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Sostanze pericolose e rischi da incidente rilevante. L’impiego di sostanze pericolose nei processi produttivi industriali moderni può determinare effetti dannosi per la salute umana e dell’ambiente.
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Sostanze pericolose e rischi da incidente rilevante L’impiego di sostanze pericolose nei processi produttivi industriali moderni può determinare effetti dannosi per la salute umana e dell’ambiente. Il panorama legislativo nazionale contempla molti provvedimenti normativi emanati per lo più in attuazione di Direttive Comunitarie
Normativa precedente • Legge quadro n. 256 del 29 maggio 1974: Criteri per l’attribuzione del carattere di pericolosità sia a sostanze base sia a preparati. L’importanza della legge quadro viene ridimensionata dal Decreto Ronchi: classificazione completa delle sostanze pericolose ed impone obblighi di notifica secondo procedure di comunicazione di dati ad un organo centrale; di imballaggio ed etichettatura, predisposizione di una scheda informativa di sicurezza.
D.Lv n. 285/98 • Abroga definitivamente la legge quadro e disciplina la classificazione, l’imballaggio e l’etichettatura dei preparati pericolosi immessi sul mercato. • Altra legge importante è la n. 257 /92 cui segue il D.Lv. N. 114/95 che regola l’utilizzo dell’amianto. • In considerazione poi che anche al di fuori dell’ambiente di lavoro sussistono sempre di più esigenze di tutela della salute e dell’ambiente si è preso in considerazione l’ambito domestico .D.lv. 115/95 in materia di sicurezza generale di prodotti. • Il decreto riguarda tutti i prodotti messi in commercio sulla base di una distinzione tra pericoloso e non e sono previste sanzioni amministrative verso chi trasgredisce gli obblighi imposti; sanzioni penali per il produttore.
Alcune Ipotesi di reato previste dalla normativa attualmente in vigore • Art. 58 R.D. T.U. leggi di pubblica sicurezza: vieta l’impiego di gas tossici a chi non ha avuto l’autorizzazione del prefetto.(contravvenzione) • Art7e8 del D.P.R. 215 e 216 del 1988 art 7 immissione amianto (contravv), art. 8 immissione sul mercato e l’uso dei PCB(policlorobifenili) e PCT (policlorotrifenili)(contravv) • Art. 12 D.P.R. n. 223/88 riguardante gli antiparassitari • Art. 10 D.L.V: 115/95 prevede verso il produttore(fabbricante,importatore,distributore del prodotto)il quale immette sul mercato prodotti pericolosi. • Art.23 del d.LV. 194/95immissione in commercio dei prodotti fitosanitari anche contenenti o costituiti da OGM
I rischi da incidente rilevante • Le sostanze pericolose sono impiegate in diversi processi produttivi e a volte raggiungono concentrazioni tali da rappresentare un pericolo per i cittadini. • Direttiva SEVESO n. 82/501attuata con d.p.r. 175/98: intento del legislatore dettare procedure di controllo per la prevenzione degli incidenti. • Iter normativo travagliato. • Abrogazione e nuovo decreto n.334/99 Seveso bis applicabile a tutti gli stabilimenti in cui sono presenti sostanze pericolose
Art. 2 e seg. Seveso bis • Nozione di presenza di sostanze pericolose: la presenza di queste , reale o prevista, nello stabilimento, ovvero quale che si reputa possano essere generate ,in caso di perdita di controllo di un processo industriale , in quantità uguale o superiore a quanto stabilito. • Art. 3: • Stabilimento:area sottoposta al controllo di un gestore, in cui sono presenti sostanze pericolose in uno o più impianti. • Impianto. Unità tecnica all’interno di uno stabilimento in cui sono prodotte , utilizzate, manipolate o depositate sostanze pericolose(apparecchiature, strutture, macchinari etc.) • Deposito: presenza di sostanze pericolose a scopo di immagazzinamento, deposito per custodia in condizioni di sicurezza o stoccaggio. • Gestore: persona fisica o giuridica che gestisce detiene lo stabilimento o l’impianto. • Sostanze\ pericolose. Indicate nelle materie prime prodotti, sottoprodotti, residui etc.
Ancora seveso bis… • Incidente rilevante: Un evento quale un’emissione, un incendio un’esplosione dovuto a sviluppi incontrollati che si verificano durante l’attività di uno stabilimento che dia luogo ad un pericolo grave immediato o differito per la salute umana o per l’ambiente, all’interno o all’esterno dello stabilimento ed in cui ci siano 1 o più sostanze pericolose. • pericolo:proprietà intrinseca di una sostanza pericolosa o della situazione fisica esistente in uno stabilimento di provocare danni. • Rischio: probabilità che un determinato evento si verifichi in un det periodo o in circostanze specifiche.
Obblighi per i soggetti interessati • Individuazione rischi da incidenti rilevanti • Adozione misure di sicurezza ed informazione, addestramento ed equipaggiamento di chi lavora. • Presentazione di una relazione dettagliata su quanto avviene nello stabilimento • Predisposizione Piano di emergenza per consentire di controllare e circoscrivere gli incidenti per minimizzare gli effetti • Redazione entro un det termine di un documento che definisca la politica di prevenzion e degli incidenti rilevanti che il gestore vuole adottare con allegato il programma per l’attuazione del sistema di gestione della sicurezza.
Effetto domino!.. • Gli articoli12.13.14 del decreto prevedono non solo attività di coordinamneto e prevenzione per evitare il c.d effetto domino, sequenza a catena di più incidenti in stabilimenti ad elevata concentrazione di attività a rischio, ma anche interventi di controllo dell’urbanizzazione che tengano conto della presenza di stabilimenti e di cautele necessarie da adottare.
Prescrizioni imposte in caso di incidente rilevante • Il gestore deve dare attuazione al piano di emergenza. • Informa il prefetto, sindaco, vigili fuoco, presidente della giunta regionale e provinciale. • Il prefetto informa i ministri dell’ambiente, interno e la protezione civile nonché i prefetti delle zone limitrofe. Le spese per gli interventi sono a carico del gestore . • Ministro dell’ambiente dispone un sopralluogo e invia la comunicazione alla Commissione Europea. • Le attività di controllo hanno invece finalità ispettive. Viene fatta una relazione inviata poi al ministro dell’ambiente.. • Tutti i reati sono di natura omissiva attribuibile al gestore.