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L’attività negoziale delle scuole autonome. Criticità e prospettive Giuseppe Fusacchia per ASAL. Cosa negoziare?. DI 44/2001 Art. 31 (Capacità negoziale)
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L’attività negoziale delle scuole autonome Criticità e prospettive Giuseppe Fusacchia per ASAL
Cosa negoziare? DI 44/2001 Art. 31 (Capacità negoziale) • 1. Le istituzioni scolastiche, anche attraverso gli accordi di rete di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.275, per il raggiungimento e nell'ambito dei propri fini istituzionali, hanno piena autonomia negoziale, fatte salve le limitazioni specifiche poste da leggi e regolamenti, nonché dalle presenti disposizioni. • 2. Nell'ambito dell'autonomia negoziale di cui al comma 1, le istituzioni scolastiche possono stipulare convenzioni e contratti, con esclusione dei contratti aleatori e, in genere delle operazioni finanziarie speculative, nonché della partecipazione a società di persone e società di capitali, fatta salva la costituzione e la partecipazione a consorzi, anche costituiti nella forma di società a responsabilità limitata. • 4. E' fatto divieto alle istituzioni scolastiche di acquistare servizi per lo svolgimento di attività che rientrano nelle ordinarie funzioni o mansioni proprie del personale in servizio nella scuola, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 33, comma 2, lettera g) e dall'articolo 40.
Come negoziare? DI 44/2001 Art. 34 (Procedura ordinaria di contrattazione) • 1. Per la attività di contrattazione riguardanti acquisti, appalti e forniture il cui valore complessivo ecceda il limite di spesa di EURO 2000 oppure il limite preventivamente fissato dal Consiglio d'istituto, quando non risulti altrimenti disposto dalle norme di cui al capo secondo del presente titolo, il dirigente procede alla scelta del contraente, previa comparazione delle offerte di almeno tre ditte direttamente interpellate. Resta salvo, comunque, quanto previsto dal comma 5.2. L'invito a presentare un'offerta deve contenere, oltre ai criteri di aggiudicazione, l'esatta indicazione delle prestazioni contrattuali, nonché i termini e le modalità di esecuzione e di pagamento.3. L'osservanza dell'obbligo di cui al presente articolo è esclusa quando non sia possibile acquisire da altri operatori il medesimo bene sul mercato di riferimento dell'Istituto.4. E' sempre possibile il ricorso alle procedure di gara disciplinate dalle norme generali di contabilità dello Stato.5. Le istituzioni scolastiche sono tenute ad osservare le norme dell'Unione Europea in materia di appalti e/o forniture di beni e servizi.6. Le funzioni di ufficiale rogante, per la stipula degli atti che richiedono la forma pubblica, sono esercitate dal direttore o da funzionario appositamente da lui delegato. Occorre inoltre sempre tener sempre presenti le norme generali stabilite dal D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE)
È possibile evitare la gara? Cosa dice il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163)? 57. Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara. (art. 31, direttiva 2004/18; art. 9, D.Lgs. n. 358/1992; art. 6, co. 2, L. n. 537/1993; art. 24, L. n. 109/1994; art. 7, D. Lgs. n. 157/1995) • 1. Le stazioni appaltanti possono aggiudicare contratti pubblici mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara nelle ipotesi seguenti, dandone conto con adeguata motivazione nella delibera o determina a contrarre. • 2. Nei contratti pubblici relativi a lavori, forniture, servizi, la procedura è consentita: • a) qualora, in esito all’esperimento di una procedura aperta o ristretta, non sia stata presentata nessuna offerta, o nessuna offerta appropriata, o nessuna candidatura. Nella procedura negoziata non possono essere modificate in modo sostanziale le condizioni iniziali del contratto. Alla Commissione, su sua richiesta, va trasmessa una relazione sulle ragioni della mancata aggiudicazione a seguito di procedura aperta o ristretta e sulla opportunità della procedura negoziata. Le disposizioni contenute nella presente lettera si applicano ai lavori di importo inferiore a un milione di euro; • b) qualora, per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, il contratto possa essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato; • c) nella misura strettamente necessaria, quando l’estrema urgenza, risultante da eventi imprevedibili per le stazioni appaltanti, non è compatibile con i termini imposti dalle procedure aperte, ristrette, o negoziate previa pubblicazione di un bando di gara. Le circostanze invocate a giustificazione della estrema urgenza non devono essere imputabili alle stazioni appaltanti.
Come stipulare? DI 44/2001 Art. 31 (Capacità negoziale) • 3. I contratti sono stipulati nelle forme previste dalle relative disposizioni di legge e, nel caso vi sia libertà di forma, mediante scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio. Il presente comma non si applica alle spese di cui all'articolo 17. D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 – art. 11 (fasi delle procedure di affidamento) • 13. Il contratto è stipulato mediante atto pubblico notarile, o mediante forma pubblica amministrativa a cura dell’Ufficiale rogante dell’amministrazione aggiudicatrice, ovvero mediante scrittura privata, nonché in forma elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante.
Come pubblicizzare? Art. 35 del DI 44/2001 (Pubblicità, attività informative e trasparenza dell'attività contrattuale) : • “1. Copia dei contratti e delle convenzioni conclusi con l'ordinaria contrattazione è messa a disposizione del Consiglio di istituto nella prima riunione utile ed affissa all'albo della scuola.2. Una relazione sull'attività negoziale svolta dal dirigente dell'istituzione scolastica è presentata alla prima riunione successiva del Consiglio di istituto. Il dirigente riferisce, nella stessa sede, sull'attuazione dei contratti e delle convenzioni.3. E' assicurato l'esercizio del diritto di accesso degli interessati alla documentazione inerente l'attività contrattuale svolta o programmata, ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241.4. Il direttore provvede alla tenuta della predetta documentazione.5. Il rilascio delle copie della documentazione in favore dei membri del Consiglio di istituto e degli altri organi dell'istituto è gratuito ed è subordinato ad una richiesta nominativa e motivata. Inoltre: Art. 7, c. 6-bis, del D. Lgs. 165/2001: “Le amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione” Art. 53, comma 14, del D. Lgs. 165/2001: "Le amministrazioni rendono noti, mediante inserimento nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica, gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico". Art. 3, comma 18, della Legge 244/2007: "I contratti relativi a rapporti di consulenza con le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono efficaci a decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo del consulente, dell’oggetto dell’incarico e del relativo compenso sul sito istituzionale dell’amministrazione stipulante". Art. 3, comma 54, della Legge 244/2007 (che modifica l'art. 1, comma 127, della Legge 662/1996): "Le pubbliche amministrazioni che si avvalgono di collaboratori esterni o che affidano incarichi di consulenza per i quali è previsto un compenso sono tenute a pubblicare sul proprio sito web i relativi provvedimenti completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato. In caso di omessa pubblicazione, la liquidazione del corrispettivo per gli incarichi di collaborazione o consulenza di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del dirigente preposto".
Quali attività negoziali? Il DI 44/2001 specifica (artt. 37-56) diversi ambiti di negoziazione contrattuale demandata alle Scuole; analizzeremo i seguenti: • Alienazione di beni e fornitura di servizi prodotti dall’istituzione scolastica (art. 38) • Contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta formativa (art. 40) • Contratti di sponsorizzazione (art. 41) • Manutenzione degli edifici scolastici (art. 46) • Contratti di gestione finalizzata delle risorse finanziarie (art. 48) • Uso temporaneo e precario dell’edificio scolastico (art. 50) • Progetti integrati di istruzione e formazione (art. 56)
1. Vendere beni e servizi DI 44/2001 Art. 38 (Alienazione di beni e fornitura di servizi prodotti dall'istituzione scolastica) • 1. Le istituzioni scolastiche, nell'esercizio dei compiti di formazione ed educativi, hanno facoltà di svolgere attività di servizi per conto terzi, nonché di alienare i beni prodotti nell'esercizio di attività didattiche o di attività programmate.2. La vendita avviene con le modalità stabilite dal Consiglio di istituto, che provvede a determinare le condizioni contrattuali di fornitura e le garanzie richieste ai terzi per l'adempimento delle obbligazioni assunte verso l'istituto.
Vendere beni e servizi: l’esperienza Consorzio Interscolastico “Lazio Latino”: Vendita ad operatori turistici e Scuole di circa 30 “pacchetti” turistico-didattici negli aa.ss. 2003/4: • Le Scuole aderenti (circa 70, dalle scuole dell’infanzia alle superiori) definiscono annualmente i “percorsi” turistico-didattici e progettano i beni e i servizi da produrre in relazione ai propri indirizzi specifici (es. servizio di guida, di segreteria turistica, offerta di pasti a tema, produzione di materiali cartacei e/o informatici, ricostruzioni “virtuali” in laboratorio, “gadget” e oggettistica correlata, ecc.) • Il “progetto” di produzione dei beni e dei servizi viene inserito nell’attività curricolare, adottando anche metodologie specifiche (es. le “cooperative scolastiche” e le “cooperative scuola-lavoro”) • Le Scuole aderenti (o le cooperative scolastiche) “vendono” al Consorzio i propri servizi e/o prodotti, in relazione ai “percorsi” attivati, con l’impegno a “produrre” entro le date e con i quantitativi previsti • Il Consorzio raccoglie i finanziamenti (da agenzie turistiche, da Enti e istituzioni, dalle Scuole aderenti stessi in veste di “fruitori di se stesse”) e “paga” i beni e i servizi alle Scuole • La “retribuzione” viene reinvestita in didattica e riprogettazione dell’attività
Vendere beni e servizi: le criticità • La partita IVA: le Scuole (diverse dagli istituti professionali) sono soggetti suscettibile di ottenere una partita IVA? E in caso contrario, come fatturare? • La retribuzione del lavoro: a quali condizioni è possibile riconoscere compensi al personale o addirittura agli alunni (ad esempio i soci lavoratori/studenti di una cooperativa scuola-lavoro) • Le responsabilità erariali: come rifondere le risorse finanziarie e strumentali scolastiche eventualmente utilizzate nella produzione dei beni/servizi? • La “concorrenza sleale”: come si configura l’offerta sul territorio dei beni/servizi rispetto al mercato, atteso che la produzione in ambito scolastico prescinde da “costi di esercizio” (il costo dei locali, delle utenze, del personale..) che in realtà sono sopportati dalla Scuola?
2. Gli “esperti” esterni: la normativa DI 44/2001 Art. 40 (Contratti di prestazione d'opera per l'arricchimento dell'offerta formativa) • 1. La istituzione scolastica può stipulare contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione.2. Il Consiglio di istituto, sentito il collegio dei docenti, disciplina nel regolamento di istituto le procedure e i criteri di scelta del contraente, al fine di garantire la qualità della prestazione, nonché il limite massimo dei compensi attribuibili in relazione al tipo di attività e all'impegno professionale richiesto.
Esperti esterni: la normativa (2):che succede con Brunetta? Legge 133/2008 - Art. 46.- Riduzione delle collaborazioni e consulenze nella pubblica amministrazione • 1. Il comma 6 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal decreto-legge 4 luglio 2006, n. 233, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e da ultimo dall'articolo 3, comma 76, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' così sostituito: «6. Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità: a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione. • Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.
Esperti esterni: i “pro” • Arricchimento dell’offerta formativa in settori tradizionalmente “deboli” dell’offerta scolastica (anche a causa della scarsa preparazione specifica del personale docente), quali la musica, l’arte, il teatro, il movimento, le scienze sperimentali, ecc. • Formazione “in situazione” del personale • Possibilità di progettazione “integrata” con le altre aree curricolari
Esperti esterni: i “contro” • Opposizione dei docenti: ci tolgono il mestiere… • Opposizione delle famiglie: dove è finita la scuola pubblica gratuita? • Difficoltà di individuazione e scelta del contraente: bando a evidenza pubblica o scelta diretta? • Difficoltà di gestione amministrativo-contabile: chi paga chi?
Esperti esterni: l’esperienza POSSIBILI CRITERI PER L’INTERVENTO DI ESPERTI ESTERNI IN ORARIO CURRICOLARE (con delibera del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto) • Possono essere valutate proposte che costituiscano effettivi arricchimenti dell’offerta formativa, e non replicazioni di contenuti curricolari • Prima di accedere ad interventi esterni occorre verificare, a parità di competenze e di obiettivi, la possibilità di usufruire di risorse interne • La proposta progettuale deve essere prima condivisa da tutti i Docenti di classe e solo successivamente sottoposta alle famiglie, che, nel caso in cui sia richiesta la loro contribuzione economica, dovranno assumere per iscritto l’impegno a finanziare l’attività fino alla sua conclusione • La durata e la calendarizzazione dell’intervento devono essere stabiliti in accordo con il team docente • Ogni intervento potrà incidere sull’orario curricolare per non più di un’ora a settimana • Il contributo massimo a carico delle famiglie è fissato in € _______(?) mensili, comprensive di eventuali sussidi necessari all’attività svolta • Deve essere assicurato il coinvolgimento di tutti gli alunni della classe (o classi parallele) alle attività, senza nessuna eccezione, anche se non paganti • La convenzione stipulata dalla Scuola con gli esperti deve prevedere eventuali gratuità in caso di alunni in situazione di disagio economico e riduzioni di spesa in caso di più fratelli iscritti • Ogni classe o gruppo di classi che ha usufruito degli interventi in oggetto dovrà, al termine dell’anno scolastico, relazionare in sede di Collegio sulla ricaduta didattica degli stessi • Gli operatori esterni dovranno possedere titoli e/o competenze adeguati alla fascia di età dei gruppi in cui andranno ad operare
Esperti esterni: le criticità • È necessario procedere a gara per l’individuazione degli esperti esterni? In caso contrario, qual è la procedura più “trasparente” da adottare? • Tutti o nessuno: è lecito chiedere contributi alle famiglie per interventi di arricchimento formativo nell’orario scolastico? Possono essere esclusi dalle attività gli alunni eventualmente non paganti? • I contributi delle famiglie possono essere versati direttamente all’esperto esterno, dietro ricevuta, o devono necessariamente entrare nel bilancio della Scuola (con conseguente aggravio del lavoro di Segreteria?)
3. Sponsorizzazione: la normativa DI 44/2001 Art. 41(Contratti di sponsorizzazione) • 1. Le istituzioni scolastiche possono concludere accordi di sponsorizzazione con soggetti pubblici o privati.2. E' accordata la preferenza a soggetti che, per finalità statutarie, per le attività svolte, ovvero per altre circostanze abbiano in concreto dimostrato particolare attenzione e sensibilità nei confronti dei problemi dell'infanzia e della adolescenza.3. E' fatto divieto di concludere accordi di sponsorizzazione con soggetti le cui finalità ed attività siano in contrasto, anche di fatto, con la funzione educativa e culturale della scuola.
Sponsorizzazione : l’esperienza • In occasione del “Meeting” annuale delle Scuole del Municipio 12 la Rete Interscolastica “Scuoleinsieme” pubblica un “bando” per il reperimento di “sponsor” • Agli sponsor viene sottoposto un contratto nel quale vengono specificati: • Obblighi reciproci • Tipologia delle sponsorizzazioni e relativi “tetti” (main sponsor, sponsor, ospite, ecc.) • Pubblicità, diritti di immagine, ecc. • Co-sponsorizzazioni • Per aumentare il “parco sponsor” la Rete stipula un contratto con agenzie specializzate nel reperimento di sponsor, che prevede una percentuale (mediamente il 20% dell’importo, esclusa IVA) a favore dell’agenzia stessa per ciascuno sponsor reperito
4. Manutenzione degli edifici: la normativa DI 44/2001 Art. 46 (Manutenzione degli edifici scolastici) • 1. Nei casi in cui la manutenzione ordinaria degli edifici scolastici e delle loro pertinenze è delegata alle istituzioni scolastiche dall'ente locale, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 11 gennaio 1996, n. 23, per l'affidamento dei relativi lavori, si applicano le norme del presente regolamento. L'istituzione scolastica fornisce all'ente locale competente la conseguente rendicontazione.2. L'istituzione scolastica può anticipare i fondi necessari all'esecuzione di lavori urgenti e indifferibili dandone immediata comunicazione all'ente locale competente, ai fini del rimborso.
Manutenzione degli edifici: le criticità Ma se po’ fà?!? • Alcuni ritengono che, almeno per quanto riguarda gli interventi urgenti per la sicurezza, la Scuola possa indire, in veste di Amministrazione proponente, una Conferenza dei Servizi ai sensi della L. 241/90, con il risultato di “obbligare” l’Ente locale a formalizzare la propria posizione (pena il “silenzio-assenso”)
5. Gestione finalizzata delle risorse finanziarie: la normativa DI 44/2001 Art. 48 (Contratti di gestione finalizzata delle risorse finanziarie) • 1. La istituzione scolastica, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, e con esclusione di quelle trasferite dallo Stato, dagli enti locali e dall'Unione europea, compatibilmente con la continuità dell'erogazione del servizio educativo e formativo, può stipulare contratti di gestione finanziaria finalizzata.2. Tali contratti possono essere stipulati unicamente con istituzioni professionali di settore, abilitate all'esercizio delle attività bancarie e finanziarie.3. La attività contrattuale di cui al comma 1 deve essere finalizzata alla conservazione e all'incremento di risorse finanziarie non immediatamente impiegabili, da destinarsi ad una specifica opera di interesse dell'istituzione scolastica.4. I contratti di gestione devono sempre assicurare la conservazione del capitale impegnato ed un rendimento non inferiore a quello dei titoli di Stato con scadenza semestrale, al netto delle commissioni medie praticate dagli istituti bancari.5. I contratti di gestione devono prevedere forme di riscatto anticipato, a condizione che sia sempre garantita la conservazione del capitale e degli interessi medio-tempore maturati, decurtati degli importi dovuti a titolo di commissione.
Gestione finalizzata delle risorse finanziarie: l’esperienza e le criticità Esperienze già praticate: • Acquisto di buoni “pronti a termine” Criticità: • Qual è il livello di rischio praticabile?
6. Utilizzare i locali: la normativa DI 44/2001 Art. 50 (Uso temporaneo e precario dell'edificio scolastico) • 1. La utilizzazione temporanea dei locali dell'istituto forniti dall'ente locale competente può essere concessa a terzi, con l'osservanza dell'articolo 33, comma 2, lettera c), a condizione che ciò sia compatibile con la destinazione dell'istituto stesso ai compiti educativi e formativi.2. Con la attribuzione in uso, l'utilizzatore assume la custodia del bene e risponde, a tutti gli effetti di legge, delle attività e delle destinazioni del bene stesso, tenendo nel contempo esente la scuola e l'ente proprietario dalle spese connesse all'utilizzo.3. L'edificio scolastico può essere concesso solo per utilizzazioni precarie e previa stipulazione da parte del concessionario, di una polizza per la responsabilità civile con un istituto assicurativo.
Utilizzare i locali: la normativa (2)Scuola o Ente locale? Un po’ di storia: • Legge n. 517 del 4 agosto 1977: “gli edifici e le attrezzature scolastiche possano essere utilizzati fuori dell’orario scolastico per attività che realizzano la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile” (art. 12, ora trasfuso nell’art. 96 del T.U. dell’istruzione). Questa norma attribuiva ai comuni e alle province la facoltà di disporre la temporanea concessione dei locali scolastici previo assenso (vincolante) del consiglio di circolo o di istituto. • Fanno seguito una serie di provvedimenti sia in ambito scolastico che comunale, che, pur confermando la competenza “autorizzatoria” da parte del Comune di Roma, spostano progressivamente in capo ai Consigli di Istituto la progettazione di attività integrative ed extrascolastiche • Con l’avvento dell’autonomia, la normativa di riferimento (DPR 275/99 e DI 44/2001) stabilisce che le scuole, nell’ambito dell’attività negoziale, abbiano autonoma facoltà di utilizzo “temporaneo e precario” dei locali scolastici in orario extracurricolare, purchè compatibile e coerente con l’offerta formativa della Scuola • Non va dimenticata l’Intesa siglata il 12.09.2000 tra Ministero dell’Istruzione e ANCI, che assegna ai Comuni l’onere del finanziamento delle cd. “funzioni miste”, finalizzate tra l’altro al pagamento del personale da utilizzare nei servizi di pre e postscuola e per l’apertura pomeridiana delle Scuole • Allo stato attuale, dunque, sia le istituzioni scolastiche che gli enti locali proprietari degli edifici hanno competenza nella promozione e la gestione di attività condotte da enti o associazioni esterni alla scuola. È dunque opportuno che le due amministrazioni interessate si accordino attraverso adeguati strumenti di coordinamento e di programmazione per armonizzare al meglio queste iniziative con l’ordinaria attività didattica delle scuole e per prevenire conflittualità di vario genere
Utilizzare i locali: la normativa (3)Scuola o Ente locale? Come uscire dall’impasse? I possibili contenuti di un Protocollo di Intesa: • Rilevazione dei bisogni formativi da parte delle Scuole • Definizione degli “indirizzi generali” da parte del Municipio • Facoltà di proposta, da parte di ambedue i soggetti istituzionali, di attività e iniziative finalizzate alla promozione socio-culturale del territorio attraverso il migliore utilizzo dei locali scolastici • Formulazione di un “Piano annuale di utilizzo dei locali scolastici” concordato e sua formalizzazione in sede di Conferenza dei Servizi (L. 241/90) • Accordo sui canoni dovuti all’Ente Locale e sui contributi dovuti dall’Ente Locale (cd. “funzioni miste”) • “Autorizzazione” a ratifica del Piano da parte dell’Ente locale, anche ai fini dell’assunzione degli oneri conseguenti (l’autorizzazione è diretta alle Scuole, non agli utilizzatori finali) • Attività negoziale delle Scuole, con stipulazione di rapporto contrattuale diretto con gli utilizzatori, sulla base di “bandi” ad evidenza pubblica, coerenti con il Piano territoriale • Monitoraggio e controllo sull’attuazione del Piano da parte del Municipio, con la collaborazione delle Scuole
Utilizzare i locali: il “bando” A chi deve essere indirizzato? • A tutti i soggetti interessati (procedura aperta), mediante affissione all’albo e invio diretto (ad es. Albo delle Associazioni culturali del quartiere), tranne il caso previsto dall’art.57 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, nel qual caso non si procede a bando • Dovrebbe, per correttezza, essere inviato anche al Comune o al Municipio (UOSECS), sapendo che molto probabilmente si solleverà un vespaio… Cosadeve prevedere? • Tipologia degli spazi (palestre e annessi, aule didattiche, laboratori e intercicli, sale auditorium, spazi verdi o scoperti esterni ) • Settori di attività previsti (servizi di pre-scuola e post-scuola; corsi per adulti; corsi, laboratori ed eventi a carattere musicale, espressivo, teatrale e culturale in genere; corsi, laboratori ed eventi a carattere sportivo; attività di promozione del volontariato civile e sociale e della cittadinanza attiva; ecc.) • Calendari e orari di funzionamento • Responsabilità in ordine alla vigilanza, alla conservazione dei locali e degli arredi e all’allarmatura dei locali; impegno alla stipula di polizza RCT • La documentazione richiesta (curricola, progettazione dell’attività, materiale utile alla pubblicizzazione, ecc.) Cosa deve richiedere di specificare nell’offerta? • Eventuale utilizzo in comodato d’uso reciproco di strumentazione e sussidi (es. computer) • Misura dei contributi richiesti agli utenti per la partecipazione alle attività • Eventuali condizioni di favore per l’accesso alle attività da parte degli alunni, delle famiglie e del personale della Scuola • Eventuali attività didattiche in orario CURRICOLARE offerte alla Scuola a titolo gratuito o oneroso • Eventuali attività di formazione e/o tutoraggio offerte al personale della Scuola a titolo gratuito o oneroso • Eventuali contributi offerti alla Scuola per piccola manutenzione, utenze telefoniche e/o per acquisto o rinnovo di attrezzature
Utilizzare i locali: il “bando” (2) Quali possibili criteri di scelta del contraente? • regole di esercizio e modalità di gestione dei locali; • assunzione degli obblighi di sorveglianza e pulizia e di quelli assicurativi; • previsione di forme di contribuzione (economica o in servizi) in favore della Scuola; • disponibilità al collegamento tra attività curricolare ed extracurricolare nell’ambito del Piano per l’Offerta Formativa della Scuola; • omogeneità di gestione a livello di plesso (preferibilmente un solo concessionario per tipologia di attività); • considerazione della presenza “storica” e della significatività delle attività avviate nel plesso; • considerazione prioritaria, a parità di condizioni, per soggetti appartenenti al territorio; • gratuità offerte in favore di alunni esenti segnalati dalla scuola • ecc., ecc.
Utilizzare i locali: le criticità • Utilizzo “temporaneo” e “precario” : due aggettivi che fanno la differenza; è possibile considerare tali corsi e attività calendarizzate durante tutto l’anno scolastico, senza modifiche dei locali? • La “autorizzazione” da parte dell’Ente proprietario è davvero necessaria? (i locali, in quanto destinati al servizio scolastico, sono “indisponibili”, e, a partire dall’Autonomia, del servizio scolastico fanno parte tutte le attività rientranti nell’offerta formativa complessiva della Scuola ed esplicitate nel P.O.F., che è documento ad evidenza pubblica) • E se è necessaria, è possibile concederla direttamente alle Scuole, salvando così la potestà negoziale diretta nei confronti degli utilizzatori finali (associazioni, centri di formazione, ecc.)? • Le Scuole possono ricavare introiti dalla concessione dei locali, in denaro o in servizi? • La Scuola può esigere dal Comune il pagamento del personale adibito all’apertura pomeridiana della Scuola, giusta l’Intesa sulle cd. “funzioni miste”? • Quali attività possono essere oggetto della concessione dei locali? A titolo di elenco non esaustivo: corsi ricreativo-culturali per gli alunni, genitori ed adulti esterni, corsi sportivi, ludoteche, centri ricreativi estivi, corsi per stranieri, patente europea, ecc.
7. Progetti “integrati” DI 44/2001 Art. 56 (Progetti integrati di istruzione e formazione) • 1. Al fine di realizzare progetti integrati di istruzione e formazione, che richiedono la collaborazione con altre agenzie formative pubbliche e private, anche partecipando a programmi regionali, nazionali o comunitari, le istituzioni scolastiche, singolarmente o nella forma dell'accordo di rete di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.275, possono:a) stipulare convenzioni con università, regioni ed enti pubblici;b) stipulare intese contrattuali con associazioni e privati;c) partecipare ad associazioni temporanee con agenzie pubbliche e private che realizzino collaborazioni sinergiche per l'attuazione di particolari progetti di formazione.2. Le intese di collaborazione con soggetti pubblici, per la gestione di percorsi formativi integrati sono regolate con convenzioni. Queste devono stabilire, tra loro, i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie. Qualora siano trasferite ad altri soggetti risorse finanziarie per assicurare la gestione unitaria delle attività, la rendicontazione delle spese avviene all'interno del sistema contabile del soggetto gerente, il quale, entro 15 giorni dal termine di detta rendicontazione, invia agli altri soggetti finanziatori copia della medesima.3. Le intese di collaborazione con agenzie formative private, devono risultare da atto scritto, nel quale, ai fini della più ampia integrazione dei soggetti e delle risorse, sono delineati gli aspetti organizzativi del progetto da realizzare, sono definite le competenze di ciascun soggetto, nonché le attività amministrate da ciascuno e l'ammontare delle risorse da impiegare allo scopo.4. Le intese di cui al precedente comma possono prevedere la gestione unitaria delle risorse finanziarie, affidate ad uno dei soggetti partecipanti all'intesa, da attuarsi mediante un organo paritetico responsabile, del quale deve far parte il dirigente od un suo delegato. Entro 15 giorni dalla chiusura dell'anno e/o delle attività di cui trattasi, deve essere rimessa all'istituzione scolastica copia della rendicontazione circa l'utilizzo delle risorse comuni, se queste sono state affidate ad altro soggetto, da allegare al conto consuntivo. Le intese dovranno stabilire anche a quale dei soggetti partecipanti, al termine della collaborazione, passerà la proprietà degli eventuali beni durevoli acquistati.
Progetti “integrati”: l’esperienza e le criticità • Il Consorzio Interscolastico “Lazio Latino” ha stipulato nel corso della sua vita (1998/2006) numerosi Accordi di Programma, Protocolli di Intesa, convenzioni e contratti con Istituzioni, Enti e soggetti vari, per la gestione di progetti e micro-progetti territoriali integrati, sulla base di un “Progetto Educativo Territoriale” condiviso con Provincie, Comuni e Scuole del territorio compreso tra Roma sud e il Circeo, finalizzato alla istituzione del “Parco Antropico dell’Eneide”. • La criticità più evidente è la debolezza “contrattuale” delle Scuole nei confronti delle Amministrazioni (e dei politici) locali e delle loro logiche “a breve termine” e spartitorie; solo una forte consapevolezza “di rete” è in grado di valorizzare le caratteristiche di aderenza al territorio e di “prospettiva lunga” delle Scuole… • Anche dal punto di vista gestionale ed amministrativo-contabile, (nonostante la oggettiva difficoltà di adattarsi a prassi di negoziazione, amministrazione e rendicontazione inconsuete o farraginose), le Scuole associate possono rappresentare una garanzia di effettivo impiego e finalizzazione delle risorse per il raggiungimento di obiettivi territorialmente condivisi
Post scriptum: e i “contributi” richiesti alle famiglie? • La scuola pubblica è obbligatoria e gratuita, ma… • A quale titolo chiedere i contributi? • Per quali utilizzi legittimi ?(tanto per fare un esempio, certamente NON per il funzionamento amministrativo) • Come si stabilisce l’entità? • Quali procedure di raccolta? (all’atto dell’iscrizione, durante l’anno attraverso i Rappresentanti/esattori, a fine anno con annesso ricatto/scheda…) • Quali esenzioni/riduzioni e a quale titolo? • Quale pubblicità/trasparenza sull’utilizzo? • Quali modalità di gestione? (nel calderone del Programma Annuale, nelle segrete stanze, gestiti dai genitori del Consiglio di Istituto, …) • Criticità: far pagare le tasse due volte, creare scuole a 2,3,4,5,…n velocità, fare della scuola un servizio a domanda…