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Parto anonimo e diritto alle origini. Stefania Stefanelli. L. 219/2012: la disciplina del «diritto di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi coi parenti» è collocata all’art.315 bis, Titolo IX, potestà dei genitori e diritti e doveri dei figli: Diritto paidocentrico
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Parto anonimo e diritto alle origini Stefania Stefanelli
L. 219/2012: la disciplina del «diritto di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi coi parenti» è collocata all’art.315 bis, Titolo IX, potestà dei genitori e diritti e doveri dei figli: Diritto paidocentrico • Significativa collocazione: prima si rintracciava solo nell’art. 155, provvedimenti riguardo ai figli, nella separazione
CEDU Godellic. Italiaric. 33783/09 • La disciplina del parto anonimo non tenta alcun equilibrio tra i diritti e gli interessi concorrenti in causa. • In assenza di meccanismi destinati a bilanciare il diritto della ricorrente a conoscere le proprie origini con i diritti e gli interessi della madre a mantenere l’anonimato, viene inevitabilmente data una preferenza incondizionata a questi ultimi.
CEDU G.C. Godellic. Italia18.3.2013 • Già nella sentenza Odièvre c. Francia (13.3.2003) la Corte osservava che la nuova legge francese del 22.1.2002 aumenta la possibilità di revocare il segreto sull’identità e agevola la ricerca delle origini biologiche (creazione di un Consiglio nazionale per l’accesso alle origini personali). • Permette alle persone interessate di chiedere la reversibilità del segreto dell’identità della madre, a condizione che quest’ultima vi acconsenta, nonché di avere in ogni caso accesso a informazioni non identificative, necessarie a realizzare il proprio diritto alla tutela della vita privata (art. 8 CEDU).
Corte Cost. 22 novembre 2013n.278 • Con riferimento a CEDU Godelli c. Italia dichiara incostituzionale l’art. 28, co. 7, l. ad., nella parte in cui non prevedere il richiamo della madre per la revoca dell’anonimato, su richiesta del figlio, a tutela del diritto all’identità personale. • Indica la necessità di fissare con esattezza opportune cautele per raccogliere i dati sanitari non identificanti, necessari alla tutela della salute del figlio, già comunicabili ex art. 93 d.lgs. 196/1993, ma di fatto non raccolte né conservate
Azioni a tutela del figlio • Art. 239, 2 co. c.c.: Reclamo dello stato di figlio. L'azione di reclamo dello stato di figlio può essere esercitata anche da chi ènato nel matrimonio ma fu iscritto come figlio di ignoti, salvo che sia intervenuta sentenza di adozione. • Art. 249: L'azione per reclamare lo stato di figlio spetta al medesimo. L'azione e'imprescrittibile. • Capo V. Della dichiarazione giudiziale della paternità e della maternità (salvo adozione) • Art. 270: L'azione per ottenere che sia dichiarata giudizialmente la paternità o la maternità naturale è imprescrittibile riguardo al figlio
Posizione del padre • La scelta dell’anonimato recide il nesso tra identità del nato e della partoriente che è necessario a far scattare l’operatività delle presunzioni di paternità e di concepimento in matrimonio (artt. 231 e 232 c.c.) ed allorché la donna tenga celate al marito le circostanze del parto – com’è prevedibile, conoscendo l’opposizione all’abbandono – è di fatto gravemente ostacolata anche la facoltà di costui di riconoscere il figlio come proprio, costituendone lo status solo nei suoi confronti, prima che con la sentenza di adozione cessino i rapporti con la famiglia di origine ex art. 27, terzo co., l. 184/1983. • D’altro canto, il padre non può neppure prevenire una tale eventualità attraverso il c.d. riconoscimento “al ventre” del figlio concepito e nascituro, ammesso dall’art. 44 del regolamento di stato civile solo contestualmente a quello della madre, o successivamente e col suo consenso: eventualità impossibile ad avversarsi, perché incompatibile con la decisione dell’abbandono in anonimato.
Legislazione francese • Art. 311-25 code civil: «la filiazione è stabilita riguardo alla madre attraverso la sua designazione nell’atto di nascita del bambino», ma, ex art. 326, «dopo il parto la madre può chiedere che sia mantenuto il segreto sul proprio ricovero e sulla propria identità», così coniugando l’automatismo con la facoltà di accouchementsous x ; • Tutela il padre l’art. 62-1, con la previsione, in caso di impossibilità di riconoscimento paterno a causa del segreto, dell’informativa al Procuratore della Repubblica, che procede alla ricerca di data e luogo di formazione dell’atto di nascita del bambino
Legislazione francese • L. 26.7.2013, n. 673, riforma il Code de l'action sociale et desfamilles, art. L224-8, (admissionen qualité de pupille de l'Etat). Introduce la legittimazione all’opposizione dei genitori, in assenza di dichiarazione giudiziale di abbandono o di cessazione della potestà, dei membri della famiglia del bambino, di qualsiasi a persona che assicuri di prendersi cura, di fatto o di diritto, del bambino, e il padre biologico o i membri della famiglia dei genitori biologici, quando il bambino è ammesso in applicazione dell’art. 224-4, primo comma, tali essendo «les enfants dont la filiation n'est pasétablieou est inconnue, qui ontétérecueillis par le service de l'aide sociale à l'enfancedepuis plus de deuxmois».
Legislazione francese • Trib. Grande Instance Toulouse, 8 ottobre 2012, inedita, si pronuncia sull’azione di reclamo avviata dalla figlia partorita in anonimato ed informata dell’identità della madre solo dopo la sua morte, nel vigore dell’attuale art. 325 code civil, da cui è stata espunta, con L. 16 gennaio 2009, la previsione di irricevibilità dell’azione di reclamo contro la madre anonima prima contenuta nell’art. 325 c.c.. L’azione, ammissibile, è soggetta alla prescrizione decennaleche decorre di regola dalla rivelazione dell’identità della partoriente, ma nel caso di specie solo dalla data di entrata in vigore della legge di riforma.
Riforma del parto anonimo • L’introduzione del ripensamento materno deve accompagnarsi alla previsione dell’esclusione dell’azione diretta all’accertamento della maternità o del reclamo della matrimonialità, in caso di mancata adozione, per evitare di porre in pericolo il fondamento dell’anonimato, che la Corte ravvisa nella protezione della salute materna e fetale, contro l’i.v.g. o l’abbandono non protetto
Riforma del parto anonimo Sull’identica primazia materna nella scelta interruttiva della gravidanza cfr. Corte Cost., ord. 31.3, 1988, n. 389, di inammissibilità della questione di legittimità dell’art. 5 della l. 194/1978, che subordina la presenza e l’identificazione del padre al consenso della gestante, in quanto «coerente al disegno complessivo e alla valorizzazione dell’incidenza, se non esclusiva sicuramente prevalente, dello stato gravidico sulla salute sia fisica che psichica della donna».