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Provincia di Bergamo . Settore Tutela Risorse Naturali Servizio Risorse Minerali e Termali Ufficio Cave dott. geol. Renato Righetti . Incontri di aggiornamento professionale per il tecnico pubblico. Mercoledì 26 marzo 2008 NUOVO PIANO CAVE – IL RUOLO DEI COMUNI. Programma dell’intervento.
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Provincia di Bergamo Settore Tutela Risorse Naturali Servizio Risorse Minerali e Termali Ufficio Cave dott. geol. Renato Righetti A.L.Te.P. - Incontri di aggiornamento professionale per il tecnico pubblico Nuovo Piano Cave: il ruolo dei Comuni
Incontri di aggiornamento professionale per il tecnico pubblico Mercoledì 26 marzo 2008 NUOVO PIANO CAVE – IL RUOLO DEI COMUNI A.L.Te.P. - Incontri di aggiornamento professionale per il tecnico pubblico Nuovo Piano Cave: il ruolo dei Comuni
Programma dell’intervento I PARTE • Normativa in materia di cave • La pianificazione dell’attività estrattiva di cava II PARTE • Le funzioni amministrative • L’attività di vigilanza III PARTE • Attività di escavazione extra piano • Terre e rocce di scavo A.L.Te.P. - Incontri di aggiornamento professionale per il tecnico pubblico Nuovo Piano Cave: il ruolo dei Comuni
III PARTE • Attività di escavazione extra piano • Terre e rocce di scavo A.L.Te.P. - Incontri di aggiornamento professionale per il tecnico pubblico Nuovo Piano Cave: il ruolo dei Comuni
Attività di escavazione extra piano A.L.Te.P. - Incontri di aggiornamento professionale per il tecnico pubblico Nuovo Piano Cave: il ruolo dei Comuni
PER LA VOSTRA FELICITA’, RIPRENDIAMO UNA CERTA LEGGE LA L.R. 8 AGOSTO 1998 N. 14 …..LA MAMMA E’ SEMPRE LA MAMMA…. A.L.Te.P. - Incontri di aggiornamento professionale per il tecnico pubblico Nuovo Piano Cave: il ruolo dei Comuni
Art. 35 - Pertinenze e materiali di risulta L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di cava costituisce presupposto e titolo per il rilascio del provvedimento di cui all'art. 1 della L. 28 gennaio 1977, n. 10, relativamente alle pertinenze della cava (impianti di lavorazione, selezione, trasformazione e valorizzazione dei materiali coltivati, strutture e manufatti per uffici e servizi di supporto alle attività della impresa. I materiali litoidi di risulta provenienti da scavi autorizzati in conformità alle vigenti normative o da opere pubbliche, se non riutilizzati entro il cantiere di produzione o tal quali fuori del cantiere stesso, devono essere trattati in impianti di cava o in altri impianti autorizzati, se il loro volume supera i 30.000 mc. Il loro asporto è comunque subordinato a denuncia di prelievo e trasporto, da presentarsi alla Provincia e al Comune di pertinenza, da parte dell'impresa titolare del cantiere o del proprietario suo delegato con indicazione dei volumi di cui si prevede la movimentazione, luogo di prelievo e di collocazione o deposito. Il materiale inerte di risulta, di cui al comma 2, se destinato alla commercializzazione, è soggetto ai diritti di escavazione di cui all'art. 25 per i volumi eccedenti i 30.000 mc. Il recupero dei materiali litoidi di risulta da attività estrattiva di cava posti a discarica è soggetto ad autorizzazione regionale. A.L.Te.P. - Incontri di aggiornamento professionale per il tecnico pubblico Nuovo Piano Cave: il ruolo dei Comuni
Art. 36 - Interventi estrattivi in fondi agricoli Sono escluse dall'ambito di applicazione della presente legge le attività di scavo finalizzate al miglioramento della gestione dei fondi agricoli, nonché al reperimento di materiali inerti necessari per lo svolgimento delle ordinarie pratiche agricole e che diano luogo all'utilizzo del materiale inerte ricavato esclusivamente all'interno del fondo o dei fondi dell'azienda agricola. Qualora le attività di cui al comma 1 comportino l'asporto di materiali inerti al di fuori del fondo o dei fondi dell'azienda agricola fino ad un rapporto massimo tra materiali ricavati e superficie escavata pari a 500 mc per ettaro, detto asporto è soggetto agli obblighi previsti all'art. 35 commi 2 e 3; gli interventi estrattivi con asportazione di quantitativi superiori sono soggetti ad autorizzazione provinciale, previo parere dei competenti servizi regionali, che devono esprimersi entro trenta giorni, trascorsi i quali il parere si intende favorevole. Gli interventi finalizzati ad attuare bacini idrici per irrigazione, piscicoltura e pesca sportiva, ad esclusione della loro manutenzione sono soggetti all'autorizzazione regionale ai fini della commercializzazione del materiale estratto. Nel caso di inosservanza a quanto disposto ai commi 2 e 3, si applica la sanzione prevista dall'art. 29, comma 1. A.L.Te.P. - Incontri di aggiornamento professionale per il tecnico pubblico Nuovo Piano Cave: il ruolo dei Comuni
Art. 37 - Lavori idraulici Nei corsi d'acqua e nel demanio fluviale e lacuale è vietata l'estrazione di materiali litoidi; tale divieto non si applica alle estrazioni che derivano da interventi di difesa e sistemazione idraulica finalizzati al buon regime delle acque e alla rinaturalizzazione dei corsi d'acqua. Gli interventi di cui al comma 1 sono individuati dai piani di bacino e dai relativi programmi di intervento o, in assenza degli stessi, dai programmi di intervento assunti nelle forme di legge dai competenti enti pubblici, anche mediante ricorso alle procedure di cui all'art. 27 della L. n. 142 del 1990 e successive modifiche ed integrazioni. Le attività estrattive di cui al comma 2 sono subordinate al rilascio delle relative autorizzazioni da parte degli enti pubblici competenti anche in deroga alle previsioni del piano cave. A.L.Te.P. - Incontri di aggiornamento professionale per il tecnico pubblico Nuovo Piano Cave: il ruolo dei Comuni
Art. 38 - Estrazione di sostanze di cava per opere pubbliche Per esigenze straordinarie connesse alla realizzazione di grandi opere pubbliche di interesse statale e regionale, qualora risulti impossibile o eccessivamente oneroso reperire sul mercato materiale idoneo, può essere consentita l'estrazione di sostanze di cava in ambiti estrattivi non previsti dai piani fino all'integrazione dei quantitativi occorrenti; in tal caso l'autorizzazione o la concessione spetta al dirigente della competente struttura regionale che vi provvede, sentita la Provincia competente. 2. Qualora si provveda mediante concessione, l'attività di cava di cui al comma 1 è prioritariamente affidata all'impresa competente per la realizzazione dell'opera pubblica, che può avvalersi, per l'escavazione e il trasporto, di operatori del settore. 3. Il materiale estratto nelle cave di cui al presente articolo deve essere esclusivamente impiegato per la realizzazione dell'opera pubblica per la quale è stata autorizzata l'escavazione. 4. L'autorizzazione o la concessione sono limitate al tempo, al tipo e alle quantità di materiale strettamente necessario per l'opera pubblica e non possono avere durata superiore a quella prevista per la consegna dell'opera stessa. A.L.Te.P. - Incontri di aggiornamento professionale per il tecnico pubblico Nuovo Piano Cave: il ruolo dei Comuni
Attività di escavazione extra piano : FINE (E CON QUESTO LA L.R. 8 AGOSTO 1998 N. 14 FINALMENTE SI RIPOSA) ??? DOMANDE ??? A.L.Te.P. - Incontri di aggiornamento professionale per il tecnico pubblico Nuovo Piano Cave: il ruolo dei Comuni
La gestione delle terre e rocce da scavo alla luce delle novità normative introdotte dal D.Lgs. 4/2008 correttivo all’art. 186 del D.lgs. 152/2006. A.L.Te.P. - Incontri di aggiornamento professionale per il tecnico pubblico Nuovo Piano Cave: il ruolo dei Comuni
Novità introdotte dalla nuova normativa l’attuale disciplina dell’art. 186 non è più applicabile ai “residui della lavorazione della pietra”, precedentemente assimilati alle terre da scavo, ai fini delle esclusione dal regime di rifiuti, alle medesime condizioni. Ciò ha consentito, di avviare al riutilizzo (previo parere dell’ARPA competente per territorio) inerti derivanti da processi produttivi tipicamente industriali (limi da lavaggio inerti, scarti di lavorazione della pietra ecc); ai fini dell’utilizzo delle terre da scavo non è più previsto il parere preventivo di ARPA; non è più contemplata la possibilità di “rinviare” le verifiche riguardanti le caratteristiche delle terre da scavo sui siti di deposito, in alternativa agli accertamenti sul sito di produzione. A.L.Te.P. - Incontri di aggiornamento professionale per il tecnico pubblico Nuovo Piano Cave: il ruolo dei Comuni
La nuova disciplina, fra l’altro: prevede che la sussistenza di tutti i requisiti richiesti al comma 1 dell’art. 186: deve risultare da apposito progetto autorizzato dall’Autorità titolare del relativo procedimento nei casi di opere sottoposte a valutazione di impatto ambientale (VIA) o ad autorizzazione ambientale integrata (AIA); deve essere dimostrata e verificata nell’ambito della procedura per il permesso di costruire, se dovuto, o secondo le modalità della dichiarazione di inizio attività (DIA); devono risultare da idoneo allegato al progetto dell’opera da cui origina lo scavo, sottoscritto dal progettista (nei casi in cui la produzione di terre e rocce da scavo avvenga nel corso di lavori pubblici non soggetti a VIA né a permesso di costruire o D.I.A.). pone a carico del produttore, l’onere (e le relative spese) di accertare che le terre da scavo non provengano da siti contaminati o sottoposti ad interventi di bonifica ai sensi del titolo V della parte quarta del D.Lgs. 152/2006 (requisito di cui al comma 1 lettera e) ed alle Autorità ed agli Enti quello di accertare la sussistenza di tale condizione nell’ambito del procedimento autorizzativo dell’opera da cui la terra da scavo si originerà. A.L.Te.P. - Incontri di aggiornamento professionale per il tecnico pubblico Nuovo Piano Cave: il ruolo dei Comuni
Le terre e rocce da scavo, anche di gallerie, ottenute come sottoprodotti, possono essere utilizzate per reinterri, riempimenti, rimodellazioni e rilevati purché: siano impiegate direttamente in opere o interventi preventivamente individuati e definiti; sin dalla fase della produzione vi sia certezza dell’integrale utilizzo; l’utilizzo sia tecnicamente possibile senza preventivo trattamento o trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti merceologici e di qualità ambientale idonei a garantire che il loro impiego non dia luogo ad emissioni e impatti ambientali diversi da quelli consentiti ed autorizzati per il sito dove sono destinate ad essere utilizzate; sia garantito un elevato livello di tutela ambientale; sia accertato che non provengono da siti contaminati o sottoposti a bonifica; le loro caratteristiche chimiche e chimico-fisiche siano tali che il loro impiego nel sito prescelto non determini rischi per la salute e per l’ambiente ed avvenga nel rispetto delle norme di tutela delle acque superficiali e sotterranee, della flora, della fauna, degli habitat e delle aree naturali protette. Deve essere dimostrato che il materiale da utilizzare non è contaminato e compatibile con riferimento alla destinazione d’uso e al sito di destinazione; la certezza del loro integrale utilizzo sia dimostrata. L’impiego di terre da scavo nei processi industriali come sottoprodotti, in sostituzione dei materiali di cava, è consentito nel rispetto delle condizioni fissate all’articolo 183, comma 1, lettera p). A.L.Te.P. - Incontri di aggiornamento professionale per il tecnico pubblico Nuovo Piano Cave: il ruolo dei Comuni
Incontri di aggiornamento professionale per il tecnico pubblico Mercoledì 26 marzo 2008 NUOVO PIANO CAVE - IL RUOLO DEI COMUNI: FINE GRAZIE PER L’ATTENZIONE ??? DOMANDE ??? A.L.Te.P. - Incontri di aggiornamento professionale per il tecnico pubblico Nuovo Piano Cave: il ruolo dei Comuni