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Terminologia e liberalizzazione del mercato elettrico italiano

ASPETTI TECNICI DI BASE. Terminologia e liberalizzazione del mercato elettrico italiano. GLOSSARIO LIBERALIZZAZIONE DEL MERCATO ELETTRICO OPERARE NEL MERCATO ELETTRICO LIBERALIZZATO. SOMMARIO. GLOSSARIO. Le parole dell’energia. GLOSSARIO. Eolica. Geotermica. Bioenergia. Idraulica.

marty
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Terminologia e liberalizzazione del mercato elettrico italiano

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Presentation Transcript


  1. ASPETTI TECNICI DI BASE Terminologia e liberalizzazione del mercato elettrico italiano

  2. GLOSSARIO LIBERALIZZAZIONE DEL MERCATO ELETTRICO OPERARE NEL MERCATO ELETTRICO LIBERALIZZATO SOMMARIO

  3. GLOSSARIO Le parole dell’energia

  4. GLOSSARIO Eolica Geotermica Bioenergia Idraulica ENERGIA Nucleare Alternativa Solare

  5. GLOSSARIO Fonti energetiche: Primarie: petrolio, carbone, gas naturale, acqua dei fiumi e dei laghi, sole, vento e calore della terra, combustibili nucleari come l'uranio, forza delle onde e delle maree Secondarie: ad esempio, i prodotti derivati dalla lavorazione del petrolio, come l'olio combustibile Esauribili (o non rinnovabili): come le fonti fossili Inesauribili (o rinnovabili): come il vento, il calore della terra, il sole, e fonti innovabili, come l'acqua e le biomasse

  6. GLOSSARIO Eolica Geotermica Termoelettrica Idroelettrica CENTRALI Termica Mareomotrici Fotovoltaica Nucleare Solare o elioelettrica

  7. GLOSSARIO Principali unità di misura: Caloria: è l’unità di misura del calore Joule: è l’unità di misura dell’energia, del lavoro e del calore. Volt: è l’unità di misura della tensione elettrica Watt: è l’unità di misura della potenza elettrica TEP: tonnellata equivalente di petrolio

  8. GLOSSARIO Principali organismi: AEEG: autorità per l’energia elettrica e il gas AIE: agenzia internazionale dell’energia ANPA: agenzia nazionale per la protezione dell’ambiente ARPA: agenzia regionale per la protezione dell’ambiente AU: acquirente unico

  9. GLOSSARIO Principali organismi (segue): GME: gestore del mercato elettrico GSE: gestore dei servizi elettrici GRTN: gestore delle rete di trasmissione nazionale

  10. GLOSSARIO Principali siti di interesse: www.autorita.energia.it http://ec.europa.eu/energy/index_it.html www.grtn.it www.enea.it www.minambiente.it

  11. GLOSSARIO Borsa dell’Energia: è un sistema di vendita di energia all'ingrosso basato su un meccanismo di asta: produttori e consumatori di energia si incontrano per vendere e comprare ad un prezzo non prefissato, ma determinato dalla domanda e dall'offerta. Mercato dei certificati: Certificati verdi: titoli che attestano la produzione di energia da fonti rinnovabili. Certificati bianchi (o TEE):titoli rilasciati ai distributori, attestanti l'attuazione di piani di efficienza energetica. Certificati neri (Diritti di emissione o Quote di emissione): certificati che attribuiscono ai loro possessori un diritto di emissione di determinati quantitativi di anidride carbonica nell'atmosfera. Sono scambiati sulla Borsa dei fumi.

  12. LA LIBERALIZZAZIONE DEL MERCATO DELL’ENERGIA ELETTRICA Riferimenti normativi e processo in atto

  13. 6 dicembre 1962: istituzione di ENEL – nazionalizzazione del settore dell’energia elettrica Legge 9/91: in attuazione del Piano Energetico Nazionale approvato alcuni anni prima, viene liberalizzata la produzione di energia elettrica: totalmente, per l’energia prodotta mediante fonti rinnovabili parzialmente, per l’energia prodotta mediante fonti convenzionali La legge mantiene inalterato il monopolio della vendita, in quanto l’energia prodotta in eccesso rispetto al proprio fabbisogno deve essere ceduta ad ENEL. Trasformazione di ENEL in S.p.A (1992): sancito il passaggio da riservatario del servizio elettrico a quella di concessionario. ANTEFATTI

  14. Direttiva Comunitaria 96/92/CEE, approvata il 19 dicembre 1996 Obiettivo: creare n mercato aperto e concorrenziale, regolato dalle leggi della domanda e dell’offerta, dove viene data la possibilità ai clienti idonei, di scegliere liberamente il proprio fornitore di energia. Decreto legislativo n. 16 marzo 1999 n. 79 (“Decreto Bersani”) Il Decreto Bersani ha recepito nell’ordinamento nazionale la direttiva europea, innovando profondamente la disciplina del settore elettrico mediante il disegno di una graduale liberalizzazione del mercato dell’energia elettrica. PROCESSO DI LIBERALIZZAZIONE

  15. Gennaio 2000: il Governo dispone l’alienazione delle c.d. GenCo (Generation Companies) ENEL, processo che si conclude nel 1992 con la cessione di Interpower, Elettrogen ed Eurogen (cessione di capacità produttiva per oltre 15.000 MW) Direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE: nel giugno 2003 il Parlamento Europeo adotta il pacchetto legislativo sulla liberalizzazione del mercato interno dell’energia, autorizzando così l’apertura dei mercati dell’energia elettrica e del gas ai clienti commerciali dal 1° luglio 2004 e a tutti i consumatori dal 1° luglio 2007. Le due direttive non sono ancora state formalmente recepite nell’ordinamento nazionale, ma le principali disposizioni in esse contenute sono state inserite nei diversi provvedimenti di settore da allora emanati. PROCESSO DI LIBERALIZZAZIONE

  16. Liberalizzazione delle attività di produzione, importazione, esportazione, acquisto e vendita di energia elettrica, a decorrere dal 1° aprile 1999; Riserva allo Stato dell’attività di gestione della Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) e l’affidamento della stessa in regime di concessione; Regolamentazione dell’attività di distribuzione dell’energia elettrica, con l’affidamento della stessa in regime di concessione; Liberalizzazione graduale della domanda tramite la creazione di un mercato libero e di un mercato vincolato a tutela dei consumatori con minore potere contrattuale; Creazione dell’Acquirente Unico S.p.A. (AU) con la funzione di fornitore del mercato vincolato; Incentivazione delle energie rinnovabili e del risparmio energetico; Attribuzione al Ministero dello Sviluppo Economico della funzione di salvaguardare la sicurezza e l’economicità del sistema elettrico; Attribuzione all’Autoritàper l’Energia Elettrica e il Gas (AEEG) delle funzioni di regolazione di dettaglio del sistema elettrico. RIFORMA DEL SISTEMA ELETTRICO NAZIONALE – TAPPE E PRINCIPI

  17. E’ il sistema costituito da: rete di trasmissione (nazionale) reti di distribuzione (locali) stazioni di trasformazione elettrica presenti sul territorio nazionale e gestite unitariamente. GLOSSARIO – RETE DI TRASMISSIONE NAZIONALE

  18. E’ l’organismo che sovrintende tutto il quadro normativo legato ai mercati dell’energia. Si tratta di una autorità indipendente, istituita con la legge 481 del 14 Novembre 1995, con funzioni di regolazione e di controllo dei servizi pubblici nei settori dell'energia elettrica e del gas, beni considerati di pubblica utilità e l'accesso ai quali deve essere garantito a tutti gli utenti in condizioni non discriminatorie. Per le utenze che non possono (oggi: che non desiderano) accedere al libero mercato (il c.d. mercato vincolato) l’AEEG disciplina, aggiornandolo trimestralmente, il quadro tariffario dei costi elettrici di vendita. I distributori possono definire proprie tariffe all’interno dei vincoli economici definiti dall’AEEG (opzioni tariffarie). GLOSSARIO – AEEG

  19. Legge 27 ottobre 2003, n. 290 – (tra l’altro, unificazione di proprietà e gestione della RTN) Legge 23 agosto 2004, n. 239 (c.d. legge Marzano sul riordino del settore energetico) D.L. 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con modifiche, nella legge 3 agosto 2007, n. 125 RIFERIMENTI NORMATIVI NAZIONALI

  20. Produzione – Le attività di produzione, importazione, esportazione, stoccaggio non in sotterraneo anche di oli minerali, acquisto e vendita di energia ai clienti idonei, nonché di trasformazione delle materie fonti di energia sono libere su tutto il territorio nazionale, nel rispetto degli obblighi di servizio pubblico derivanti dalla normativa comunitaria e dalla legislazione vigente (Legge n. 239/2004). Resta in vigore la norma sancita dall’art. 8 del citato Decreto Bersani, (decreto legislativo n. 79/99), che stabilisce che, a partire dal 1° gennaio 2003, nessun soggetto può produrre o importare, direttamente o indirettamente, più del 50% del totale dell’energia elettrica prodotta o importata in Italia. ATTIVITA’ LIBERE

  21. Importazione ed esportazione Il decreto legislativo n. 79/99, con indirizzi riaffermati dalla legge Marzano, ha liberalizzato anche le attività di importazione ed esportazione di energia elettrica, nel rispetto, comunque, degli obblighi di servizio pubblico. Le competenze in tale materia sono suddivise tra il Ministero delle attività produttive, l'autorità per l'energia elettrica e il gas (AEEG) e Terna, la società che possiede e gestisce la RTN. Il Ministero delle attività produttive: detta la normativa di indirizzo in tema di sicurezza ed economicità del sistema, sentito il parere dell’AEEG; individua modalità e condizioni delle importazioni sulla scorta dei dati, comunicati da Terna, relativi alla capacità totale disponibile sulle linee interconnesse. Terna, infine, procede all’attribuzione delle quote di capacità di importazione ai singoli operatori. Terna attribuisce le quote di capacità di importazione ai singoli operatori. ATTIVITA’ LIBERE

  22. Vendita Anche la vendita di energia elettrica è libera. Ai fini della disciplina dell’attività di vendita e in analogia con la direttiva 92/96/CE, il decreto legislativo n. 79/99 ha suddiviso gli utenti in due categorie: il cliente idoneo e il cliente vincolato. cliente vincolato: è l’utente finale che è “legittimato a stipulare contratti di fornitura di energia esclusivamente con il distributore che esercita il servizio nell’area territoriale in cui detto cliente è localizzato” (comma 7 art.2 D.Lgs. n.79/99). cliente idoneo: è la persona fisica o giuridica che ha la capacità di stipulare contratti di fornitura con qualsiasi produttore, distributore o grossista sia in Italia che all’estero (comma 6 art.2 D.Lgs. n.79/99). I requisiti, ai fini del riconoscimento della qualifica di idoneità (delibera AEEG n.91/99), sono quelli previsti dal decreto legislativo n.79/99 e successive modifiche e integrazioni, da ultimo, dalla legge 23 agosto 2004, n. 239. ATTIVITA’ LIBERE

  23. A decorrere dal 1° luglio 2004, è cliente idoneo ogni cliente finale non domestico ove, per cliente non domestico, si adotta la definizione riportata nella Direttiva 2003/54/CE, art. 2, comma 11). A decorrere dal 1° luglio 2007, è cliente idoneo ogni cliente finale (quindi anche i clienti domestici). GLOSSARIO - CLIENTE IDONEO - REQUISITI

  24. Società per azioni senza fine di lucro costituita dal Gestore della RTN. Garantisce la fornitura elettrica ai clienti vincolati (che rappresenta presso la Borsa Elettrica), acquistando all’ingrosso l’energia e distribuendola ai consumatori. In conformità con i principi della normativa comunitaria citata e secondo quanto stabilito dalla Legge n. 239/2004, Acquirente Unico continuerà a curare l’approvvigionamento dei clienti finali, divenuti idonei a partire dal 1° luglio 2007, fino a quando da questi non sarà esercitato il diritto di scelta del nuovo distributore. GLOSSARIO – ACQUIRENTE UNICO

  25. Trasmissione e Dispacciamento La trasmissione e il dispacciamento sono attività riservate allo Stato. Tali funzioni sono state attribuite (ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 79/99) in concessione al GRTN, Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale, società pubblica costituita ad hoc. Dall'1 novembre 2005, per effetto del DPCM dell'11 maggio 2004, il ramo d'azienda del GRTN relativo a dispacciamento, trasmissione e sviluppo della rete è stato trasferito a Terna, la società proprietaria della RTN, al fine della riunificazione della gestione e della proprietà della rete stessa. ATTIVITA’ IN CONCESSIONE

  26. Trasmissione Attività di trasporto e trasformazione dell'energia elettrica sulla rete interconnessa ad altissima e alta tensione ai fini della consegna ai clienti, ai distributori e ai destinatari dell’energia autoprodotta. Dispacciamento Attività diretta a impartire disposizioni per l’utilizzazione e l’esercizio coordinato degli impianti di produzione, della rete di trasmissione nazionale e dei servizi ausiliari, affidata in via esclusiva al Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale. GLOSSARIO – TRASMISSIONE E DISPACCIAMENTO

  27. Distribuzione Il Decreto Bersani ha previsto che l’attività di distribuzione sia svolta in regime di concessione previa autorizzazione rilasciata dal Ministero delle attività produttive. Le imprese distributrici operanti alla data del 1° aprile 1999 continueranno a svolgere tale servizio sulla base di concessioni rilasciate dal Ministero con scadenza 31 dicembre 2030, salvo il rispetto del limite legale di non più di una impresa di distribuzione di energia elettrica attiva per singolo comune. Sono incentivate le aggregazioni tra distributori, al fine di favorire una maggiore efficienza del sistema. Le imprese distributrici sono obbligate a connettere alle proprie reti tutti i soggetti che ne facciano richiesta. ATTIVITA’ IN CONCESSIONE

  28. OPERARE NEL MERCATO ENERGETICO LIBERALIZZATO Energy trading – Borsa dell’energia

  29. CHE COS’E’ IL MERCATO ELETTRICO? Recepimento direttiva CE (96/92/CE) MERCATO ELETTRICO in ITALIA (d.lgs. n. 79/99) Gestito da GME – Gestore Mercato Elettrico S.p.A. Società a cui è affidata l’organizzazione e la gestione economica del mercato elettrico

  30. Partita in forma transitoria il 1° aprile 2004. La programmazione delle attività di produzione è affidata al GME (Gestore del Mercato Elettrico), che raccoglie dai produttori offerte di vendita. Il fabbisogno di energia è espresso direttamente dai consumatori (o dai loro fornitori “grossisti”) attraverso offerte orarie di acquisto sul mercato elettrico. LA BORSA ELETTRICA (IPEX: Italian Power Exchange)

  31. GLOSSARIO – MERCATO E OPERATORI Mercato dell’Energia: Libero Vincolato Operatori del mercato dell’energia: Produttori Distributori / grossisti Clienti: idonei e vincolati

  32. Il sistema elettrico è un sistema a rete, in cui l’energia prelevata dai consumatori finali deve essere immessa in rete dagli impianti di generazione. La rete funziona come un sistema di vasi comunicanti, nel quale tutta l’energia viene immessa e dal quale tutta l’energia viene prelevata, senza che sia possibile stabilire da quale impianto provenga l’energia consumata. IL SISTEMA ELETTRICO Produzione/importazione Distribuzione Trasmissione Clienti idonei GESTORE RTN BILANCIAMENTO GESTORE RETE LOCALE CONTRATTO DI TRASPORTO GROSSISTI

  33. Deliberazione AEEG 168/2003 Coesistenza di un mercato “spot” (Borsa Elettrica) con un mercato di medio – lungo termine, caratterizzato dalla contrattazione bilaterale tra venditore e acquirente. STRUTTURA DEL MERCATO

  34. Produttori e clienti idonei possono vendere e acquistare energia elettrica anche stipulando contratti di compravendita al di fuori della borsa elettrica. In questo caso le forniture e il prezzo dell’energia sono liberamente determinati dalle parti. Anche i contratti bilaterali sono soggetti alla verifica di compatibilità con i vincoli di trasporto. A tal fine il GRTN comunica al GME i programmi di immissione ed i programmi di prelievo relativi ai contratti bilaterali sotto forma di offerte di vendita e di acquisto aventi massima priorità di prezzo, cioè rispettivamente aventi prezzo zero e senza indicazione di prezzo. CONTRATTI BILATERALI

  35. ARTICOLAZIONE DEL MERCATO ELETTRICO Il mercato elettrico si articola in: • Mercato del giorno prima - MGP • Mercato di aggiustamento – MA • Mercato del servizio di dispacciamento - MSD Mercati dell’energia

  36. I 3 DIVERSI MERCATI h10:30 h14:00 3 h 30’ 1 h 30’ h 8:00 8 giorni h 9:00 h14:30 h16:00 1 giorno MDS Servizio di Dispacciamento MA di Aggiustamento MGP del Giorno Prima Ospita la maggior parte delle transazioni di compravendita di energia elettrica Qui gli operatori apportano modifiche ai programmi definiti nel MGP. L’energia invenduta viene acquistata da Terna per la gestione e il controllo del sistema *Le offerte di acquisto/vendita accettate sono valorizzate secondo prezzi differenti in base al mercato nel quale si svolge la transazione. Possono essere: prezzo di equilibrio, prezzo unico zonale PUN, prezzo zonale e prezzo offerto.

  37. Il Mercato del Giorno Prima (MGP) è finalizzato: allo scambio di energia all'ingrosso tra produttori e grossisti (o clienti idonei); alla definizione di programmi di immissione e prelievo per ciascuna ora del giorno successivo; all'allocazione della capacità di transito disponibile, per ogni coppia di zone, a contratti bilaterali e operatori di mercato. Tale mercato si svolge, indicativamente, nella mattinata del giorno precedente al giorno di consegna, e possono parteciparvi tutti gli operatori che abbiano acquisito la qualifica di operatore del mercato elettrico in relazione a tutti i punti di offerta. MERCATO DEL GIORNO PRIMA

  38. Nel Mercato di Aggiustamento (MA) gli operatori possono modificare i programmi definiti nel mercato Mercato del Giorno Prima, presentando ulteriori offerte di vendita o di acquisto. Tale mercato si svolge subito dopo il MGP, indicativamente nelle prime ore del pomeriggio, e possono parteciparvi gli stessi operatori che agiscono sul MGP. MERCATO DI AGGIUSTAMENTO

  39. Il Mercato del Servizio di Dispacciamento (MSD) è il mercato sul quale il Gestore della Rete Nazionale (GRTN) si approvvigiona delle risorse necessarie al servizio di dispacciamento, al fine di una corretta gestione e controllo del sistema elettrico. Il GRTN è l'unico acquirente/venditore rispetto alle offerte presentate dagli operatori e quindi, di fatto, è la controparte degli operatori che agiscono sul MSD. Tutti gli utenti di dispacciamento, limitatamente ai punti di offerta abilitati dal GRTN, sono tenuti a partecipare al MSD, offrendo la loro potenza disponibile sia in aumento che in diminuzione. A differenza di quanto accade nel MGP e nel MA, gli operatori del MSD hanno la facoltà di stabilire il prezzo esatto di vendita e di acquisto. MERCATO PER I SERVIZI DI DISPACCIAMENTO

  40. SOGGETTI AMMESSI REQUISITI: • Adeguata professionalità e competenza nell’utilizzo di sistemi telematici e dei sistemi di sicurezza ad essi relativi • Assenza di condanne, con sentenza definitiva, ovvero con sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, per il delitto di aggiotaggio, per uno dei delitti contro l’inviolabilità della segretezza delle comunicazioni informatiche o telematiche, ovvero per il delitto di frode informatica; • Assenza di precedenti esclusioni dal mercato elettrico.

  41. COME PARTECIPARE • presentare una DOMANDA DI AMMISSIONE • sottoscrivere un CONTRATTO DI ADESIONE SOGGETTO diventa OPERATORE Gli OPERATORI sono inseriti in un Elenco degli operatori ammessi al mercato esono tenuti al pagamento di : • 7.500,00 Euro come corrispettivo di accesso (una tantum) • 10.000,00 Euro come corrispettivo fisso annuo (ogni 12 mesi) • un corrispettivo variabile regressivo rispetto ai volumi negoziati

  42. Nell'ambito della Borsa dell'energia avviene l'incontro tra produttori ed acquirenti di energia elettrica, ovvero tra offerta e domanda. I produttori presentano delle offerte di vendita che devono incontrarsi con le offerte di acquisto presentate dagli acquirenti, che possono essere clienti idonei, grossisti, Acquirente Unico. Gli operatori prendono parte al mercato presentando al GME offerte di acquisto o di vendita relative alle proprie unità di produzione o di consumo. Le offerte indicano tanto la quantità di energia (MWh), quanto il prezzo unitario dell'energia (€/MWh) ed esprimono la disponibilità di un operatore a vendere (o comprare) una quantità di energia non superiore a quella indicata, al prezzo specificato nell'offerta. Ogni offerta è riferita ad un "punto di offerta" e ad un'ora del giorno (periodo rilevante); ciò significa che per ogni giorno e per ogni "punto di offerta" possono essere presentate al massimo 24 offerte, ciascuna indipendente dalle altre. PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

  43. Le offerte ricevute dal GME sono soggette a due tipi di verifiche: verifica di validità: è formale, sulla correttezza dell'offerta stessa; verifica di congruità: accerta che le offerte siano compatibili con i dati tecnici degli impianti cui si riferiscono e con la capacità finanziaria dell'operatore. VERIFICA DELLE OFFERTE

  44. Nel MGP le offerte accettate pagano o ricevono un prezzo di equilibrio (definito dal GME) che, a fronte di prezzi differenziati per zona e tenendo conto anche dei risultati dei contratti bilaterali, prevede l'applicazione di un prezzo unico di acquisto su base nazionale, pari alla media dei prezzi di vendita ponderati per i consumi di zona. Anche nel MA viene definito un prezzo di equilibrio, che tuttavia è unico per l'intero Paese solo se non si registrano congestioni sulla rete. In presenza di congestioni il prezzo risulta differenziato geograficamente zona per zona. Nel caso del MSD, invece, le offerte non sono remunerate al prezzo di equilibrio, bensì al proprio prezzo di offerta: il prezzo indicato nelle offerte rappresenta cioè il prezzo esatto di vendita o acquisto. PREZZO DI EQUILIBRIO

  45. UTILIZZO PIATTAFORMA: ESEMPO SCAMBI

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