230 likes | 481 Views
I limiti del segreto bancario svizzero nell’ambito dell’assistenza internazionale. Avv. Emanuele Stauffer, Lugano. I limiti del segreto bancario svizzero nell’ambito dell’assistenza internazionale. Base legale e nozione: Art. 47 Legge federale sulle banche
E N D
I limiti del segreto bancario svizzero nell’ambito dell’assistenza internazionale Avv. Emanuele Stauffer, Lugano
I limiti del segreto bancario svizzero nell’ambito dell’assistenza internazionale Base legale e nozione: Art. 47 Legge federale sulle banche È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente: • rivela un segreto che gli è confidato o di cui ha notizia nella sua qualità di membro di un organo, impiegato, mandatario o liquidatore di una banca, membro di un organo o impiegato di una società di audit; • b. ovvero tenta di indurre a siffatta violazione del segreto professionale. Bergamo, 30 novembre 2009
I limiti del segreto bancario svizzero nell’ambito dell’assistenza internazionale Un po’ di storia….. • Edito di Nantes (1685) • Inizio XX secolo • La situazione internazionale è tesa (prima guerra mondiale, rivoluzione russa, nazionalizzazione delle risorse, confisca di beni privati, requisizione delle industrie per contribuire allo sforzo bellico, ecc) • La Svizzera offre ottime condizioni quadro Bergamo, 30 novembre 2009
I limiti del segreto bancario svizzero nell’ambito dell’assistenza internazionale ….. per arrivare all’adozione della Legge federale sulle banche • Gli anni ‘30 • L’esigenza di dotarsi di una base legale e di manifestare la propria indipendenza a livello politico • 8 novembre 1934 LB Bergamo, 30 novembre 2009
I limiti del segreto bancario svizzero nell’ambito dell’assistenza internazionale Il principio del segreto bancario non è assoluto Eccezioni: art. 47 cpv. 5 LB Sono fatte salve le disposizioni delle legislazioni federali e cantonali sull’obbligo di dare informazioni all’autorità e di testimoniare in giudizio. Bergamo, 30 novembre 2009
I limiti del segreto bancario svizzero nell’ambito dell’assistenza internazionale Le critiche al sistema • Caso Texon (1977) • Le pressioni interne (iniziativa popolare del ‘79) • Lotta al riciclaggio • Casistica USA – CH • I primi attacchi (1962) • Marc Rich (anni ‘80) • Fondi ebraici (1997) • UBS (2008) Bergamo, 30 novembre 2009
I limiti del segreto bancario svizzero nell’ambito dell’assistenza internazionale Una lenta erosione • 1981: AIMP • 1992: Mani pulite • Fine anni ‘90 – anni 2000: prime CDI, accordo sulla fiscalità del risparmio, ratifica accordi di Schengen, ratifica trattato antifrode, 13 marzo 2009, nuove CDI Bergamo, 30 novembre 2009
I limiti del segreto bancario svizzero nell’ambito dell’assistenza internazionale L’assistenza internazionale • Giudiziaria (penale) • Amministrativa (fiscale) Identica procedura Bergamo, 30 novembre 2009
I limiti del segreto bancario svizzero nell’ambito dell’assistenza internazionale Evoluzione dell’assistenza internazionale • Sul piano procedurale • Le condizioni dell’assistenza (merito) Bergamo, 30 novembre 2009
I limiti del segreto bancario svizzero nell’ambito dell’assistenza internazionale Procedura • Evoluzione (snellimento, abolizione di gradi di giudizio, conferma del principio del favore rogatoriale) • Modalità di esecuzione (tramite autorità giudiziarie o amministrative) • Diritto di essere sentito (partecipazione alla procedura di cernita) • Ricorso garantito • Divieto di fishing expedition (ricerca indiscriminata di mezzi di prova) Bergamo, 30 novembre 2009
I limiti del segreto bancario svizzero nell’ambito dell’assistenza internazionale Le condizioni dell’assistenza • In ambito penale • In ambito fiscale Bergamo, 30 novembre 2009
I limiti del segreto bancario svizzero nell’ambito dell’assistenza internazionale In ambito penale • L’assistenza giudiziaria è sempre stata garantita in ambito penale • Basi legali: • Convenzione europea in materia di assistenza giudiziaria • Legge federale sull’assistenza internazionale in materia penale (AIMP) Bergamo, 30 novembre 2009
I limiti del segreto bancario svizzero nell’ambito dell’assistenza internazionale In ambito fiscale • Distinzione fra • Truffa fiscale (delitto – pena privativa di libertà) • Evasione fiscale (contravvenzione) dedotta dal diritto interno svizzero, ha condizionato l’assistenza amministrativa internazionale fino ad oggi Distinzione abolita il 13 marzo 2009 Bergamo, 30 novembre 2009
I limiti del segreto bancario svizzero nell’ambito dell’assistenza internazionale • L’assistenza per i casi di truffa fiscale è consentita dal 1981 (entrata in vigore AIMP) • La Svizzera ha sempre negato l’assistenza per i casi di semplice evasione fiscale; principio relativizzatosi nel tempo: • CDI USA – CH (1997) • Accordo sulla fiscalità del risparmio – 2004/2005 • Accordo antifrode (sottrazione di imposte indirette) – 2004/8.4.2009 • Accordi di Schengen (estradizione consentita per frode fiscale) • Adozione art. 14 cpv. 4 DPA Bergamo, 30 novembre 2009
I limiti del segreto bancario svizzero nell’ambito dell’assistenza internazionale Anno 2008 – annus horribilis • Caso UBS (doppio: soccorso dello Stato svizzero e vertenza con IRS) • Crisi dei mercati finanziari – pressioni europee lista grigia OCSE Bergamo, 30 novembre 2009
I limiti del segreto bancario svizzero nell’ambito dell’assistenza internazionale • 28 febbraio 2009: la Svizzera consegna 285 nomi di clienti all’IRS • Distinzione fra truffa e evasione fiscale abolita il 13 marzo 2009 • Accettazione dell’art. 26 del Modello di convenzione OCSE in materia di doppia imposizione (da implementare in CDI) • Decisione forzata (OCSE, USA) Bergamo, 30 novembre 2009
I limiti del segreto bancario svizzero nell’ambito dell’assistenza internazionale • Fra il 13 marzo ed il 30 novembre 2009 convenzioni di doppia imposizione sono state negoziate, consentendo alla Svizzera di uscire dalla lista grigia dell’OCSE* • Il 31 agosto 2009 è stato siglato un accordo fra USA e CH, che chiude il contenzioso UBS * Danimarca, Lussemburgo, Francia, Norvegia, Austria, Gran Bretagna, Messico, Finlandia, isole Far Oer, USA, Qatar e a Spagna. Bergamo, 30 novembre 2009
I limiti del segreto bancario svizzero nell’ambito dell’assistenza internazionale • Conseguenze • Dubbi sui tempi di implementazione • In un primo tempo assistenza limitata ai paesi con cui è stata sottoscritta una CDI • Ribadito divieto di fishing expedition, anche se Sentenza TAF 5 marzo 2009…. Bergamo, 30 novembre 2009
I limiti del segreto bancario svizzero nell’ambito dell’assistenza internazionale Riassumendo La situazione oggi • Assistenza consentita in ambito penale e in ambito fiscale, tranne che per casi di semplice evasione fiscale Mentre in futuro • Assistenza possibile per ogni tipo di infrazione a carattere fiscale, ma sempre tramite domande mirate ed individuali Bergamo, 30 novembre 2009
I limiti del segreto bancario svizzero nell’ambito dell’assistenza internazionale Qualche piazza a confronto • Liechtenstein • Da assistenza nulla in campo fiscale ad accettazione di modello OCSE • Austria • Da assistenza parziale ad accettazione di modello OCSE – nessuna garanzia procedurale in ambito penale – incertezze sulle procedure in ambito fiscale Bergamo, 30 novembre 2009
I limiti del segreto bancario svizzero nell’ambito dell’assistenza internazionale Conclusioni Bergamo, 30 novembre 2009
Avv. Emanuele StaufferStudio legale PeterVia L. Canonica 56901 Lugano0041 91 910 19 05www.peterlegal.com