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IL RISARCIMENTO DIRETTO C.A.R.D.

IL RISARCIMENTO DIRETTO C.A.R.D. PRESENTAZIONE ALLE AGENZIE. Gennaio 2007. IL RISARCIMENTO DIRETTO C.A.R.D. Sommario. LA NORMATIVA IL PROCESSO OPERATIVO IL SISTEMA DI ASSISTENZA ALLE AGENZIE. IL RISARCIMENTO DIRETTO LA NORMATIVA.

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Presentation Transcript


  1. IL RISARCIMENTODIRETTO C.A.R.D. PRESENTAZIONE ALLE AGENZIE Gennaio 2007

  2. IL RISARCIMENTODIRETTO C.A.R.D. Sommario LA NORMATIVA IL PROCESSO OPERATIVO IL SISTEMA DI ASSISTENZA ALLE AGENZIE

  3. IL RISARCIMENTODIRETTO LA NORMATIVA • Il risarcimento diretto nel Codice delle Assicurazioni • Il regolamento attuativo della disciplina del risarcimento diretto – D.P.R. 254/2006

  4. L’art. 149 del Codice delle Assicurazioni L’art. 149 del Codice delle Assicurazioni – Procedura di risarcimento diretto Sinistro tra due veicoli a motore identificati e obbligatoriamente assicurati per la RCA Veicoli immatricolati in Italia Condizione applicativa Danni al veicolo Danni alle cose trasportate Lesioni personali al conducente entro il 9% I danni risarcibili * L’impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato. L’impresa provvede alla liquidazione dei danni per conto dell’impresa del responsabile, ferma la successiva regolazione dei rapporti fra le compagnie Destinatario della richiesta di risarcimento *Il coinvolgimento di terzi trasportati non impedisce l’applicazione della procedura di risarcimento diretto per i danni al veicolo o per le lesioni di lieve entità del conducente

  5. L’ art. 149 del Codice delle Assicurazioni L’art. 149 del Codice delle Assicurazioni - La procedura di risarcimento diretto La tempistica dell’offerta Previsioni di cui all’art. 148 Azione diretta ex art. 145, 2° comma Codice Assicurazioni Possibile intervento in giudizio dell’assicuratore del responsabile Il contenzioso

  6. L’ art. 1 del D.P.R. 254 /2006 veicoli Identificati ed obbligatoriamente assicurati per la RCA collisione tra 2 veicoli a motore senza coinvolgimento di altri veicoli responsabili sinistro accaduto in Italia La definizione di sinistro La procedura di risarcimento diretto è esclusa: • in caso di assenza di collisione tra due veicoli • in caso di responsabilità di veicolo diverso da quelli entrati in collisione • in caso di coinvolgimento di più di due veicoli Le conseguenze La definizione di sinistro

  7. L’ambito di applicazionedel regolamento Gli artt. 3 e 4 del D.P.R. 254/2006 Danni al veicolo (senza limiti) Danni alle cose trasportate di proprietario e conducente (senza limiti), art. 149 del Codice Lesioni conducente (entro il 9%) Art. 3 Ambito di applicazione Applicabilità della procedura ai veicoli immatricolati in Italia; nella Repubblica di San Marino e Città del Vaticano (se assicurati con imprese che esercitino la RCA ex artt. 23 e 24 del Codice e che abbiano aderito al risarcimento diretto) Art. 4 Veicoli Immatricolati all’estero

  8. Le modalità di presentazionedella richiesta L’art. 5 del D.P.R. 18 luglio 2006, n. 254 Il danneggiato (il proprietario o il conducente) che si ritenga non responsabile, in tutto o in parte Legittimato alla richiesta Lettera raccomandata con avviso di ricevimento Consegna a mano Telegramma Telefax In via telematica * Le formalità di presentazione della richiesta In via telematica *: salvo esplicita esclusione contrattuale di tale forma

  9. Le modalità di presentazione della richiesta L’ art. 5 del D.P.R. 254/2006: pluralità di forme per la presentazione della richiesta Rendere più accessibile e più fluida la procedura di risarcimento avviata nei confronti del proprio assicuratore La ratio della norma

  10. Le modalità di presentazionedella richiesta L’art. 5 del D.P.R. 254/2006 : comunicazione all’impresa del responsabile o corresponsabile ASSICURATORE DEL DANNEGGIATO CHE HA RICEVUTO LA RICHIESTA RISARCITORIA Immediata comunicazione all’impresa dell’assicurato ritenuto, in tutto o in parte responsabile del sinistro Oggetto esclusivo della comunicazione: • Informazioni necessarie per la verifica della copertura assicurativa • Informazioni necessarie per l’accertamento delle modalità di accadimento del sinistro RACCOLTA DELLA DENUNCIA (art.143 del Codice Ass.ni)

  11. Il contenuto della richiesta L’art. 6 del D.P.R. 254/2006 : gli elementi che debbono essere riportati nella richiesta LESIONI SUBITE DAL CONDUCENTE DANNI AL VEICOLO E ALLE COSE L’età, l’attività ed il reddito del danneggiato L’entità delle lesioni subite dal danneggiato La dichiarazione ex art. 142 C.A. (spettanza di prestazioni gestite da assicurazioni sociali obbligatorie) L’attestazione medica comprovante l’avvenuta guarigione, con o senza postumi permanenti L’eventuale consulenza medica di parte e l’indicazione del compenso spettante al professionista I nomi degli assicurati Le targhe dei due veicoli coinvolti La denominazione delle rispettive imprese La descrizione di circostanze e modalità del sinistro Le generalità di eventuali testimoni L’indicazione dell’eventuale intervento di organi di polizia Luogo, giorni e ore per la perizia sulle cose danneggiate

  12. Gli obblighi dell’impresa in caso di richiesta incompleta L’art. 7 del D.P.R. 254/2006 : l’integrazione e la regolarizzazione della richiesta RICHIESTA INCOMPLETA INVITO AL DANNEGGIATO/ASSICURATO A FORNIRE • INTEGRAZIONI • CHIARIMENTI (necessari per regolarizzare la richiesta) TERMINE : 30 giorni MODALITA’: ASSISTENZA TECNICA E INFORMATIVA (ART . 9 ) ASSICURATORE DEL DANNEGGIATO EFFETTI : sospensione * dei termini per l’offerta o per la comunicazione della mancata offerta sino alla ricezione delle integrazioni e chiarimenti richiesti SOSPENSIONE * : A differenza della procedura ordinaria di cui all’art. 148 che prevede l’interruzione dei termini

  13. Gli obblighi di formalizzazione dell’offerta L’art. 8 del D.P.R. 254/2006: le determinazioni dell’impresa CONGRUA OFFERTA RISACITORIA (eventualmente in forma specifica, se previsto dal contratto) ASSICURATORE DEL DANNEGGIATO COMUNICAZIONE DEI MOTIVI CHE NON CONSENTONO DI FORMULARE L’OFFERTA LESIONI : 90 giorni VEICOLI O COSE: 60 giorni CAI SOTTOSCRITTA DAI CONDUCENTI: 30 giorni (veicoli/cose) I TERMINI

  14. Gli obblighi di formalizzazione dell’offerta L’art. 149, 6° comma, del Codice delle Assicurazioni: azione diretta nei confronti della propria impresa di assicurazione CONTESTAZIONE DEL DIRITTO AL RISARCIMENTO MANCATA OFFERTA MANCATO ACCORDO ASSICURATO: AZIONE DIRETTA COMPAGNIA DELL’ASSICURATO COMPAGNIA DEL RESPONSABILE INTERVENTO ED ESTROMISSIONE* *Previo riconoscimento della responsabilità da parte dell’assicuratore del responsabile e ferma la successiva regolazione dei rapporti fra le Compagnie

  15. L’obbligo di fornire assistenza informativa e tecnica al danneggiato L’art. 9 del D.P.R. 254/2006: assistenza tecnica e informativa ai danneggiati MIGLIORE PRESTAZIONE DEL SERVIZIO ASSICURATORE: OBBLIGHI CONTRATTUALI DI CORRETTEZZA E BUONA FEDE ASSISTENZA INFORMATIVA E TECNICA PIENA REALIZZAZIONE DEL DIRITTO AL RISARCIMENTO DEL DANNO

  16. L’obbligo di fornire assistenza informativa e tecnica al danneggiato L’art. 9 del D.P.R. 254/2006: assistenza tecnica e informativa ai danneggiati RISPETTO DELLE PREVISIONI CONTRATTUALI SUPPORTO TECNICO NELLA COMPILAZIONE DELLA RICHIESTA IMPRESA ASSICURATRICE: CONSULENZA E ASSISTENZA CONTROLLO E INTEGRAZIONE DELLA RICHIESTA ILLUSTRAZIONE DEI CRITERI DI RESPONSABILITA’ (Allegato “A” del D.P.R. )

  17. L’obbligo di fornire assistenza informativa e tecnica al danneggiato L’art. 9 , 2° comma, del D.P.R. 254/2006: compensi per consulenza e assistenza professionale ACCETTAZIONE DELLA SOMMA OFFERTA DALLA COMPAGNIA DA PARTE DEL DANNEGGIATO I COMPENSI PER CONSULENZA O ASSISTENZA PROFESSIONALE NON SONO DOVUTI AD ECCEZIONE DEI COMPENSI RELATIVI ALLA VALUTAZIONE MEDICO LEGALE PER DANNI ALLA PERSONA

  18. Gli obblighi dell’impresa in caso di inapplicabilità del risarcimento diretto L’art. 11 del D.P.R. 254/2006: sinistri esclusi RICHIESTA AVANZATA PER SINISTRO ESCLUSO DAL RISARCIMENTO DIRETTO COMUNICAZIONE AL DANNEGGIATO CON RACCOMANDATA ASSICURATORE DEL DANNEGGIATO TERMINE: 30 GIORNI TRASMISSIONE DELLA RICHIESTA E DEGLI ATTI ACQUISITI ALL’IMPRESA DEL RESPONSABILE

  19. Criteri di determinazione del grado di responsabilità L’art. 12 del D.P.R. 254/2006 Allegato A art. 12 DPR Criteri di determinazione del grado di responsabilità Schema di ripartizione delle responsabilità In caso di non corrispondenza delle modalità del sinistro ad alcuno dei casi previsti, l’accertamento della responsabilità è compiuto con riferimento alla fattispecie concreta, nel rispetto dei principi generali in tema di circolazione dei veicoli

  20. Organizzazione e gestione del sistema di risarcimento diretto L’art. 13 del D.P.R. 254/2006 Convenzione: le imprese stipulano una convenzione per la regolazione dei rapporti organizzativi ed economici del sistema del risarcimento diretto. Rimborso a forfait (non integrale): possibilità di differenziazione per macro aree geografiche ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL RISARCIMENTO DIRETTO

  21. Benefici agli assicurati. Entrata in vigore Artt. 14 e 15 del D.P.R. 254/2006 ottimizzazione gestione, controllo costi e innovazione contratti (risarcimento in forma specifica) Art. 14 Benefici agli assicurati in vigore dal 1.1.2007 e si applica per i sinistri verificatisi a partire dal 1° febbraio 2007 Art. 15 Entrata in vigore

  22. Risarcimento diretto: schema RICHIESTA DI RISARCIMENTODEL CLIENTE COMPAGNIA GESTIONARIA COMPAGNIA DEBITRICE FORFAIT RISARCIMENTO DIRETTO LESIONI PERSONALI entro il 9% DANNI MATERIALI (SENZA LIMITI)

  23. La convenzione tra assicuratori per il risarcimento diretto La Convenzione regolamenta due specifiche normative in materia di risarcimento diretto (CID) trasportati (CTT) Convenzione Indennizzo Diretto CARD Convenzione Terzi Trasportati

  24. Art. 15 Condizioni di Applicazione Collisione tra 2 veicoli, senza coinvolgimento di altri veicoli responsabili; Sinistro verificatosi in Italia (Rep. S.Marino e Città del Vaticano) Veicoli identificati, assicurati per la RCA e immatricolati in Italia (Rep. S.Marino e Città del Vaticano) Danni al veicolo e cose trasportate (senza limite) e lesioni al conducente fino al 9%

  25. Annullamento Procedura (art. 15) Cause di annullamento della Procedura relativa a tutto il sinistro: no collisione sinistro con più di due veicoli a motore coinvolti sinistro tra due veicoli con responsabilità di terzo sinistro non verificatosi in Italia Cause di annullamento della Procedura relativa ad una specifica partita di danno: danno a persona sup. al 9% cose danneggiate non sul veicolo persona lesa non sul veicolo carenza terzietà danneggiato Se l’impresa gestionaria rilevi la mancanza di una delle condizioni di applicabilità, ne da immediata comunicazione al danneggiato con modalità di cui all’art.11 d.p.r. 254. se la causa di annullamento riguarda una sola partita di danno, la gestionaria procede all’ annullamento della sola gestione interessata dalla causa di inapplicabilità

  26. Casistica di applicabilità della procedura di Risarcimento Diretto – CASO 1 La procedura dell’Indennizzo Diretto si applica: Se il ciclomotore è munito della nuova targa identificativa prevista dal DPR 153/06 Se la collisione avviene in territorio italiano tra due veicoli immatricolati in Italia e regolarmente assicurati

  27. Casistica di applicabilità della procedura di Risarcimento Diretto – CASO 2 La procedura dell’Indennizzo Diretto NON si applica: Se non vi è collisione tra i due veicoli (es: A per evitare l’invasione di corsia di B esce di strada) Se la collisione avviene tra più di due veicoli (es: tamponamento a catena) A B

  28. B T A Casistica di applicabilità della procedura di Risarcimento Diretto – CASO 3 La procedura dell’Indennizzo Diretto si applica anche in presenza di contemporanea applicabilità della procedura di risarcimento ordinario e della CTT Dinamica: il veicolo “A” tampona il veicolo “B” che, a causa dell’urto ricevuto, investe il pedone La lesione al pedone viene gestita con procedura tradizionale dall’assicuratore del veicolo “A”. Il danno al veicolo “B” viene gestito con procedura Risarcimento Diretto. La lesione al trasportato sul veicolo “B” (“T”) viene gestita dalla Compagnia del vettore secondo attuale CTT

  29. Art. 16 Verifica delle coperture assicurative La verifica della copertura assicurativa (interrog. SIC) del veicolo del Responsabile è requisito indispensabile per conseguire il rimborso in stanza di compensazione E’ necessaria la copertura di entrambi i veicoli per l’operatività del risarcimento diretto L’interrogazione SIC equivale a conferma della propria copertura KO = dichiarazione ufficiale di carenza di garanzia; il veicolo, a termini di Convenzione, si considera non assicurato L’impresa gestionaria può ricorrere ad Ania (fornendo idonei elementi oggettivi) per la rettifica della risposta negativa SIC se ritiene che tale risposta sia errata

  30. IL RISARCIMENTODIRETTO IL PROCESSO OPERATIVO (DALL’APERTURA ALLA LIQUIDAZIONE) • Il sinistro e la denuncia • La richiesta di risarcimento • L’apertura del sinistro e la canalizzazione a: • periti • CLD • liquidazione centralizzata danni a cose • La fase istruttoria • La liquidazione del danno • Il contenzioso

  31. Il sinistro e la denuncia (1/2) Consegna a mano all’Agenzia SI Denuncia Invio all’Agenzia per posta/fax/e-mail situazione “PASSIVA” (l’assicurato si ritiene totalmente responsabile) L’Agenzia trasmette al Call Center via fax (numero verde) quanto ricevuto, per l’apertura del danno Il Call Center provvede ad aprire il danno

  32. Denuncia NO Denuncia SI Il sinistro e la denuncia (2/2) Il Call Center: • riceve segnalazione del sinistro dalla Compagnia gestionaria • apre una posizione debitoria • richiede la denuncia al Cliente ed all’Agenzia • contatta l’Agenzia • sollecita il Cliente situazione “PASSIVA” (l’assicurato si ritiene totalmente responsabile) Denuncia NO In caso di mancata presentazione della denuncia, resta ferma la valutazione della responsabilità comunicata dalla Gestionaria. All’assicurato, oltre all’applicazione del malus, può essere addebitato l’eventuale danno economico conseguente alla mancata denuncia. L’Agenzia/il Cliente trasmette via fax (numero verde) la denuncia al Call Center per l’abbinamento al danno

  33. Richiesta Non applicabile La richiesta di risarcimento (1/2) (CLIENTE IN AGENZIA) Consegnata a mano o redatta in Agenzia: l’Agenzia assiste il cliente nella compilazione della richiesta , e si avvale del supporto di GGL (tramite il numero verde) per la verifica del’ l’applicabilità del Risarcimento Diretto (uso del vademecum e della check list) situazione “ATTIVA” (l’assicurato ritiene di aver ragione in tutto o in parte) Applicabile Se la C.A.R.D. non è applicabile (ad esempio 3 veicoli coinvolti) l’Agenzia: • informa l’assicurato • lo invita a indirizzare la richieste alla Compagnia del responsabile • invia la comunicazione al Call Center per il seguito, come da procedura tradizionale, e per la formale comunicazione all’assicurato a cura di GGL . Se la C.A.R.D. è applicabile, l’Agenzia assiste l’assicurato: • nel compilare il modulo standard di risarcimento, allegando la constatazione amichevole di incidente a doppia firma o a firma singola

  34. La richiesta di risarcimento (2/2) (A MEZZO POSTA, FAX, ETC …) Richiesta situazione “ATTIVA” (l’assicurato ritiene di aver ragione in tutto o in parte) Inviata all’Agenzia o all’Impresa a mezzo posta, fax, etc … Richiesta la documentazione è inoltrata al Call Center via fax (numero verde)

  35. Modulo standard di risarcimento Testo in bozza

  36. KO OK L’apertura del sinistro attivo e la canalizzazione al gestore L’ AGENZIA CAI a doppia firma CAI/Denuncia a firma singola o richiesta Apertura telefonica e invio doc. a mezzo posta Immediata trasmissione per fax ed originali per posta IL CALL CENTER Verifica la copertura assicurativa del cliente e della controparte e procede all’apertura del danno Se la verifica della copertura è OK: • richiede l’eventuale integrazione di elementi mancanti • dispone la canalizzazione del danno a: Se la verifica della copertura è KO: • da immediato avviso all’Assicurato e per conoscenza all’Agenzia • inoltra la documentazione ricevuta/acquisita alla Compagnia del responsabile PERITI LIQ. ACC. CLD

  37. La fase istruttoria (1/2) PERITI • effettuano la perizia e, nei casi previsti (*), liquidano il sinistro in Pronta liquidazione entro i limiti attribuiti • negli altri casi trasmettono la perizia alla struttura liquidativa competente (LIQUIDAZIONE CENTRALIZZATA DANNI A COSE o CLD) LIQ.NE CENTRALIZZATA DANNI A COSE gestisce i sinistri con soli danni materiali (per le Mandanti Assitalia e Generali, nelle aree dove già operativo) CLD gestisce i sinistri con lesioni e misti (lesioni + danni materiali) ed i danni materiali limitatamente ad alcune zone IL GESTORE DEL DANNO completa l’istruttoria: • richiedendo l’integrazione degli elementi eventualmente mancanti • disponendo ulteriori attività di accertamento (acquisizione di verbali, elementi di prova, visite mediche, etc.) (*) Ragione 100%, danno solo a cose concordato, fino a 2000 €

  38. La fase istruttoria (2/2) ESITI DELL’ISTRUTTORIA Il gestore del danno: 1. rileva un motivo di inoperatività totale della C.A.R.D. (mancata collisione tra i veicoli, più di due veicoli coinvolti) • Ne da immediato avviso all’assicurato e per conoscenza all’Agenzia - Invia la documentazione all’Impresa del responsabile rileva un motivo di inoperatività parziale della C.A.R.D. (lesioni superiori al 9%) 2. Invia all’assicurato e per conoscenza all’Agenzia una comunicazione motivata di diniego del risarcimento rileva la totale responsabilità dell’assicurato nel causare il sinistro 3. Procede alla liquidazione del danno accerta la totale/parziale assenza di responsabilità dell’assicurato

  39. La liquidazione del danno Il gestore effettua una valutazione del danno sulla base degli elementi raccolti e formula una congrua proposta di risarcimento Se la proposta è rifiutata o non riscontrata, provvede entro 15 giorni ad offerta reale, che sarà imputata alla eventuale liquidazione definitiva Se la proposta è accettata, provvede al pagamento entro 15 giorni MODALITA’ DI PAGAMENTO • bonifico bancario o invio assegno al Cliente • su richiesta, domiciliazione pagamento c/o Agenzia

  40. Il contenzioso In caso di mancata offerta o di offerta non ritenuta congrua, l’Assicurato può proporre l’azione diretta unicamente nei confronti della propria Compagnia Dopo 60 giorni dalla presentazione della richiesta di risarcimento/invio delle informazioni integrative nel caso di danni a cose Dopo 90 giorni dalla presentazione della richiesta di risarcimento/invio delle informazioni integrative nel caso di lesioni personali

  41. Il sistema di assistenza alle Agenzie Il sistema di Customer Care per le Agenzie Help DESK GGL AGENZIA Il rapporto e le comunicazioni con il CLD e gli uffici di Liquidazione Centralizzata Il rapporto e le comunicazioni con il Call Center

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