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La contabilità per le aziende commerciali

La contabilità per le aziende commerciali. Docente: Rag. Nicola D’Orazio. Soggetti obbligati. Attività di lavoro autonomo Attività di impresa. Regimi contabili ai fini delle imposte dirette.

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La contabilità per le aziende commerciali

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Presentation Transcript


  1. La contabilità per le aziende commerciali Docente:Rag. Nicola D’Orazio

  2. Soggetti obbligati • Attività di lavoro autonomo • Attività di impresa

  3. Regimi contabili ai fini delle imposte dirette • Le imprese commerciali vengono classificate in base ai ricavi realizzati, o presunti se sono all'avvio dell'attività, in quattro regimi: • forfettario • supersemplificato • semplificato • ordinario

  4. Opzioni • Il regime, scelto o determinato, ha valore per un intero anno fiscale. • Le imprese in regime semplificato o supersemplificato possono scegliere il regime ordinario o all'inizio dell'attività o contestualmente alla dichiarazione IVA annuale.

  5. Regime forfetario • Imprese con • ricavi annui non superiori a € 10.329,14 (20 milioni di lire), • che utilizzano beni strumentali per un importo inferiore a € 10.329,14 (20 milioni di lire), • che hanno costi per i dipendenti inferiori al 70% di ricavi conseguiti e • non effettuano esportazioni. • Il reddito tassabile si calcola applicando all'ammontare dei ricavi una percentuale fissa (75% per le imprese di servizi, 61% per le altre attività).

  6. Regime supersemplifcato • Imprese • con ricavi annui non superiori a € 15.49371 (30 milioni di lire) per le attività di servizi e a € 25.822,84 (50 milioni di lire) per le altre attività (es. commercio), • che utilizzano beni strumentali per un importo inferiore a € 25.822,84 (50 milioni di lire), • che hanno costi per i dipendenti inferiori al 70% del volume d'affari e • con un volume annuo di acquisti per le merci non superiore a € 18.075,99 (35 milioni di lire) per le attività di commercio (€ 10.329,14, 20 milioni di lire, per le altre attività).

  7. Regime semplificato • Imprese con • ricavi annui non superiori a € 309.874,14 (600 milioni di lire) per le attività di prestazione di servizi oppure a € 516.456,90 (1 miliardo di lire) per le altre attività (es. commercio). • Le imprese in contabilità semplificata e supersemplificata calcolano il reddito tassabile sottraendo ai ricavi i costi realmente sostenuti e ammessi dalla normativa fiscale.

  8. Regime ordinario • Imprese con • ricavi annui superiori a € 185.924,48 (360 milioni di lire) per le attività di prestazione di servizi oppure a € 516.456,90 (1 miliardo di lire) per le altre attività (es. commercio). • Le società di capitali sono sempre in regime ordinario. • Le imprese in contabilità ordinaria determinano il reddito sulla base del risultato del conto economico ed apportando ad esso le variazioni in aumento e in diminuzione previste ai fini fiscali.

  9. Le categorie di contribuentiai fini IVA • Ai fini dell'IVA le imprese sono suddivise secondo il loro volume d'affari annuo in • a) imprese minori • Volume di affari annuo non superiore a € 185.924,48 (360 milioni di lire) per le attività di prestazione di servizi oppure a € 516.456,90 (1 miliardo di lire) per le altre attività (es. commercio). • b) imprese ordinarie • Volume di affari annuo superiore a € 185.924,48 (360 milioni di lire) per le attività di prestazione di servizi oppure a € 516.456,90 (1 miliardo di lire) per le altre attività (es. commercio).

  10. Liquidazioni IVA • Le imprese ordinarie effettuano liquidazioni e versamenti mensili. • Le imprese minori possono liquidare l'IVA trimestralmente.

  11. Le scritture contabili Variano a seconda del regime contabile adottato dall’impresa • Regime forfetario • Regime supersemplificato • Regime semplificato • Regime ordinario

  12. Regime forfetario • Le imprese che scelgono questo regime devono tenere solo il registrodelle fatture emesse o il registro dei corrispettivi, o un prospettoapprovato dal Ministero, e possono effettuare una registrazione unicamensile.

  13. Regime supersemplificato • Le imprese che scelgono questo regime devono tenere solo il registro IVA, o un prospetto approvato dal Ministero, ove indicano costi e ricavi, con la possibilità di effettuare una sola registrazione mensile per le fatture emesse o i corrispettivi e per gli acquisti.

  14. Regime semplificato • Le imprese in regime semplificato hanno l'obbligo di tenere i seguenti registri: • Registri IVA: • acquisti, • corrispettivi • fatture di vendita • dove annotare tutti i costi e i ricavi e l'entità complessiva delle rimanenze di magazzino; • Registro beni ammortizzabili, nel quale sono indicati i singoli ben immobili e mobili, utilizzati dall'azienda. Di ogni bene va specificato l'anno di acquisto, il costo originario, la percentuale e la quota annua di ammortamento stabilita dalla legge. • Le annotazioni relative ai beni ammortizzabili possono essere effettuate, in alternativi nel registro IVA acquisti.

  15. Regime ordinario • Le imprese in regime ordinario, oltre a tutti i registri previsti per il regime semplificato, devono tenere i seguenti registri: • - Libro giornale: • - Libro inventari: • - Registro di magazzino: obbligatorio per grossisti e produttori che superano per due esercizi consecutivi € 5.164.568,99 (lo miliardi di lire) di ricavi e € 1.032.913,8 (2 miliardi di lire) di rimanenze.

  16. Bilancio annuale • Va redatto da tutte le imprese in contabilità ordinaria • Le società di Capitale hanno l’obbligo del deposito presso il registro delle Imprese

  17. Ordinata tenuta della contabilità • Nei registri e nei prospetti le scritture contabili devono essere • ordinate, • senza spazi in bianco e • non sono ammesse abrasioni; • le cancellature devono essere fatte in modo che la scrittura cancellata rimanga leggibile.

  18. Conservazione delle scritture contabili • Agli effetti legali (art. 2220 C.C.) vige l'obbligo della copservazione dei registri per un periodo di 10 anni. • Agli effetti fiscali tutte le scritture contabili (registri, fatture, lettere, copie delle dichiarazioni redditi e IVA) devono comunque essere conservate fino a quando non sono stati definiti gli accertamenti relativi al corrispondente periodo d'imposta.

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