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ROSALBA BOVE D'AGATA mediatrice INTERCULturale –

ROSALBA BOVE D'AGATA mediatrice INTERCULturale – SERVIZI IMMIGRAZIONE SALENTO -PROVINCIA DI Lecce

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ROSALBA BOVE D'AGATA mediatrice INTERCULturale –

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Presentation Transcript


  1. ROSALBA BOVE D'AGATA mediatrice INTERCULturale – SERVIZI IMMIGRAZIONE SALENTO -PROVINCIA DI Lecce Indicazioni per la corretta applicazione della normativa in materia di assistenza sanitaria per la tutela del diritto alla salutedei cittadini stranieri non comunitari e comunitari in Puglia

  2. DIRITTO ALLA SALUTE L’articolo 32 della Costituzione Italiana lo definisce “fondamentale diritto dell’individuo ed interesse della collettività” e rientra nella categoria dei diritti inviolabili della persona umana.

  3. Cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti Diritto all’iscrizione obbligatoria al SSN Ai sensi dell’art. 34, comma 1, del T.U.“Hanno l’obbligo di iscrizione al servizio sanitario nazionale ed hanno parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti e doveri rispetto ai cittadini italiani per quanto attiene all’obbligo contributivo, all’assistenza erogata in Italia dal SSN e alla sua validità temporale: Stranieri regolarmente soggiornanti che abbiano in corso regolari attività di lavoro subordinato o autonomo ossia iscritti nelle liste di collocamento; Stranieri regolarmente soggiornanti o che abbiano chiesto il rinnovo del titolo di soggiorno, per lavoro subordinato, per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo politico, per asilo umanitario, per richiesta di asilo, per attesa adozione, per affidamento, per acquisto della cittadinanza;

  4. Iscrizione obbligatoria per i seguenti motivi di soggiorno: • Lavoro subordinato (anche stagionale); • Lavoro autonomo; • Motivi familiari; • Asilo Politico; • Protezione Internazionale (Protezione Sussidiaria o Motivi Umanitari); • Richiesta di asilo (anche “Convenzione Dublino”); • Attesa adozione (al minore straniero Adottato o in Affidamento pre-adottivo non è rilasciato alcun permesso di soggiorno e gode di tutti i diritti attribuiti al minore italiano in affidamento familiare sin dal momento dell’ingresso sul territorio nazionale) – cfr. Direttiva Ministero dell’interno e Ministero della Famiglia 21 febbraio 2007; • Soggiornanti di lungo periodo/Carta di soggiorno (è un titolo a tempo indeterminato che dà diritto all’iscrizione al SSN a tempo indeterminato); • Familiari (non comunitari) di cittadino dell’UE; • Familiari (non comunitari) di cittadino comunitario che abbia maturato il diritto disoggiorno permanente; • Attesa occupazione (disoccupati iscritti al Centro per l’impiego);

  5. Protezione Sussidiaria (i titolari di protezione sussidiaria hanno diritto al medesimo trattamento riconosciuto al cittadino italiano in materia di assistenza sociale e sanitaria- D.Lgs. N. 251 del 19 novembre 2007 art. 27); • Minore età; • Integrazione minore; • Assistenza minore; • Minori soggiornanti per recupero psico-fisico; • Tutti i minori presenti sul territorio regionale (l’art. 19, comma 2, lett. a) del T.U. sull’immigrazione sancisce l’inespellibilità degli stranieri minori di 18 anni, salvo il diritto degli stessi di seguire il genitore o l’affidatario espulsi); • Detenuti; • Giustizia/Motivi giudiziari; • Status di apolide (si riconosce a quelle persone che non possono dimostrare di possedere la cittadinanza di uno Stato);

  6. Salute/Cure mediche (ad esclusione dei soggiornanti ai sensi dell’art. 36 del T.U.) nei seguenti casi: • 1. In caso di scadenza di precedente P.d.S. e sopraggiunta malattia/infortunio che non permettono di lasciare il territorio nazionale; • 2. Cittadini stranieri in condizione di irregolarità o clandestinità affetti da gravi patologie incompatibili con il viaggio o con i livelli di tutela sanitaria nei paesi di provenienza (artt.5, comma 6 e 19, comma 1 del T.U.); • 3. Donne in stato di gravidanza e marito sino ai 6 mesi successivi alla nascita del figlio cui provvedono (art. 19, comma 2, lettera d) del T.U.- art. 28, comma 1, lettera c) del Regolamento di attuazione del T.U.)‏

  7. ASSISTENZA SANITARIA AI DETENUTI STRANIERI (Decr. Leg. n. 230 del 22 giugno 1999 “Riordino della medicina penitenziaria) Iscrizione al SSN per tutti i detenuti stranieri, in possesso o meno del permesso di soggiorno, compresi quelli in semilibertà o con forme alternative di pena. Esenzione dal sistema di compartecipazione alla spesa (ticket) 7

  8. La corretta applicazione della normativa prevede che: • L’iscrizione al SSN spetta anche ai familiari a caricoregolarmente soggiornanti (T.U. art. 34, comma 2); • Lo straniero assicurato al SSN è iscritto nella ASL del territorio in cui ha residenzaovvero in cui ha effettiva dimora(T.U. art. 42, commi 1 e 2 del Regolamento di attuazione del T.U.); • L’iscrizione al SSN è effettuata senza indicare la data di scadenza; • L’iscrizione non decadenella fase di rinnovo del P.d.S.; • L’iscrizione cessa per mancato rinnovo, revoca o annullamento del PDS ovvero per espulsione comunicati alla ASL ESCLUSIVAMENTE a cura della Questura, salvo che l’interessato esibisca la documentazione comprovante la pendenza del ricorso contro i suddetti provvedimenti (Regolamento di attuazione del T.U.,art. 42, comma 4);

  9. L’iscrizione al SSN avrà la durata del permesso di soggiorno • ESCLUSIVAMENTE nei seguenti casi: 1. lavoro stagionale 2. cure mediche/salute 3. minori soggiornanti per recupero psico-fisico 4. giustizia/motivi giudiziari • L’iscrizione al SSN dei cittadini stranieri in attesa del primo rilascio del PDSper lavoro e famiglia si effettua dietro esibizione della seguente documentazione: 1. ricevuta rilasciata dall’ufficio postale attestante l’avvenuta richiesta del PDS; 2. fotocopia, non autenticata, del nullaosta rilasciato dallo Sportello Unico per l’immigrazione

  10. AUTOCERTIFICAZIONE • L’art. 2 del Regolamento di attuazione del T.U. testualmente recita: “ I cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia possono utilizzare le dichiarazioni sostitutivedi cui all’art. 46 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, limitatamente agli stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani, fatte salve le disposizioni del T.U. o del presente regolamento che prevedono l’esibizione o la produzione di specifici documenti”

  11. … ne consegue che La certificazione di requisiti quali residenza, stato di famiglia, composizione del nucleo familiare, qualità di vivenza a carico, nascita del figlio, stato di disoccupazione, stato civile, possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell’archivio dell’anagrafe tributaria, nel titolo di soggiorno in formato elettronico (PSE) ecc. può essere autocertificataai sensi del precitato DPR n. 445/2000.

  12. Iscrizione volontaria al SSN Gli stranieri regolarmente soggiornati che non rientrano tra coloro che sono obbligatoriamente iscritti al SSN sono tenuti ad assicurarsi contro il rischio di malattia, infortunio e per la maternità mediante: a) Iscrizione volontaria al SSN (versamento di un contributo)‏ oppure b) Stipula di polizza assicurativa con Istituto assicurativo italiano o estero valido sul territorio nazionale Condizione necessaria per l’iscrizione volontaria al SSN è che il PDS sia superiore ai 3 mesi, eccetto per gli studenti e lavoratori alla pari per i quali, anche in presenza di PDS inferiore ai 3 mesi è prevista l’iscrizione volontaria.

  13. Hanno diritto all’iscrizione volontaria al SSN: • Studenti non comunitari; • Stranieri collocati alla pari (accordo europeo sul collocamento alla pari adottato a Strasburgo il 24 novembre 1969, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 18 maggio 1973 n. 304); • Residenti elettivi (che non svolgono alcuna attività lavorativa); • Personale religioso; • Personale che partecipa a programmi di volontariato; • Dipendenti stranieri delle Organizzazioni operanti in Italia; • Personale accreditato presso Rappresentanze Diplomatiche e Uffici Consolari (con esclusione del personale assunto a contratto in Italia per il quale è obbligatori l’iscrizione al SSN).

  14. Cittadini non comunitari non iscrivibili al SSN • I cittadini stranieri regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale per periodi inferiori a 3 mesi (visto per turismo, visita, affari, cittadini in possesso di PDS per cure mediche rilasciato ai sensi dell’art. 36 del T.U., ecc.) non sono tenuti all’iscrizione obbligatoria né iscrivibili volontariamente al SSN. • A queste tipologie di stranieri non comunitari vengono comunque assicurate nelle strutture sanitarie: • le prestazioni ospedaliere urgenti (per le quali devono essere corrisposte le relative tariffe al momento della dimissione); • le prestazioni sanitarie di elezione, previo pagamento delle relative tariffe

  15. ACCORDI BILATERALI • L’art. 35, comma 2, del T.U. fa presente che vi sono degli accordi internazionali che disciplinano in regime di reciprocità l’erogazione dell’assistenza sanitaria. • Sono esclusi dal pagamento delle tariffe gli stranieri muniti di modelli attestanti tale diritto all’assistenza sanitaria, in virtu’ dei suddetti accordi bilaterali sottoscritti tra l’Italia ed i seguenti Stati esteri: • Argentina • Australia • Brasile • Bosnia-Erzegovina • Capo Verde • Croazia • Principato di Monaco • Macedonia • Montenegro • Serbia • Repubblica di San Marino • Tunisia • Vaticano e Santa Sede

  16. Accesso alle cure dei cittadini non comunitari irregolari/clandestini Ai cittadini extracomunitari presenti sul territorio nazionale, non in regola con le norme relative all’ingresso e al soggiorno, sono assicurate, nei presidi pubblici ed accreditati le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorchè continuative per malattia ed infortunio nonché sono estesi i programmi di medicina preventiva e salvaguardia della salute individuale e collettiva. (art. 35,comma 5 D. Lgs. 286/98)‏

  17. INOLTRE • il concetto viene rafforzato con la circolare • n.12/09 del 27 Novembre 2009 del Ministero • dell’Interno (Dipartimento per le Libertà • Civili e l’Immigrazione) al fine di risolvere • eventuali dubbi interpretativi sulla disciplina • applicabile in materia

  18. PREMESSA Chi è in possesso di permesso di soggiorno da richiedere entro 8 giorni dall’ingresso regolare (ingresso regolare con visto)‏ REGOLARE Chi aveva posizione regolare . Es: • Permesso scaduto da più di 60 giorni • Non ha richiesto il PDS entro 8 giorni IRREGOLARE CLANDESTINO Chi ha eluso i controlli di frontiera. Es: sbarchi 18

  19. Cosa si intende per … Cure urgenti: sono le cure che non possono essere differite senza pericolo per la vita o danno per la salute della persona Cure essenziali: sono le prestazioni sanitarie, diagnostiche e terapeutiche, relative a patologie non pericolose nell’immediato e nel breve termine, ma che nel tempo potrebbero determinare maggiore danno alla salute o rischi per la vita (complicanze, cronicizzazioni o aggravamenti)‏ Continuità delle cure urgenti ed essenziali: assicurare e garantire all’infermo il ciclo terapeutico e riabilitativo completo riguardo alla possibile risoluzione dell’evento morboso

  20. E’ in particolare garantita: a) Tutela della gravidanza e della maternità (a parità di trattamento con le cittadine italiane); b) Tutela della salute del minore (Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 – Legge 27 maggio 1991 n. 176); c) Vaccinazioni secondo la normativa e nell’ambito di interventi di campagne di prevenzione collettiva autorizzati dalle regioni; d) Interventi di profilassi internazionale; e) Profilassi, diagnosi e cura delle malattie infettive ed eventuale bonifica dei relativi focolai; f) Cura, prevenzione e riabilitazione in materia di tossicodipendenza; g) Prestazioni di assistenza protesica (DPCM 29 novembre 2001/Conferenza Stato-Regioni 8 agosto 2001)‏

  21. Codice STP (Straniero Temporaneamente Presente)‏ Il codice STP è un codice alfanumerico regionale che viene attribuito ai non comunitari non in regola ( che ne fanno richiesta) per permettere loro l’accesso alle cure e quindi per garantire loro il diritto alla salute. La prescrizione e la registrazione delle prestazioni nei confronti degli stranieri privi di permesso di soggiorno vengono quindi effettuate con l’utilizzo di detto codice identificativo composto da 16 caratteri.

  22. L’utilizzo del codice • Il codice STP è valido su tutto il territorio nazionale ed identifica • l’assistito per tutte le prestazioni erogabili ossia: • La prescrizione, su ricettario regionale, delle cure; • La prescrizione, su ricettario regionale, di farmaci; • La registrazione delle cure erogate; • La rendicontazione ai fini del rimborso. • Il codice ha validità semestrale ed è rinnovabile di 6 mesi in 6 mesi.

  23. S T P 23

  24. dove si deve assegnare il codice STP      - Anagrafe dei Distretti Sanitari e/o dei Poliambulatori       - Ambulatori Dedicati di Medicina Generale      - Pronto Soccorso    - Consultori familiari chi può fare prescrizioni con codice STP su ricettario regionale        - Medici degli Ambulatori dedicati di MG - Medici specialisti (ambulatoriali e ospedalieri)‏ Strutture ospedaliere dove sono erogate le prestazioni con codice STP • Ambulatori Dedicati di Medicina Generale • Consultori familiari -SERT -Dip. Salute Mentale -Laboratori e poliambulatori specialistici inclusi privati convenzionati • - Strutture ospedaliere 24

  25. Partecipazione alla Spesa (Ticket)‏ • Le prestazioni sanitarie sono erogate senza oneri a carico dei richiedenti, fatte salve le quote di partecipazione alla spesa a parità con i cittadini italiani. • Lo straniero indigente, non in regola con le norme relative all’ingresso ed al soggiorno, è esoneratodalla quota di partecipazione alla spesa • (ticket), in analogia con il cittadino italiano per quanto concerne: • Prestazioni sanitarie di primo livello; • Prestazioni di urgenza; • Prestazioni erogate a tutela della maternità; • Prestazioni di prevenzione; • Prestazioni erogabili in esenzione (in presenza di patologie croniche, rare e status invalidanti); • Età/Condizione anagrafica (inferiore ai 6 o superiore ai 65 anni), in relazione al reddito del nucleo familiare.

  26. Con Deliberazione del 28 Luglio 2009 n.1344 la Giunta Regionale stabilisce l’esenzione del ticket per i cittadini stranieri e comunitari temporaneamente presenti sul territorio

  27. Dichiarazione di indigenza • I cittadini stranieri in possesso del codice STP, avendo sottoscritto la Dichiarazione di indigenza sono equiparati ai cittadini italiani che dichiarano condizioni economiche minime per cui è prevista l’esenzione per i cittadini residenti nella Regione Puglia (DGR 1 agosto 2008 n. 1501). • In tali casi, gli oneri per le prestazioni erogate sono a carico della ASL competente per il luogo in cui le prestazioni sono state erogate. • L’azienda Sanitaria Locale territorialmente competente richiederà a sua volta il rimborso: • Al Ministero dell’Interno ( per le prestazioni ospedaliere urgenti o comunque essenziali, per malattia ed infortunio, ossia quelle erogate tramite il Pronto Soccorso, e quelle essenziali ancorchè continuative, erogate in regime di ricovero, compreso il day hospital o in via ambulatoriale)‏ • Alla Regione (per le prestazioni riferite ai programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva)‏

  28. DIVIETO DI SEGNALAZIONE L’accesso alle strutture sanitarie da parte dello straniero non in regola con le norme sul soggiorno non deve assolutamente comportare alcun tipo di segnalazione alle autorità di pubblica sicurezza (Art . 35, comma 5 D. Lgs. 286/98).

  29. Vanno, pertanto, rammentate e sottolineate alcune regole • Non è necessaria l’esibizione del documento di identità dovendosi solo provvedere a registrare le “generalità fornite dall’assistito”; • I dati registrati presso la ASL, relativi agli stranieri temporaneamente presenti, devono essere riservati come prevede la vigente normativa sulla privacy e possono essere comunicati SOLO su richiesta dell’Autorità Giudiziaria; • Esclusione dell’indicazione del domicilio sul modulo di attribuzione del codice STP; • Divieto di segnalazione alle autorità di polizia, salvo i casi in cui sia obbligatorio il referto (art. 35, comma 5 D. Lgs. 286/98); • Le procedure di rimborso da inoltrare al Ministero dell’Interno tramite la Prefettura vanno effettuate in forma anonima come indicato dall’art. 43, comma 5 del Regolamento di Attuazione del T.U.

  30. I CITTADINI COMUNITARI Gli Stati Membri dell’Unione Europea sono 27: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria. Inoltre, i cittadini di Norvegia, Liechtenstein e Svizzera sono equiparati ai cittadini dell’Unione Europea.

  31. D. LGS 6 febbraio 2007 n. 30 Recepisce la Direttiva 2004/38/CE. Pertanto: “I cittadini dell’Unione hanno il diritto di soggiornare nel territorio nazionale per un periodo non superiore a 3 mesi senza alcuna condizione o formalità, salvo il possesso di un documento d’identità valido per l’espatrio secondo la legislazione dello Stato di cui hanno la cittadinanza”. Nel caso in cui il cittadino comunitario si trovi a soggiornare in Italia per un periodo inferiore ai 3 mesi, ai fini dell’assistenza sanitaria, le prestazioni sono assicurate dietro presentazione della Tessera Europea Assicurazione Malattia (TEAM)‏

  32. Cittadini comunitari con diritto di iscrizione al SSN • Il cittadino comunitario, unitamente ai familiari a carico, è iscritto negli elenchi degli assistibili della ASL nel cui territorio ha residenza ovvero, in assenza di essa, nel territorio in cui ha effettiva dimora. • Sono di diritto iscritti al SSN nei seguenti casi: • Lavoratori subordinati o autonomi nello Stato • Familiari a carico, anche non cittadini dell’Unione, di lavoratori subordinati o autonomi nello Stato • Familiari a carico di cittadino italiano • Soggiornanti in possesso di “attestazione di soggiorno permanente”, maturato dopo 5 anni di residenza in Italia, e i loro familiari a carico • Disoccupati e i loro familiari a carico • Titolari dei formulari comunitari E106, E109 (o E37), E120, E121 (o E33)‏ • Vittime di tratta o riduzione in schiavitù ammesse a programmi di protezione sociale

  33. Cittadini Comunitari che devono provvedere alla stipula di Polizza Assicurativa o all’iscrizione volontaria al SSN • Ai sensi dell’art. 7, comma 1, lettere b) e c) del D. Lgs. N. 30/2007, il cittadino dell’Unione ha diritto di soggiornare nel territorio nazionale per un periodo superiore a 3 mesi anche qualora: • Disponga per sé stesso e per i propri familiari di risorse economiche sufficienti (residenza elettiva), per non diventare un onere a carico dell’assistenza sociale dello Stato durante il periodo di soggiorno, e di un’assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo che copra tutti i rischi nel territorio nazionale; • Sia iscritto presso un istituto pubblico o privato riconosciuto per seguirvi come attività principale un corso di studi o di formazione professionale e dispone, per sé stesso e per i propri familiari, di risorse economiche sufficienti.

  34. IL CODICE ENI (Europeo Non In regola)‏ • Ai cittadini comunitari dimoranti sul territorio regionale che: • Non siano in possesso dei requisiti per l’iscrizione al SSN • Siano sprovvisti di assicurazione sanitaria privata o iscrizione volontaria al SSN • Siano sprovvisti di attestazione di diritto rilasciata dallo Stato di provenienza • Versino in condizioni di indigenza • SONO ASSICURATE • le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorchè continuative per malattia ed infortunio nonché sono estesi i programmi di medicina preventiva e salvaguardia della salute individuale e collettiva.

  35. E’ in particolare garantita: a) Tutela della gravidanza e della maternità (a parità di trattamento con le cittadine italiane); b) Tutela della salute del minore (Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 – Legge 27 maggio 1991 n. 176); c) Vaccinazioni secondo la normativa e nell’ambito di interventi di campagne di prevenzione collettiva autorizzati dalle regioni; d) Interventi di profilassi internazionale; e) Profilassi, diagnosi e cura delle malattie infettive ed eventuale bonifica dei relativi focolai; f) Cura, prevenzione e riabilitazione in materia di tossicodipendenza; g) Prestazioni di assistenza protesica (DPCM 29 novembre 2001/Conferenza Stato-Regioni 8 agosto 2001)‏

  36. La prescrizione e la registrazione delle prestazioni nei confronti di queste tipologie di cittadini comunitari, vengono effettuate con l’utilizzo del codice regionale alfanumerico a sigla ENI (Europeo non in regola) che viene attribuito in sede di prima erogazione delle prestazioni a seguito di: • Sottoscrizione della dichiarazione di indigenza • Esibizione di passaporto o titolo equipollente • Compilazione di una dichiarazione sostitutiva di certificazione di domicilio del territorio regionale • Dichiarazione di non essere nelle condizioni di iscrizione obbligatoria né volontaria al SSN, di non aver sottoscritto alcuna assicurazione sanitaria privata, di essere sprovvisto di attestazione di diritto rilasciata dallo Stato di provenienza

  37. L’utilizzo del codice • Il codice ENI è valido su tutto il territorio nazionale ed identifica l’assistito per tutte le prestazioni erogabili ossia: • La prescrizione, su ricettario regionale, delle cure; • La prescrizione, su ricettario regionale, di farmaci; • La registrazione delle cure erogate; • La rendicontazione ai fini del rimborso. • Il codice ENI ha validità semestrale ed è rinnovabile di 6 mesi in 6 mesi.

  38. Partecipazione alla Spesa (Ticket)‏ Per le prestazioni sanitarie erogate ai cittadini comunitari in possesso del codice ENI le ASL dovranno avere una contabilità separata per le opportune azioni di recupero o negoziazione da parte del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali nei confronti degli Stati competenti previa acquisizione dei dati da parte della Regione.

  39. L’IVG NEL MONDO L’ammissibilità morale dell’aborto o IVG è soggetta a gran parte alle convinzioni etiche, agli orientamenti religiosi, all’idea che una certa cultura abbia di concetti dell’anima, della vita, ecc.

  40. Da quando è legalizzato? A partire dagli ultimi decenni del 20° secolo, l’IVG è una pratica autorizzata per legge in buona parte del mondo, soprattutto in quello occidentale, a discrezione della donna nei primi mesi della gestazione.

  41. I MOTIVI • LE MOTIVAZIONI AMMESSE SONO DIVERSE: • Salute della madre; • Gravi malformazioni del feto; • Violenza carnale subita. • Queste motivazioni sono ammesse anche nei paesi a dominanza maschile e si stampo conservatore (es. l’Iran).

  42. A CHI E’ GARANTITA L’IVG In diversi paesi (tra cui l’Italia) l’aborto è garantito anche alle minorenni, cui, in assenza dei genitori, viene affiancato un tutore del tribunale minorile.

  43. A CHI E’ IMPOSTA! • In altre nazioni, l’aborto è imposto alla donna o fortemente raccomandato quando il nascituro non abbia le caratteristiche volute dalla famiglia, prima fra tute il sesso (es. Cina, India). • In alcuni casi si riportano casi di brutale violenza e di aborto forzato a caratteristiche endemiche, anche all’ottavo mese per ritorsioni di vario genere, ad esempio politiche (Cina).

  44. Entro quanto tempo è legale? • Negli stati in cui la IVG è legale, può venire richiesta solo a giudizio della donna entro un dato periodo di tempo. Scaduto questo, viene concessa in rari casi, a discrezione del medico e in presenza di gravi malformazioni del feto o di rischi per la salute della donna. Il termine varia a seconda della legge dello stato. • In Italia come in molti altri paesi il termine è la 12esima settimana di gestazione, in Inghilterra la 24esima.

  45. PRIMA DELLA LEGGE 194/1978 • L’IVG era considerata dal codice penale italiano un reato (art.545 e seguenti)‏ • In seguito alla promulgazione della legge n.194 del 22 maggio 1978 cadono i reati e si consente alla donna nei casi previsti dalla legge di poter ricorrere alla IVG in una struttura pubblica.

  46. Trend di IVG dal 1978 In Italia, come in tutti gli altri paesi in cui è stata introdotta una legge che legalizza e norma l’IGV, vi è stato un continuo e progressivo trend di diminuzione degli aborti. I consultori hanno svolto il compito che veniva loro affidato dalla legge, occupandosi di procreazione consapevole e pianificazione delle nascite. Ma queste pratiche stanno conseguendo lo stesso risultato con le donne straniere?

  47. DONNE STRANIERE ED IVGIN ITALIA La legge 194 prevede la tutela e la salvaguardia della maternità e della gravidanza DELLA DONNA INDIPENDENTEMENTE DALLA SUA PROVENIENZA: “I consultori familiari assistono la donna in stato di gravidanza informandola sui diritti a lei spettanti attuando direttamente o proponendo all’ente locale competente o alle strutture sociali operanti nel territorio speciali interventi , quando la gravidanza o la maternità creino problemi …” (art. 2, commi a,b,c).

  48. La Finanziaria prevede • L’attivazione di un centro nazionale per la salute dei migranti e le malattie della povertà. • IVG tra le donne immigrate possiamo chiamarla una malattia della povertà?

  49. Ministero della Salute e Regioni • Hanno avviato un confronto per un’INTESA su una migliore applicazione della 194. • Fondamentale è il Ruolo dei CONSULTORI FAMILIARI

  50. LE LINEE GUIDA Prevenzione dell’IVG tra le donne immigrate si sottolineano tre aspetti fondamentali: 1. formazione degli operatori socio-sanitari approcci interculturali ed in particolare contraccezione e prevenzione dell’ivg 2. organizzazione dei servizi per favorire l’accesso 3. diffusa e capillare informazione

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