80 likes | 167 Views
Regolamento per l’autorizzazione all’esercizio di incarichi interni ed esterni retribuiti e per la disciplina delle incompatibilità del personale tecnico-amministrativo. Compensi aggiuntivi Pisa, 9 giugno 2009. Contratto Collettivo Integrativo.
E N D
Regolamento per l’autorizzazione all’esercizio di incarichi interni ed esterni retribuiti e per la disciplina delle incompatibilità del personale tecnico-amministrativo Compensi aggiuntivi Pisa, 9 giugno 2009 Dott.ssa Maria Donata Caputo
Contratto Collettivo Integrativo • Il fondo per la produttività collettiva, anche in relazione alle somme di cui ai commi 8 e 12, può essere integrato dalle Strutture con risorse a carico dei propri bilanci per effetto di economie di spesa, in particolare: • a) in caso di espletamento, da parte di personale interno dell’ Ateneo di particolare qualificazione, di prestazioni d’ opera o di servizi che altrimenti avrebbero dovuto essere affidati all’ esterno, sulla base di atti di programmazione risultanti da bilancio o da atti successivi; • b) in caso di processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento dei servizi esistenti, ai quali sia correlato un aumento delle prestazioni del personale in servizio. Dott.ssa Maria Donata Caputo
segue «Gli eventuali incrementi finanziati con “fondi propri” delle Strutture dovranno complessivamente essere compatibili con il limite previsto dal comma 189 della legge finanziaria 2006. A tal fine l’Amministrazione provvederà ad una preventiva ricognizione dei possibili incrementi per tutte le Aree e Strutture dell’Ateneo. • 17. I compensi annui, corrisposti con le integrazioni di cui al comma 16, saranno assegnati ai dipendenti in sede di ripartizione annua della produttività e secondo quanto disposto ai commi precedenti. • Per la remunerazione di particolari prestazioni professionali aggiuntive potrà essere erogato ai dipendenti un importo ulteriore, assegnato in sede di ripartizione annua della produttività e sempre a valere sulle integrazioni dei fondi a carico delle Strutture di cui al comma 16, che non potrà comunque superare l’importo massimo annuo di Euro 3000 lordo dipendente. Solo in relazione alle suddette prestazioni professionali aggiuntive i compensi potranno essere erogati anche al personale di Categoria D beneficiario dell’indennità di responsabilità di cui all’ art. 63, comma 3, del C.C.N.L. Dott.ssa Maria Donata Caputo
Segue.. • In ogni caso, i rappresentanti del personale nelle singole strutture dovranno essere preventivamente consultati in riferimento a tutte le somme erogate ai dipendenti. • I compensi annui pro capite corrisposti sul fondo per la produttività collettiva, comprensivo delle integrazioni a carico delle Strutture di cui al comma 16, non possono complessivamente superare l’importo di Euro 5000 lordo dipendente. • 18. Qualora successivamente alla ripartizione annuale della produttività di competenza di un determinato anno, siano disponibili risorse a carico del bilancio di una Struttura didattica, scientifica e di servizio o di una Struttura dell'amministrazione centrale, ai sensi del comma 16, tali integrazioni saranno accantonate e assegnate al personale successivamente, contestualmente alla prima ripartizione annuale utile e sempre compatibilmente con il limite previsto dal comma 189 della legge finanziaria 2006. . Dott.ssa Maria Donata Caputo
CCNL -ART. 75 - CONFERIMENTO E REVOCA DI INCARICHI AL PERSONALE DELLA CATEGORIA EP • 7. Al personale della categoria EP possono formalmente essere conferiti incarichi aggiuntivi dalle amministrazioni in cui prestano servizio o, su designazione delle stesse, da terzi. • 8. I relativi compensi sono corrisposti direttamente alle amministrazioni e confluiscono sui fondi di cui all’art. 90 (Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale della categoria elevate professionalità) per essere destinati al trattamento economico accessorio. Dott.ssa Maria Donata Caputo
9. Allo scopo di remunerare i maggiori oneri e responsabilità del personale della categoria EP che svolge incarichi aggiuntivi, viene corrisposta, in aggiunta alla retribuzione di posizione e di risultato, una quota ai fini del trattamento accessorio in ragione dell’impegno richiesto. Tale quota verrà definita nella contrattazione integrativa in una misura ricompresa tra il 50% e 66% dell’importo disponibile una volta detratti gli oneri a carico dell’Amministrazione. • 10. Nell'attribuzione degli incarichi aggiuntivi, le Amministrazioni seguono criteri che tengono conto degli obiettivi, priorità e programmi assegnati al dipendente di categoria EP, del relativo impegno e responsabilità, delle capacità professionali dei singoli, verificando che l’impegno richiesto per l’espletamento degli stessi sia compatibile con lo svolgimento delle funzioni attribuite con il provvedimento di incarico. Dott.ssa Maria Donata Caputo
Definizione fondi propri • Gli eventuali incrementi finanziati con “fondi propri”[1] dovranno complessivamente essere compatibili con il limite previsto dal comma 189 della legge finanziaria 2006. • [1]Per “fondi propri” si intendono quei fondi che non risultino a carico dei bilanci di funzionamento delle Strutture o del fondo di finanziamento ordinario dell’Ateneo. • Sarà necessario allegare alla richiesta di autorizzazione dell’incarico, il provvedimento del Responsabile della Struttura dal quale risulti la natura dei fondi e la loro provenienza Dott.ssa Maria Donata Caputo
Competenze accessorie da poter finanziare • Compenso lavoro straordinario • Compensi produttività collettiva • Fondo per il risultato cat EP_quota Dott.ssa Maria Donata Caputo