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RESCISSIONE/RISOLUZIONE. L a nullità e l’annullabilità sono SANZIONI per l’invalidità del contratto contrario a norme imperative ;
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RESCISSIONE/RISOLUZIONE • La nullità e l’annullabilità sono SANZIONI per l’invalidità del contratto contrario a norme imperative; • La RESCISSIONE e la RISOLUZIONE del contratto sono RIMEDI nel caso che il contratto, valido in tutti gli elementi, presenti anomalie dovute a circostanze esterne.
RESCISSIONE Rimedio per anomaliechesiverificanonelmomentodellaconclusione del contratto.
RESCISSIONE Due casi: • la rescissione del contratto concluso in stato di pericolo; • la rescissione del contratto concluso in stato di bisogno.
CONTRATTO CONCLUSO IN STATO DI PERICOLO • Seuna parte accetta delle obbligazioni ingiuste per la necessità di salvare se o altri da un pericolo attuale di un grave danno alla persona,può chiedere la rescissione del contratto. • La controparte deve essere a conoscenza dello stato di pericolo.
PRESUPPOSTI • Il contratto deve essere stipulato a condizioni inique: una prestazione deve quindi avere un valore di gran lunga superiore rispetto all’altra • La situazione di pericolo deve essere attuale: deve cioè ricorrere nel momento in cui il contratto è stato concluso. • Il pericolo deve consistere nel pericolodi un danno grave alla persona del contraente o di un terzo.
CONTRATTO CONCLUSO IN STATO DI BISOGNO • Se una parte accetta una prestazione sproporzionata rispetto a quella dell’altra parte per lo stato di bisogno in cui trovaedel quale l'altra ha approfittato per trarne vantaggio, la parte danneggiata può domandare la rescissione del contratto.
PRESUPPOSTI • SPROPORZIONE: il valore di una delle prestazioni deve eccedere di oltre la metà il valore dell’altra • STATO DI BISOGNO in cui versa la parte danneggiata può essere inteso come difficoltà economichedi notevole importanza • Lo squilibrio deve persisterefino al momento in cui viene domandata la rescissione • E’ necessario che il contraente che ne ha tratto vantaggioabbia approfittatodella particolare condizione di debolezza dell’altra parte.
L’azione di rescissione • L’azione di rescissione si prescrive nel breve termine di un anno dalla stipulazione del contratto. • La sentenza del giudiceha effetto retroattivo tra le parti: le prestazioni già eseguite dovranno quindi essere restituite • Sono salvi i diritti dei terzi, anche se erano in mala fede. • il contratto rescindibile non può essere convalidato