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MEDICO COMPETENTE ( M.C ). TITOLI:SPECIALIZZAZIONE IN MED. LAVORODOCENZA O LIBERA DOCENZA IN MED. LAVORO AUTORIZZAZIONE DELL'ASSESSORATO REG. ALLA SANITA' DOPO ESPERIENZA PROFESSIONALE COME MEDICO DEL LAVORO DI 4 ANNI MATURATA ENTRO IL 15/ 8 /91SPECIALIZZAZIONE IN IGIENE, MED.
E N D
1. La Sorveglianza sanitaria
2. MEDICO COMPETENTE ( M.C ) TITOLI:
SPECIALIZZAZIONE IN MED. LAVORO
DOCENZA O LIBERA DOCENZA IN MED. LAVORO
AUTORIZZAZIONE DELL’ASSESSORATO REG. ALLA SANITA’ DOPO ESPERIENZA PROFESSIONALE COME MEDICO DEL LAVORO DI 4 ANNI MATURATA ENTRO
IL 15/ 8 /91
SPECIALIZZAZIONE IN IGIENE, MED. PREVENTIVA, MEDICINA LEGALE
01/06/2012 2 Dr. Emanuele Rini
3. MEDICO COMPETENTE ( M.C. ) INQUADRAMENTO:
DIPENDENTE DEL DATORE
DI LAVORO
LIBERO PROFESSIONISTA
DIPENDENTE DA STRUTTURA
ESTERNA PUBBLICA O PRIVATA
CONVENZIONATA CON
L’AZIENDA 01/06/2012 3 Dr. Emanuele Rini
4. COMPITI DEL MEDICO COMPETENTE ( ART. 25 e 41 D.Lgs 81/2008 ) ATTIVITA’ MEDICHE
ATTIVITA’ DI CONSULENZA
ATTIVITA’ ORGANIZZATIVE
ATTIVITA’ ISPETTIVE
INFORMAZIONE, FORMAZIONE E COMUNICAZIONE
ATTIVITA’ MEDICO LEGALI
01/06/2012 4 Dr. Emanuele Rini
5. Sorveglianza sanitaria E’ l’insieme degli adempimenti attraversi i quali il medico competente (M.C.) tutela la salute dei lavoratori dai rischi della mansione specifica svolta, per quanto di sua competenza. 01/06/2012 Dr. Emanuele Rini 5
6. D. Lgs. 81 / 2008 e Sorveglianza Sanitaria La Sorveglianza Sanitaria (SO.SA) dei lavoratori è effettuata dal medico Competente:
solo nei casi previsti dalla normativa vigente e dal Documento di Valutazione dei Rischi
qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal M.C. correlata ai rischi lavorativi 01/06/2012 Dr. Emanuele Rini 6
7. E’ FATTO OBBLIGO
E’ FATTO OBBLIGO
AI DATORI DI LAVORO E AI DIRIGENTI DI RICHIAMARE IL MEDICO COMPETENTE ALL’ATTUAZIONE DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA, INFORMANDOLO SUI
RISCHI CONNESSI ALL’ATTIVITA’ LAVORATIVA.
E’ FATTO OBBLIGO
AL MEDICO COMPETENTE DI EFFETTUARE LA SORVEGLIANZA SANITARIA NEI CASI PREVISTI DALLA NORMATIVA VIGENTE
01/06/2012 7 Dr. Emanuele Rini
8. E’ FATTO OBBLIGO
E’ FATTO OBBLIGO
AL LAVORATORE DI SOTTOPORSI ALLA SORVEGLIANZA SANITARIA
N.B TUTTI QUESTI OBBLIGHI SONO SANZIONABILI
01/06/2012 8 Dr. Emanuele Rini
9. A) ATTIVITA’ MEDICHE Visita Preventiva intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lav. è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica
Visita Periodica per controllare lo stato di salute del lav.ed esprimere il G.I. alla mansione specifica. La periodicità viene stabilita, di norma, in una volta l’anno. Tale periodicità può variare sia giudizio del M.C. sia dell’organo di vigilanza con provvedimento motivato
Visita medica su richiesta del lav. qualora sia ritenuta dal M.C. correlata ai rischi professionali o al suo stato di salute, suscettibile di peggioramento a causa dell’attività svolta al fine di esprimere il G.I. alla mansione specifica.
01/06/2012 9 Dr. Emanuele Rini
10. A) ATTIVITA’ MEDICHE Visita medica in occasione di cambio mansione onde verificare l’idoneità alla mansione specifica
Visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro
Visita medica precedente alla ripresa del lavoro superiore a sessanta giorni
Visite mediche preventive in fase preassuntiva tali visite possono essere espletate, su scelta del D.L., dal M.C. o dai dipartimenti delle ASL (funzione non incompatibile con le disposizioni dell’art.39)
01/06/2012 10 Dr. Emanuele Rini
11. B ) ATTIVITA’ DI CONSULENZA
COLLABORA CON IL D.L. E CON IL SPPR PER PREDISPORRE MISURE PREVENTIVE A TUTELA DELLA SALUTE DEL LAVORATORE
PARTECIPA ALLA STESURA DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI ED AL SUO AGGIORNAMENTO PERIODICO
PARTECIPA ALLA PROGRAMMAZIONE DEI CONTROLLI AMBIENTALI E DI ESPOSIZIONE DEI LAVORATORI AI RISCHI
01/06/2012 11 Dr. Emanuele Rini
12. C ) ATTIVITA’ ORGANIZZATIVE
COLLABORA CON IL D.L. E CON I DIRIGENTI NELL’ELABORAZIONE DI PROCEDURE AZIENDALI EFFICIENTI PER L’ATTUAZIONE DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA
ORGANIZZA, AVVALENDOSI DELLA COLLABORAZIONE DI ALTRI SPECIALISTI, METODI DI INDAGINE EFFICACI PER LA PREVENZIONE
CONCORDA CON LO S.P.I.S.L.L. ( ORGANO DI CONTROLLO DELLA A.S.L.) SISTEMI DI RILEVAMENTO DATI SANITARI E DI ARCHIVIAZIONE DEGLI STESSI UTILI PER LE ATTIVITA’ ISPETTIVE, AL FINE DI EVITARE CONTESTAZIONI DURANTE I CONTROLLI DELL’ORGANO DI VIGILANZA ED EVENTUALI PRESCRIZIONI
01/06/2012 12 Dr. Emanuele Rini
13. D ) ATTIVITA’ ISPETTIVE
VISITA GLI AMBIENTI DI LAVORO ALMENO 1 VOLTA L’ANNO
PARTECIPA ALLA PROGRAMMAZIONE DEL CONTROLLO
DELL’ESPOSIZIONE DEI LAVORATORI
3. VERIFICA CON IL SPPR LA MESSA IN ATTO DELLE MISURE PROTETTIVE E PREVENTIVE
4. VERIFICA LA DISPONIBILITA’ E L’USO DEI MEZZI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
01/06/2012 13 Dr. Emanuele Rini
14. E ) ATTIVITA’ DI INFORMAZIONE – FORMAZIONE – COMUNICAZIONE
INFORMA IL LAVORATORE E IL RLS SUL SIGNIFICATO DEI PROTOCOLLI SANITARI ADOTTATI IN RAPPORTO AL RISCHIO DELLA MANSIONE SPECIFICA
INFORMA IL LAVORATORE SUI RISULTATI DELLE INDAGINI SVOLTE E SULLA SUA FACOLTA’ DI AVERNE UNA COPIA 01/06/2012 14 Dr. Emanuele Rini
15. E ) ATTIVITA’ DI INFORMAZIONE – FORMAZIONE – COMUNICAZIONE
COMUNICA PER ISCRITTO, AL TERMINE DEGLI
ACCERTAMENTI SANITARI, AL DATORE DI LAVORO E AL LAVORATORE , IL GIUDIZIO DI IDONEITA’.
NEL CORSO DELLA RIUNIONE ANNUALE CON IL D.L. , IL SPPR E IL RLS COMUNICA PER ISCRITTO, IN FORMA ANONIMA E COLLETTIVA ,I RISULTATI DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA 01/06/2012 15 Dr. Emanuele Rini
16. E ) ATTIVITA’ DI INFORMAZIONE – FORMAZIONE – COMUNICAZIONE
PARTECIPA AI CORSI DI FORMAZIONE DEL PERSONALE
INVIA OGNI ANNO ALLO S.P.I.L.L.S. LE INFORMAZIONI
DI TIPO EPIDEMIOLOGICO RIGUARDANTI LA SORVEGLIANZA SANITARIA
COMUNICA ALL’ISPESL I CASI DI MALATTIE INFETTIVE E DI TUMORI DI SOSPETTA O ACCERTATA ORIGINE
PROFESSIONALE 01/06/2012 16 Dr. Emanuele Rini
17. F ) ATTIVITA’ MEDICO LEGALI
EFFETTUA DENUNCIA DI MALATTIA PROFESSIONALE
INVIA ALL’ISPESL, A TERMINE DI RAPPORTO DI LAVORO
DEL LAVORATORE, LA CARTELLA SANITARIA E DI RISCHIO, NEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE ( RISCHIO DA CANCEROGENI; RISCHIO BIOLOGICO etc ) 01/06/2012 17 Dr. Emanuele Rini
18. GIUDIZIO DI IDONEITA’ ALLA MANSIONE SPECIFICA
SERVE A TUTELARE LA SALUTE DEL LAVORATORE DAI RISCHI A CUI E’ ESPOSTO NELLO SVOLGIMENTO DELLA SUA MANSIONE SPECIFICA.
NON SERVE A VALUTARE LA CAPACITA’ LAVORATIVA DEL SOGGETTO !
IL GIUDIZIO DI IDONEITA’ RIGUARDANTE L’ATTITUDINE LAVORATIVA E’ DI PERTINENZA DEL COLLEGIO MEDICO LEGALE DELLA A.S.L. DI APPARTENENZA DEL LAVORATORE ( ART. 5 STATUTO DEI LAVORATORI ) 01/06/2012 18 Dr. Emanuele Rini
19. Il M.C. sulla base delle risultanze delle visite mediche esprime uno dei seguenti Giudizi di Idoneità Idoneo
Idoneo con limitazioni
Idoneo con prescrizioni
Inidoneo temporaneamente
Inidoneo permanentemente 01/06/2012 Dr. Emanuele Rini 19
20. RICORSO AVVERSO IL GIUDIZIO DI IDONEITA’ O DI INIDONEITA’ IL RICORSO AVVERSO IL GIUDIZIO DI IDONEITA’ O DI INIDONEITA’ EMESSO DAL MEDICO COMPETENTE PUO’ ESSERE PRESENTATO ALL’ORGANO DI VIGILANZA PER LA PREVENZIONE E LA SALUTE SUI LUOGHI DI LAVORO ( S.PRE.SA.L.) DELLA A.S.L DI APPARTENENZA, ENTRO 30 GIORNI DALLA SUA FORMULAZIONE DA :
LAVORATORE INTERESSATO
DATORE DI LAVORO **
**ANCHE SU SEGNALAZIONE DEL DIRIGENTE 01/06/2012 20 Dr. Emanuele Rini
21. 01/06/2012 Dr. Emanuele Rini 21
22. Norme di riferimento Le norme riguardanti tale rischio sono contenute nel titolo VI e nell’allegato XXXIII del D.Lgs 81/08. (norme ISO 11228 di buona tecnica).
Come previsto dall’articolo 28 dello stesso decreto il datore di lavoro (D.L.) valuta questo rischio in rapporto all’attività dell’azienda e alla mansione specifica dei lavoratori. Tale valutazione deve essere inserita nel documento di valutazione dei rischi (D.V.R.) 01/06/2012 Dr. Emanuele Rini 22
23. Campi di applicazione Attività che comportano la MMC con rischi di lesioni dorso-lombari per i lavoratori.
Lesioni dorso-lombari: lesioni a carico delle strutture osteo-tendinee o neurovascolari a livello dorso-lombare.
01/06/2012 Dr. Emanuele Rini 23
24. Definizione M.M.C. Operazioni di trasporto o di sostegno di un carico ad opera di uno o più lavoratori, comprese le azioni del sollevare, deporre, spingere, tirare, portare o spostare un carico che, per le loro caratteristiche o in conseguenza delle condizioni ergonomiche sfavorevoli, comportano
Tra l’altro
Rischi da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso – lombare. 01/06/2012 Dr. Emanuele Rini 24
25. Applicazione delle norme In teoria tali norme si applicano ad ogni azione di movimentazione manuale in tutti i contesti di lavoro; sotto un profilo pratico le procedure di valutazione dovrebbero rivolgersi a:
Carichi di peso superiore a 3 Kg
Azioni di movimentazione che vengono svolte non occasionalmente (ad es. con frequenze medie di 1 volta ogni ora nella giornata lavorativa tipo) 01/06/2012 Dr. Emanuele Rini 25
26. Valutazione del rischio I limiti del carico movimentabile manualmente sono selezionati in funzione della necessità di garantire un livello di protezione della popolazione lavorativa adulta sana e, pertanto, dovranno essere scelti limiti differenziati per sesso e fascia di età. 01/06/2012 Dr. Emanuele Rini 26
27. Valutazione del rischio Il NIOSH , nella sua proposta parte da un peso ideale di 23 Kg che viene considerato protettivo per il 99% dei maschi adulti e per il 75 – 90 % delle donne. In Italia, sulla base anche dei dati esistenti in letteratura, si preferisce partire da un peso ideale di 25 Kg per i maschi adulti e 20 Kg per le femmine adulte; in tal modo si protegge circa il 90% delle rispettive categorie. 01/06/2012 Dr. Emanuele Rini 27
28. Valutazione del rischio Per quanto riguarda le azioni di sollevamento, viene ormai universalmente adottato il metodo NIOSH che, oltre ad essere utilizzato negli USA da molti anni e quindi ben collaudato, rappresenta la base per numerosi standard europei in corso di elaborazione.
Il più recente modello proposto dal NIOSH (1993) è in grado di determinare, per ogni azione di sollevamento, il cosidetto RWL (Recommended Weight Limits) O “LIMITE DI PESO RACCOMANDATO” 01/06/2012 Dr. Emanuele Rini 28
29. NIOSH 1993 Modello 01/06/2012 Dr. Emanuele Rini 29
30. Valutazione del rischio Infine, dopo aver estrapolato il limite di peso raccomandato, occorre calcolare l’indicatore sintetico del rischio che è dato dal rapporto tra peso effettivamente sollevato e peso limite raccomandato.
Il rischio è minimo per valori inferiori a 1; è invece maggiore quando il valore e superiore a 1.
Indice sintetico di movimentazione Peso = effettivamente sollevato/peso limite raccomandato
Una volta calcolato l’indice suddetto, potrà essere utile completare la valutazione stabilendo gli interventi eventualmente necessari per mantenere il rischio entro limiti accettabili. 01/06/2012 Dr. Emanuele Rini 30
31. Indice M.A.P.O. I criteri di valutazione del rischio da M.M.C. adottati dal NIOSH solo raramente sono applicabili al lavoro ospedaliero. Per tale motivo alle attività ospedaliere di assistenza al paziente, sulla base di numerosi elementi (vedi scheda valutativa allegata) a cui è asseganto un valore numerico, si calcola l’indice MAPO.
Tale indice è applicabile solo ai reparti di degenza e non alle aree critiche o ai servizi. 01/06/2012 Dr. Emanuele Rini 31
32. Indice M.A.P.O. (NC/OP X FS + PC/OP X FA) x FC X F amb X FF = INDICE MAPO
NC = pazienti non collaboranti
PC = pazienti collaboranti
OP = operatori
FS = fattore sollevatori
FA = fattore ausili minori
F amb. = fattore ambiente
FF = fattore formazione
FC = fattore carrozzine
01/06/2012 Dr. Emanuele Rini 32
33. Indice MAPO 01/06/2012 Dr. Emanuele Rini 33
34. Obblighi del datore di lavoro Il datore di lavoro adotta misure organizzative necessarie o ricorre ai mezzi appropriati, in particolare attrezzature meccaniche, per evitare la necessità di una MMC da parte dei lavoratori.
Qualora non sia possibile evitare la MMC ad opera dei lavoratori, il datore di lavoro adotta misure organizzative necessarie, ricorre ai mezzi appropriati o fornisce ai lavoratori stessi i mezzi adeguati, allo scopo di ridurre il rischio che comporta la MMC in osservanza alle norme ISO di buona tecnica previste nell’allegato XXXIII 01/06/2012 Dr. Emanuele Rini 34
35. Obblighi del datore di lavoro Nel caso in cui la necessità di una movimentazione manuale di un carico a opera del lavoratore non possa essere evitata, il datore di lavoro organizza i posti di lavoro in modo che detta movimentazione sia quanto più possibile sicura e sana (uso condizionato della forza manuale) 01/06/2012 Dr. Emanuele Rini 35
36. Carico di lavoro Il carico di lavoro sulla regione lombo-sacrale, inteso come compressione discale, non deve superare 350 Kg. Questo indice viene determinato attraverso un calcolo che somma il peso dell’operatore sanitario, il risultato viene moltiplicato per la distanza del carico dal corpo di chi esegue la movimentazione; maggiore è la distanza e maggiore è la compressione discale. 01/06/2012 Dr. Emanuele Rini 36
37. Carico di lavoro Carico sul disco L3 – L4 in un soggetto di 70 Kg:
Solleva 20 Kg
Schiena diritta ginocchia flesse carico accostato al corpo 210 Kg
Schiena flessa, ginocchia diritte, carico distante al corpo 340 Kg.
Schiena flessa, ginocchia diritte, carico lontano dal corpo 650 Kg.
01/06/2012 Dr. Emanuele Rini 37
38. Ambito INAIL In ambito INAIL le malattie denunciate con maggior frequenza sono:
Affezioni della colonna vertebrale (spondilo-discopatie del rachide lombare)
Sindrome del tunnel carpale
Tendinopatie della mano e del polso
Epicondilite
Sindrome da impingement della spalla
Borsiti croniche del ginocchio 01/06/2012 Dr. Emanuele Rini 38
39. Conseguenze negative La MMC e le conseguenze negative sul sistema scheletrico e muscolare rappresenta un fattore importante dell’assenza dal lavoro
Su 100 giorni di assenza per malattia il 28% è collegato a disturbi delle articolazioni ed in particolare della colonna vertebrale.
Ogni anno il 4% dei lavoratori, esposti a MMC di grado medio - elevato (infermieri – ausiliari - operai ecc.) è costretto a cambiare mansione per patologie scheletriche ed in particolare della colonna vertebrale. 01/06/2012 Dr. Emanuele Rini 39
40. “L’ESPOSIZIONE DEI LAVORATORI AD AGENTI BIOLOGICI: DIMENSIONI DEL FENOMENO E CRITERI DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO”(D.Lgs 81/2008 – Titolo x e allegati) Dr.Emanuele Rini
41. Definizione Agente Biologico (D.Leg. 81/2008) Qualsiasi microorganismo, anche se geneticamente modificato, coltura cellulare ed endoparassita umano che potrebbe provocare:
INFEZIONI
ALLERGIE
INTOSSICAZIONI 01/06/2012 41 Dr. Emanuele Rini
42. Definizione Agente Biologico (D.Leg. 81/2008) Gli agenti biologici sono suddivisi in classi sulla base della:
INFETTIVITA’: capacità di penetrare e moltiplicarsi nell’ospite
PATOGENICITA’: capacità di provocare malattia dopo infezione
TRASMISSIBILITA’: capacità di passare da soggetto infetto ad un altro ospite
NEUTRALIZZABILITA’: esistenza di efficaci misure preventive o terapeutiche 01/06/2012 42 Dr. Emanuele Rini
43. RISCHIO BIOLOGICO Il D. Lgs. 81/2008 classifica in 4 Gruppi gli Agenti biologici che possono provocare malattie infettive nell’uomo
Agente Biologico Gruppo 1, agente che presenta poche probabilità di causare malattie in soggetti umani
Agente Biologico Gruppo 2, agente che può causare malattie in soggetti umani e costituire un rischio per i lavoratori; è poco probabile che si propaghi alla comunità; sono di norma disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche. 01/06/2012 43 Dr. Emanuele Rini
44. RISCHIO BIOLOGICO Agente Biologico Gruppo 3, agente che può causare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori; l’agente biologico può propagarsi nella comunità, ma di norma sono disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche.
Agente Biologico Gruppo 4, agente che può provocare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori; può presentare un elevato rischio di propagazione nella comunità; non sono disponibili, di norma, efficaci misure profilattiche o terapeutiche.
01/06/2012 44 Dr. Emanuele Rini
45. Trasmissione degli agenti biologici PARENTERALE HBV, HCV, HIV
VIA AEREA (< 5 m) BK, morbillo, varicella, SARS, psitaccosi, antrace
DROPLETS (< 5 m) pertosse, difterite, meningite meningococcica, influenza, rosolia, parotide, Haemophilus influenzae Streptococcus pneumoniae
CONTATTO Salmonella, E. coli, Clostridium difficile, Scabbia, Pediculosi, Herpes, erisipela, rabbia, leptospira 01/06/2012 45 Dr. Emanuele Rini
46. Trasmissione degli agenti biologici INGESTIONE Salmonella, HAV, HEV, Brucella. Giardia, listeria, toxoplasma
VETTORI Rickettsie, Coxiella, Yersinia 01/06/2012 46 Dr. Emanuele Rini
47. Trasmissione degli agenti biologici
Diretta Contatto Droplet
Aerea Veicolata Vettori 01/06/2012 47 Dr. Emanuele Rini
48. Fattori di complessità nella valutazione del rischio biologico Estrema diffusione del rischio
Variabilità dei compiti lavorativi
Disomogeneità delle aree di lavoro
Scarsa conoscenza della relazione dose-effetto e dose-risposta anche per microrganismi più comuni
Peculiarità del ciclo lavorativo, che comprende l’insieme dei compiti afferenti alle attività di diagnosi e cura
Scarsa possibilità di utilizzare le usuali metodologie tipiche dell’igiene industriale (monitoraggio ambientale e biologico) 01/06/2012 48 Dr. Emanuele Rini
49. Valutazione del rischio biologicoproblematiche generali USO DELIBERATO
AB trattato, manipolato, trasformato, sfruttato
Materia prima, substrato, reagente, catalizzatore, prodotto del processo lavorativo
ESPOSIZIONE POTENZIALE
Non indispensabile al “ciclo tecnologico”
Non è oggetto dell’attività lavorativa
Epifenomeno
Elemento indesiderato
01/06/2012 49 Dr. Emanuele Rini
50. Uso Deliberatovalutazione del rischio 01/06/2012 50 Dr. Emanuele Rini
51. Esposizione potenzialevalutazione del rischio I dati rilevati sull’incidenza di infortuni a rischio biologico (IRB), evidenziano che il rischio di IRB è sostanzialmente diffuso, documentato per tutte le figure professionali maggiormente presenti nelle attività di assistenza e identificato nei reparti più rappresentati
Pertanto, sulla base delle considerazioni sopra espresse, non appare rilevante il fattore “aree a maggior rischio” ai fini della VdR, ma è più utile indirizzare l’attenzione sul fatto che vengano eseguite o meno le procedure a maggior rischio di esposizione, quali le exposure prone procedures (EPP) 01/06/2012 51 Dr. Emanuele Rini
52. RISCHIO BIOLOGICO 01/06/2012 52 Dr. Emanuele Rini
53. RISCHIO BIOLOGICO 01/06/2012 53 Dr. Emanuele Rini
54. Metodologia di valutazione del rischio Svolgimento di attività che comportino assistenza diretta a pazienti, con possibilità di entrare in contatto con sangue o altri fluidi corporei a rischio di trasmissione degli AB considerati
Svolgimento di procedure invasive a Rischio di Esposizione (EPP)
Possibilità o meno di adottare soluzioni atte a limitare fattori condizionanti sfavorevolmente lo svolgimento delle attività lavorative
Incidenza di infortuni 01/06/2012 54 Dr. Emanuele Rini
55. Fattori che possono condizionare il rischio di infortuni a rischio biologico Fattori di tipo edilizio/ambientale
Fattori di tipo organizzativo/amministrativo
(Importanza del Comitato per iul controllo delle infezioni ospedaliere CIO)
Fattori legati a procedure di lavoro
Fattori legati all’uso di Dispositivi di protezione individuale e collettiva
Fattori legati all’uso di dispositivi sicuri 01/06/2012 55 Dr. Emanuele Rini
56. Incidenza degli infortuni E’ opportuno che ciascuna struttura sanitaria produca le proprie stime di rischio, basandosi sui dati effettivi rilevati sui propri dipendenti, tramite la registrazione degli eventi accidentali 01/06/2012 56 Dr. Emanuele Rini
57. Stima del rischio di infezione da virus trasmessi per via ematogena La stima del rischio di infezione è determinata dal prodotto fra:
Prevalenza di sieropositività per una data infezione fra pazienti
Probabilità di trasmissione (tasso di sieroconversione)
Frequenza di
Infortuni a
Rischio Biologico
01/06/2012 57 Dr. Emanuele Rini
58. Stima del rischio di infezione da virus trasmessi per via ematogena Essa inoltre dipende anche da:
Stato di immunizzazione della popolazione esposta
Esistenza ed efficacia di misure di profilassi postesposizione. 01/06/2012 58 Dr. Emanuele Rini
59. Siroh 01/06/2012 59 Dr. Emanuele Rini
60. siroh 01/06/2012 60 Dr. Emanuele Rini
61. Siroh (casi 28.157) 01/06/2012 61 Dr. Emanuele Rini
62. RISCHIO BIOLOGICO 01/06/2012 62 Dr. Emanuele Rini
63. RISCHIO BIOLOGICO 01/06/2012 63 Dr. Emanuele Rini
64. Criteri dei cdc per la classificazione delle strutture sanitarie in base al rischio di trasmissione della tubercolosi TBC RISCHIO MINIMO
Struttura di ricovero o Servizio ambulatoriale che non assiste malati di TB ed è inserita in una comunità nella quale non è stato diagnosticato alcun caso di TB nell’ultimo anno 01/06/2012 64 Dr. Emanuele Rini
65. Criteri dei cdc per la classificazione delle strutture sanitarie in base al rischio di trasmissione della tubercolosi TBC RISCHIO MOLTO BASSO
Struttura di ricovero in cui non sono stati ammessi pazienti con TB attiva, ma essi possono essere stati valutati inizialmente o trattati ambulatorialmente in un’area per esterni (ambulatorio o pronto soccorso) e i pazienti che possono avere una TB attiva e che necessitano di regime di ricovero, vengono trasferiti tempestivamente ad un altro presidio. Le aree per esterni in cui può avvenire l’esposizione a pazienti con TB attiva devono essere valutate per l’assegnazione di un proprio grado di rischio. 01/06/2012 65 Dr. Emanuele Rini
66. Criteri dei cdc per la classificazione delle strutture sanitarie in base al rischio di trasmissione della tubercolosi TBC RISCHIO BASSO
Tasso di cuticonversione degli esposti uguale a quello della popolazione generale dell’area in cui è situato il presidio o a quello osservato in precedenti indagini nella stessa area o gruppo funzionale
< 6 pazienti affetti da TB esaminati o ricoverati in un anno, assenza di trasmissione di TB da persona a persona
ed assenza di cluster di cuticonversioni (2 o più cuticonversioni tra gli operatori in un periodo di 3 mesi). 01/06/2012 66 Dr. Emanuele Rini
67. Criteri dei cdc per la classificazione delle strutture sanitarie in base al rischio di trasmissione della tubercolosi TBC RISCHIO INTERMEDIO
Tasso di cuticonversione degli esposti uguale a quella della popolazione generale dell’area in cui è situato il presidio o a quello osservato in precedenti indagini nella stessa area o gruppo funzionale
> 6 ricoverati affetti da TB/anno
Assenza di trasmissione di TB da persona a persona
Ed assenza di cluster di cuticonversioni (2 o più cuticonversioni tra gli operatori in un periodo di 3 mesi) 01/06/2012 67 Dr. Emanuele Rini
68. Criteri dei cdc per la classificazione delle strutture sanitarie in base al rischio di trasmissione della tubercolosi TBC RISCHIO ALTO
Tasso di cuticonversione degli esposti significativamente maggiore di quella della popolazione generale dell’area in cui è situato il presidio o a quello osservato in precedenti indagini nella stessa area o gruppo funzionale
E la valutazione epidemiologica suggerisce trasmissione sui luoghi di lavoro
Casi di trasmissione di TB da persona a persona
Cluster di cuticonversione 01/06/2012 68 Dr. Emanuele Rini
69. Sorveglianza sanitaria per Rischio Biologico si applica in tutte le attività nelle quali vi è rischio di esposizione ad Agenti Biologici:
Per uso deliberato;
Potenziale; 01/06/2012 69 Dr. Emanuele Rini
70. 01/06/2012 70 Dr. Emanuele Rini
71. 01/06/2012 71 Dr. Emanuele Rini
72. 01/06/2012 72 Dr. Emanuele Rini