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Il diritto al rispetto della vita privata e familiare nel diritto nazionale ed europeo. Ilaria Queirolo Prof. Ordinario Diritto Internazionale Università degli Studi di Genova. Unione europea (Carta) Consiglio d’Europa (CEDU). Articolo 6 del Trattato sull’Unione Europea
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Il diritto al rispetto della vita privata e familiare nel diritto nazionale ed europeo Ilaria Queirolo Prof. Ordinario Diritto Internazionale Università degli Studi di Genova
Unione europea (Carta)Consiglio d’Europa (CEDU) Articolo 6 del Trattato sull’Unione Europea • 1. L'Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea del 7 dicembre 2000, adattata il 12 dicembre 2007 a Strasburgo, che ha lo stesso valore giuridico dei trattati. Le disposizioni della Carta non estendono in alcun modo le competenze dell'Unione definite nei trattati. I diritti, le libertà e i principi della Carta sono interpretati in conformità delle disposizioni generali del titolo VII della Carta che disciplinano la sua interpretazione e applicazione e tenendo in debito conto le spiegazioni cui si fa riferimento nella Carta, che indicano le fonti di tali disposizioni. • 2. L'Unione aderisce alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Tale adesione non modifica le competenze dell'Unione definite nei trattati. • 3. I diritti fondamentali, garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, fanno parte del diritto dell'Unione in quanto principi generali.
Articolo 52 Portata e interpretazione dei diritti e dei principi sanciti nella Carta • Laddove la presente Carta contenga diritti corrispondenti a quelli garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali, il significato e la portata degli stessi sono uguali a quelli conferiti dalla suddetta convenzione. La presente disposizione non preclude che il diritto dell'Unione conceda una protezione più estesa. • Il medesimo approccio è poi ripreso nell’ambito della dichiarazione n. 1 allegata al TUE, in cui si stabilisce che la Carta dei diritti fondamentali ha forza giuridicamente vincolante e conferma i diritti fondamentali quali garantiti dalla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e quali risultano dalle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri.
Siti per reperire sentenze • Le sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo si trovano – nelle lingue ufficiali (inglese e francese) - sul sito: http://www.echr.coe.int • Per quanto riguarda le cause riguardanti l’Italia, sul sito del Ministero della giustizia è reperibile una loro traduzione (non ufficiale): http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_20.wp • Le sentenze della Corte di giustizia dell’Unione europea si trovano (in tutte le lingue dei Paesi membri) sul sito: http://curia.europa.eu
Art. 8 CEDU / Art. 7 Carta • Sulla base dell’art. 8 della CEDU, «ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell’esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, per la pubblica sicurezza, per il benessere economico del Paese, per la difesa dell’ordine e per la prevenzione dei reati, per la protezione della salute o della morale, o per la protezione dei diritti e delle libertà altrui». • La Carta dei diritti fondamentali introduce, all’art. 7, una disposizione del tutto analoga, laddove precisa che «ogni individuo ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e delle proprie comunicazioni».
Il concetto di “vita familiare” Sulla base dell’art. 8 la famiglia è quella • (i) scaturente dall’atto di matrimonio legale e non fittizio, anche se una vita familiare vera e propria non si sia ancora pienamente instaurata (sentenza del 28 maggio 1985, Abdulaziz, Cabales e Balkandali, simile art. 12 CEDU); • (ii) risultante da altri legami di carattere giuridico (adottante-adottato) o da legami biologici come quelli esistenti tra genitori e figli illegittimi, tra nonno e nipote, tra zio e nipote, tra fratello e sorella: la salvaguardia di detti rapporti sulla base dell’art. 8 prescinde dalla coabitazione (sentenza 24 aprile 1996, Boughanemi); • (iii) individuabile in convivenze serie e durature, siano o meno formalizzate in unioni registrate (sentenza del 26 maggio 1994, Keegan). L’art. 8 non copre il mero desiderio di formare una famiglia
Condizioni di operatività L’art. 8 impone agli Stati sia un’obbligazione negativa (di astensione) sia un’obbligazione positiva (di intervento). • Sotto il profilo dell’obbligazione negativa, esso va essenzialmente a «proteggere l’individuo dall’arbitraria interferenza delle pubbliche autorità nella sua vita privata o familiare», rispettando tre requisiti: (i) previsione legislativa; (ii) necessarietà e proporzionalità; (iii) tutela di interessi meritevoli. • In relazione all’obbligazione positiva, invece, la norma comporta il dovere di porre in essere tutte quelle misure atte a garantire l’effettivo “rispetto” per la vita familiare. In ogni caso: necessità di trovare il giusto equilibrio tra gli interessi coinvolti.
Alcuni esempi di specifici settori di intervento: 1. Provvedimenti sulle relazioni minore - familiare • Le autorità nazionali hanno l’obbligo di adoperarsi per il ricongiungimento della famiglia garantendo l’interesse superiore del figlio a meno che proprio i contatti con i genitori o gli altri membri della famiglia vadano a pregiudicare la serenità e la vita del minore (in tal caso necessità di ricercare il giusto equilibrio tra gli interessi dei minori e quelli dei soggetti che chiedono il proseguimento della relazione affettiva). Esempi: • violazione obbligo negativo: allontanamento di minori dalla famiglia di origine; interruzione contatti tra minore e familiari; • violazione obbligo positivo: mancato stabilimento automatico delle relazioni parentali; mancata esecuzione dei provvedimenti riguardanti il diritto di visita; mancata motivazione nel respingimento della domanda di adozione
2.Diritto al rispetto della vita familiare e soggetti omosessuali • Diritto al rispetto della vita familiare: differenza rispetto al diritto al matrimonio • Affidamento del figlio a genitore omosessuale • Adozione da parte di soggetto single e omosessuale
3. Provvedimenti penali Interventi in materia di: • regime detentivo di cui all’art. 41bis della legge n. 354 del 1975; • immigrazione ed espulsione; • condanne per abusi e violenze, anche carattere sessuale, sul minore; • condanna del genitore per omicidio di un familiare e contatti con il minore.
4. Sottrazione internazionale di minori • Tutela effettiva della relazione genitore-figlio • Obbligo di rimpatrio e tempi di esecuzione delle decisioni (mancata rilevanza dell’inefficienza dei sistemi giudiziari) • Riferimento alla Convenzione dell’Aja del 1980 • Interferenza CEDU – Regolamento 2201/2003
5. Lesione del diritto alla vita privata • a) diritto di azione per procedimenti giudiziari • b) intercettazioni telefoniche e della corrispondenza • c) transessualità • d) tecnica della procreazione assistita e della diagnosi pre-impianto • e) diritto dell’adottato a conoscere le proprie origini • f) smaltimento dei rifiuti • g) diritto a inumare i familiari