rapporti in corso)

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IL CONFERIMENTO D’AZIENDA

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Presentation Transcript


  1. IL CONFERIMENTO D’AZIENDA Forlì, 14 OTTOBRE 2009

  2. Le motivazioni aziendali

  3. Gli aspetti civilistici

  4. Il conferimento d’azienda • Non espressamente regolamentato da C.C. • Applicabilità art. 2558, 2559 e 2560 C.C. (Successione dei rapporti in corso) • Il concetto di azienda dell’art. 2555 C.C. : il requisito della organizzazione( presenza di beni, materiali e immateriali, nonché di rapporti giuridici utilizzati in modo coordinato e unitario dall’imprenditore per l’esercizio della sua impresa).

  5. La natura dell’operazione di conferimento d’azienda • TESI DOTTRINALI: • Conferimento assimilabile alla cessione • (conferimento “Modello Cessione”); • Conferimento come organizzazione di un diverso assetto societario • (conferimento “Modello Associativo ovvero Trasformazione”).

  6. Le conseguenze derivanti da l’una o l’altra tesi in capo al conferente • Chi assimila: • Il conferimento alla Cessione ritiene che il conferente, contabilmente, debba imputare la plusvalenza da conferimento a conto economico- E20 • (Consob comunicazione Soc/Rm/94004211 del 2004) • (= disponibile alla distribuzione); • Il conferimento alla Trasformazione, ritiene che la plusvalenza rimanga latente fino al realizzo della partecipazione (no imputazione a conto economico, ma a integrazione del PN quale “riserva da conferimento”) • (= non disponibile alla distribuzione fino al realizzo della partecipazione)

  7. Fino al 1997: Tesi conferimento/cessione con rilevanza fiscale della plusvalenza (Rilevanza “valore normale” dell’azienda - art. 9 Tuir); Da 8/10/97 a 31/12/2003: Previsione del conferimento/trasformazione con neutralità fiscale (“doppia sospensione”se conferente e conferitario sono società di capitali) ovvero a “realizzo controllato” con deroga dal “valore normale” negli altri casi e con possibilità di tassare plusvalenza con imposta sostitutiva 19%. (Art. 3-4 Dlgs. 358/97) . Da 1/1/2004 a 31/12/2007: regime neutrale della “doppia sospensione” se conferitaria è società di capitali, realizzo controllato negli altri casi ma con abrogazione dell’imposta sostitutiva 19%(D.lgs 344/2003, nuovi art. 175 e 176 Tuir). Da Finanziaria 2008: Rimane esclusivamente il conferimento/trasformazione in neutralità fiscale con possibilità di affrancare maggior valori iscritti (Nuovo art. 176 Tuir). La posizione dell’amministrazione finanziaria

  8. Fase preliminare (“due diligence”) Fase Valutativa Fase operativa Le fasi del conferimento

  9. Nomina di perito “di parte” (Revisore contabile) in caso di conferimento in S.r.l.(Art. 2465 C.C.) Nomina del perito da parte del Tribunale in caso di conferimento in S.p.a.(Art. 2343 C.C.) D. lgs 218/2008: nuovo art. 2343 ter - art. 2440 bis (da 30 settembre 2008 no perizia se bilancio sottoposto a revisione contabile) La fase valutativa (Art. 2465 C.C.)

  10. I criteri: La relazione di stima ex art. 2465 c.c. deve necessariamente contenere l’attestazione che il valore dei beni o crediti conferiti sia almeno pari a quello ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell’eventuale sovrapprezzo, mentre non deve obbligatoriamente attestare il valore effettivo di quanto conferito.(Massima 1.A.1-2004 Notai del Triveneto) Sempre possibile procedere alla valutazione dell’avviamento(Massima 1.A.3-2004 Notai del Triveneto) La redazione della perizia

  11. Conferimento in società già esistente: Delibera aumento capitale sociale Esclusione del diritto di opzione/sottoscrizione (Articoli 2441 commi 4 e 5 per le S.p.A.) (2481 bis per S.r.l. con diritto di recesso del socio che non ha acconsentito, ) Non possibile escludere diritto di sottoscrizione in presenza di perdite ex art. 2482 ter. L a fase operativa • Necessità di integrale liberazione del capitale prima dell’aumento (Art. 2481 c. 2). • Attestazione del Cda entro 30 gg da sottoscrizione (Art. 2444)

  12. DUE ORIENTAMENTI Restrittivo: atto di conferimento entro 60 gg. da data riferimento perizia(Tribunale Milano massima 1/83); Possibilista: atto di conferimento entro 60 gg. da data asseverazione perizia La data di riferimento perizia deve essere la più aggiornata possibile e, comunque, non anteriore di 4 mesi rispetto all’atto (Notai Triveneto Massima I.A.2 /2004) La data entro cui redigere l’atto

  13. Società conferitaria New.Co: Data effetto: Iscrizione atto a RI(Efficacia costitutiva- No anticipazione/postergazione effetti) Società conferitaria già esistente: Data effetto:Iscrizione atto a RI (Efficacia costitutiva- No anticipazione/Si postergazione effetti in analogia a fusioni per incorporazione (Massime Triveneto HG12/IG23 del 2006) Validità fiscale postergazione: Risol. 217/E-2008) Gli effetti dell’atto

  14. Art. 2343 C.C. : l’organo amministrativo deve verificare la congruità dei valori di perizia entro 180 gg. e, se sussistono fondati motivi, devono procedere alla revisione della stima. Applicabilità a s.r.l per analogia? Il controllo delle valutazioni peritali

  15. Di natura qualitativa Movimentazioni patrimoniali intervenute nel periodo data perizia/data effetto conferimento che pur modificando il saldo di una posta, non modificano la consistenza patrimoniale dell’azienda nel suo insieme (Es. incasso di un credito tramite bonifico) Di natura quantitativa (rettifiche) Movimentazioni patrimoniali intervenute nel periodo data perizia/data effetto conferimento che oltre a modificare il saldo di una posta, modificano anche il PN aziendale (Fisiologiche per sostenimento costi, produzione ricavi, variazione risultato di periodo) Le differenze

  16. La clausola di conguaglio • Dovuto, per legge, solo per le S.p.a. nel caso in cui il valore dell’azienda conferita risultasse inferiore di oltre un quinto rispetto a quello per cui avvenne il conferimento(Art. 2343 C.C., quarto comma); • Nella prassi, vengono comunque previste clausole di conguaglio delle sole differenze di natura quantitativa (le variazioni di carattere qualitativo, a parità di consistenza patrimoniale, solitamente non vengono considerate).

  17. ESEMPIO *50 è una rettifica oggetto di conguaglio, se previsto

  18. In caso di costituzione società, non tutto il valore peritato deve essere necessariamente portato a costituzione capitale sociale (minimo legale); Natura e disponibilità dell’eccedenza . In caso di aumento di capitale deliberato in misura inferiore al valore conferito, l’eccedenza è assimilabile a sovrapprezzo (Riserva sovrapprezzo quote/azioni). In ogni caso, l’atto deve precisare la scelta di allocazione effettuata (vincoli della riserva) Il capitale sociale

  19. IN ENTRAMBI I CASI SI RITIENE CHE LA NATURA CIVILISTICA DELLA RISERVA PER LA CONFERITARIA SIA DI UNA RISERVA DI CAPITALI. Si compone di due elementi: La parte di riserva corrispondente alla quota parte di PN contabile non imputato a capitale (Riserve della conferente); La parte di riserva conseguente al recepimento dei maggiori valori di perizia (al netto delle relative imposte differite/latenti) Vincoli alla distribuzione

  20. Riepilogo della natura civilistica delle “eccedenze” di P.N. della conferitaria Riserva sovrapprezzo quote o altra riserva? Applicabilità Art. 2431 C.C.? Conferitaria di nuova costituzione Riserva sovrapprezzo quote Applicabilità Art. 2431 C.C. Conferitaria già esistente

  21. Il capitale sociale nelle s.r.l. • Da valutare per situazioni in cui ci si vuole garantire l’entrata di determinati soggetti privi di adeguati mezzi patrimoniali: • Nuovo art. 2464 C.C.: Possibilità di svincolare la proporzionalità tra la quota di partecipazione ricevuta e conferimento effettuato; • Nuovo art. 2468 C.C.: Possibilità di dare riconoscimento al ruolo di un socio attribuendogli particolari diritti di partecipazione agli utili (svincolandola, di fatto, dal puro criterio di proporzionalità con la partecipazione detenuta).

  22. Gli aspetti fiscali

  23. La natura fiscale della “riserva” da conferimento Riserva conferente Fiscalmente non è una riserva in sospensione d’imposta (Risoluzione 82/2000) Effetti sui soci: distribuzione di utili Riserva di utili • Quota eccedenza riferibile a PN contabile del conferente non portata a C.S.: fiscalmente è Riserva di capitali • Quota eccedenza riferibile ai plusvalori di perizia, fiscalmente é: • Tesi 1: Riserva di utili • Tesi 2: Riserva di capitali Riserva conferitaria Riserva di capitali

  24. Riserva della conferitaria, se distribuita … • Non si genera mai tassazione in capo alla società; • In capo ai soci opera presunzione art. 47 c.1, ultimo periodo TU; • La somma distribuita riduce il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione (ex art. 47 c.5.) SE RISERVA DI CAPITALI • Se socio persona fisica “non qualificato”, dividendo tassato 12,50% • Se socio persona fisica “qualificato”, imprenditore, società di persone, concorre alla formazione del reddito per il 49,72% (da 2008) • Se socio è soggetto Ires, concorre alla formazione del reddito per il 5% • Se conferitaria è società di persone, nessuna tassazione in capo ai soci. SE RISERVA DI UTILI

  25. Il conferente iscrive in contabilità il valore effettivo della partecipazione ricevuta La società conferitaria iscrive i valori effettivi dei beni compresi nell’azienda ricevuta La società conferitaria subentra nella posizionefiscale del conferente in ordine alle attività e passività dell’azienda conferita La “neutralità” dell’art. 176 Tuir

  26. Si applica un “effetto successorio” limitato a: ELEMENTI DELL’ATTIVO E DEL PASSIVO dell’azienda conferita (Art. 176 c. 1) REQUISITI TEMPORALI DI POSSESSO relativi ai beni conferiti (Art. 176 c. 4) VINCOLO DI SOSPENSIONE per eccedenze di ammortamenti, rettifiche di valore e accantonamenti (Art. 176 c. 5: eredità del Quadro EC pena la tassazione in capo al conferente) Gli effetti in capo alla società conferitaria

  27. GIACENZE DI MAGAZZINO Trattamento contabile ordinario Sono iscritte ai valori conferiti (perizia) Trattamento fiscale Si considerano trasferite al medesimo valore attribuito dal conferente come rimanenze finali La “continuità fiscale” del comma 1 Doppio binario

  28. IMMOBILIZZAZIONI Trattamento contabile ordinario Sono iscritte ad un valore non superiore al valore di conferimento/perizia Trattamento fiscale Si considerano trasferiti il costo e il fondo ammortamento, come risultanti nel registro cespiti del conferente La “continuità fiscale”… Doppio binario

  29. CREDITI Trattamento contabile ordinario Sono iscritti sulla base dei valori conferiti/perizia Trattamento fiscale Si considerano trasferiti al valore nominale risultante dalla contabilità del conferente La “continuità fiscale”… Doppio binario

  30. Ad esempio, in riferimento a: Variazioni temporanee (rateazioni plusv. ecc) Riserva in sospensione d’imposta Fondo svalutazione e rischi su crediti Che rimangano in carico al soggetto conferente. Se in conferente si estingue per effetto del conferimento, tassazione dei residui. Non opera la continuità…

  31. I requisiti temporali del possesso del comma 4 • I beni dell’azienda avuta in conferimento si considerano posseduti dalla società anche per il periodo di possesso del conferente • Il principio rileva per: • - tassazione per quote delle plusvalenze • - verifica dei requisiti per l’esenzione delle plusvalenze relative a partecipazioni comprese nell’azienda conferita (periodo di possesso e classificazione)

  32. Obbligo o opportunità? Ordinariamente, la conferitaria dovrebbe iscrivere i valori così come risultanti dal Bilancio di Conferimento. In ogni caso, sempre obbligatorio recepire valutazioni peritali ogni volta che questo risulti inferiore a quello contabile (svalutazioni a CE). RECEPIMENTO MAGGIORI VALORI SE: 1) Interesse a recepire i maggiori valori perché affrancabili; 2) Si vuole migliorare la patrimonializzazione (migliore immagine esterna, maggiore protezione del capitale sociale in presenza di perdite d’esercizio) Negli altri casi, se non vi è alcuna esigenza particolare, si ritiene possibile per la conferitaria l’iscrizione dei beni in continuità di valori contabili. Recepimento valori di perizia

  33. DUE REGIMI: Regime art. 176 comma 2 ter Regime art. 15 D.L. 185/2009 L’affrancamento dei maggiori valori iscritti

  34. Le differenze • Regime Art. 176 c. 2 ter (a regime): • Affrancamento immobilizzazioni “beni” materiali e immateriali(per categorie omogenee, escluso costi pluriennali), con deducibilità ammortamento nei limiti Tuir; • Imposta sostitutiva 12% fino a 5 milioni, rateizzabile in 3 rate (30/40/30); • Riconoscimento X amm.to e plafond manutenzioni da periodo d’imposta di esercizio dell’opzione; • Monitoraggio bene in caso di vendita prima del 4° periodo anteriore a quello dell’opzione (possibile non affrancare beni ceduti nel periodo dell’opzione); • Regime Art. 15 Dl. 185/2008 (a regime): • Affrancamento immobilizzazioni immateriali (non materiali), compreso costi pluriennali; • Deduzione maggior costo affrancato per avviamento e marchi in misura non inferiore a un nono (anche se non imputati a CE); • Imposta sostitutiva del 16% in unica soluzione entro il 16/6/2009 • Riconoscimento x amm.to e plafond da eserciziosuccessivo a quello dell’opzione (Circ. 28/2009). • SI Monitoraggio bene (Circ. 28 E 11/6/2009)

  35. Gli effetti dell’affrancamento sul conferente L’assoggettamento ad imposta sostitutiva dei maggiori valori da parte della società conferitaria, non ha alcun effetto sul costo fiscale della partecipazione ricevuta dal conferente.

  36. La CESSIONE DELLA PARTECIPAZIONE Imprenditore indiv. che conferisce unica azienda c. 2 bis art. 176 EX COLLABORATORE Imprend. Indiv. che conferisce ramo/SOCIETÀ SEMPRE QUALIFICATA 49,72%* A REDDITO COMPLESSIVO VERIFICA QUALIFICATA/NON QUALIFICATA 49,72%* A REDD. COMPL./100% IMP. SOSTIT. 12,50% *49,72 indiv./soc. persone 5% soc. capitali se requisiti PEX NO ART. 37-BIS DPR 600

  37. Gli aspetti contabili

  38. Le tecniche di contabilizzazione Iscrizione valori a “saldi chiusi” • E’ il metodo più coerente dal punto di vista civile: si recepisce il bilancio di conferimento. • Fiscalmente, ai sensi dell’art. 176, continuità di valori contabili (neutralità del conferimento). • Necessità di gestione doppio binario in DR (Quadro RV) e doppia gestione piani ammortamento cespiti.

  39. Può avvenire a: VALORI CONTABILI (SALDI CHIUSI CONTABILI) VALORI RIVALUTATI (SALDI CHIUSI RIVALUTATI) Iscrizione a “saldi chiusi”

  40. Le problematiche • Sconsigliabile in caso di “eredità” di Quadro EC da parte del conferente (non gestibile); • Rischi di ammortamento contabilizzato dalla conferitaria inferiore a quota fiscalmente ammessa in deduzione (indeducibilità eccedenza ai sensi dell’art. 109 c.4 b)); • Anche in caso di affrancamento, comunque, permane una doppia gestione del piano di ammortamento.

  41. ESEMPIO • Valore contabile : • Costo 3.500 - F.A. 2.800 - Residuo 700 - Coeff. Amm.to : 20% • Valore periziato: 1.000 • Recepimento a “saldi chiusi” rivalutati • Valore iscritto: 1.000 (nuovo piano amm.to) • Valore fiscalmente rilevante: Costo 3.500/ F.A. 2.800 • = Gestione RV (Civile 1.000-Fiscale 700) • Amm.to Civile 1.000 x20%*= 200 • Amm.to fiscale 3.500x20% = 700 (ma indeducibilità per 500) • (*) Se stesso coeff. Fiscale (20%)= maggior durata vita utile (5), altrimenti si ammortizza in una minore durata della residua vita utile fiscale.

  42. Iscrizione a “saldi aperti” E’ il metodo più idoneo ad evitare divergenze civili/fiscali, anche se non esattamente rispondente al dettato civilistico. In generale, trova una sua motivazione quando il conferimento non ha scopi realizzativi o quando non si intendono recepire i valori di perizia (totale continuità di valori). In ogni caso, si ritiene che la perizia possa essere “ispiratrice” di tale tecnica (perizia coerente alla volontà delle parti). Le tecniche di contabilizzazione

  43. Può avvenire a: VALORI CONTABILI (SALDI APERTI CONTABILI) VALORI RIVALUTATI (SALDI APERTI RIVALUTATI) Iscrizione a “saldi aperti”

  44. Consigliabile in caso di “eredità” di Quadro EC da parte del conferente (per poter gestire il quadro); Superamento del rischio di ammortamento contabilizzato dalla conferitaria inferiore a quota fiscalmente ammessa in deduzione; In caso di affrancamento, possibile realizzare: una maggior quota di amm.to deducibile una “quasi” perfetta coincidenza civile/fiscale Le valutazioni di opportunità

  45. ESEMPIO • Valore contabile : • Costo 3.500 - F.A. 2.800 - Residuo 700 - Coeff. Amm.to : 20% • Valore periziato: 1.000 • Recepimento a “saldi aperti” rivalutati • Valore iscritto: Costo 3.800/F.A. 2.800 • Valore fiscalmente rilevante: Costo 3.500/ F.A. 2.800 • = Gestione RV (Civile 1.000-Fiscale 700) • Amm.to Civile 3.800 x20%= 760 • Amm.to fiscale 3.500x20% = 700 (Variazione in aumento =60)

  46. Prospetto di riconciliazione – Quadro RV Anno 1 1.000 760 240 700 700 zero Anno 2 240 240 0 0 0

  47. In realtà, non è realizzabile mai un perfetto riallineamento, perché l’opzione per l’affrancamento, al più presto, può essere fatta a decorrere dalperiodo successivo al conferimento. L’affrancamento, sul piano contabile, comporta: L’imputazione a CE dell’imposta sostitutiva dovuta: si ritiene, inoltre, possibile riscontare l’imposta sostitutivasulla base del piano di ammortamento del bene. La necessità, se del caso, di rilevare la sopravvenienza per la chiusura dell’eventuale eccedenza di Fondo imposte accantonato sui maggiori valori iscritti dal perito o dal Cda (in sede di revisione congruità valori di perizia). Effetti pratici in caso di “affrancamento” dei differenziali

  48. Per il 2009: Bonus aggregazioni(Scadenza 31/12/2009); Ricapitalizzazione (Aumenti di C.S. perfezionati nel periodo 5/8/2009-5/2/2010) Le agevolazioni fiscali

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