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L’APPLICAZIONE DELL’IMU NEGLI ENTI NON COMMERCIALI

L’APPLICAZIONE DELL’IMU NEGLI ENTI NON COMMERCIALI. Infn – Giugno 2013. Fonti normative e regolamentari. DL 14 Marzo 2011 nr .23 (sul “federalismo fiscale”) DL 6 Dicembre 2011 nr .201 (art.13) DL 24 Gennaio 2012 nr .1 DL 2 Marzo 2012 nr.16 DL 8 Aprile 2013 nr.35 (art.10)

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L’APPLICAZIONE DELL’IMU NEGLI ENTI NON COMMERCIALI

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Presentation Transcript


  1. L’APPLICAZIONE DELL’IMU NEGLI ENTI NON COMMERCIALI Infn – Giugno 2013

  2. Fonti normative e regolamentari • DL 14 Marzo 2011 nr.23 (sul “federalismo fiscale”) • DL 6 Dicembre 2011 nr.201 (art.13) • DL 24 Gennaio 2012 nr.1 • DL 2 Marzo 2012 nr.16 • DL 8 Aprile 2013 nr.35 (art.10) • DL 54 del 21 maggio 2013 • Decreto MEF 19 Dicembre 2012 nr. 200 • Circolare MEF 3/DF del 18 Maggio 2012 • Risoluzione MEF 1/DF dell’11 Gennaio 2013 • Risoluzione MEF 3/D del 4 Marzo 2013 • Risoluzione MEF 4/DF del 4 Marzo 2013 • Circolare 5/E Agenzia delle Entrate del 11 marzo 2013 • Risoluzione MEF 5/DF del 28 marzo 2013 • Circolare 1/D del 29 Aprile 2013 • Circolare 2/DF del 23 maggio 2013

  3. Presupposti dell’imposta • Possesso di fabbricati, di aree edificabili e di terreni agricoli a qualunque uso destinati compresi quelli strumentali o alla cui produzione e scambio è diretta l’attività dell’impresa. • fabbricato: è l’unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta in catasto con attribuzione di rendita.Il fabbricato di nuova costruzione è soggetto IMU dall’ultimazione/uso • area fabbricabile: area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici comunali ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione secondo i criteri previsti in materia di indennità di espropriazione.Il DL 233/2006 ha previsto che per definire edificabile un’area basta l’adozione dello strumento urbanistico comunale. Se persiste la coltivazione del fondo da parte di coltivatori diretti o agricoltori professionali IAP in proprietà o affittuari nonostante la previsione di edificabilità formale tali terreni non sono considerati agricoli.

  4. Categorie catastali • Gruppo A (Abitazioni, uffici privati) • Gruppo B (Scuole, Uffici pubblici etc.) • Gruppo C (Magazzini, laboratori, cantine etc.) • Gruppo D (immobili strumentali, ospedali etc.) • Gruppo E (edifici destinazione particolare) • Gruppo F (aree urbane, lastrici etc.)

  5. Pertinenze • Ai sensi art. 817 cc sono pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o ornamento di un’altra cosa. • Ai fini IMU le pertinenze sono classificabili nelle categorie C/2, C/6 e C/7 e possono accedere all’immobile principale al massimo in numero di tre, una per ogni categoria.

  6. Fabbricati rurali ed IMU • Sono immobili appartenenti al possessore o all’affittuario dei terreni agricoli cui servono • Definizione delle caratteristiche nel DL 557/1993 art.9 • Obbligo di iscrizione al catasto fabbricati (prima erano nei terreni) • Fabbricati rurali uso abitativo IMU ORDINARIA. Di solito A/6 • Fabbricati rurali strumentali aliquota dello 0,2% che i Comuni possono riddurre allo 0,1% (ma esenti quelli nei comuni classificati montani dall’ISTAT) .Di solito D/10

  7. Aree fabbricabili ed IMU • Soggette ad IMU le aree utilizzate a fini edificatori in base agli strumenti urbanistici generali ed attuativi oppure alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell’indennità di espropriazione. • Non fabbricabili le aree di proprietà o in affitto a coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola che li usino per fini agro-silvo-pastorali.(DL 16/2012)

  8. Terreni agricoli • Sono quelli dove si svolgono le attività indicate nell’articolo 2135 cc (coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse). • Non dovrebbero essere assoggettati ad IMU: • Terreni incolti • Utilizzati per attività diverse da quelle agricole • Utilizzati per attività agricole svolte in forma non imprenditoriale Sospesa la prima rata di acconto dl DL 54/2013

  9. Soggetti passivi IMU • Il proprietario di immobili • Il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie • Il locatario di beni immobili concessi in locazione finanziaria anche da costruire o in costruzione • Il concessionario su aree demaniali

  10. Risoluzione Ministero delle Finanze 2 Maggio 1994 n. 2/1032/G • ..”per quanto concerne l’assegnazione degli immobili dello Stato a servizio delle Università, la quale di intende fatta in uso e in ogni caso a titolo gratuito e perpetuo, il diritto dell’università sull’immobile assegnato può essere assimilato al diritto reale di usufrutto, discendendo direttamente dalla legge l’obbligo di concedere alle Università, oltre che gratuitamente, permanentemente, l’uso degli immobili statali posti a servizio delle università stesse. Pertanto la soggettività passiva ai fini del tributo, per i predetti immobili, viene a radicarsi esclusivamente in capo all’Università assegnataria.

  11. Soggetto attivo IMU • E’ il Comune nel cui territorio si trova il bene immobile. • La normativa IMU ne limita fortemente i poteri rispetto all’ICI, sostanzialmente può modulare le aliquote sulla base dei principi fissati dalla legge ed emanare il regolamento attuativo ex.art. 52 Dlgs 446/1997.

  12. Base imponibile IMU fabbricati • Rendita catastale*1,05*coefficiente

  13. Coefficienti moltiplicatori

  14. Fabbricati di interesse storico artistico • La base imponibile ai fini IMU è ridotta al 50% (DL 16/2012).

  15. Base imponibile aree fabbricabili • Valore venale in Comune commercio determinato avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all’indice di edificabilità, alla destinazione d’uso consentita , agli onere per eventuali lavori di adattamento del terreno, ai prezzi medi sul mercato di aree aventi analoghe caratteristiche.

  16. Base imponibile IMU terreni agricoli • Reddito dominicale*1,25*135 (110 se coltivatori diretti o IAP)

  17. Determinazione dell’imposta • Valore dell’immobile * quota di possesso*mesi di possesso* aliquota • _________________________________ • 12 • E’ computato per intero il mese nel quale il possesso si è protratto più di 15 giorni.

  18. Aliquote IMU

  19. L’IMU nel 2013 diventa quasi esclusivamente comunale (art. 1 co.380 e 386 legge 228/2012 )

  20. Il DM 200/2012 • Il recente Decreto 19 novembre 2012, n.200 (cd. “Esenzione Imu enti non commerciali” in Gazz.Uff. n.274 del 23 novembre 2012 Serie generale”) è assolutamente inadatto a gestire le problematiche della più importante agenzia formativa e di ricerca del Paese che è l’Università e degli Enti di Ricerca. • Teoricamente tale regolamento, riferendosi agli Enti di cui all’art. 73 comma 1 lettera c) del TUIR dovrebbe affrontare compiutamente le problematiche relative alle esenzioni da riconoscere agli Atenei ed agli Enti di Ricerca ma in realtà parla soprattutto di fatto degli enti no-profit di natura privata . • Dall’elenco delle attività agevolate – previste dall’articolo 13 del DL 201/2011, dagli artt. 8 e 9 del Dlgs 23/2011, dall’ art. 91-bis del DL 1/2011 e dal DL 16/2012 – emerge preliminarmente che le agevolazioni a suo tempo stabilite ai fini dell’ ICI non sono più applicabili all’ IMU, a meno non siano espressamente richiamate dalle disposizioni di cui sopra. • Dal punto di vista fiscale gli Atenei e gli Enti di Ricerca sono enti non commerciali definiti all’articolo 73 primo comma lettera c) del TUIR come “enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’ esercizio di attività commerciali”: questa definizione ne sancisce la soggettività ai fini dell’ IRES (imposta sulle società e sugli enti non commerciali) ed in particolare la rilevanza fiscale dei cespiti immobiliare anche se detenuti per attività istituzionali (vedi la Circ. 289/1999 del Ministero delle Finanze)

  21. Esenzioni IMU: art.9 comma 8 Dlgs 23/2011 • “ Sono esenti dall’imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio dalle Regioni, dalle provincie, dai Comuni, dalle comunità montane , dai consorzi tra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali……” • Sparisce l’esenzione per le Camere di Commercio prima prevista

  22. La mappa delle altre esenzioni IMU • lett. b) - fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9 • lett. c) - fabbricati con destinazioni ad usi culturali di cui all’art. 5-bis del DPR 29 settembre 1973 nr.601, e successive modificazioni • lett. d) - i fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto, purchè compatibile con le disposizioni di cui all’articolo 8 e 9 della Costituzione, e loro pertinenze • lett. e) - i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13,14,15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l’11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n.810 • lett. f - i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l’esenzione dall’imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia • lett. h - i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell’art. 15 della legge 27 dicembre 1977, nr.984. • lett. i - gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lett. c) del TUIR destinati esclusivamente allo svolgimento, con modalità non commerciali, di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche , ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all’art. 16, lett. a) della legge 20 maggio 1985 n.222 Tali esenzioni sono quelle già previste dalla legge ICI (DL 504/1992) esplicitamente richiamate dall’ art. 9 comma 8 del Dlgs 23/2011

  23. Le attività didattiche e commerciali: il presupposto della “non-commercialità” • La lettera i) e’ quella di più diretto interesse per gli Atenei e Enti di Ricerca. • Tale lettera è stata modificata dall’art. 91-bis del DL 1/2012 che oltre a precisare che l’esenzione spetta solo se l’attività è svolta con modalità “non commerciali” ha altresì precisato che “qualora l’unità immobiliare abbia un’utilizzazione mista l’esenzione di cui al comma 1 si applica solo alla frazione di unità nella quale si svolge l’attività di natura non commerciale, se identificabile attraverso l’individuazione degli immobili o porzioni di immobili adibiti esclusivamente a tale attività. Alla restante parte dell'unità immobiliare in quanto dotata di autonomia funzionale e reddituale permanente , si applicano le disposizioni dei commi 41,42 e 44 dell’articolo 2 del decreto legge 3 ottobre 2006 nr.262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006 nr. 286. Le rendite catastali dichiarate o attribuite in base al periodo precedente producono effetto fiscale a partire dal 1^ gennaio 2013.”

  24. Immobile non accatastabile autonomamente con attività commerciale e non commerciale: criteri • Il comma 3 dell’articolo 91 –bis del D.L. n.1 del 2012 stabilisce altresì che “nel caso in cui non sia possibile procedere ai sensi del precedente comma 2, a partire dal 1^ gennaio 2013 l’esenzione si applica in proporzione all’utilizzazione non commerciale dell’immobile quale risulta da apposita dichiarazione.” • Per la definizione di tutti questi aspetti relativi alla “non commercialità” si rinviava ad un decreto del Ministro dell’ Economia e delle Finanze. • Sulla base di questa disposizione è stato emanato il Decreto 19 Novembre 2012 del Ministro dell’ Economia e delle Finanze sopra ricordato che contiene gli elementi essenziali per l’applicazione del tributo agli enti – non commerciali tra cui le Università - con riferimento alla lettera i).

  25. Attività amm.ve e di ricerca ed IMU • Tale decreto- che sarà pienamente applicabile dal primo gennaio 2013 conferma che le attività – pur istituzionali – di carattere: • amministrativo • di ricerca pura o applicata o sviluppo precompetitivo • non sono nel perimetro dell’esenzione. I fabbricati entro cui si svolgono sono quindi pienamente soggetti all’ IMU. • Questa disposizione era comunque presente anche nella disciplina dell’ ICI e – de iure condito – non può essere interpretata estensivamente e/o analogicamente. Solo una modifica legislativa potrebbe rimediare.

  26. L’attività didattica secondo il DM 200/2012 • L’articolo 3 del DM alla lettera i) precisa infatti che per “attività didattica” si intendono “le attività dirette all’istruzione e alla formazione ai sensi della legge 28 marzo 2003 nr.53”: la legge in questione è quella di riforma dei cicli di studio pre-universitari. • Ne discenderebbe l’assurdità che tutti i fabbricati sede di didattica universitaria e di alta formazione sarebbero pienamente soggetti ad IMU

  27. La “filosofia” del DM 200/2012 • In contrasto con i principi generali tributari valevoli per gli Enc alla lettera p) delle definizioni il DM definisce “attività non commerciali” la “modalità di svolgimento delle attività istituzionali prive di scopo di lucro che, conformemente al diritto dell’Unione Europea, per la loro natura non si pongono in concorrenza con altri operatori del mercato che tale scopo perseguono ..”

  28. Senza scopo di lucro ma nell’ambito delle attività esentate • Il DM 200/2010 presuppone come elemento indispensabile ma non sufficiente il fatto che le attività esentate dell’art. 7 del vecchio decreto ICI DL 504/1992 si svolgano in maniera non commerciale: oltre a questo deve trattarsi delle attività specificatamente dalla norma. • L’attività amm.va dell’Ateneo ad es. avrebbe certamente la caratteristica dell’assenza del fine di lucro ma non è un’attività prevista come quelle per le quali si può avere l’esenzione se svolta in modalità non commerciale.

  29. Le attività di foresteria e culturali • Il DM 200/2012 considera non commerciali queste attività se svolte a titolo gratuito o dietro versamento di corrispettivi simbolici e, comunque, in misura non superiore alla metà dei corrispettivi medi previste per analoghe attività svolte con modalità concorrenziali nello stesso ambito territoriale. • E’ una decommercializzazione tutta particolare che vale solo nel settore IMU.

  30. Il rapporto proporzionale • Come visto l’art. 91 bis commi 2 e 3 del DL 1/2012 prevede che dal 1^ Gennaio 2013 l’esenzione IMU si applichi alla porzione di immobile dove si svolge l’attività non commerciale esentata se oggettivamente identificabile con accatastamento separato ed attribuzione di rendita. • Il DM 200/2012 all’art.5 individua tre metodi: • Spazio fisico di ciascun immobile destinato ad attività esenti non commerciali su intero • - numero dei soggetti destinatari delle attività non commerciali nell’immobile su totale destinatari • Tempo destinato alla svogimento nell’immobile delle attività non commerciali su tempo delle complessive attività dell’ente. • Questi criteri andranno fissati in un regolamento specifico da adottare dagli organi di governo da parte dell’Ateneo perché serviranno ai fini dell’accertamento e della dichiarazione.

  31. IL RAPPORTO PROPORZIONALE: PARTICOLARE TECNICO • Il rapporto proporzionale , ai sensi dell’articolo 5 comma 5 del DM 200/2012 si applica alla rendita catastale dell’immobile in modo da ottenere la base imponibile da utilizzare ai fini della determinazione dell’ IMU dovuta.

  32. Sanzioni • Omesso versamento: 30% importo non versato • Omessa dichiarazione: sanzione dal 100% al 200% del tributo dovuto con minimo di 51 euro • Dichiarazione infedele: dal 50% al 100% della maggior imposta emergente • Violazioni formali: da euro 51 ad euro 258

  33. Ravvedimento operoso • L’Ici è un tributo ravvedibile ai sensi dell’articolo 13 del Dlgs 18 dicembre 1997 nr.472. • Ammesso anche il ravvedimento “sprint” se interviene nei quindici giorni dalla violazione (sanzione ridotta allo 0,2%) • Il ravvedimento si perfeziona versando gli interessi al TUR, la sanzione in maniera ridotta (sprint, 1/10 del 30% dal 16^ giorno al 30^ giorni, 1/8 del 30% fino alla presentazione della dichiarazione IMU dell’anno della violazione.

  34. La lettera della CRUI sull’IMU • In data 10 dicembre 2012 la CRUI ha inviato sul tema al Ministro dell’ Università una specifica richiesta di riconsiderazione della problematica IMU degli Atenei nella giusta considerazione che il problema IMU per gli Atenei “qualora non risolto, comporterebbe notevoli e , allo stato attuale, insopportabili aggravi per il sistema universitario”.

  35. L’interpretazione suggerita nel 2012 e le incognite del 2013, il parere del CODAU • Come giustamente suggerito nel parere fornito dall’ Ufficio Studi del CODAU (consultabile al link http://www.codau.it/ufficio_studi/file_ufficio/470//IMU_e_spazi_destinati_alla_ricerca.pdf) ad uno specifico quesito “se un edificio presenta al suo interno aule o laboratori si può ritenere che la ricerca serva anche al fine della didattica …(per cui didattica e ricerca sono al fine un’endiadi come sostenuto da vari commentatori).” • Naturalmente questo criterio è stato applicato nel 2012 con prudenza laddove l’immobile contenga una predominante presenza di aule per la didattica: in tal caso si è tollerato anche una modesta presenza di uffici di supporto strettamente necessari per la funzionalità del polo didattico. • Per il 2013 (salvo sorprese degli enti accertatori che interpretino in via restrittiva le indicazioni della circolare 1/DF del Ministero delle Finanze del 3 dicembre 2012) occorrerà invece una nuova riflessione alla luce del DM 200 e in maniera particolare sarà necessario – immobile per immobile – procedere alla dichiarazione chhe si preannuncia vicina.

  36. La penalizzazione IMU sull’IRES • L’articolo 8 comma 1 del Dlgs 23/2011 dispone che l’IMU “ sostituisce per la componente immobiliare , l’imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati…” • A livello IRES non esiste una disposizione del genere per cui gli immobili soggetti ad IMU sono altresì soggetti ad IRES • L’IMU è altres’ indeducibile dall’IRES e dall’IRAP. (art.14 comma 1 D.lgs 23/2011).

  37. Uno spiraglio per la deduzione dal reddito di impresa • Art. 1 DL 54/2013 del 21 maggio 2013: • «Nelle more di una complessiva riforma dell’imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare , ivi compresa la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi…e la deducibilità ai fini della determinazione del reddito di impresa dell’ imposta municipale propria relativa agli immobili utilizzati per attività produttive….»

  38. Versamento IMU • Con provvedimento Prot. n. 2012/74461 del Direttore dell’Agenzia delle Entrate è stato approvato il modello F24EP predisposto per il versamento dell’imposta municipale unica • Il versamento IMU, secondo le disposizioni dell’ articolo 8 del D.lgs 23/2001 è effettuato in due rate , una di acconto ed una di saldo, scadenti il 16 Giugno ed il 16 Dicembre di ogni anno con facoltà di versamento dell’imposta in unica soluzione al momento dell’acconto. • Per il 2012 valevano regole particolari.

  39. I codici tributo per il versamento dell’IMU con F24EP • 350E fabbricati rurali ad uso strumentale (destinatario il Comune) • 351E terreni (destinatario il Comune) • 352E terreni (destinatario lo Stato) • 353E aree fabbricabili (destinatario il Comune) • 354E aree fabbricabili (destinatario il Stato) • 355E altri fabbricati (destinatario il Comune) • 356E altri fabbricati (destinatario lo Stato) • 357E interessi da accertamento (destinatario il Comune) • 358E sanzioni da accertamento (destinatario il Comune) • (Ris.53/2012) • 359E denominato “IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – STATO”•“ • 360E denominato “IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – INCREMENTO COMUNE”

  40. Le modalità di compilazione dell’F24 EP • In sede di compilazione del modello F24EP, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “IMU” (valore G), con l’indicazione: • - nel campo “codice”, del codice catastale del comune nel cui territorio sono situati gli immobili, reperibile nella tabella pubblicata sul sito Internet www.agenziaentrate.gov.it.;- nel campo“estremi identificativi”, nessun valore;- nel campo “riferimento A” (composto da sei caratteri), nel primo carattere, di un valore a scelta tra “A” (acconto), “S” (saldo), “U” (unica soluzione); nel secondo carattere, di un valore a scelta tra “R” (ravvedimento) oppure “N” (no ravvedimento); nel terzo carattere, di un valore a scelta tra “V” (immobili variati) oppure “N” (immobili non variati); dal quarto al sesto carattere, del numero degli immobili, da 001 a 999;- nel campo “riferimento B”, dell’anno d’imposta cui si riferisce il versamento, nel formato “AAAA”.

  41. La dichiarazione IMU • Il DL 16/2012 prevede che la dichiarazione IMU: • Va presentata entro il trenta giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta (modifica disposa dalla lettera a del comma 4 dell’art.10 del DL 35 del 2013) • Ha effetto anche per gli anni solari successivi se non intercorrono variazioni • Per gli immobili per i quali l’obbligo dichiarativo è sorto il 1 Gennaio 2012 – dopo varie proroghe – si è fissata la data del 4 febbraio 2013 per la presentazione • Modello approvato con DM 30 ottobre 2012 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 Novembre 2012 nr.258.

  42. Dichiarazione IMU Enc • Il Regolamento 200/2012 ha previsto una specifica dichiarazione per gli immobili posseduti dagli enti non commerciali • All’art 6 esso dispone che: “gli enti non commerciali presentano la dichiarazione di cui all’articolo 9, comma 6 del D.Lgs 14 marzo 2011 nr.23, indicando distintamente gli immobili per i quali è dovuta l’ IMU …nonché gli immobili per i quali l’esenzione IMU si applica in proporzione all’utilizzazione non commerciale degli stessi…La dichiarazione non è presentata negli anni in cui non vi sono variazioni”

  43. Dichiarazione IMU: Risoluzione MEF nr. 1/DF • “Pertanto gli enti interessati non devono presentare la dichiarazione IMU entro il 4 febbraio 2013 ma devono attendere la successiva emanazione del decreto di approvazione dell’apposito modello di dichiarazione, in cui verrà indicato anche il termine di presentazione della stessa.”

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