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Riservatezza del minore Convenzione O.N.U. sui diritti del bambino 1989

Riservatezza del minore Convenzione O.N.U. sui diritti del bambino 1989. Carta di Treviso 25 novembre 1995 Ordine nazionale giornalisti/federazione nazionale della stampa italiana/Telefono azzurro. Principi da seguire nelle informazioni che riguardano un minore:.

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Riservatezza del minore Convenzione O.N.U. sui diritti del bambino 1989

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Presentation Transcript


  1. Riservatezza del minoreConvenzione O.N.U. sui diritti del bambino 1989 Carta di Treviso 25 novembre 1995 Ordine nazionale giornalisti/federazione nazionale della stampa italiana/Telefono azzurro

  2. Principi da seguire nelle informazioni che riguardano un minore: • Il maggiore interesse del bambino e quindi il sacrificio di tutti gli altri • nessuna interferenza nella sua privacy, o violazioni al suo onore e alla sua reputazione

  3. Divieto : • Di pubblicare le generalità dell’immagine del minore testimoni, persone offese e danneggiate, fino alla maggiore età art.114 comma 6 c.p.c. • eccezioni al divieto di pubblicazione dei dati personali: • interesse del minore, es.rapito, scomparso, ma previa autorizzazione dei genitori e del giudice competente

  4. Autorità garanti dei dati informatizzati • Autorità garante per la protezione dei dati • Autorità garante per l’informatica nella pubblica amministrazione AIPA

  5. Il trattamento dei dati personali deve svolgersi: • Nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali con particolare riferimento alla riservatezza

  6. Definizioni: • Banca dati: qualsiasi complesso di dati personali organizzate secondo criteri tali da facilitarne il loro reperimento • Trattamento: qualunque operazione concernente la raccolta, la registrazione,la conservazione, l’elaborazione, la comunicazione, la diffusione

  7. Dato personale • Qualunque informazione relativa a persona fisica, giuridica, ente o associazione, identificati o identificabili mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compresi un numero identificativo

  8. Soggetti interessati al trattamento • Titolare dei dati: persona fisica, giuridica o P.A. cui competono le decisioni in ordine alle finalità e modalità di raccolta • Responsabile dei dati: persona fisica o giuridica o p.a. preposti dal titolare al trattamento dei dati • Incaricato dei dati: persona fisica che tratta i dati

  9. Trattamento a fini personali • Il trattamento dei dati per fini esclusivamente personali non è soggetto alla applicazione della legge, sempre che i dati non siano destinati alla diffusione o comunicazione

  10. Sicurezza dei dati • I dati personali devono essere custoditi e controllati anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico

  11. Non è richiesto il consenso ex art.12 lett.b legge • Perché il trattamento dei dati personali si considera necessario ai fini della esecuzione del contratto • il consenso è implicito, • ma il trattamento deve essere strettamente finalizzato alla realizzazione del contratto

  12. Giudice di pace di Roma 29 marzo 1997, n.26932 • contratto di utenza telefonica • tutela della riservatezza • vendita della mailing list • utilizzo dei dati per fini estranei al rapporto contrattuale • inadempimento

  13. Danni cagionati dal trattamento dei dati • Chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento dei dati personali è tenuto al risarcimento ex 2050 c.c. (art.18 legge art.35) • riconoscimento del danno morale (art.29 legge)

  14. Dati sensibili, es.:Dati idonei a rivelare l’origine razziale o etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, possono essere oggetto di trattamento solo con il consenso scritto dell’interessato (art.22 legge 675)

  15. Dati sensibili, es.: possono essere oggetto di trattamento solo con il consenso scritto dell’interessato (art.22 legge 675) • Dati idonei a rivelare l’origine razziale o etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, • le opinioni politiche, • l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, • nonché i dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale,

  16. Provincia autonoma di Bolzano dpr art.18 dpr n.752/1976 La dichiarazione di appartenenza a gruppo linguistico • al solo fine dell’esercizio dei diritti ed interessi legittimi collegati dalla legge all’appartenenza ad uno dei tre gruppi linguistici e delle determinazione della • consistenza proporzionale dei gruppi stessi cd. ‘proporzionale etnica’ • per coloro che non ritengono di appartenere ad alcuno dei gruppi linguistici è ammessa la dichiarazione di ‘aggregazione’

  17. La dichiarazione di viene trasmessa al tribunalesenza alcun controllo di veridicità • La dichiarazione è conservata o a richiesta del dichiarante o per esigenze di giustizia • il personale della cancelleria è tenuto al segreto d’ufficio

  18. La cd ‘proporzionale etnica’Statuto Speciale per il Trentino-Alto-AdigeTrattato Italia-Austria 5 settembre 1946 • Accesso ai pubblici uffici • stanziamenti per scopi assistenziali • valutazione delle presenze negli organi collegiali degli enti pubblici • cure in Austria quando non garantite dal Ssn in Italia nel rispetto delle relative caratteristiche etnico linguistiche • trattamento dei dati per la fatturazione all’Italia

  19. Art.23 comma 4 l.675 • La diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute è vietata, salvo nel caso in cui sia necessaria per finalità di prevenzione, accertamento o repressione dei reati… trasferimento consentito

  20. Trasferimento all’estero art.28 l.675 • Consenso espresso al trasferimento • esecuzione di un contratto • svolgimento investigazioni difensive • per la salvaguardia della vita o incolumità fisica propria o di un terzo • autorizzato dal Garante • scopi di ricerca scientifica...

  21. Problema: è ammissibile il trasferimento all’estero di dati sensibili • Il trattamento dei dati sensibili all’estero è consentito solo per il perseguimento di finalità di tutela dell’incolumità fisica e della salute dell’interessato art.23 e 28 legge 675 • trattamento lecito perché contratto stipulato a favore di terzo art.28 comma 4 • trattamento dei dati personali ai fini della fatturazione è riconducibile ai fini di tutela della salute???

  22. Concetto di riservatezza • Diritto ad essere lasciati soli • Diritto ad una propria sfera intima • Diritto all’autodeterminazione nello svolgimento dell’uomo come singolo • Diritto all’oblio=diritto a non veder revocati fatti pubblici in cui la propria persona è stata coinvolta fuori da un interesse pubblico attuale • diritto a mutar vita

  23. Tutela amministrativa e giurisdizionale • I diritti dell’interessato ex art.13 l.675, • accesso gratuito • conferma dell’esistenza di dati personali • cancellazione o trasformazione in forma anonima • aggiornamento o rettificazione • attestazione delle operazione effettuate anche da altri sui propri dati personali • opposizione per motivi legittimi • opposizione per trattamento a fini commerciali

  24. Art.17 l.675 • Nessun atto o provvedimento giudiziario o amministrativo che implichi la valutazione del comportamento umano può essere fondato unicamente su un trattamento automatizzato di dati personali volto a definire il profilo o la personalità dell’interessato

  25. Escluso il consenso al trattamento se: • Dati presenti in pubblici registri • in adempimento ad obblighi di legge • esecuzione di un contratto • ricerca scientifica • nell’esercizio della professione del giornalista • per la salvaguardia della vita e incolumità fisica propria o di un terzo • per far valere un diritto in giudizio • difesa e sicurezza dello stato • prevenzione e accertamento dei reati

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