70 likes | 195 Views
UGIVI UNIONE GIURISTI DELLA VITE E DEL VINO Wine Show , Torino, 24 ottobre 2009. La conciliazione: possibili scenari per il settore vitivinicolo Ermenegildo Mario Appiano Avvocato e Conciliatore Torino www.appiano.info. Modalità di risoluzione del contenzioso civile e commerciale (1/6).
E N D
UGIVI UNIONE GIURISTI DELLA VITE E DEL VINOWine Show, Torino, 24 ottobre 2009 La conciliazione: possibili scenari per il settore vitivinicolo Ermenegildo Mario Appiano Avvocato e Conciliatore Torino www.appiano.info
Modalità di risoluzione del contenzioso civile e commerciale (1/6) Le novità legislative: direttiva CE n.52/2008 sulla mediazione delle controversie civili e commerciali aventi natura trasfrontaliera. delega al Governo per l’attuazione: legge comunitaria per l’anno 2008 (legge 88/2009, allegato II) art.60 della legge 18 giugno 2009, n.69: il Parlamento ha delegato il Governo ad emanare una disciplina generale in materia di mediazione e di conciliazionedelle controversie in materia civile e commerciale. tale disciplina si applicherà sicuramente a dette controversie aventi natura prettamente interna al nostro Stato. per contro, è dubbio se essa si applicherà anche per le controversie trasfrontaliere, siccome per esse vale la menzionata direttiva 52/2008/CE.
Modalità di risoluzione del contenzioso civile e commerciale (2/6) La CONCILIAZIONE, come ora intesa, è un’attività: svolta da un soggetto neutrale,che non è più il giudice competente a decidere il merito della controversia finalizzata a promuovere la definizione della lite mediante un accordo Questioni di fondo, tra loro interconnesse: quale metodologia segue il terzo neutrale nel condurre la conciliazione? quali regole disciplinano la conciliazione e quali garanzie la assistono? quali rapporti con l’eventuale successivo giudizio in sede contenziosa? tutela della riservatezza; in Italia, art.91 c.p.c. come riformato dalla legge 69/2009; quali competenze in capo al conciliatore?
Modalità di risoluzione del contenzioso civile e commerciale (3/6) Perché la conciliazione? Secondo il metodo tradizionale, si ricorre ad una decisione: • vincolante, affidata a: • autorità giudiziaria competente (sentenza) • arbitri (lodo) • resa sui rigidi parametri del torto/ragione stabiliti dal diritto applicabile, spesso di contenuto non chiaro e soggetto all’interpretazione del giudicante • pronunciata sulla base della realtà processuale accertata nel corso del giudizio, che può differire anche sensibilmente rispetto alla realtà oggettiva Insoddisfazione per il metodo tradizionale, non sempre opportuno a causa: • costi • lunghezza del processo • inefficienza economica e sociale delle soluzioni offerte dalle decisioni giudiziarie e/o arbitrali: • rottura dei rapporti sociali • rigidità delle soluzioni, che di per sé distruggono ricchezza
Modalità di risoluzione del contenzioso civile e commerciale (4/6) Le tecnicheA.D.R. (Alternative Dispute Resolution), quale possibile risposta all’insoddisfazione per i citati metodi tradizionali: • non sono la panacea di tutti i mali, ma servono soprattutto nei casi tutti i litiganti desiderano (anche per ragioni diverse e non sovrapponibili): • salvaguardare il rapporto, evitando rotture • contenere i costi ed i tempi • ipotizzare soluzioni elastiche ed efficienti, • basate sull’interesse dei contendenti, che liberamente possono disporre dei loro diritti; • magari anche capaci di creare ricchezza, grazie al modo in cui si risolve il contenzioso • affidate ad un terzo neutrale, tendenzialmente privo di poteri decisori • procedura libera, riservata e neutrale rispetto al contenzioso in sede giudiziaria: • più affievoliscono questi requisiti, minore è di solito la possibilità concreta di successo per le tecniche A.D.R. • a volte, però, il contraente forte si impegna liberamente a rispettare le indicazioni date dal terzo neutrale, mentre il contraente debole (consumatore) è lasciato libero se aderirvi o meno
Modalità di risoluzione del contenzioso civile e commerciale (5/6) Il contenzioso in sede giudiziaria resta l’ultima via da percorrere in caso di fallimento della metodologia A.D.R. Estrema eterogeneità dei sistemi A.D.R., differenti a seconda dell’obiettivo prefisso e della tipologia sia dei litiganti sia del litigio stesso (esempio: una lite in materia di consumo è ben diversa rispetto ad un contenzioso scaturente da un contratto di appalto per una grande opera) Metodologia: a seconda dei casi, il terzo neutrale • aiuta semplicemente i litiganti a trovare una soluzione al conflitto sulla base dei loro specifici interessi (facilitative mediation) • elabora anche proposte di soluzione al conflitto, basate sempre sugli interessi specifici dei litiganti (evaluative mediation) • esprime il proprio parere – non vincolante e riservato – in merito alla soluzione corretta di una questione giuridica o un problema tecnico (expertise)ovvero sull’esito di una controversia (mini trial) • interviene, quale soggetto collegato o integrato alla struttura amministrativa di una delle parti ma con posizione tendenzialmente indipendente, per conoscere le cause del conflitto e correggere i casi di mala-gestione o, più semplicemente, suggerire la loro correzione (ombudsman) • altro, ad esempio una combinazione delle precedenti tecniche
Modalità di risoluzione del contenzioso civile e commerciale (6/6) In Italia, quando si parla di conciliazione: • tendenzialmente ci si riferisce alla mediation, sebbene non sia chiaro a quale delle sue due tipologie (facilitativeo evaluative): bisogna allora verificare quali compiti assume nel caso specifico il conciliatore. • è quanto oggi accade per le conciliazioni in materia societaria (d.lgs 5/2003, art.38 e ss.) ovvero a quelle organizzate dalle dinanzi alle Camere di Commercio. • tuttavia, se il conciliatore viene poi chiamato a proporre una soluzione per la lite che dovrà poi essere verificata in occasione dell’eventuale processo dinanzi all’autorità giudiziaria, il conciliatore: • difficilmente potrà proporre una soluzione basata sull’interesse delle parti, • ma si vedrà costretto a proporre una soluzione secondo diritto: dunque, la procedura avrà caratteristiche più simili all’expertise. • questo sembra discendere dall’art.60 della citata legge 69/2009, a meno che il Governo adotti un sistema analogo a quello previsto dalla direttiva comunitaria 52/2008/CE • necessità per il conciliatore di disporre di specifiche competenze sulla materia oggetto di controversia: così per il settore vitivinicolo • opportunità di un apposito organismo di conciliazione, specializzato nella materia vitivinicola