590 likes | 730 Views
TARES: NOVITA’ DELL’ANNO 2013 Art . 10, D.L. 8-4-2013 n. 35, conv . con modificazioni , dalla l. 64/2013 Art . 5. D.L. 31-8-2013 n. 102, Convertito con modificazioni dalla legge 124/2013.
E N D
TARES: NOVITA’ DELL’ANNO 2013Art. 10, D.L. 8-4-2013 n. 35,conv. con modificazioni , dalla l. 64/2013Art. 5.D.L. 31-8-2013 n. 102, Convertito con modificazioni dalla legge 124/2013
POSSIBILITÀ DI PROROGARE I PRELIEVI VIGENTI NEL 2012 (art. 5, comma 4-quater, d.l. 102/2013).Disciplina in deroga:- all’art. 14, comma 46, d.l. 201, che prevede la soppressione dei previgenti prelievi relativi alla gestione dei R.U. - al comma 3 dello stesso art. 5, d.l. 102, che prevede la copertura integrale dei costi
Per il 2013 e con regolamento da adottare entro il 30.11.2013 (bilancio di previsione), il Comune può determinare: - i costi del servizio - le tariffe sulla base dei criteri previsti e applicati nel 2012 con riferimento ai prelievi in vigore in tale anno (TARSU, TIA1, TIA2).
In realtà, è fatto salva l’intera disciplina del prelievo previgente e non solo la parte tariffaria:- deroga all’abrogazione di Tarsu, TIA1 e TIA2- riferimento al “caso in cui il comune continui ad applicare, per l’anno 2013, la Tarsu”
Copertura del costo del servizio: - integrale nel caso di TIA1 o TIA2;- anche parziale se il comune conferma la TARSU (e resta vigente l’addizionale ECA).Resta comunque salva:- la maggiorazione di € 0,30/mq- la predisposizione e l'invio ai contribuenti del modello di pagamento per la maggiorazione.
No a TIA1, perché già abrogata dal d.lgs. 152/2006 (Cons. Stato, sez. V, 4756/2013);No a TIA2, perché la norma consente solo di far riferimento al regime di prelievo in vigore nel 2012. Per lo stesso motivo, il Comune a TIA1 non può passare a TIA2. Il comune a TARSU può passare a TIA?
Le riduzioni previste per TARSU, TIA1 e TIA2 si applicano alla maggiorazione? La risposta sembra essere positiva, trattandosi di analogia in bonampartem, legata alla disciplina della maggiorazione stessa (comma 21).
DISPOSIZIONI RELATIVE AL TARES(Art. 10, D.L. 8-4-2013 n. 35, Art. 5. D.L. 31-8-2013 n. 102)
Approvazione del piano finanziario: competenza (art. 5, comma 4-ter, d.l. 102/2013): E’ modificato l’art. 14, comma 23, d.l. 201/2011, chiarendo che il piano finanziario, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso, è approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia. Conferma l’interpretazione contenuta nelle linee guida Tares redatte dal MEF.
Metodologie tariffarie (art. 5, comma 1 e 3, d.l. 102/2013)Il regolamento stabilisce la metodologia tariffaria: a) rispettando il principio comunitario "chi inquina paga"b) assicurando la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizioc) conformandosi a uno dei modelli previsti dalla legge
TARES SEMPLIFICATAa) sulla base delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti comprensivo delle operazioni di riciclo, ove possibile;b) moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti stabiliti per ogni categoria o sottocategoria omogenea;
TARES SEMPLIFICATANon è necessario:- far riferimento al piano finanziario;- coprire i costi CARC- introdurre le categorie tariffarie del DPR 158/1999- seguire la metodologia tariffaria del DPR 158/1999: Cf, Cv, Qf, Qv, tariffa delle utenze domestiche in funzione della composizione della famiglia
TARES “PIENA”Applicazione integrale del DPR 158/1999:- riferimento al piano finanziario;- copertura anche costi CARC- categorie tariffarie del DPR 158/1999- metodologia tariffaria del DPR 158/1999: Cf, Cv, Qf, Qv, tariffa delle utenze domestiche in funzione della composizione della famiglia
IMPONIBILI (art. 10, comma 3, d.l. 35/2013)E’ modificato il comma 4 d.l.201/2011: - sono escluse da tassazione, anche per le utenze non domestiche, le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili,-sono tassate le superfici operative
AGEVOLAZIONI ATIPICHEE’ riformulato il comma 19, art. 14, d.l.201: si conferma la possibilità per il consiglio comunale di deliberare agevolazioni atipiche.In particolare, si possono prevedere:- agevolazioni correlate alla capacità contributiva della famiglia, anche in base all’ISEE- esenzioni per i quantitativi di rifiuti avviati all'autocompostaggio domestico (art. 183, comma 1, lett. e), d.lgs. 152/2006)
Copertura agevolazioni atipiche: a) ripartizione sui contribuentib) attraverso apposite autorizzazioni di spesa non superiori al 7% del costo complessivo del servizio.Problema: compatibilità di a) con il principio “chi inquina paga”, data l’assenza di limiti tipologici e quantitativi
Applicazione delle agevolazioni alla maggiorazioneArt. 14, comma 21, d.l. 201/2011: Le agevolazioni di cui ai commi da 15 a 20 si applicano anche alla maggiorazione di cui al comma 13.Il comma 19 era stato abrogato dal d.l. 102/2013, e la possibilità per il comune di deliberare agevolazioni atipiche era stata inserita come norma a parte all’art. 5, comma 1, lett. d), d.l. 102.Se era così concluso che le agevolazioni atipiche non agissero sulla maggiorazione.
Nella conversione del d.l. 102, il comma 19 viene ripristinato e parzialmente modificato:- si confermano le agevolazioni atipiche - si prevede come opzionale la copertura con risorse del bilancio comunale.L agevolazioni atipiche ritornano così a incidere sulla maggiorazione.Non osta la riserva allo stato della maggiorazione: il contribuente versa la maggiorazione direttamente all’erario, eliminando ogni integrazione a carico del Comune.
VERSAMENTILe disposizioni contenute nell’art. 10, d.l. 35/2013, conv. l. 64/2013:- si applicano anche al Tares corrispettivo (comma 2-bis)- derogano a quanto diversamente previsto dall'art. 14, d.l. 201/2011
RATE (comma 1, lett. a)Scadenza e numero sono stabiliti dal comune: ma almeno un acconto e un saldo Atto: deliberazione del comune anche anteriore al regolamento TARES Organo competente: consiglio comunale (natura regolamentare: art. 52, d.lgs. 446/1997) Pubblicazione: anche sul sito web istituzionale, almeno trenta giorni prima della data di versamento
Acconti(comma 1, lett. b): Modalità- modelli di pagamento precompilati già predisposti per TARSU, TIA 1 o TIA 2- le altre modalità di pagamento già in uso per TARSU, TIA 1 o TIA 2- F24, bollettino ccp, servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari (art. 10, comma 3)NB: fino alla determinazione delle tariffe TARES si applicano le tariffe previgenti.
Saldo(art. 14, comma 35, d.l. 201/2011 Mezzi di pagamento- F24 - apposito bollettino ccp, - servizi elettronici interbancariIl comune deve predisporre e inviare ai contribuenti il modello di pagamento dell'ultima rata del tributo (d.l 102/2013)
Maggiorazione standard(comma 1, lett. c-f)- è sempre pari a 0,30 €/mq- è riservata allo Stato che la incassa direttamente - il gettito della maggiorazione non è detratto dai trasferimenti statali - versamento: unica soluzione con saldo TARES- modalità : solo F24 o bollettino ccp
Legittimati a riscuotere - Comune- i soggetti che al 31.12.12 gestivano: - il servizio di I.U. - l’accertamento o la riscossione TARSU,TIA1 o TIA2
SANZIONI(art. 5.4bis, d.l. 102)Circostanza esimente: non si applicano le sanzioni per insufficiente pagamento se il comune non ha inviato ai contribuenti i modelli di pagamento precompilati.Si applicano le sanzioni se il comune ha inviato i modelli di pagamento, senza dover provare la ricezione da parte del contribuente.
TRIBUTO SUI SERVIZI COMUNALITRISE(art. 19-21 legge di stabilità 2014)
Istituzione del TRISE (19.1)Il tributo sui servizi comunali – TRISE - èistituito in tutti i comuni del territorio nazionale.Il TRISE si applica dall’1.1.2014 e sostituisce il TARES, contestualmente abrogato (22.22)
ARTICOLAZIONE DEL TRISE (19.1)Il TRISE si articola in due componenti. a) La TARI, che assicura la copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale. b) La TASI, finalizzata alla copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni.
Soggetto attivo(19.2)Soggetto attivo del TRISE è il comune nel cui territorio insiste- interamente o - prevalentemente la superficie degli immobili.
TARIAl pari del TARES ha natura tributaria (tassa).A determinate condizioni può essere sostituito da una tariffa con natura corrispettiva.
REGOLAMENTO (22)Deve determinare1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie occupata
PRESUPPOSTO (20.1)Possesso o detenzione di:- locali - aree scopertea qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.Sono ex legeescluse:- le aree scoperte , non operative, pertinenziali o accessorie a locali tassabili;- le aree comuni condominiali non occupate o detenute in via esclusiva;- le scuole pubbliche (20.14)
Soggetti passivi (20.2-3)Coloro che realizzano il presupposto.Solidarietà tra coutilizzatori per l’unica obbligazione tributaria.Detenzione temporanea, non superiore a 6 mesi nello stesso anno solare: soggetto passivo è il solo possessore
Responsabile per il tributo (20.4)Gestore dei servizi comuni di:- locali in multiproprietà- centri commerciali integratirisponde del versamento del tributo per superfici:- di uso comune- di uso esclusivo
SUPERFICIE IMPONIBILE (20.5-8)Sino all’allineamento tra i dati catastali delle U.I. a destinazione ordinaria:superficie rilevante = quella calpestabileAvvenuto l’allineamento:- U.I. a destinazione ordinaria: superficie rilevante = 80% superficie catastale- Altre U.I: superficie rilevante = quella calpestabile
ESCLUSIONI- Superfici che non possono produrre rifiuti (20.1);- Superficie che producono, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, a condizione che se ne dimostri l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente (20.9).
TARIFFA ANNUALE (20.10-12)Metodologie tariffarie:- si «tien conto» dei criteri ex DPR 158/1999- tariffe ex TARSU: costo del servizio previsto per unità di superficie imponibile, per coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa.
PIANO FINANZIARIO (22.2)Le tariffe TARI sono approvate entro il termine del bilancio dal consiglio comunale, in conformità a PF del servizio rifiuti.Il PF è: - redatto dal gestore del servizio rifiuti- approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma di leggeObbligo di copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio del servizio (20.13). Non è obbligatorio coprire i costi CARC.
RIDUZIONI OBBLIGATORIE- al 20% per mancato svolgimento del servizio che determini una situazione di danno o pericolo alle persone o all’ambiente (20.15)- al 40% per le zone in cui non è effettuata la raccolta (20.16);- per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche (20.17)- per il recupero di rifiuti assimilati (20.20)
RIDUZIONI FACOLTATIVE TIPICHE(20.18)a) abitazioni con unico occupante; b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente; d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di 6 mesi all'anno, all'estero; e) fabbricati rurali ad uso abitativo.Non è previsto limite superiore: anche esenzioneIl minor gettito è spalmato sull’utenza
RIDUZIONI FACOLTATIVE ATIPICHE (20.19)Non sono indicati né limiti tipologici né di somma. Possono tener conto anche della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE.La copertura può avvenire attraverso:a) con risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune ≤ 7% costo del servizio; b) ripartizione sui contribuenti
TARIFFA GIORNALIERA (20.21-24)Si applica a coloro che occupano o detengono:- temporaneamente, meno di 183 giorni per anno solare;- con o senza autorizzazione- locali o aree pubbliche, o di uso pubblico Tariffa: tariffa annuale/365, maggiorata sino al doppio.Non è soggetta a TASISi applicano le disposizioni previste per la TARI annuale
TARIFFA CORRISPETTIVA (20.26)Un regolamento statale stabilirà criteri per la realizzazione:a) di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico b) di sistemi di gestione caratterizzati dall’utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso.La mancata emanazione del regolamento non sembra impedire ai comuni che realizzano la misurazione puntuale dei rifiuti conferiti al servizio pubblico di attivare la tariffa-corrispettivo.
TARIFFA CORRISPETTIVALa mancata emanazione del regolamento non sembra impedire ai comuni di attivare la tariffa-corrispettivo, purché che realizzano la misurazione puntuale dei rifiuti conferiti al servizio pubblico. Non sembra invece possibile attivare, per la genericità del riferimento normativo, i sistemi di gestione caratterizzati dall’utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio.Emanato il regolamento i comuni che intendono attivare o mantenere la tariffa-corrispettivo devono adeguarsi alla disciplina dal medesimo recata
TARIFFA CORRISPETTIVA (20.27)I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono attivare una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. Nella commisurazione della tariffa si può tenere conto dei criteri determinati dal DPR 158/1999.La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani
TASICome la maggiorazione TARES, ha sempre natura tributaria (imposta).
REGOLAMENTO (22)Deve individuare:1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;2) l’individuazione dei servizi indivisibili e l’indicazione analitica, per ciascuno di essi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.
PRESUPPOSTO (21.1-3)Possesso o detenzione a qualsiasi titolo di:- fabbricati- aree scoperte - aree edificabiliSono escluse ex lege: - le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali imponibili, non operative; - le aree comuni condominiali non detenute o occupate in via esclusiva.
SOGGETTI PASSIVI (21.3-4)Coloro che realizzano il presupposto.Solidarietà tra coutilizzatori per l’unica obbligazione tributaria.Detenzione temporanea, non superiore a 6 mesi nello stesso anno solare: soggetto passivo è il solo possessore
IMMOBILE OCCUPATO DAL NON POSSESSORE (21.9)Il possessore e l’occupante non sono tenuti in solido, ma a un’autonoma obbligazione tributaria. La quota dell’occupante è stabilita dal comune fra il 10% e il 30%La restante parte è corrisposta dal possessore