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CERTIFICAZIONE CREDITI - CIRCOLARE MEF n. 35 - 27/11/ 2012 CREDITO NON PRESCRITTO, CERTO, LIQUIDO ED ESIGIBILE:
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CERTIFICAZIONE CREDITI - CIRCOLARE MEF n. 35 - 27/11/ 2012 CREDITO NON PRESCRITTO, CERTO, LIQUIDO ED ESIGIBILE: NON PRESCRITTO: fermo Restando il requisito di non prescrizione del credito conseguente ad obbligazioni giuridicamente perfezionate per forniture di beni o servizi alla P.A. , le norme non indicano alcun termine entro il quale inoltrare le istanze di certificazione. CERTO: è il credito afferente ad un’obbligazione giuridicamente perfezionata per la quale sia stato assunto il relativo impegno di spesa, regolarmente registrato nelle scritture contabili. LIQUIDO: è definito una volta intervenuta la quantificazione dell’esatto ammontare del credito. ESIGIBILE: quando è verificata assenza di fattori che impediscono il pagamento del credito, quali l’eccezione di inadempimento, l’esistenza di un termine o di una condizione sospensiva. Le verifiche delle amministrazioni nella fase di rilascio non prevedono la richiesta del documento unico di regolarità contributiva (DURC): la regolarità contributiva è un requisito che non incide sulle caratteristiche del credito da certificare (certezza, liquidità ed esigibilità). 1 1
CERTIFICAZIONE CREDITI- CIRCOLARE MEF n. 35 - 27/11/ 2012 • D. L. 9 aprile 2013, n. 35 - c.d. Decreto debiti P.A. • le P.A. dovevano registrarsi sulla piattaforma • http://certificazionecrediti.mef.gov.it/CertificazioneCredito • entro il 29 aprile 2013 • Sanzioni disciplinari (articolo 7, comma 2), incidono sulla valutazione della performance individuale. • Sanzioni pecuniarie 100,00 europer ogni giorno di ritardo nella registrazione a carico dei dirigenti responsabili delle P.A. • Scarso utilizzo piattaforma: quindi sanzioni • Certificazione: necessaria per anticipi bancari 2 2 2
CERTIFICAZIONE CREDITI- CIRCOLARE MEF n. 35 - 27/11/ 2012 • D. L. 9 aprile 2013, n. 35 - c.d. Decreto debiti P.A. • LA TEMPISTICA • il 15 settembre 2013 è la data ultima di tutte le operazioni di certificazione; • nel periodo dal 1° giugno al 15 settembre 2013 vige l’obbligo di comunicare al MEF l’elenco dei crediti certi , liquidi, esigibili maturati al 31.12.2012, talecomunicazione vale quale certificazione del credito; • in presenza di certificazione omessa , incompleta o erronea il soggetto creditore chiede alla P.A. di correggere o integrare il documento. • In mancanza di risposta entro 15 giorni parte la richiesta per la nomina di un COMMISSARIO AD ACTA i cui oneri resteranno a carico della P.A. debitrice. 3 3 3
CERTIFICAZIONE CREDITI- CIRCOLARE MEF n. 35 - 27/11/ 2012 • D. L. 9 aprile 2013, n. 35 - c.d. Decreto debiti P.A. • Il soggetto creditore (o suo delegato) dà inizio al processo, presentando alla P.A. nei confronti della quale vanta un credito certificabile, un’istanza per la certificazione dello stesso. • Se la P.A. non provvede al rilascio della certificazione entro 30 giorni dalla ricezione dell’istanza, il soggetto creditore può chiedere, all’Ufficio Centrale di Bilancio o alla Ragioneria Territoriale dello Stato, la nomina di un COMMISSARIO AD ACTA, che provvederà al rilascio della suddetta certificazione in luogo della P.A. 4 4
Il soggetto creditore, ottenuta la certificazione, può recarsi presso: • una banca o un intermediario finanziario abilitato al fine di effettuare una cessione del credito ovvero per ottenere un’anticipazione a valere sullo stesso. • una sede dell’Agente della riscossione e chiedere la compensazione del credito certificato con le somme dovute per tributi erariali, tributi regionali e locali, contributi assistenziali e previdenziali, premi assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, entrate spettanti alla P.A. che ha rilasciato la certificazione, notificati entro il 30 aprile 2012. • La P.A. riceve le istanze di certificazione e, dopo aver effettuato gli opportuni riscontri, certifica il credito ovvero ne rileva l’inesigibilità o l’insussistenza, anche parziale. • Prima del rilascio della certificazione, per i crediti di importo superiore ai 10.000,00 euro, la P.A. verifica presso l’Agente della riscossione l’eventuale presenza di accertate inadempienze all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento. 5 5
CERTIFICAZIONE CREDITI- CIRCOLARE MEF n. 35 - 27/11/ 2012 • D. L. 9 aprile 2013, n. 35 - c.d. Decreto debiti P.A. • I CREDITORI SUBENTRANTI • A seguito dell’utilizzo della certificazione del credito ad opera del creditore originari possono diventare controparte della P.A.: • le banche e gli intermediari finanziari abilitati possono concedere anticipazioni o subentrare nel credito, in caso di cessione pro solvendo o pro soluto; • l’Agente della riscossione interviene in caso di compensazione del credito certificato con somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo. • GLI ALTRI ATTORI • Il processo di certificazione dei crediti coinvolge anche altri attori: • gli UCB(Uffici Centrali di Bilancio) e le - RTS(Ragionerie Territoriali dello Stato per le amministrazioni statali periferiche) –: • provvedono entro 10 giorni dalla ricezione della relativa istanza alla nomina del COMMISSARIO AD ACTA; • effettuano, inoltre, i riscontri previsti dalla normativa ai fini del rilascio della certificazione. • i COMMISSARI AD ACTA chesono nominati in caso di inerzia della P.A., dopo aver effettuato le opportune verifiche, provvedono entro 50 giorni dalla nomina, a certificare il credito o a dichiararne l’inesigibilità o l’insussistenza, anche parziale. 6 6
Il 22 ottobre 2012 è stata stipulata una convenzione tra MEF e ABI (associazione bancaria italiana) per l'accesso da parte delle banche e degli intermediari finanziari alla piattaforma elettronica per la certificazione del credito verso le amministrazioni pubbliche, ai sensi dei dd.mm. 25 giugno 2012. Il collegamento tra la piattaforma elettronica pubblica e il sistema finanziario permette a banche e intermediari finanziari di verificare direttamente lo stato del credito, velocizzando e semplificando le procedure di anticipazione o sconto per le imprese fornitrici della pubblica amministrazione. 7 7
CERTIFICAZIONE CREDITI- CIRCOLARE MEF n. 35 - 27/11/ 2012 D. L. 9 aprile 2013, n. 35 - c.d. Decreto debiti P.A. PROCEDURA DI PAGAMENTO DEL CREDITO CERTIFICATO La certificazione del credito rilasciata dalla P.A. debitrice contiene l’indicazione della data prevista di pagamento, che in ogni caso non può essere superiore ai 12 mesi dalla data di presentazione dell’istanza di certificazione. L’attività di certificazione comporta necessariamente che le P.A. accertino la disponibilità delle risorse finanziarie necessarie ai pagamenti, tenendo conto delle scadenze risultanti dalle certificazioni stesse: ciò al fine di preordinare, per tempo, le disponibilità di cassa, soprattutto nel caso in cui si debba procedere al pagamento di residui iscritti in bilancio ovvero dei residui perenti, per i quali è necessario procedere anche alla loro reiscrizione in bilancio in termini di competenza. Al fine di una efficiente programmazione dei pagamenti, le P.A. devono predisporre un crono-programma mensile degli stessi, che è oggetto delle comunicazioni mensili relative al monitoraggio di prescritte al paragrafo 8 della CIRCOLARE MEF N. 1 DEL 18.01.2013 (Piano Finanziario dei Pagamenti - CRONOPROGRAMMA) 8 8
CERTIFICAZIONE CREDITI- CIRCOLARE MEF n. 35 - 27/11/ 2012 • REGISTRAZIONE PIATTAFORME I.P.A. E P.C.C. • Per le P.A. l’accreditamento al sistema P.C.C. è effettuato a cura del Responsabile della P.A.(D.S. per le scuole), sul sito http://certificazionecrediti.mef.gov.it/CertificazioneCreditodoveè possibile reperire e consultare: • i decreti ministeriali volti a disciplinare i rapporti di credito e debito tra la P.A. e le imprese fornitrici; • la modulistica allegata ai decreti; • il manuale utente del sistema PCC; • le risposte alle domande più frequenti rivolte al servizio di assistenza (FAQ). • Il servizio di assistenza • Qualora nella documentazione e con le FAQ, non sia stata trovata una risposta soddisfacente alle proprie esigenze è possibile sottoporre un quesito all’assistenza certificazionecrediti@tesoro.it. 9 9
CERTIFICAZIONE CREDITI- CIRCOLARE MEF n. 35 - 27/11/ 2012 PROCEDURA REGISTRAZIONE I.P.A. (Indice Pubbliche Amministrazioni) Le P.A. debitrici possono accreditarsi al sistema PCC solo se già correttamente registrate nell’Indice Pubblica Amministrazione – IPA. Prima dell’accreditamento, occorre provvedere alla registrazionenel predetto indice sul sito Internet dell’IPA- http://www.indicepa.gov.it Il sito di riferimento è www.indicepa.gov.it - una volta entrati operare in basso a sinistra nell’apposito riquadro: “Per effettuare una ricerca, inserire nello spazio sottostante una o più parole contenute nel nome dell'ente da trovare”. FUNZIONE CERCA: E' possibile utilizzare anche la funzione di ricerca avanzata» Una volta Inserita la denominazione o il nome della città dove si trova la scuola comparirà la mascherina con i riferimenti dell’istituto scolastico indicato. Andare nel quadro “INFORMAZIONI DISPONIBILI” e cliccare sul secondo riquadro “VAI AI RIFERIMENTI DELL’AMMINISTRAZIONE”, posizionato accanto a quello denominato “PEC” . Quindi verificare i dati mancantisull’apposita mascherina: 10 10
CERTIFICAZIONE CREDITI- CIRCOLARE MEF n. 35 - 27/11/ 2012 PROCEDURA REGISTRAZIONE I.P.A. (Indice Pubbliche Amministrazioni) RIFERIMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE: Istituto Comprensivo – GIOVANNI PASCOLI Indirizzo Postale: Via Nicola Rossi NAPOLI Responsabile Amministrazione: Dirigente Scolastico DATO NON DISPONIBILE Sito istituzionale: Indirizzi e-mail: ICNA82000@pec.istruzione.it Elenco completo di tutte le PEC dell'Amministrazione: Categoria Amministrazione: Istituti di Istruzione Statale di Ogni Ordine e Grado Data accreditamento all'IPA: 01/09/2012 Codice Fiscale: Codice IPA Amministrazione: ist.sc.+ Cod.Mecc. della scuola Acronimo Amministrazione: (non necessario) Referente Amministrazione: Giovanni Malesci (funzionario del ministero) Rifacendosi al quadro proposto come esempio, si evidenziano le seguenti mancanze: 1) Responsabile amministrazione; 2) Sito istituzionale; 3) Codice fiscale. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ A questo punto bisognava inviare una e mail a: giovanni.malesci@istruzione.it recante l’indicazione dei dati mancanti. Lo stesso provvedeva ad inserirli ed inviare una mail di conferma alla scuola richiedente. Successivamente il MIUR Dipartimento programmazione e gestione risorse umane, finanziarie e strumentali, Dir. Gen. studi, statistica e sistemi informativi-Uff.4°-infrastrutture di rete e dotazioni tecnologiche, con le note AOODGSSSI n.2547 del 18 ottobre 2013 e n.2608 del 25 ottobre 2013 ha dato alle scuole sia la piena responsabilità rispetto agli adempimenti previsti dalla norma di settore e piena autonomia operativa sui contenuti dell’IPA, trasmettendo altresì anche le credenziali d’acceso all’area dell’Indice della Pubblica Amministrazione (iPA) riservata alle istituzioni scolastiche ed educative. Resta in carico al MIUR nella persona dell’ing. Giovanni Malesci, l’esercizio del ruolo di referente delle scuole verso iPA, al fine di coordinare le misure di tutela della «qualità dato» inserito in piattaforma. 11 11
CERTIFICAZIONE CREDITI- CIRCOLARE MEF n. 35 - 27/11/ 2012 PROCEDURA DI REGISTRAZIONE PIATTAFORMA P.C.C. http://certificazionecrediti.mef.gov.it/CertificazioneCredito Step 1) Scelta amministrazione : inserire codice fiscale; Step 2) Dati amministrazione: completare eventuali dati mancanti (Tipo “Ambito”) (Amministrazione Periferica); Step 3) Dati responsabile: inserire i dati del responsabile (D.S. per le scuole) con il numero di cellulare su ci sarà inviato un sms con il codice di attivazione (N.B. il numero deve essere intestato al dirigente (sim) + un documento; Step 4) Tipo firma (digitale) o firma tecnica generata dalla piattaforma (cod. PIN); Step 5) Allegati: scaricare il MODULO DI AUTODICHIARAZIONE e FIRMARLO. Poi si allegano alla mai a) il modulo, b) il documento di riconoscimento, c) il provvedimento di nomina; Step 6) Inoltro richiesta; Step 7) Fine. 12 12
CIRCOLARE R.G.S. n. 30 del 28 giugno 2013 funzionalità piattaforma elettronica certificazione crediti La circolare n.30 del 28/6/2013 della R.G.S. ha lo scopo di fornire alle amministrazioni pubbliche, tra cui anche le istituzioni scolastiche, elementi informativi per l’attuazione di talune disposizioni previste dal D.L. n.35, dopo che le prime indicazioni al riguardo erano state fornite con le circolari n. 17 del 10 aprile 2013 e n.19 del 24 aprile 2013, tenuto conto dell’entrata in funzione della funzionalità della piattaforma elettronica per la certificazione dei crediti predisposta dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato che consente la realizzazione dell’elenco dei debiti di cui al comma 4 dell’articolo 7, nonché delle modifiche al testo introdotte in fase di conversione del decreto legge. Proveremo di seguito a chiarire obblighi ed adempimenti connessi che, nello specifico, più da vicino interessano il lavoro delle istituzioni scolastiche. 13 13
CIRCOLARE R.G.S. n. 30 del 28 giugno 2013 funzionalità piattaforma elettronica certificazione crediti ELENCO DEI DEBITI DI CUI ALL’ ARTICOLO 7, COMMA 4 L’articolo 7,c.4del D.L. n.35 dell’8 aprile 2013, prescrive che le P.A., comprese le istituzioni scolastiche, sono tenute alla certificazione delle somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti e per obbligazioni relative a prestazioni professionali, ai sensi dell’articolo 9, comma 3-bis e 3-ter, decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Le stesse devonocomunicare, tramite la piattaforma per la certificazione dei crediti, nel periodo tra il 1° giugno 2013 ed il 15 settembre 2013, l’elenco completo dei debiticerti, liquidi ed esigibili, non estinti alla data della comunicazione, maturati al 31 dicembre 2012, dando indicazione dei dati identificativi dei rispettivi creditori. Tale comunicazione, limitatamente ai crediti che non siano stati oggetto di cessione o certificazione, è equivalente a certificazione del credito. 14 14
CIRCOLARE R.G.S. n. 30 del 28 giugno 2013 funzionalità piattaforma elettronica certificazione crediti ELENCO DEI DEBITI DI CUI ALL’ ARTICOLO 7, COMMA 4 A tal fine, sulla piattaforma elettronica per la certificazione di crediti, dal 31 maggio 2013, è attivo una nuovo pacchetto di funzioni, denominato “Ricognizione debiti”, che permette anche alle scuole accreditatedi scaricare i modelli per predisporre le comunicazioni dei debiti riferite a ciascun creditore, con separata evidenza di quelli già oggetto di cessione o certificazione, che dopo la compilazione, dovranno essere caricati a cura delle segreterie sul sistema, che provvederà a verificare la conformità dei dati immessi. Ciascuno dei documenti caricati dalle scuole in piattaforma acquista efficacia giuridica, anche i fini dei successivi utilizzi attraverso operazioni di anticipazione, cessione e compensazione delle somme per le quali la comunicazione equivale a certificazione del credito,solo dopo essere stato firmato elettronicamente attraverso il sistema. 15 15
CIRCOLARE R.G.S. n. 30 del 28 giugno 2013 funzionalità piattaforma elettronica certificazione crediti ELENCO DEI DEBITI DI CUI ALL’ ARTICOLO 7, COMMA 4 Si ricorda che tale sottoscrizione doveva essere effettuata al massimo entro il 15 settembre 2013 (termine al momento procrastinato “sine die”) e che, allo scopo di recepire eventuali segnalazioni previste dall’ultimo periodo del comma 4 dell’articolo 7, è consentito che le stazioni appaltanti/scuole possanno rendere visibile il documento caricato sul sistema al titolare dei crediti prima che la sottoscrizione intervenga. Tutti i dettagli tecnici sulle procedure da effettuare attraverso la piattaforma elettronica sono riportati dalla “Guida alla ricognizione dei debiti” pubblicata sulla Home page del sistema, all’indirizzo web: http://certificazionecrediti.mef.gov.it/CertificazioneCredito/home.xhtm 16 16
CIRCOLARE R.G.S. n. 30 del 28 giugno 2013 funzionalità piattaforma elettronica certificazione crediti COMUNICAZIONE AI CREDITORI E PUBBLICAZIONE SUL SITO DEI PAGAMENTI DA EFFETTUARE Anche le scuoledovevano, ai sensi di quanto disposto dall’art. 6, c.9 del D.L.n.35/2013: entro il 30 giugno 2013 comunicare ai creditori, a mezzo posta elettronica certificata (PEC), inviata all’indirizzo di posta elettronica certificata inserito nell’Indice nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti, l’importo e la data entro la quale provvederanno rispettivamente ai pagamenti dei debiti di cui agli articoli 1, 2, 3 e 5 del D.L. in parola entro il 5 luglio pubblicare,nel proprio sito internetl’elenco completo per ordine cronologico di emissione della fattura o della richiesta equivalente di pagamento, dei debiti per i quali è stata effettuata comunicazione, indicando l’importo e la data prevista di pagamento comunicata al creditore. 17 17
CIRCOLARE R.G.S. n. 30 del 28 giugno 2013 funzionalità piattaforma elettronica certificazione crediti COMUNICAZIONE AI CREDITORI E PUBBLICAZIONE SUL SITO DEI PAGAMENTI DA EFFETTUARE Non formavano, invece, oggetto di comunicazione ai creditori entro il 30 giugno 2013: i debiti già estinti prima della data di comunicazione i debiti dei quali non sia nota con certezza la data del pagamento, in quanto le risorse o gli spazi relativi non sono stati ancora ottenuti; i debiti dei quali non sia nota con certezza la data del pagamento oppure le risorse e gli spazi relativi saranno ottenuti, per un ammontare e ad una data non ancora conosciuti al momento della comunicazione; La scuole dovevano inoltre curare che la pubblicazione entro il 5 luglio nel proprio sito web istituzionale dell’elenco completo avvenisse in modo da non consentire la puntuale identificazione del creditore, riportando cioè, oltre a importo e data prevista, esclusivamentecodici identificativi della fattura, della richiesta equivalente di pagamento o di altro documento identificativo ( e non, per esempio, il nome o la ragione sociale dello stesso, l’indirizzo etc.). 18 18
CIRCOLARE R.G.S. n. 30 del 28 giugno 2013 funzionalità piattaforma elettronica certificazione crediti COMUNICAZIONE AI CREDITORI E PUBBLICAZIONE SUL SITO DEI PAGAMENTI DA EFFETTUARE L’accertamentodella regolarità contributiva ex art. 6, c.11-ter (richiesta DURC etc.) ai fini dei pagamenti, deve essere effettuato con riferimento alla data di emissione della fattura o richiesta equivalente di pagamento. Qualora dal Durc acquisito d’ufficio in modalità telematica si accerti una inadempienza contributiva a carico del creditore, si applicano le disposizioni dell’art. 4 del Regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per cui la scuola deve trattenere dal pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze, accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva, è disposto direttamente a favore agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. 19 19
CIRCOLARE R.G.S. n. 30 del 28 giugno 2013 funzionalità piattaforma elettronica certificazione crediti COMUNICAZIONE AI CREDITORI E PUBBLICAZIONE SUL SITO DEI PAGAMENTI DA EFFETTUARE L’articolo 7, c. 4-bis prevede entro il 30 aprile di ciascun anno, la trasmissione dell’elenco dei debiti certi, liquidi ed esigibili, maturati alla data del 31 dicembre dell’anno precedente. Le scuole dovranno provvedere a tale adempimento mediante la piattaforma elettronica per la certificazione dei crediti, attraverso una apposita funzionalità tenendo tuttavia conto che tale trasmissione ha effetti meramente ricognitivi e che l’inclusione nell’elenco non determina pertanto l’automatica certificazione prevista dal comma 6. Ai dirigenti responsabili di inadempimento viene applicata la sanzione di cui al comma 2 del medesimo articolo 7 che: 20 20
CIRCOLARE R.G.S. n. 30 del 28 giugno 2013 funzionalità piattaforma elettronica certificazione crediti COMUNICAZIONE AI CREDITORI E PUBBLICAZIONE SUL SITO DEI PAGAMENTI DA EFFETTUARE prevede la rilevanza ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. assoggetta i D.S.ad una sanzione pecuniaria pari a 100 euro per ogni giorno di ritardo. L’articolo 7, c.6 del D.L. n.35/2013 è relativo alla certificazione d’ufficio dei debiti inclusi nell’elenco dalle P.A. . Per i crediti non già oggetto di cessione o di certificazione è infatti previsto che l’inserimento nel predetto elenco, equivalga a certificazione. La formulazione originaria prevedeva che le certificazioni d’ufficio fossero in ogni caso rilasciate senza apposizione di una data prevista di pagamento, con la conseguenza di precludere l’utilizzo di dette certificazioni ai fini delle compensazioni con i debiti per tributi, contributi e premi. 21 21
CIRCOLARE R.G.S. n. 30 del 28 giugno 2013 funzionalità piattaforma elettronica certificazione crediti COMUNICAZIONE AI CREDITORI E PUBBLICAZIONE SUL SITO DEI PAGAMENTI DA EFFETTUARE In fase di legge di conversione, è stato introdotto un meccanismo per consentire la progressivaapposizione della data di pagamento ai debiti certificati d’ufficio ai sensi del comma 6, nei limiti delle risorse rese disponibili dal decreto legge in oggetto (sia attraverso la concessione di spazi finanziari sul patto di stabilità interno per gli enti locali, sia attraverso la concessione delle anticipazioni di liquidità per le altre P.A.). Ciò comporta che, nel momento in cui l’istituzione scolastica debitrice riceve notizia dell’entità delle risorse ad essa riconosciute e della data in cui tali risorse saranno effettivamente disponibili, è tenuta ad aggiornare l’elenco, indicando la data prevista di pagamento relativamente ad un determinato numero di debiti di importo corrispondente. 22 22
CIRCOLARE R.G.S. n. 30 del 28 giugno 2013 funzionalità piattaforma elettronica certificazione crediti COMUNICAZIONE AI CREDITORI E PUBBLICAZIONE SUL SITO DEI PAGAMENTI DA EFFETTUARE La disponibilità di risorse aggiuntive che dovesse successivamente intervenire comporterà l’apposizione della data ad ulteriori debiti, fino a quel momento certificati senza data. Appare utile ricordare che la data apposta sulla certificazione di un debito non può essere soggetta a successive modifiche ed aggiornamenti. L’articolo 7, c. 7-bis del D.L. n.35, pone a carico dei Dirigenti responsabili l’obbligo dell’aggiornamento costante nella piattaforma elettronica della registrazione dei debiti comunicati sia per garantire fini ricognitivi, sia per evitare che i creditori possano utilizzare, per le finalità previste dalla normativa in materia di certificazione, crediti che in realtà sono già stati pagati dall’amministrazione. 23 23
CIRCOLARE R.G.S. n. 30 del 28 giugno 2013 funzionalità piattaforma elettronica certificazione crediti COMUNICAZIONE AI CREDITORI E PUBBLICAZIONE SUL SITO DEI PAGAMENTI DA EFFETTUARE Ai dirigenti responsabili di inadempimento, dunque anche ai D.S. viene applicata la sanzione di cui al comma 2 del medesimo articolo 7 che: prevede la rilevanza ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale; comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. 24 24
LA SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI DURC Con la Legge 9 agosto 2013, n. 98“Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia” pubblicata in G.U. n. 194 del 20 agosto 2013, è stato convertito, con modificazioni, Il Decreto Legge n. 69 c.d. “Del Fare", approvato dal Consiglio dei Ministri il 15 giugno, e pubblicato in G.U. il 21 giugno 2013. Tale testo normativo all’art.31 “semplificazione in materia di DURC”stabilisce in via definitiva le regole previste per la richiesta, il rilascio e la validità del documento unico di regolarità contributiva, con interventi che riguardano per la maggior parte il D.L.vo n. 12/04/2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori servizi e forniture” ed il relativo “Regolamento di attuazione” D.P.R. 5/10/2010, n. 207. 25 25
LE NUOVE REGOLE Il DURC, in generale, nella fase degli accertamenti relativi alle clausole di esclusione dagli appalti pubblici era posto, dalla normativa pregressa, a corredo della documentazione a cura del soggetto a cui la P.A. affidava l'appalto. La stazione appaltante successivamente, avrebbe proceduto all’ verifica/acquisizione del documento di regolarità contributiva. Ora la legge, sgombrando finalmente il campo da incertezzeinterpretative del dettato normativo pregresso, innova sensibilmente l'iter in quanto prevedeespressamente per le stazioni appaltanti, dunque anche per le istituzioni scolastiche, e per gli enti aggiudicatori l'obbligo di “acquisire d'ufficio” il documento unico di regolarità contributiva. 26 26
LE NUOVE REGOLE La legge di conversione 9 agosto 2013 n. 98 innovala materia, nello specifico l’art. 31 intitolato “semplificazioni in materia di DURC”, al: comma 2 lett. a, modifica l’art.38 c.3 del D.L.vo 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei Contratti Pubblici”, disponendo che resta fermo per le stazioni appaltanti, comprese le istituzioni scolastiche autonome, l'obbligodi acquisire d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva; comma 2 lett. b, modifica l’art.118c. 6 del D.L.vo 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei Contratti Pubblici” disponendo che, ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva incorso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori. 27 27
LE NUOVE REGOLE Non è più previsto che per ricevere il pagamento, l'affidatario e i subappaltatori (per il suo tramite) trasmettano all'amministrazione o all'ente committente il DURC ma, lo stesso, deve essere “acquisto automaticamente d'ufficio” dalla stazione appaltante. La nuova norma, ricorrendo la fattispecie in cui venga evidenziata nel DURC, acquisito d'ufficio dalle amministrazioni aggiudicatrici, che il soggetto “affidatario” non sia in regola con il versamento dei contributi, prevede che si debba procedere comunque al pagamento agli aventi diritto delle competenze trattenendo l'importo corrispondente all'inadempienza risultante dal DURC. 28 28
LE NUOVE REGOLE • comma 3, pone a caricodella stazioni appaltanti comprese le istituzioni scolastiche autonome, che abbiano provveduto a trattere dal pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza contributiva accertata tramite DURC a carico del soggetto ”affidatario”, l’obbligo di disporre il pagamentodirettamente a favore degli enti previdenziali e assicurativi, compresa, se presente, la Cassa edile, per l'esecuzione dei lavori nei settori dell'edilizia. • comma 4, prevede che le stazioni appaltanti, comprese le istituzioni scolastiche autonome, nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, acquisiscano d’ufficioattraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità per le seguenti finalità: 29 29
LE NUOVE REGOLE • verifica della dichiarazione sostitutiva rilasciata dal soggetto che partecipa all'aggiudicazione dell'appalto, circa l'assenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, di norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali ex articolo 38, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. • aggiudicazione del contratto ai sensi dell'articolo 11, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006; • stipula del contratto; • pagamento degli stati avanzamento dei lavori o delle prestazioni relative a servizi e forniture; • certificati di collaudo, di regolare esecuzione, di verifica di conformità, attestazione di regolare esecuzione, e pagamento del saldo finale. 30 30
LE NUOVE REGOLE • comma 5, dispone che il DURC rilasciato per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha validità di centoventi giorni dalla data del rilascio, • Durante tale periodo di validità le stazioni appaltanti, comprese le istituzioni scolastiche, utilizzano il DURC per: • verifica della dichiarazione sostitutiva rilasciata dal soggetto che partecipa all'aggiudicazione dell'appalto, circa l'assenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, di norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali ex articolo 38, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. • aggiudicazione del contratto ai sensi dell'articolo 11, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006; • stipula del contratto; • contratti pubblici di lavori, servizi e forniture anche diversi da quelli per i quali è stato espressamente acquisito. 31 31
LE NUOVE REGOLE • Dopo la stipula del contratto, le stazioni appaltanti, comprese le istituzioni scolastiche autonome acquisiscono il DURC ogni centoventi giorni e lo utilizzandolo per: • pagamento degli stati avanzamento dei lavori; • pagamento delle prestazioni relative a servizi e forniture; • certificati di collaudo, di regolare esecuzione, di verifica di conformità, attestazione di regolare esecuzione, e pagamento del saldo finale. • Si ribadisce che per il pagamento del saldo finale è, in ogni caso, necessaria l'acquisizione di un nuovo DURC “ad hoc”. 32 32
LE NUOVE REGOLE comma 6,prevede che, nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture,le stazioni appaltanti, comprese le istituzioni scolastiche, acquisiscono d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità relativo ai subappaltatori ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 118, comma 8, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché per il pagamento degli stati avanzamento dei lavori o del saldo finale delle prestazioni relative a servizi e forniture ed inoltre per i certificati di collaudo, di regolare esecuzione, di verifica di conformità, attestazione di regolare esecuzione. 33 33
LE NUOVE REGOLE comma 7, prevede che nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, le stazioni appaltanti, comprese le istituzioni scolastiche, ai fini della verifica amministrativo-contabile, devono corredare i titoli di pagamento con il DURC anche in formato elettronico. comma 8, prevede che ai fini della verifica per il rilascio del DURC, in caso di mancanza dei requisiti per il rilascio di tale documento gli Enti preposti a tale adempimento, prima dell'emissione del DURC o dell'annullamento del documento già rilasciato, debbano invitare l'interessato, mediante comunicazione effettuata con posta elettronica certificata o, con lo stesso mezzo (PEC), per il tramite del consulente del lavoro, a regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a quindici giorni, indicando analiticamente le cause della irregolarità. 34 34
Mi piace concludere questo sintetico contributo che, certamente, non ha la pretesa di essere esaustivo in una materia che è in continua e repentina evoluzione, con una riflessione sul “crescendo esponenziale” di obblighi ed adempimenti che stanno aumentando a dismisura il carico di lavoro di quanti operano nelle scuole con grande dignità e sacrificio, trovandosi spesso a non vedersi attribuire alcun riconoscimento a fronte della professionalità e dell’impegno generosamente profusi. Comunque, buon lavoro a tutti! 35 35
" La realtà ed i sogni sono i fogli di uno stesso, grande …libro. Leggerlo in ordine è … vivere, sfogliarlo a caso è … sognare ! " Arthur Schopenhauer Grazie a tutti per la cortese attenzione, Salvatore Gallo ! 36