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INEA - Roma, 16 Ottobre 2003. Il caso delle agrobiotecnologie negli accordi internazionali ed il conflitto USA- UE. Alessandro Sorrentino Di.St.A.Te.Q - Facoltà di Economia Università della Tuscia (Viterbo) sorrenti@unitus.it. http://www.inea.it/progbiotecnologie/.
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INEA - Roma, 16 Ottobre 2003 Il caso delle agrobiotecnologie negli accordi internazionali ed il conflitto USA- UE Alessandro Sorrentino Di.St.A.Te.Q - Facoltà di Economia Università della Tuscia (Viterbo) sorrenti@unitus.it http://www.inea.it/progbiotecnologie/
Le agrobiotecnologie: quali preoccupazioni? • Preoccupazioni sotto il profilo della sicurezza: • degli alimenti e della salute del consumatore • delle risorse naturali e dell’ambiente • Preoccupazioni sulle implicazioni socio-economiche: • sotto il profilo dell’efficienza allocativa • sotto il profilo dell’equità distributiva • Preoccupazioni di natura etico-religiosa Ma anche……?
USA vs. UE nei princìpi e nella regolamentazione sugli OGM • Negli USA la regolamentazione è basata sul “principio di sostanziale equivalenza”: • Condizionamento ordinario per il rilascio nell’ambiente e l’accesso al mercato (procedure di approvazione come varietà convenzionali) • Evidenza scientifica del rischio: approccio (Natural) Science-based • Assenza di segmentazione-segregazione di mercato (no etichettatura) • Brevettabilità ampia con poche eccezioni ed elevata copertura • Nella UE la recente regolamentazione fa esplicito riferimento al “principio di precauzione” (art. 174 Trattato) – moratoria permettendo: • Condizionamento specifico per il rilascio nell’ambiente e l’accesso al mercato (procedure di approvazione più “complesse”) • Insufficiente conoscenza scientifica su rischi di danni gravi e irreversibili • Approccio SocialScience-based • Segregazione del mercato OGM: Etichettatura obbligatoria - Tracciabilità • Brevettabilità condizionata da numerose eccezioni e limitata copertura
La natura del conflitto USA - UE • Sul piano commerciale: la regolamentazione interna (unilaterale) ha effetti indiretti sia sui prezzi di mercato interni che mondiali (effetto-tariffario) e dunque comporta limitazioni nell’accesso ai mercati, la cui garanzia è oggetto di accordi internazionali (WTO) • Sul piano della tutela dei Diritti della Proprietà Intellettuale (DPI): il mancato riconoscimento di DPI da parte di un paese consente allo stesso di catturare integralmente i benefici di un innovazione senza sostenerne i relativi costi; ciò a scapito di quei paesi nei quali l’innovazione ha origine conflitto tra diritti • Il diritto di un produttore USA di OGM di commercializzare liberamente il suo prodotto anche nella UE senza perdere eventuali diritti esclusivi di proprietà intellettuale • il diritto dei consumatori UE alla libera scelta di poter consumare o meno OGM (o derivati) senza ulteriori oneri
Quali accordi internazionali sono chiamati in causa ? • Organizzazione Mondiale del Commercio (WTO) • Accordo su misure sanitarie e fitosanitarie (SPS) • Accordo su barriere tecniche al commercio (TBT) • Accordo sui diritti della proprietà intellettuale (TRIPS) • Convenzione sulla biodiversità (CBD) • Protocollo sulla BioSicurezza (PBS)
La disputa in atto • L’oggetto della disputa: • La moratoria UE, in corso dal 1998, sulle autorizzazioni al rilascio nell’ambiente ed alla commercializzazione di OGM e derivati • Il blocco esercitato da sei paesi membri UE alle importazioni ed alla commercializzazione di prodotti GM, già autorizzati ai sensi della direttiva 220/90 precedentemente alla moratoria • I paesi ricorrenti: Argentina, Canada ed USA • Gli accordi oggetto della presunta violazione: GATT 1994, SPS, TBT, Agricoltura • I tempi della disputa: • Maggio 2003: i paesi ricorrenti hanno fatto formale richiesta all’organo di risoluzione delle dispute (DSB) per l’ apertura delle consultazioni con l’UE • Agosto 2003: i paesi ricorrenti, constatato il fallimento delle consultazioni con l’UE, hanno richiesto la costituzione del panel per la risoluzione della disputa • Tempi mediamente richiesti dalla procedura (incluso l’appello): dai 12 ai 18 mesi (inizio 2005?)
La controversia attuale (formale?) ….. • La moratoria attualmente oggetto di controversia: • potrebbe essere giustificabile sulla base del PBS, • ma il PBS non può sostituirsi ad accordi internazionali preesistenti (GATT/WTO); però… • in sede WTO è giustificabile solo nell’ambito SPS articolo 5.7, cioè misure provvisorie (casi di evidenza scientifica insufficiente). • Precedenti: • Carne agli ormoni (somatotropina): USA vs. UE • Salmone crudo: Canada-USA vs. Australia • Olio soia GM in tonno in scatola: Thailandia vs. Egitto
…. e quella potenziale (sostanziale?) • Nuova normativa (direttiva 18/2001 e recenti regolamenti attuativi) • Sarebbe possibile negoziare l’effetto tariffario delle regolamentazioni sugli OGM con riduzioni tariffarie sul prodotto GM-free • Il PBS non è la sede (istituzionale) per negoziare diritti all’accesso al mercato compensativi degli effetti tariffari della regolamentazione... • …. lo sarebbe il WTO, se fosse inteso come foro negoziale e non solo come codice di buona condotta • Difficilmente in ambito SPS (necessaria evidenza scientifica). Precedenti? • Possibile in ambito TBT; deve però rispettare i relativi principi (per es.: misura meno distorsiva; etichettatura obbligatoria?). • Precedenti: • Caso tonno-delfini: Messico vs. USA • Caso gamberetti-tartarughe marine: India, Malaysia, Pakistan, Thailandia e Filippine vs. USA
Quali vie di uscita ? • Una soluzione negoziale in ambito WTO (TBT) , ma potrà poi essere una soluzione realmente efficiente ? • La definizione di standards globali per la regolamentazione e lo scambio di materiale GM, ma con quali possibilità di successo ? • Il prevalere alla fine di uno dei due atteggiamenti,ma su quale piano: su quello del mercato o su quello delle regole ?
Principio di sostanziale equivalenza (OECD, 1986): Il prodotto geneticamente modificato, se ha struttura e composizione chimica pressoché equivalente a quello esistente in natura, comporta un rischio sostanzialmente equivalente al suo antecedente naturale. Quindi le procedure di approvazione sono analoghe ai prodotti convenzionali
Principio di precauzione (Dichiarazione di Rio 1992): Laddove vi siano minacce di danni seri o irreversibili, la mancanza di piene certezze scientifiche non potrà costituire un motivo per ritardare l’adozione di misure, efficaci in termini di costi, volte a prevenire il degrado ambientale.
E perché non una soluzione negoziale? un ipotesi di equilibrio cooperativo efficiente
Il bilanciamento negoziabile Al fine di mantenere lo stesso termine di scambio, la quota USA sul mercato EU deve aumentare per compensare la riduzione di domanda interna alla UE per effetto dell’aumento dei prezzi (C>0). Deve risultare A = B+C, cioè il volume di importazione rimanere invariato