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AUTONOMIA STATUTARIA E POTESTA’ REGOLAMENTARE. A cura del Dott. Giovanni Di Pangrazio. L’autonomia statutaria del Comune e della Provincia L’autonomia regolamentare del Comune e della Provincia. Testo Unico Enti Locali D. Lgs. 267/2000. Art. 3.
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AUTONOMIA STATUTARIA E POTESTA’ REGOLAMENTARE A cura del Dott. Giovanni Di Pangrazio
L’autonomia statutaria del Comune e della Provincia • L’autonomia regolamentare del Comune e della Provincia
Testo Unico Enti LocaliD. Lgs. 267/2000 Art. 3 Le comunità locali, ordinate in Comuni e Province, sono autonome (comma 1) I Comuni e le Province hanno autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell’ambito dei propri statuti e regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica (comma 4)
Autonomia Comuni, Province e Città Metropolitane, in quanto enti esponenziali e rappresentativi delle sottostanti collettività, sono dotati di autonomia oggi esaltata dalla novella del titolo V della parte seconda della Costituzione, disposta con Legge cost. 3/2001.
AUTONOMIA STATUTARIA E REGOLAMENTARE Gli enti possono emanare norme giuridiche aventi efficacia nell’ordinamento generale POLITICO-AMMINISTRATIVA Gli enti perseguono i propri fini sulla base di scelte assunte indipendentemente dagli indirizzi del livello di governo centrale IMPOSITIVA E FINANZIARIA Gli entipossono imporre tributi e provvedere ad impiegare le proprie risorse finanziarie secondo i criteri contenuti in un bilancio predisposto ed approvato dai propri organi di direzione ORGANIZZATIVA Gli entipossono modulare l’organizzazione secondo le proprie esigenze, nel rispetto dei principi fissati da leggi statali AMMINISTRATIVA Gli entipossono emanare atti amministrativi che hanno la stessa efficacia di quelli statali
STATUTO Articolo 6 T.U.E.L. • I Comuni e le Province adottano il proprio statuto. • Lo statuto, nell’ambito dei principi fissati dal Testo Unico, stabilisce le norme fondamentali dell’organizzazione dell’ente e, in particolare, specifica le attribuzioni degli organi e le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze, i modi di esercizio della rappresentanza legale dell’ente, anche in giudizio.
STATUTO Articolo 6 T.U.E.L. Lo statuto stabilisce, altresì, i criteri generali in materia di organizzazione dell’ente, le forme di collaborazione fra Comuni e Province, della partecipazione popolare, del decentramento, dell’accesso dei cittadini alle informazioni e ai procedimenti amministrativi, lo stemma e il gonfalone e quanto ulteriormente previsto dal presente testo unico.
STATUTO Articolo 6 T.U.E.L. 3. Gli statuti comunali e provinciali stabiliscono norme per assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125, e per promuovere la presenza di entrambi i sessi nelle Giunte e negli organi collegiali del Comune e della Provincia, nonché degli enti, aziende ed istituzioni da essi dipendenti.
STATUTO Articolo 6 T.U.E.L. 4. Gli statuti sono deliberati dai rispettivi Consigli con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modifiche statutarie.
CARATTERI DELLO STATUTO (1) • Necessarietà, nessun ente locale può rinunciare ad avere il proprio statuto; • Unicità ed esclusività, ciascun ente adotta un proprio statuto che, adeguando la normativa statale alle esigenze caratterizzanti il territorio e la popolazione che vi è insediata, è esclusivo; • Veridicità delle indicazioni delle finalità istituzionali dell’ente, per cui lo statuto si propone come l’immagine dell’ente;
CARATTERI DELLO STATUTO (2) • Stabilità, intesa come necessità per la carta costituente dell’ente di essere studiata in proiezione e con caratteri di durevolezza; • Normatività, con tutte le conseguenze che ne derivano (capacità di innovare l’ordinamento, efficacia generale ed astratta, collocazione nel sistema delle fonti, ricorribilità per violazione di legge, applicazione del principio iura novit curia); • Specialità, nel senso che lo statuto comunale prevale o provinciale prevale, come norma speciale, sulla norma di diritto comune, cioè sulla legge.
IL CONTENUTO DELLO STATUTO • L’art. 4 della Legge La Loggia (L. 131/2003), al comma 2, delinea per sommi capi il contenuto degli Statuti degli Enti Locali. • gli statuti sono chiamati a stabilire i principi di organizzazione e funzionamento dell’ente; le forme di controllo, anche sostitutivo; le garanzie delle minoranze; le forme di partecipazione popolare. • Tale disposizione riproduce in forma riassuntiva quanto detto dall’art. 6 del T.U. a tenore del quale è possibile distinguere tra: • Contenuto obbligatorio • Contenuto facoltativo
PROCEDIMENTO DI APPROVAZIONE DELLO STATUTO Lo statuto è approvato con delibera consiliare votata in seduta pubblica e con voto palese. La delibera deve ottenere il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri previsti per l’ente. Qualora tale maggioranza qualificata non dovesse essere raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo Statuto viene approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri. Scompare, a seguito dell’abrogazione dell’art. 130 della L. Cost. 3/2001, la fase dell’invio della delibera contenente lo statuto al CO.RE.CO. per il sindacato di legittimità.
PUBBLICAZIONE DELLO STATUTO Avviene in triplice forma: • nell’Albo Pretorio dell’ente per 30 giorni consecutivi • Nel Bollettino Ufficiale della Regione (BUR) • Nella Raccolta ufficiale degli statuti presso il Ministero dell’Interno Di tali pubblicazioni, tuttavia, solo la prima assume rilievo affinchè lo statuto divenga esecutivo (art. 6, comma 5, T.U.)
AUTONOMIA REGOLAMENTARE Art. 117, comma 6, L. cost. 3/2001 Art. 4 L.131/2003 Art. 7 D. Lgs. 267/2000
Art. 117 L. Cost. 3/2001 • I comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.
Art. 4 L.131/2003 Attribuisce ai regolamenti degli Enti Locali la funzione di disciplinare, nel rispetto delle norme statutarie, l’organizzazione degli enti medesimi. Ad essi, in particolare, è riservata la disciplina dell’organizzazione, dello svolgimento e della gestione delle funzioni dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane, nel rispetto di quanto stabilito dalle leggi statali e regionali che ne assicurano i requisiti minimi di uniformità.
Art. 7 D. Lgs. 267/2000 Comuni e Province, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo Statuto, adottano regolamenti nelle materie di propria competenza, che sono: • l’organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione; • Il funzionamento degli organi e degli uffici; • L’esercizio delle funzioni.
Art. 7 bis T.U.Sanzioni amministrative Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro.
NATURA GIURIDICA DEI REGOLAMENTI Dalla lettura dell’art. 7 del T.U. si ricava che i regolamenti devono essere adottati dagli enti locali nel rispetto dei principi dettati dalla legge e dallo Statuto. Questa duplice soggezione fa di tali regolamenti delle fonti del diritto terziarie o subsecondarie.
IL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DEI REGOLAMENTI Ogni regolamento del Comune o della Provincia (ad eccezione di quello sull’ordinamento degli uffici e dei servizi che è riservato alla Giunta) deve essere deliberato dal Consiglio comunale o provinciale, pubblicato, dopo l’approvazione, all’Albopretorio e decorsi 15 giorni da questa pubblicazione diviene efficace.