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«Il Regime delle MPS» Il caso dei rottami metallici 8 Aprile 2011. Un po’ di storia… legge 475/1988 DM 26.1.1990 => Corte Cost 512/1990 Cass. pen. SSUU n. 5 del 29.5.1992 dal DL 443/1993 al DL 352/1996 … => Corte Cost 360/1996 DM 5.9.1994 DM 16.1.1995. (segue) …un po’ di storia
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«Il Regime delle MPS»Il caso dei rottami metallici 8 Aprile 2011
Un po’ di storia… • legge 475/1988 • DM 26.1.1990 => Corte Cost 512/1990 • Cass. pen. SSUU n. 5 del 29.5.1992 • dal DL 443/1993 al DL 352/1996 … => Corte Cost 360/1996 • DM 5.9.1994 • DM 16.1.1995
(segue) …un po’ di storia • Art. 3 Direttiva 75/442/CEE (così come modificato dalla direttiva 156/1991/CEE): «Gli Stati membri adottano le misure appropriate per promuovere (…) b) in secondo luogo: i) il ricupero dei rifiuti mediante riciclo, reimpiego, riutilizzo o ogni altra azione intesa a ottenere materie prime secondarieo ii) l'uso di rifiuti come fonte di energia».
Dal decreto Ronchi al d. lgs. 205/2010 • d. lgs. 22/1997 («Decreto Ronchi») • DM Ambiente 5 febbraio 1998 • Circolare del ministero dell’Ambiente del 28 giugno 1999 • d. lgs. 152/2006 (prima versione) • Il decreto “correttivo” (d. lgs. 4/2008)
Il duplice “inseguimento”: fra legislatore italiano e legislatore comunitario; fra Corte di Giustizia CE e legislatore UE • L’Europa si adegua… all’Italia (Direttiva 2008/98/CE) • Art. 6 (cessazione della qualifica di rifiuto): «Taluni rifiuti specifici cessano di essere tali ai sensi dell’articolo 3, punto 1, quando siano sottoposti a un’operazione di recupero, incluso il riciclaggio, …» • Considerando 22: « … Per la cessazione della qualifica di rifiuto, l’operazione di recupero può consistere semplicemente nel controllare i rifiuti per verificare se soddisfano i criteri volti a definire quando un rifiuto cessa di essere tale»
Il duplice “inseguimento”: fra legislatore italiano e legislatore comunitario; fra Corte di Giustizia CE e legislatore UE • Art. 184 ter del d. lgs. 152/2006, introdotto dal d. lgs. 205/2010– Cessazione della qualifica di rifiuto : • co. 1. Un rifiuto cessa di essere tale, quando è stato sottoposto a un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, e soddisfi i criteri specifici, da adottare nel rispetto delle seguenti condizioni (…) • co. 2. L'operazione di recupero può consistere semplicemente nel controllare i rifiuti per verificare se soddisfano i criteri elaborati conformemente alle predette condizioni • co. 5. La disciplina in materia di gestione dei rifiuti si applica fino alla cessazione della qualifica di rifiuto
Direttiva 2008/98/CE + d.lgs 205/2010: Novità vere e presunte • scompare il concetto di “recupero completo” (= può bastare una semplice “verifica”) • scompare il concetto di “MPS fin dall’origine” (attenzione ai materiali derivanti da cicli di consumo)
Il caso (paradigmatico) dei rottami metallici: Cass. 35911/2008: «la qualificazione di un materiale come sottoprodotto o come materia prima secondaria e la conseguente esclusione dalla disciplina sui rifiuti, opera solo qualora il produttore o detentore non si disfi del materiale. La sola circostanza che altri acquistino i rottami ferrosi per riutilizzarlinon fa venir meno la loro natura di rifiuto allorché il produttore, comunque, se ne sia disfatto». Cass. 833/2009: «Il decreto correttivo n. 4/2008, ha apportato significative modifiche al decreto legislativo n 152 del 2006 nell'ambito dei rottami ferrosi, eliminando la definizione di "materie prime secondarie per attività siderurgiche e metallurgiche" e riconducendo quindi i rottami nel campo di applicazione dei rifiuti. In particolare la qualificazione di materia prima secondaria, allo stato attuale ed al momento del sequestro, poteva e può essere attribuita solo se il rottame proviene da un centro autorizzato di gestione e trattamento rifiuti e presenta le caratteristiche rispondenti a quelle dettate nei citati decreti ministeriali».
Il caso (paradigmatico) dei rottami metallici: Cass.22013/2010: «Con le modifiche introdotte all’art. 183 c.1 lett.u D.L.vo n.152/2006 con il D.L.vo n.4/2008, i materiali ferrosi rientrano nel campo della disciplina sui rifiuti salvo che gli stessi provengano da un centro autorizzato di gestione e di trattamento dei rifiuti, presentino caratteristiche rispondenti a quelle elencate dai Decreti Ministeriali per il recupero agevolato dei rifiuti assumendo, in tale caso, la qualifica di materia prima secondaria».
Il caso (paradigmatico) dei rottami metallici: Prospettive future: lo schema di Regolamento UE COM(2010) 576 definitivo Articolo 1 – Oggetto: «Il presente regolamento stabilisce i criteri che determinano quando i rottami di ferro, acciaio e alluminio, inclusi i rottami di leghe di alluminio, cessano di essere considerati rifiuti» Articolo 2 – Definizioni: «(7) "controllo visivo", il controllo dei rottami metallici che investe tutte le parti di una partita e impiega le capacità sensoriali umane o qualsiasi apparecchiatura non specializzata» ALLEGATI – Processi e tecniche di trattamento: «3.1 I rottami di (…) sono stati separati alla fonte o durante la raccolta e sono stati tenuti divisi oppure i rifiuti in entrata sono stati sottoposti a un trattamento per separare i rottami di (…) dagli elementi non metallici e non di (…)»