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I legati tipici. Avv. Paola Comandini. Definizione di legato - art.588 1° comma c.c.: «le altre disposizioni (quelle diverse dalla successione a causa di morte a titolo universale) sono a titolo particolare e attribuiscono la qualità di legatario»
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I legati tipici Avv. Paola Comandini
Definizione di legato - art.588 1° comma c.c.: «le altre disposizioni (quelle diverse dalla successione a causa di morte a titolo universale) sono a titolo particolare e attribuiscono la qualità di legatario» Legato= successione a causa di morte a titolo particolare? Nozione di legato: attribuzione mortis causa a titolo particolare, di diritti reali o di credito, la cui portata rimane limitata ai singoli diritti specificamente considerati. Quali sono le principali differenze tra il concetto di eredità e quello di legato? a) struttura: 1) rapporto in cui si succede; 2) fenomeno eventuale; b) disciplina: • debiti ereditari –art.756 e 671 c.c.; 2) Modo di acquisto; 3) Possesso – art.1146 c.c.; 4) Termine – art.637 c.c.: « Si considera non apposto ad una disposizione a titolo universale il termine dal quale l’effetto di essa deve cominciare o cessare».
La natura giuridica del legato - atto negoziale di ultima volontà - unilaterale non recettizio - revocabile - formale - personalissimo , salvo eccezioni (ipotesi di c.d. «relatio sostanziale») - autonomo (art.521 c.c.; prelegato) - natura normalmente liberale (onere o sublegato) - natura patrimoniale(art.587c.c.) SOGGETTI: -disponente : capacità di testare -onerato ex art.662 c.c.(erede o legatario) -soggetto beneficiario: capacità di ricevere per testamento.(art.631 c.2).
Acquisto del legatoart.649c.c. Problematiche in materia di diritto di famiglia e di procedimenti di volontaria giurisdizione. Esame art.179 c.c. lett.b): «Sono inclusi tra i beni personali quelli acquisiti successivamente al matrimonio per effetto di donazione o successione, quando nell’atto di liberalità o nel testamento non è specificato che essi siano attribuiti alla comunione». -Ratio della norma: a) la comunione comprende solo i beni frutto della prestazione lavorativa di entrambi i coniugi; b) rilevanza dell’ «intuituspersonae» nelle attribuizioni gratuite «inter vivos e mortis causa». -ambito oggettivo (donazioni indirette) e ambito soggettivo della disciplina (beneficiari): relative problematiche.
Quesiti 1) Il testatore (in via analogica anche il donante) può attribuire il bene ad entrambi i coniugi anche al di fuori della comunione legale, assegnandolo pro-quota al patrimonio personale di ciascuno in comunione ordinaria? -Tesi negativa (attrazione al regime di comunione legale di ogni attribuzione a favore di coniugi in comunione legale). -Tesi positiva: autonomia privata e natura personale dell’acquisto. 2) E’ necessario il consenso di entrambi i coniugi (ovvero del coniuge indicato come erede, legatario o donatario) per accettare il beneficio qualora le liberalità siano attribuite direttamente alla comunione legale? -tesi positiva : a) art.180 c.c. e volontà di entrambi i coniugi di beneficiare dell’acquisto in comunione legale. Tesi negativa (ex art.177 lett. a) c.c.): gli acquisti a favore della comunione, inclusi quelli gratuiti, possono essere compiuti anche separatamente.
Procedimenti di volontaria giurisdizione Art.649 c.c.: «Il legato si acquista senza bisogno di accettazione, salva la facoltà di rinunziare». Art.320 c.c.(minori sotto la potestà dei genitori) Art.374 n.3 c.c. (tutela) Art.394 comma 2 c.c. (emancipazione) Art.424 c.c.(interdetto e inabilitato). La necessità di autorizzazione del giudice tutelare prevista dalle norme sopra indicate per accettare i legati costituisce una deroga al principio fissato dall’art.649 c.c.: ragioni della deroga e teorie relative. (Iannuzzi e Gangi)
Rinuncia al legatoart.649 c.c. -Nozione: dichiarazione unilaterale recettizia con cui il legatario dismette il diritto acquistato «ipso iure»; inefficacia del legato per causa soggettiva. -natura giuridica della rinuncia: -a) atto di rifiuto; b) rinuncia abdicativa (effetti risolutori dell’acquisto già avvenuto ed efficacia retroattiva). -Rinuncia ai legati aventi per oggetto diritti reali immobiliari: necessità di forma scritta. (giurisprudenza e dottrina prevalenti). -Disciplina applicabile alla rinuncia al legato: art.520 c.c.- art.526 c.c. Quesiti: 1) Il diritto di rinunciare è soggetto alla prescrizione decennale? (art.650 c.c.) 2) La rinuncia al legato immobiliare si trascrive? (art.2643 n.5 c.c.).
Legati ad efficacia direttaart.649 2°comma c.c. -Legati ad efficacia diretta: disposizioni a titolo particolare aventi ad oggetto la proprietà o altro diritto reale su cosa determinata appartenente al testatore al momento della morte, ovvero un diritto di credito già costituito spettante al testatore nei confronti di un terzo (legato di credito) o dello stesso beneficiario (legato di liberazione da debito). -Ambito del regime relativo al legato di proprietà: rientra nella previsione dell’art.649 2° comma il bene acquistato a rate dal testatore con riserva della proprietà? -Esclusione della trasmissibilità dell’usufrutto, uso e abitazione da parte del titolare e delle servitù prediali da parte del proprietario del fondo dominante: possibilità di trasferimento o di costituzione per tutti gli altri diritti reali. Quesito Il comma 2° dell’art.649 c.c. è derogabile dal testatore? Il testatore che intenda legare ad un soggetto un bene di sua proprietà può imporre all’erede l’obbligo di trasferire il bene al legatario con un successivo atto tra vivi disponendo un legato ad effetti obbligatori?
Legati ad efficacia obbligatoria Nozione -«Disposizioni a titolo particolare che richiedono per l’adempimento la cooperazione del soggetto onerato ed il cui acquisto fa sorgere un conseguente diritto di credito a favore del beneficiario nei confronti dello stesso soggetto onerato»; -legati tipici (legato di alimenti, legato di rendita vitalizia, legato di cosa generica etc.); -legati atipici (legato di contratto, di posizione contrattuale etc.) -legato obbligatorio e «modus» a favore di soggetto determinato: i beneficiari ricevono il vantaggio disposto dal testatore attraverso l’adempimento dell’onerato e si applicano gli artt. 671, 676 2° comma e 677 2° e 3°comma c.c.; -disciplina dell’onere applicabile in via analogica al legato obligatorio (artt.647 e 648 -illiceità e impossibilità e 2° comma art.648 c.c. -risolubilità).
Le varie ipotesi di legati tipici:-legato di cosa dell’onerato o di un terzo (art.651 c.c.)- -Nullità del legato di cosa altrui e inefficacia rispetto ai terzi: -presupposto per la validità: consapevolezza del testatore della alienità della «res» o di parte di essa; -eccezioni al divieto del legato di cosa altrui; ipotesi e art.651 u.c. -natura giuridica: legato (obbligatorio) ad effetti reali differiti e con facoltà alternativa. -Dichiarazione scritta di consapevolezza della alienità del bene (anteriore, coeva o posteriore) -Obbligazione dell’onerato: • bene di proprietà dell’ onerato; (art.651 1° comma 2 parte e 2932 c.c.) • bene di proprietà del terzo: a) l’onerato non vuole adempiere b) prestazione divenuta impossibile per «interitus rei» o per caso fortuito. Cosa accade se la cosa altrui legata viene venduta dal testatore dopo la redazione del testamento e il relativo trasferimento sia annullabile? A chi compete l’azione di annullamento? (Cass.n.2212/1990) -validità del legato di cosa propria erroneamente ritenuta altrui; -validità o meno del legato qualora il bene in proprietà dell’onerato o di un terzo al tempo del testamento, sia da costoro alienato prima dell’apertura della successione: teorie. -Ambito di applicazione dell’art.651.c.c.: costituzione degli altri diritti reali. -Differenza di disciplina dalla vendita di cosa altrui (art.2932 c.c.) .
Legato di cosa solo in parte del testatore art.652 c.c. -Concetto di «parte» (da intendersi come quota) -Concetto di «diritti sulla cosa legata» (enfiteusi e superficie). -«Ratio» della norma: riaffermazione del principio «utile per inutile non vitiatur», cioè il legato di cosa comune al testatore e a terzi è valido nei limiti della quota di pertinenza del «de cuius». Quesito -Quali sono i requisiti richiesti per la validità dell’intero legato? 1) La volontà risultante dal testamento di legare l’intera «res». 2) La conoscenza da parte del testatore della parziale alienità della res risultante dal testamento o da altri scritti: il legato ha efficacia reale per la parte di proprietà del testatore e efficacia obbligatoria per quella di proprietà del terzo.
Legato di cosa del legatarioart.656 c.c. -Negozio nullo per mancanza di causa: tre ipotesi. • Cosa già di proprietà del legatario al tempo della redazione del testamento ed anche al tempo di apertura della successione (legato nullo); • cosa di proprietà del legatario al tempo del testamento e acquisita al patrimonio del testatore prima dell’apertura della successione (legato valido ed efficace); • cosa di proprietà del legatario al tempo della redazione del testamento acquistata dall’erede onerato o da un terzo prima dell’apertura della successione e legata in previsione di tale trasferimento. (validità del legato subordinata alla previsione, da parte del testatore, del mutamento della titolarità del cespite oggetto del legato). Quali sono le differenze tra quest’ultima ipotesi e quella prevista dall’art.651 c.c.? -ambito di applicazione del 2° comma dell’art.656 c.c.(patto di riscatto e acquisto subordinato a condizione risolutiva).
Legato di cosa acquistata dal legatario art. 657 c.c. La norma prevede l’ ipotesi in cui il bene legato, che non era in proprietà del legatario al tempo di redazione del testamento, sia divenuto di sua proprietà per altro titolo al tempo di apertura della successione. Casi: • Il legatario ha acquistato il bene dal testatore a titolo gratuito (il legato è senza effetto) • Il legatario ha acquistato la cosa dal testatore a titolo oneroso (art.686 c.c.): è ammissibile la prova di una diversa volontà del testatore? • Il legatario dopo la confezione del testamento ha acquistato a titolo gratuito la cosa dal terzo (il legato è senza effetto) • Il legatario ha acquistato la cosa dal terzo a titolo oneroso (rimborso del prezzo – art.651 c.c.)
Legato di cosa genericamente determinataart.653 c.c. Previsione del legato di genere in due norme ( artt.653 e 654 c.c.) a seconda che il testatore disponga che il bene oggetto del legato debba essere individuato tra quelli dello stesso genere appartenenti al suo patrimonio –art.654- o anche al di fuori di questo; -differenze di disciplina. -Due ipotesi di legato obbligatorio ed eccezioni al principio di personalità del testamento ed alla inammissibilità della c.d. «relatio sostanziale». Oggetto: beni mobili e beni immobili (indicazioni del «de cuius» che escludano l’arbitrarietà della scelta). Cass.2708/1992 ha ritenuto valido il legato di somme di denaro non determinate dal testatore, ma determinabili in base a criteri dettati dal medesimo, facendo il disponente riferimento al ricavato della vendita di un appartamento compreso nell’asse ereditario «alle migliori condizioni auspicabili».
Legato di cosa non esistente nell’asseart.654 c.c. • Quali possono essere le ragioni di inesistenza dei beni nell’asse? (naturali o volontarie). • Quale valore può avere il legato di cosa del testatore che non si trovi più nell’asse in quanto alienata, qualora sia provata la volontà del testatore di non alienare il legato? • Quesito sorto nella prassi giurisprudenziale: ai sensi dell’art.654 c.c.: è inefficace il legato di usufrutto qualora il testatore, titolare della nuda proprietà di un bene al tempo del testamento ed in quello della morte, leghi ad un soggetto la nuda proprietà e ad un altro l’usufrutto? Cass. civ. sez. II 29.1.2007 n.1768 «Nell’ipotesi di legato di cosa da prendere dal patrimonio del de cuius, previsto dall’art. 654 c.c., il legatario ha interesse ad accertare, attraverso la ricostruzione dell’asse ereditario, la consistenza del patrimonio del testatore all’epoca della morte, promuovendo le azioni dirette alla declaratoria di invalidità degli atti di disposizione dal medesimo compiuti. Pertanto, egli è legittimato a proporre l’azione di nullità, per difetto dei requisiti di cui all’art.782 c.c., della donazione effettuata dal «de cuius» avente ad oggetto il bene legato. A tal fine non trova applicazione l’art.686 c.c., che prevede la revoca del legato riguardo a ciò che è stato alienato, nel caso in cui l’alienazione della cosa legata (o di parte di essa) sia annullabile per cause diverse dai vizi del consenso, atteso che detta norma per un verso non è applicabile ai legati di somme di denaro o di quantità o di cose indicate solo nel genere, e per altro verso, non contempla il caso della donazione nulla, che essendo caratterizzata da un’invalidità più grave di quella che può sfociare nell’annullamento, non determina la revoca del legato».
Legato di cosa da prendersi da un certo luogoart.655 c.c. -Nozione: legato avente ad oggetto una o più cose, già indicate nel genere, che devono essere prese da un luogo indicato dal testatore. -Disposizione testamentaria per «relationem»: ipotesi di «relatio» formale valida. -Presupposto per l’efficacia del legato: esistenza della cosa nel luogo determinato e per la quantità che vi si trova. -Rimozione temporanea (non fa caducare il legato). -La rimozione definitiva toglie sempre efficacia al legato oppure è necessario indagare se il testatore, con la rimozione definitiva, intendesse effettivamente revocarlo? (teoria soggettiva e orientamento della dottrina prevalente e della Cassazione). -Rimozione delle cose dal luogo originario ad opera del terzo. Cass. civ. sez. II 4.6.1991 n.6317 «Il legato di somma di denaro da prelevarsi da un libretto di risparmio al portatore, custodito in un luogo determinato indicato nel testamento, si configura quale legato di cosa da prendersi da un certo luogo, disciplinato dall’art. 655 c.c. con la conseguenza che lo stesso è inefficace se al momento della morte del testatore il libretto (incorporante il credito del de « cuius » verso la banca) risulti inesistente nel luogo indicato ovvero anche se ivi materialmente esistente, sia privo di efficacia per essere già stato estinto il credito verso la banca».
Legato di credito o di liberazione da debitoart. 658 c.c. Due ipotesi: - legato di credito e di liberazione da debito (legato di credito con la peculiarità che debitore è il legatario). -Effetti per la sola parte di debito o di credito esistente al tempo della morte del testatore (obbligo di consegna da parte dell’erede dei titoli del credito legato esistenti presso il testatore). -Legati ad efficacia reale immediata o anche obbligatoria: legato di credito dell’onerato o di un terzo (art.651) o di liberazione da un debito del legatario verso l’onerato o un terzo.(credito del legatario verso l’onerato perché operi la remissione, se il credito spettava a lui, o provveda all’estinzione del debito se il credito era di un terzo). -Legato di credito: 1)cessione di credito dal testatore al legatario (art.1260 e seguenti) 2) differenza dal lascito di somma determinata in cui il credito rappresenta solo il mezzo di pagamento del legato (effetti). -Legato di liberazione da debito: ricorre quando il testatore esonera per testamento un suo debitore dal corrispondergli la prestazione dovuta: -oggetto del legato di liberazione da debito: da interessi, dalla clausola penale, etc. -Tale fattispecie realizza una vera e propria remissione del debito a causa di morte? No, il debito può essere rimesso anche per motivi fiscali (la remissione è solo normalmente una liberalità).
Legato a favore del creditore e legato di debitoart. 659 c.c. La norma prevede due ipotesi: 1) legato a favore del creditore - il testatore non menziona il debito ( non rileva la qualifica di creditore e il legatario ha diritto alla somma a prescindere dal debito); presunzione «iuris tantum» 2) c.d. legato di debito: ricorre quando il testatore lascia al suo creditore la somma corrispondente al suo debito menzionandolo (l’attribuzione si presume fatta a scopo di pagamento). • Criteri da seguire per interpretare il testamento (Cass.10.3.1980 n.1590). • Differenze dal riconoscimento di debito (legato come atto attributivo, in caso di revoca senza effetto e nuovo titolo affinchè il creditore possa far valere il suo diritto). • Voluta indicazione del testatore di debito inesistente: «falsa demonstratio». • Debito estinto dopo il testamento: orientamenti di dottrina e giurisprudenza (errore sul motivo). • Legato di debito: novazione o « datio in solutum» (art.1197 c.c.)
Giurisprudenza relativa al legato di debito Cass. civ., sez. lav., 2.2.1990 n.706. «Ai fini della configurabilità, alla stregua di una lettura a contrario dell’art.659 c.c., del legato di debito, fatto cioè al creditore dal testatore ad estinzione totale o parziale di un proprio debito, è sufficiente la menzione implicita di tale debito, cioè la sussistenza dell’intento del testatore, desumibile dall’interpretazione delle espressioni adoperate, di adempiere con il legato la propria obbligazione, ancorchè il testatore medesimo non abbia piena conoscenza del valore del suo debito e del legato, attenendo tale comparazione al momento della verifica della avvenuta estinzione, totale o parziale, dell’obbligazione del «de cuius», il cui importo, ove relativo a prestazioni di lavoro subordinato (nella specie domestico), deve essere determinato tenendo conto, ai sensi dell’art.429, comma 3 c.p.c., anche della svalutazione monetaria verificatasi alla data di maturazione dei singoli crediti di lavoro fino al momento dell’acquisto del legato, coincidente con quello della morte del testatore.»
Legato alternativoartt.665-666 c.c. -Nozione: -disposizione a titolo particolare avente ad oggetto due prestazioni diverse e determinate, specificatamente indicate dal testatore in rapporto di alternatività, a beneficio del legatario, in modo che, dopo la concentrazione, la disposizione abbia effetto soltanto per una sola di esse. -Elementi in comune con il legato di genere: carattere obbligatorio, determinabilità dell’oggetto, eccezioni alla inammissibilità della c.d. «relatio» sostanziale e applicabilità dell’art.666 c.c. e necessità della scelta per determinare l’oggetto della prestazione; - differenze dal legato di genere. -Legato con facoltà alternativa: ricorre quando il testatore attribuisce al legatario un determinato bene, conferendo altresì all’onerato la facoltà di dare una cosa diversa (perimento della cosa legata). -Facoltà di scelta dell’oggetto (spetta all’onerato salvo diversa disposizione del testatore), sua conseguente trasmissibilità ex art. 666 c.c. ed effetti.
Legato di alimentiart.660 c.c. -Possibili fonti dell’obbligazione alimentare: legge, contratto e disposizione testamentaria a titolo particolare. (art.660 c.c.) -Legato obbligatorio di prestazioni periodiche (stato di bisogno). • «Ratio» della norma: intento di soccorrere chi si trova in stato di bisogno. • Contenuto: vitto, vestiario, abitazione e altre cose necessarie durante la vita del legatario, come l’istruzione conveniente alla sua condizione (art. 846 codice 1865)- elenco non tassativo- • Parametri per determinare il «quantum» della prestazione alimentare: stato di bisogno dell’alimentando e condizioni economiche dell’onerato, erede o legatario (natura dell’accettazione per l’erede). • Disciplina applicabile al legato di alimenti: relativa agli alimenti ex lege (artt.440 e seguenti c.c.), nei limiti di compatibilità con la fonte negoziale.
Legato di prestazioni periodicheart. 670 c.c. - Nozione - Legato avente ad oggetto una somma di denaro o una quantità di altre cose fungibili che devono essere prestate a termini periodici. -natura giuridica: ipotesi di legato obbligatorio (obbligazione testamentaria di durata e ad esecuzione periodica). -Quale è la differenza dal legato di alimenti? -legato di rendita vitalizia ex art.1872 comma 2° comma c.c.: differenza dal legato di alimenti (prescinde dallo stato di bisogno del beneficiario ed è un debito di valuta). -disciplina: decorrenza, spettanza e scadenza delle prestazioni periodiche (debito di valuta soggetto al principio nominalistico). -Quale è l’interesse pratico che possa indurre il testatore a utilizzare la figura del legato di prestazioni periodiche? -Quale è il contenuto del legato atipico di mantenimento? Cass. civ. sez. II 5.8.1987 n. 6727 «Avendo ad oggetto la più ampia prestazione del mantenimento, il legato di mantenimento ha contenuto diverso dalla obbligazione alimentare, non è collegato alla somministrazione del necessario per la vita dell’alimentando, né è collegato allo stato di bisogno e come tale il diritto che con esso viene attribuito è diverso e quindi disponibile anche attraverso un negozio transattivo-novativo.»
La rendita perpetua e l’art.699 c.c. -Può formare oggetto di legato la rendita perpetua? Tesi negativa: violazione del divieto del legato di rendita successiva (art. 698 c.c.) Tesi positiva : differenza di struttura tra il legato di rendita perpetua e quello vietato di rendita successiva. -Art. 699 c.c : possibilità di prevedere rendite perpetue. -Deroga al divieto di usufrutto successivo e alla disciplina della capacità di succedere per testamento ex art. 462 c.c. - Requisiti di validità –dell’art.699 c.c.- soggettivi e oggettivi fissati dalla giurisprudenza: determinabilità dei beneficiari in base alle indicazioni del testatore, fissazione della somma da erogare soltanto mediante il testamento e presenza dello scopo di pubblica utilità (elencazione non tassativa).
Il Prelegatoart.661 c.c. «Il legato a favore di uno dei coeredi e a carico di tutta l’eredità si considera legato per l’intero ammontare». -Due ipotesi: a) legato a favore di un coerede senza l’indicazione degli eredi onerati; b) legato a favore di un coerede posto espressamente a carico di tutti gli eredi. -Responsabilità del prelegatario per i debiti ereditari (solo per la parte che gli spetta come coerede e non anche per la porzione di prelegato gravante sulla sua quota). -Caratteristica del prelegato: il medesimo soggetto cumula la qualità di legatario con quella di coerede. -E’ ammissibile il rapporto giuridico c.d. unisoggettivo? Teorie relative. (prelegato a favore dell’unico erede e riabilitazione parziale dell’indegno) -prelegato anomalo o improprio: si ha nel caso di legato lasciato ad un coerede ed a carico non di tutta l’eredità, ma solo di alcuni coeredi. (Due ipotesia seconda che tra i coeredi onerati vi sia o meno anche il prelegatario). -Differenza dalla disposizione modale (Cass. Civ. sez. II 30.7.1999 n.8284)«Si versa nell’ipotesi di legato (o prelegato) se il vantaggio del destinatario della disposizione è stato direttamente considerato dal testatore come scopo della stessa, mentre si ha disposizione modale qualora il vantaggio del terzo (onorato) non costituisca l’oggetto diretto della volontà del «de cuius», ma ne sia solo un effetto indiretto».
Il sublegatoart. 662 e 671 c.c. -Nozione: legato in cui l’onere della prestazione è posto dal testatore a carico di uno o più legatari a favore di persone determinate. - «Legato a carico del legatario» (rapporto economico tra legato e sublegato e autonomia delle due disposizioni: disciplina dell’acquisto e ininfluenza dell’invalidità del legato nei confronti del sublegato). - Possibile oggetto del sublegato: a) credito nei confronti del legatario (sublegato obbligatorio) b) c.d. sublegato reale c) sublegato ad effetti reali differiti (legato di genere); -art. 671 c.c. : «Il legatario è tenuto all’adempimento del legato e di ogni altro onere a lui imposto entro i limiti di valore della cosa legata». Problema conseguente: in quale momento deve essere fatta la comparazione tra il valore della cosa legata e quello del sublegato o dell’onere imposto? (caso del legato di prestazione periodica con applicazione analogica del secondo comma dell’art. 673 c.c.). - In caso di rinuncia del legatario con conseguente mancanza di accrescimento, il peso del sublegato si trasferisce all’erede, che risponde «ultra vires», fatto salvo comunque il beneficio di inventario.