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Le conflittualità più ricorrenti nelle separazioni/divorzi. In presenza di figli, spesso, il conflitto dal piano coniugale si sposta su un piano genitoriale scatenando conflittualità per lo più:. Relative all’aspetto economico
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In presenza di figli, spesso, il conflitto dal piano coniugale si sposta su un piano genitoriale scatenando conflittualità per lo più:
Relative all’aspetto economico - problemi sulla corresponsione dell’assegno di mantenimento • Relative all’aspetto relazionale- conflitti sull’affidamento dei figli/potestà genitoriale -comportamenti con implicazioni penali
Le conflittualità relative all’aspetto relazionale possono realizzarsi attraverso la messa in atto, da parte di un genitore, di comportamenti “mobbizzanti” e ripetuti a danno dell’altro genitore, tendenti ad escluderne o ad emarginarne il ruolo nei confronti dei figli.Più spesso colpiscono il genitore che non vive con i figli, generalmente il padre.
Sindromi emergenti nella conflittualità legale da separazione genitoriale • La sindrome di Alienazione Genitoriale – PAS (R. A. Gardner) disturbo che insorge essenzialmente nel contesto di controversie per l'affidamento dei figli. La sua principale manifestazione è la campagna di denigrazione da parte del bambino nei confronti di un genitore, senza nessuna giustificazione. Essa deriva dalla sommatoria di due componenti: indottrinamento da parte di uno dei genitori che programma (lavaggio del cervello) e il contributo personale del minore alla denigrazione dell'altro genitore. (Può o meno sconfinare nel penale)
La sindrome della Madre Malevola (I.D. Turkat) una serie di azioni malevoli (es. menzogne) e comportamenti dolosi messi in atto dalla ex moglie contro l’ex marito da cui ha divorziato o sta divorziando, per es. per punirlo, per allontanarlo o escluderlo dalla vita dei figli. Uno schema comportamentale anomalo sempre più frequente nei divorzi di genitori con figli. (Alta percentuale implica fattispecie penali) • La sindrome del Padre Interdetto (G.L. Rowles) Una serie di fattori di stress che possono investire i padri divorziati, associati a traumi da divorzio da perdita del ruolo paterno. Si manifesta attraverso sintomi di depressione e di stress post traumatico che investono gli ambiti di vita quotidiana (es. ripercussioni sul lavoro) (Raramente sfocia in comportamenti penali)
Alcuni comportamenti che possono verificarsi in un contesto di conflittualità...
Ostacoli alle frequentazioni es. - inventando scuse banali - mentendo sullo stato di salute del bambino - impegnando il bambino in attività ricreative nei giorni che devono passare con il padre... • Delegittimazione del ruolo paterno es. - denigrazione - parole di squalifica in presenza dei figli - soddisfazione ai desideri di figli che l’altro genitore disapprova senza interpellarlo...
Riduzione del ruolo decisionale es. - mancate informazioni sull’andamento scolastico - mancate informazioni sulle attività ricreative... • Alienazione dei figli dal padre es. • intraprendendo un contenzioso eccessivo • false accuse
Tali comportamenti possono sconfinare nel penale o rientrare in precise fattispecie di reato. Tuttavia quando si tratta di comportamenti di un genitore, ostativi al diritto alla libera relazione del figlio con l’altro genitore, interviene, su ricorso dell’interessato, il giudice civile ex art. 709 ter c.p.c. (introdotto dalla legge 8 febbraio 2006, n. 54 sull’affidamento condiviso)
Comportamenti con implicazioni penali • Calunnia art. 368 c.p. • Mancato rispetto doloso dell’ordinanza del giudice art. 388 c.p. • Maltrattamenti art. 572 c.p. • Sottrazione di minore art. 573 c.p. • Percosse art. 581 c.p. • Lesioni art. 582 c.p. • Ingiurie art. 594 • Violenza privata art. 610 c.p. • Minacce art. 612 c.p. • Danneggiamento art. 635 c.p. • Appropriazione indebita art. 646 c.p.
Tribunale di Catania, ordinanza 11 luglio 2006 Quando sussistano comportamenti posti in essere dalla madre volti ad impedire al padre di tenere con sé la prole, il giudice deve invitare il genitore inadempiente ad astenersi da tale condotta altamente pregiudizievole per il corretto sviluppo dei rapporti fra il padre e i minori, la quale potrà in prosieguo, ove perdurante, comportare l’adozione delle misure previste dall’art. 709-ter c.p.c.»
Nei casi di affidamento esclusivo La giurisprudenza ha ribadito che il genitore affidatario ha l’obbligo di cooperare al fine della realizzazione del diritto di visita del coniuge non affidatario assumendo iniziative necessarie ed opportune affinché venga recuperata la figura dell’altro genitore. Entrambe i coniugi devono adoperarsi, pena la decadenza dalla potestà genitoriale, per consentire e facilitare al minore il recupero del rapporto con il padre. (Tribunale per i Minorenni di Catanzaro decreto 28 novembre 2006)
...nelle aule giudiziarie Non sempre, comunque, risulta agevole dimostrare che comportamenti di tal genere si siano realmente verificati
Conflitti sulla potestà o sulle modalità di affidamento • Previsto un articolo ad hoc art. 709 ter c.p.c. L’articolo è funzionale a garantire il corretto funzionamento delle modalità di affidamento stabilite in un atto già emesso ossia a consentirne l’esecuzione attraverso l’adozione di misure coercitive (esecuzione indiretta)
L’art. 709 ter c.p.c. “Per la soluzione delle controversie insorte tra i genitori in ordine all'esercizio della potestà genitoriale o delle modalità dell'affidamento é competente il giudice del procedimento in corso. Per i procedimenti di cui all'articolo 710 é competente il tribunale del luogo di residenza del minore. A seguito del ricorso, il giudice convoca le parti e adotta i provvedimenti opportuni. In caso di gravi inadempienze o di atti che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento, può modificare i provvedimenti in vigore e può, anche congiuntamente:
1) ammonire il genitore inadempiente; 2) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti del minore; 3) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti dell'altro; 4) condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 75 euro a un massimo di 5.000 euro a favore della Cassa delle ammende. I provvedimenti assunti dal giudice del procedimento sono impugnabili nei modi ordinari.”
Violazioni o inadempienze in ordine alle statuizioni concernenti l’affidamento dei minori Tutela in sede civile:
Art. 709ter c.p.c. • Soluzione controversie il giudice adotta provvedimenti opportuni (es. inibendo le condotte pregiudizievoli) Se la condotta pregiudizievole è reiterata • Violazione o inadempienze il giudice adotta anche congiuntamente i seguenti provvedimenti 1) ammonire il genitore inadempiente; 2) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti del minore; 3) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti dell'altro; 4) condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 75 euro a un massimo di 5.000 euro a favore della Cassa delle ammende. I provvedimenti assunti dal giudice del procedimento sono impugnabili nei modi ordinari.
L’art. 388 c.p. “Chiunque, per sottrarsi all'adempimento degli obblighi civili nascenti da una sentenza di condanna, o dei quali è in corso l'accertamento dinanzi l'Autorità giudiziaria, compie, sui propri o sugli altrui beni, atti simulati o fraudolenti, o commette allo stesso scopo altri fatti fraudolenti, è punito, Qualora non ottemperi alla ingiunzione di eseguire la sentenza, con la reclusione fino a tre anni o con la multa da lire duecentomila a due milioni. La stessa pena si applica a chi elude l'esecuzione di un provvedimento del giudice civile, che concerna l'affidamento di minori o di altre persone incapaci, ovvero prescriva misure cautelari a difesa della proprietà, del possesso o del credito.”
Tribunale di Roma Sez. 2 penalesentenza 19.6.06, n. 20160 Massima redazionale “Per l’integrazione della condotta elusiva dell’art. 388, c.p.comma 2, in relazione ad un provvedimento emesso dal giudice civile in ordine all’affidamento dei figli minori di una coppia di coniugi separati legalmente, non è sufficiente la semplice inattività di uno di essi al fine di agevolare il diritto di visita dell’altro di visitarli. Deve invece riconoscersi la configurabilità del reato in questione quando, richiedendosi da parte del soggetto obbligato ai comportamenti ingiunti con il menzionato provvedimento una certa attività collaborativa, questa venga ingiustificatamente negata. Tale deve essere la qualificazione della condotta assunta dal coniuge affidatario che si opponga al diritto dell’altro genitore di visitare i figli vieppiù quando questi, lungi dal rifiutarsi semplicemente di dare attuazione al provvedimento, nasconda i minori o li trasferisca in un’altra abitazione” (F.Ultz)