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IL CONTRATTO DEL COMPARTO SANITA’ 2002 -2005. Silvana DRAGONETTI Dirigente generale ARAN Seminario 9 luglio 2004. Le riforme strutturali di quattro settori. La riforma del SSN 1992 (d.lgs .502). La riforma della previdenza del 1992 (d.lgs. 503).
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IL CONTRATTO DEL COMPARTO SANITA’2002 -2005 Silvana DRAGONETTI Dirigente generale ARAN Seminario 9 luglio 2004
Le riforme strutturali di quattro settori La riforma del SSN 1992 (d.lgs .502) La riforma della previdenza del 1992 (d.lgs. 503) La riforma del pubblico impiego del 1993 (d.lgs. 29) La riforma sistema finanziamento regioni autonomie locali 1992 (d.lgs. 504) Modificata con l. 59/1997 e vari dlgs tra 1997-2001 (ora dlgs 165/2001). Introduce: Modificata nel 1999-2000 (L.133/1999 e 56/2000) preparatoria modifica costituzionale verso il Modificata nel 1998-1999 (L. 418/1998, dlgs. 229/1999 Modificata nel 1995 con legge n. 335 sostituisce le USL con le Aziende sanitarie od ospedaliere,affidandole al D.G. Verifica nel 2001. In esame nuova delega Il decentramento funzioni statali a regioni - autonomie locali preparatorie del FEDERALISMO (L. 18 ottobre 2001 n. 3)
Linee strategiche della riforma del pubblico impiego del 1993 Razionalizzazione e riorganizzazione delle P.A. Applicazione delle stesse politiche salariali del settore privato nel rinnovo dei contratti collettivi nazionali secondo le regole dell’Accordo sulla politica dei redditi stipulato nel 1993 fra Governo e Sindacati Privatizzazione del rapporto di lavoro dei dipendenti e dirigenti pubblici ed allineamento delle fonti con il settore privato Affidamento all’ARAN della contrattazione collettiva nazionale per tutti i settori pubblici Modello del dialogo sociale (Relazioni sindacali). Rappresentatività e rappresentanza delle OO.SS.
Ruolo di centralità della dirigenza POTERE POLITICO POTERE SINDACALE DIRIGENZA Artt. 9, 40, 42 e 43 del dlgs 165/2001 Artt 4, 5 e 14 del dlgs 165/2001 PERSONALE Art. 45 del dlgs 165/2001 ed i CCNL
Potere organizzatorio nelle aziende del SSN dopo la riforma ter d.lgs 80/1998 al dlgs 229/1999 d.lgs 229/1999 organizzazione Rapporto lavoro Organizzazione (atto aziendale) Rapporto lavoro Poteri privato datore lavoro salvo linee fondamentali organizzazione, d.o. individuazione uffici dirigenziali rilevanti Poteri privato datore di lavoro Poteri privato datore di lavoro G.O G.O G.A. G.O
Principi strategici del CCNL 19/4/2004 1 Consolidamento sistema normativo Consolidamento classificazione, nuovi profili, ed investimenti sul personale 2 Adattamento di norme generali alle esigenze del SSN 3 Adattamento delle norme alle leggi sopravvenute o interventi correttivi 4
Principi strategici del CCNL 19/4/2004 (1) Consolidamento Sistema relazioni sindacali, con precisazioni e novità Comitato contro mobbing (artt. da 3 a7) Rapporto di lavoro (attraverso conferma precedenti CCNL cfr. art. 36) Struttura della retribuzione e fondi (art. 24, 29, 30, 31) con aggiornamenti economici (artt. 32 e 33)
Principi strategici dell’ipotesi di CCNL 11/12/2003 (2) Consolidamento classificazione, nuovi profili, ed investimenti sul personale Art. 8 e 9 con previsione Commissione Nuovi profili e facilitazione passaggi (artt. 18 e 19) Nuove indennità (artt. da 25 a 28)
Principi strategici del CCNL 19/4/2004 (3) Adattamento di norme generali alle esigenze del SSN Mobilità (art. 21) Part – time (art. 22)
Principi strategici del CCNL 19 aprile 2004 (4) Adattamento delle norme alle leggi sopravvenute o interventi correttivi Coordinamento regionale (art. 7) Norme disciplinari (artt. da 10 a 16) Art. 23 (disposizioni particolari)
Struttura contrattazione SSN dopo L. cost. n. 3/2001: possibili scenari e soggetti negoziali Attuale Patto stabilità 8.8.2001 Dopo legge costituzionale n. 3/2001 ARAN Nazionale (Aran) Nazionale (non specifica chi) Nazionale Altro soggetto? Nazionale di II livello? Regionale (non specifica chi e come) II livello Regionale Singola Regione propria “Aran” ? Coordinamento regionale ? e/o Competenza residua casi 1- 2-; attuale con modifiche nel 3° II livello Aziendale II livello Aziendale II livello Aziendale
Scelta contrattuale (art. 7) COORDINAMENTO REGIONALE AL II LIVELLO Previa salvaguardia autonomia aziendale e C.I secondo accordo sul costo del lavoro 1993, Linee di indirizzo su: Utilizzo risorse aggiuntive regionali ECM Metodologie utilizzo quota minori oneri d.o. Modalità incremento fondi per aumento d.o. Modalità confronto OOSS firmatarie con Regione su materie aventi riflesso su istituti CCNL, formazione, riorganizzazioni ex d.lgs 229/1999
Presupposti legali del nuovo sistema di classificazione del personale del SSN Essi si rinvengono Art. 35 d.lgs 165/2001 Art. 52 d.lgs 165/2001 Riguarda le assunzioni che avvengono per selezione o concorso pubblico garantendo un adeguato accesso dall’esterno. Ciò presuppone l’esistenza di un percorso interno parallelo che giustifica l’esigenza della garanzia Riguarda le mansioni del dipendente che sono quelle relative alla classificazione professionale di assunzione o quelle corrispondenti a qualifica superiore conseguita per effetto di sviluppo professionale o di procedure concorsuali o selettive.
IL SISTEMA CLASSIFICATORIO NEL SSN Il sistema classificatorio del SSN à articolato in quattro categorie denominate A, B, C, D . esse sono individuata mediante le declaratorie che descrivono l’insieme dei requisiti indispensabili per l’inquadramento, corrispondenti a livelli omogenei di competenze I profili collocati nelle categorie descrivono i contenuti professionali attribuzioni specifiche e sono esaustivamente indicati dal CCNL. Non è, quindi, consentito alle aziende di procedere all’individuazione di nuovi profili in modo autonomo. Ciò si spiega con la necessità di un sistema classificatorio uniforme che può avvenire solo con il CCNL. All’interno delle categorie i profili sono caratterizzati da mansioni e funzioni contraddistinte da differenti gradi di complessità e contenuto e possono essere collocati per tale motivo su posizioni economiche diverse. Per ogni profilo esiste la corrispondente articolazione in ciascuno dei quattro ruoli, senza salti. Essa deve essere istituita in organico se necessaria. Tali profili sono denominati “super” o “esperti”
Ragioni della scelta 1 2 3 Il nuovo inquadramento non può comportare accorpamenti di livello ma deve essere “a costo zero” Senza una articolazione interna alle categorie il nuovo sistema risulterebbe troppo compresso e appiattente Le mansioni dei dipendenti inclusi nelle categorie articolate in livelli sono diverse. Ciò giustifica la differenza economica Nel CCNL 7 aprile 1999, dove i livelli I, II, III vengono tutti accorpati nella categoria “A” Le eccezioni al punto 1, finanziate dalle risorse contrattuali sono contenute: Nel CCNL 20 settembre 2001, dove il personale del ruolo sanitario e le assistenti sociali della ctg. “C” sono passati nella ctg. “D”, livello economico iniziale, per il diverso apprezzamento delle mansioni svolte in relazione al nuovo percorso formativo
Categorie e loro raggruppamenti nel CCNL 7APRILE 1999 “D“ (ex livello VII, VIII e VIII bis) Posizioni organizzative “C“ (ex VI livello) “C“ (ex VI livello) “B“ (ex IV e V livello) “ A “ (ex I, II e III livello) I livelli citati sono quelli del d.p.r. 384/1990
QUADRO RIASSUNTIVO DELLE NUOVE CATEGORIE NEL CCNL 7 APRILE 1999 “Ds” “D” * “C“ = “Bs“ “B“ Posizioni organizzative “ A “ Nel CCNL 7 aprile 1999 anche il personale del ruolo sanitario di ctg. “C” avrebbe potuto ottenere una posizione organizzativa.
Riclassificazione personale ruolo sanitario(CCNL 20/9/2001 e 19/4/2004) RAGIONI ORGANICI DECLARATORIE CONSEGUENZE CARRIERE RIFLESSI SULLE ALTRE CATEGORIE E PROFILI (ART. 12 CCNL 20 SETTEMBRE 2001); ART. 19 C. 1 LETTERA D) IPOTESI 11 DICEMBRE 2003
MODIFICHE DEL CCNL 20 SETTEMBRE 2001 Coordinamento ruolo sanitario, assistenti sociali “Ds” “D” * RUOLO SANITARIO VERSO CTG D “C“ = “Bs“ “B“ Posizioni organizzative “ A “ Dopo la riclassificazione è stata disapplicata la clausola per cui il personale del ruolo sanitario di ctg. “C” avrebbe potuto ottenere una posizione organizzativa ed è stato istituito il coordinamento per D e Ds. ART. 12 PER ALTRI
MODIFICHE NELL’IPOTESI DI CCNL DELL’11/12/2003 “Ds” “D” * Coordinatori ruolo sanitario, assistenti sociali “C“ ruolo sanitario, operatori tecnici = “Bs“ “B“ Posizioni organizzative “ A “ Passaggio da D a DS riguarda solo personale ruolo sanitario ed assistenti sociali con coordinamento reale al 31 agosto 2001 o tali all’ entrata in vigore nuovo CCNL.Passaggio da Bs a C è limitato. Per ALTRI RUOLI riserva risorse passaggi orizzontali, verticali o posizioni organizzative (Art. 19).
Lo sviluppo professionale Nel sistema si distinguono I passaggi tra categorie I passaggi all’interno della categoria I passaggi all’interno della categoria in un altro profilo professionale del medesimo livello economico Presuppongono contemporaneo concorso pubblico (o accantonamento relativi posti). Agli esterni è riservato il 70% dei posti vacanti (D.P.R. 220/2001) Si svolgono solo mediante selezioni interne, salvo per mancanza di candidati (totale o parziale) o che la selezione abbia dato esito negativo. In tal caso sono messi a pubblico concorso tutti i posti non coperti Sono i cosiddetti passaggi orizzontali che presuppongono anche selezioni interne in relazione al numero delle richieste e del profilo di riferimento
ACCESSI E PROGRESSIONI:QUADRO RIASSUNTIVO ACCESSI ESTERNI CATEGORIE PROGRESSIONI INTERNE A Lex 56/1987 NO Lex 56/1987 o selezione pubblica Anche interna con stessi requisiti esterno o alternativi se non abilitanti B Idem, solo dopo esito negativo selezione interna Bs selezione interna C Anche interna con stessi requisiti esterno o alternativi se non abilitanti Pubblico concorso D Idem, solo dopo esito negativo selezione interna Ds selezione interna
Segue:Lo sviluppo professionale PROCEDURE PER I PASSAGGI I passaggi tra categorie o all’interno della categoria ovvero i passaggi orizzontali di profilo presuppongono un cambiamento delle mansioni del dipendente “promosso” o inserito nel nuovo profilo I criteri per i passaggi sono definiti dall’azienda in un apposito regolamento, di natura privatistica, previa concertazione con i soggetti sindacali indicati dall’art. 9 del CCNL del 7 aprile 1999. (cfr. allegato 2 al CCNL) I criteri devono essere meritocratici e selettivi, nel rispetto di quanto stabilito anche dalle sentenze della Corte Cost. N.1/1999 e n. 194/2002, non privilegiando la sola anzianità, ma valorizzando i titoli professionali e la formazione Le prove selettive sono più complesse ed articolate per le categorie intermedie ed elevate. Le procedure sono, comunque, semplificate
Percorsi economici (CCNL 1999, 2001 e 2004) “Ds” “D” V VI VI V “C“ V “Bs” “B” V V “ A “ I II III IV V RAGIONI
Segue Percorsi economici L’attribuzione della fascia economica non comporta cambiamento delle mansioni rappresentando unicamente l’acquisizione di una maggiore professionalità Privilegia il merito piuttosto che l’anzianità, è attribuibile all’inizio dell’anno, non è revocabile Problemi applicativi nei casi di percorsi troppo veloci soprattutto in caso di successivo passaggio di area Esaurimento del fondo con l’attribuzione delle fasce. Riacquisizione al fondo con la cessazione dal servizio del dipendente beneficiario.
Investimenti sul personale (CCNL 2004) Norma Destinatari Benefici Conseguenze Art. 18 Personale ctg. B, livello economico Bs, ruolo sanitario e tecnico Individuazione profilo esperto in ctg. C Soppressione posti trasformati definitiva per profili ad esaurimento Passaggi limitati, finanziati dal CCNL profili puericultrice ed oper. tecnico special. rimangono su due livelli (cfr declaratorie ) Mantenimento indennità op. tecn. spec. se coordinatori Rideterminazione d.o. Personale ctg. B, livello economico Bs, o C ruolo sanitario Finanziamento regionale. Anticipazione azienda indennità rideterminata o nuova Art. 28
Investimenti sul personale (CCNL 2004) Norma Destinatari Benefici Conseguenze Art. 19, comma 1, lett. b) e c) Personale ruolo sanitario ctg. D, coordinatori al 31.8.2001 Passaggi DS di tutti accertato svolgimento funzioni Soppressione posti trasformati. Rideterminazione d.o Idem c.s. a DS con selezione Finanziamento regionale. Anticipazione azienda IDEM alla data del CCNL Passaggi a Ds limiti d.o.; selezione art. 17 CCNL 1999; precedenza se coordinatori IDEM dopo Particolarità del finanziamento Art. 19, comma 1, lett. a) e d) Personale tutte ctg. altri ruoli (esclusi i Bs op. tecnici art. 18) Finanziamento CCNL 2001 e nuovo Passaggi o fasce. Numero limitato
MODALITA’ DI FINANZIAMENTO PASSAGGI Permane eccezione dei passaggi finanziati con risorse contrattuali anziché con bilancio (artt. 18 e 19). Conseguente modifica d.o. Vantaggio economico di chi è in fascia IV e V solo successivo per nuovo percorso per fasce Eccezione per coordinatori il cui passaggio è finanziato da Regioni (art. 33, c. 2) Concorre al finanziamento importo fasce in godimento; CCNL copre restante differenza con iniziale. Conferma possibilità aziende di aumento posti con oneri a proprio carico. ll numero dei passaggi aumenta se è più elevato il numero di fasce del beneficiario; Rientro risorse contrattuali nel fondo a cessazione del servizio dipendente ove modifica d.o. non sia confermata
Investimenti sul personale in rapporto alle condizioni di lavoro (CCNL 2004) Norma Destinatari Benefici Conseguenze Art. 25 Personale che effettua turni di notte e fest. ( 99,99% ruolo sanitario) Incremento indennità oraria turno notturno e ind. festivo) Finanziamento CCNL nazionale Ruolo sanitario, OSS, OTA ,aus. Spec. Addetti ser. Socio ass. Indennità assistenza domiciliare Art. 26 Art. 27 Personale tutte ctg. E ruoli Indennità SERT
Segue indennità artt. 26 e 27 Caratteristiche comuni Non competono nei giorni di assenza o se non vengono erogate prestazioni competono anche in caso di prestazione saltuaria ed occasionale Sono cumulabili con altre indennità dell’art. 44 del CCNL 1995
Istituti di peculiare interesse Neoassunti = vincitore concorso: mobilità sospesa per un biennio fine della formazione o in perdurante carenza organica (art. 21 c.1 e 2). MOBILITA’ art. 21 c. 2 in vigore 1.9.2004; salvaguardia domande nulla osta in entrata al 31 agosto 2004. Durata sino al 31/12/2006 in caso mancato rinnovo CCNL. Conferma mobilità a compensazione Percentuale distribuita tra profili in C.I. per esigenze servizio; preferenza part – time verticale salvo esigenze familiari; turni pronta reperibilità compensati con indennità e lavoro supplementare; limite annuo alle ore; PART -TIME
Formazione ed ECM PRINCIPI ottimizzazione risorse per garantire formazione per tutti Oneri extra contrattuali valutazione dei bisogni formativi nei piani Effetti negativi mancata acquisizione crediti per ECM garantita esclusione per un triennio dalle selezioni interne ECM garantita dalle aziende e assicurata nella formazione obbligatoria no sanzioni unilaterali per ECM non garantita Se ECM non corrispondente ai piani = formazione facoltativa
Segue: Sospensione del procedimento disciplinare procedimento disciplinare sospeso Ripresa procedimento disciplinare, dopo conoscenza sentenza definitiva di condanna All’avvio con inoltro denuncia penale Nel corso Di norma entro gg. 180, con conclusione in gg. 120 Per i casi art. 3 c.1 legge 97/2001 entro gg. 90, con conclusione in gg. 120 (termine più favorevole del CCNL) Perché ASL informata procedimento penale per medesimi fatti disciplinari Effetti sentenza non automatici su esito proc. disciplinare, fatto salvo per condanne superiori a tre anni anche con condizionale per i delitti art. 3, c. 1 legge 97. Per esse il licenziamento è pena accessoria.
Sospensione dal servizio Scatta con rinvio a giudizio Obbligatoria facoltativa restrizione libertà personale per fatti attinenti rapporto lavoro o che, accertati, comporterebbero licenziamento. per delitti art. 3, c. 1 legge 97/2001 salvo trasferimento Sentenza non definitiva anche condizionale delitti art. 3, c. 1 (97/2001art. 4, c.1) per casi art. 15 legge 55/1990 che completano previsione legge 97 Sentenza non definitiva delitti art. 15 l. 55/1990 (cfr art. 15, c. 4 CCNL) 5 anni o quanto detenzione se superiore. Se inferiore può essere prolungata sino a 5 anni. Dopo riammissione, procedimento disciplinare sospeso sino a sentenza definitiva (art. 14, c. 2 e 10 CCNL) DURATA di entrambe
Da contrattazione decentrata a contrattazione integrativa CCNL 1994 – 1997 : contrattazione decentrata Risorse nazionali Risorse decentrata CCNL 1998 – 2001: contrattazione integrativa RISORSE INTEGRATIVA Risorse nazionali fondo condizioni lavoro Fondo produttività Fondo fasce, indennità
CRITICHE AL CCNL NELL’ATTUALE FORMA Centralismo Ingovernabilità dei costi contrattuali Impossibilità di gestire le risorse umane Non rispetto dell’autonomia aziendale VERIFICA
Superamento Centralismo Ragioni del centralismo nella stagione 1994 - 1997 Applicazione delle riforme Trasformazione del rapporto di lavoro e controllo della spesa Uniformità del rapporto di lavoro dei dirigenti e dipendenti del SSN INSUSSISTENZA DOPO I CCNL DEL 1998 – 2001 IN VISTA DEI CAMBIAMENTI ISTITUZIONALI (l. 59/1997 E DECENTRAMENTO)
SISTEMA INTEGRATO DI GESTIONE RISORSE UMANE (SIGRU) ACCESSO SISTEMI PREMIANTI SVILUPPO PROFESSIONALE FORMAZIONE Privato Pubblico Privato Pubblico Privato Pubblico Privato Pubblico flessibile rigido flessibile Flessibile dopo CCNL Flessibile, poteri privato datore lavoro reso possibile, dal CCNL previa selezione interna in % Forma investimento Idem, mancanza risorse
AUTONOMIA AZIENDALE E CCNL I CCNL 1994 – 1997 e 1998 – 2001 hanno demandato alle aziende la gestione completa dei seguenti aspetti: Comparto Aree dirigenza Fondi Sistema classificazione Sistema incarichi Formazione Valutazione Regolamenti L.P. Non possono essere considerati limiti contrattuali i tetti alle risorse e le procedure, comprese quelle delle relazioni sindacali. RAGIONI
Flessibilità e limiti Flessibilità Limiti Potere organizzatorio Procedure Potere negoziale Tetti delle risorse Separazione poteri Ruolo centralità dirigenza Relazioni sindacali Nuova organizzazione lavoro per squadra Nuovi rapporti lavoro flessibili Strumenti gestione risorse umane Materie affidate alle aziende