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ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI Circoscrizione del Tribunale di Catania. Seminario di approfondimento professionale “ La Gestione della verifica ispettiva in azienda ” Intervento su: “ I Ricorsi Amministrativi ” Catania 9 aprile 2014 Avv. Enrico La Malfa.
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ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI Circoscrizione del Tribunale di Catania Seminario di approfondimento professionale “La Gestione della verifica ispettiva in azienda” Intervento su: “I Ricorsi Amministrativi” Catania 9 aprile 2014 Avv. Enrico La Malfa
Riferimenti normativi e di prassi • Legge 24 novembre 1981, n. 689 (artt. 14, 18 e 22) • Legge 14 febbraio 2003 n. 30 (Legge Biagi) • Decreto Legislativo n. 124/2004 (artt. 16 e 17) • Circ. Min. Lav. n. 10/2006, n. 16/2010, n. 41/2010 • Decreto Legislativo n. 81/2008 (art. 14) • Legge 4 novembre 2010 n. 183 (art. 33) • Corte Costituzionale Sentenza 3 giugno 2013 n. 119
VERBALI E PROVVEDIMENTI ISPETTIVI • Il verbale di primo accesso ispettivo • Il verbale interlocutorio • Il verbale conclusivo degli accertamenti ispettivi in materia di lavoro, assistenza e previdenza sociale • Il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale, nelle ipotesi previste
VERBALE UNICO DI ACCERTAMENTO E NOTIFICAZIONE • Parte descrittiva - nominativo soggetto ispezionato, posizioni Inps, Inail, Cassa Edile, iscrizione CCIAA, CCNL, professionista abilitato, generalità responsabili aziendali, obbligato in solido per i contributi/premi e per le sanzioni amm.ve • Informazioni raccolte - generalità soggetti presenti durante l’accesso ispettivo; sede lavori e periodi riguardanti accertamento; documenti visionati; fonti di prova raccolte; risultanze dell’accertamento • Sezioni (5) -Sezione I/A: diffida/notificazione illecito amm.; Sezione I/B: diffida ora per allora e ammissione pagam. misura minima; Sezione II: notificazione illecito amm.; Sezione III: Strumenti di tutela; Sezione IV: procedura di notifica
CARATTERISTICHE DEL VERBALE DI ACCERTAMENTO • Natura Giuridica: sono atti amministrativi di conoscenza, che attestano ciò che il pubblico ufficiale verbalizzante ha fatto, visto o sentito nel corso dell’accesso ispettivo e fornisce certezza legale ai fatti ivi documentati • Finalità: mirano a rendere trasparente e, di conseguenza, sindacabile in sede giurisdizionale, la condotta dei verbalizzanti • Contenuto: riportare gli esiti dettagliati dell’accertamento con indicazione puntuale delle fonti di prova e degli illeciti rilevati; contenere dettagliata esposizione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche del provvedimento
Dichiarazione del Lavoratore • Fonte di prova: non è di per sé solo prova, ma funge da elemento indiziario liberamente valutabile dall’Autorità giudiziaria o Amministrativa che decide in sede di contenzioso. Per acquisire valenza probatoria deve essere confermata e corroborata da altri elementi documentali o dichiarativi • Data di inizio del rapporto: la dichiarazione del lavoratore deve essere confermata da altri elementi, ad esempio documentazione formale ed “informale” acquisita durante l’accesso o dal confronto con dichiarazioni di altri lavoratori o di terzi Le dichiarazioni riportate nel verbale devono restare anonime
La Difesa Amministrativa • Scritti Difensivi e audizione personale (art. 18 L. 689/1981) • Istanza di revoca della sospensione (art. 14 D.Lgs. 81/2008) • Ricorso alla Direzione Regionale del Lavoro (art. 16 D.Lgs. 124/2004) • Ricorso al Comitato Regionale per i Rapporti di Lavoro (art. 17 D.Lgs. 124/2004)
La Difesa Giudiziaria • Ricorso al Tribunale in funzione di Giudice unico per l’opposizione avverso l’ordinanza-ingiunzione della DTL • Azione di accertamento negativo dinnanzi al Giudice del Lavoro avverso verbali accertamento • Ricorso giudiziario contro i ruoli esattoriali
Ricorso Amministrativo Il ricorso amministrativo è un “atto ad iniziativa di parte”, propulsivo di un procedimento contenzioso dinanzi agli organi amministrativi specificamente individuati, il cui oggetto è l’impugnativa di un «Provvedimento Amministrativo» Norma fondamentale è il D.P.R. 24 nov. 1971, n. 1199
Ricorso alla Direzione Regionale del Lavoro(1a parte - art. 16 D.Lgs. 124/2004) • Atti impugnabili: ordinanze ingiunzioni della Direzione Territoriale Lavoro e i provvedimenti sospensione attività imprenditoriale (vedi infra) • Oggetto: ipotesi sanzionatorie relative agli adempimenti di tipo documentale (es. consegna della dichiarazione di assunzione in un rapporto regolare; l’omesso invio del prospetto informativo ai fini del collocamento obbligatorio; violazioni in materia di libro unico; violazioni in materia di orario di lavoro) <NO Sussistenza e Qualificazione rapporti di lavoro >
Ricorso alla Direzione Regionale del Lavoro(2a parte - art. 16 D.Lgs. 124/2004) • Termine per il ricorso: entro 30 gg. dalla notificazione dell’ordinanza ingiunzione • Decisione: Il Direttore della DRL deve decidere entro 60 gg. dalla presentazione del ricorso. Decorso tale termine senza decisione il ricorso si intende respinto • Tipologie di pronunciamento: • 1) Eliminatoria: accoglie il ricorso e annulla l’ordinanza; • 2) Confermativa: conferma integralmente il provvedimento; • 3) Innovativa: modifica in tutto o in parte l’ordinanza rideterminando l’importo sanzionatorio
Ricorso alla Direzione Regionale del Lavoro(3a parte - art. 16 D.Lgs. 124/2004) • Motivazione Decisione: nel provvedimento decisorio di riesame, la decisione deve avere la forma scritta e corredata da una logica e coerente motivazione, non per relationem, ma deve indicare il percorso logico seguito dall’organo decidente • Ricorso in opposizione: entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento del Direttore Regionale del Lavoro, o dalla scadenza del termine fissato per la decisione (60 gg.), è possibile ricorrere avverso l’ordinanza-ingiunzione in sede giudiziaria (già impugnata in sede gerarchica amministrativa)
Comitato Regionale per i rapporti di lavoro(composizione e funzionamento) • Direttore della Direzione Regionale del lavoro (che lo presiede) • Direttore Regionale dell’Inps • Direttore Regionale dell’Inail ______________ - Validamente costituito con la presenza dei tre componenti - Delibera con il criterio della maggioranza
Atti impugnabili innanzi al Comitato Regionale • gli atti di accertamento (cioè, i verbali di contestazione o notificazione di illecito amministrativo) • le ordinanze-ingiunzioni delle DTL • i verbali di accertamento degli Istituti Previdenziali e Assicurativi (INPS e INAIL) e degli altri Enti previdenziali • diffida accertativa per crediti patrimoniali che abbiano acquistato, con provvedimento del Direttore della DTL, valore di accertamento tecnico con efficacia di titolo esecutivo
Contenuto degli atti ricorribili Possono essere impugnati i verbali: • abbiano ad oggetto la sussistenza di un rapporto di lavoro (il ricorrente afferma l’inesistenza del rapporto accertato) • ovvero la diversa qualificazione (da intendersi esclusivamente come l'individuazione della tipologia contrattuale del rapporto di lavoro, quando è controversa la natura del rapporto di lavoro) • abbiano ad oggetto il disconoscimento del rapporto di lavoro (il ricorrente ritiene esistente un rapporto di lavoro considerato fittizio dal personale ispettivo)
Elementi Essenziali del Ricorso Amministrativo al Comitato Regionale per i rapporti di lavoro (1a parte) • La forma scritta (in carta libera – no imposta di bollo) • L’indicazione del Comitato Regionale per i rapporti di lavoro competente • L’identificazione del ricorrente o dei ricorrenti (trasgressore, obbligato in solido o entrambi) • L’identificazione del verbale di accertamento/ordinanza ingiunzione della DTL (elementi identificativi del provvedimento sanzionatorio, DTL emittente, data emissione, num. di protocollo, data di notificazione)
Elementi Essenziali del Ricorso Amministrativo al Comitato Regionale per i rapporti di lavoro (2a parte) • La specificazione dei motivi del ricorso (quali sono le ragioni per cui si chiede l’annullamento o la riforma del provvedimento impugnato, c.d. causa petendi) • L’individuazione dell’oggetto del ricorso (cosa si chiede, se l’annullamento totale o parziale o la riforma del provvedimento impugnato, c.d. petitum) • La sottoscrizione del ricorrente o dei ricorrenti
Termini e modalità di presentazione del ricorso • Tempi: il ricorso deve essere presentato nel termine perentoriodi 30 giorni dalla notifica del provvedimento impugnato (art. 2, c. 1, DPR n. 1199/71) • Modalità: il ricorso può essere presentato in modalità cartacea, brevi manu agli uffici della D.R.L., con racc. avviso di ricevimento, oppure con PEC agli indirizzi indicati nel provvedimento (in questi due ultimi casi è valida la data di spedizione come data di presentazione)
Termine per la decisioni del Comitato Regionale • Decisione espressa: il Comitato Regionale ha 90 giorni dalla presentazione del ricorso (inteso come “ricevimento” del ricorso e non come “data del provvedimento impugnato”) per decidere sullo stesso • Silenzio-rigetto: Decorso inutilmente detto termine (90 gg.) senza che il collegio abbia adottato un provvedimento espresso di decisione, il ricorso si intende respinto
Tipologie ed effetti delle decisioni • Decisione Eliminatoria:il provvedimento ispettivo viene annullato (nessuna azione sanzionatoria né di recupero contributivo o assicurativo potrà fare seguito all’iniziale accertamento; l’ordinanza ingiunzione viene annullata) • Decisione Confermativa:il Comitato conferma integralmente il provvedimento impugnato (Ufficio Affari Legali e Contenzioso procederà a predisporre l’ordinanza-ingiunzione o, se già emessa, attiverà le procedure di riscossione coattiva; gli Istituti procederanno con le azioni di recupero dei contributi e premi omessi e relative sanzioni civili) • Decisione Innovativa:il Comitato ridetermina la misura e l’oggetto dell’accertamento, modificando – in tutto o in parte – il provvedimento impugnato
Scarse tutele alle aziende dai comitati regionali (Italia Oggi del 14 gennaio 2014, pag. 30, di Mauro Parisi) Potersi difendere dagli ispettori del lavoro solo davanti al giudice. Sono, infatti, attualmente molto scarse le possibilità che un datore di lavoro che subisce un controllo ispettivo si veda riconoscere le proprie ragioni da uno dei 21 Comitati regionali per i rapporti di lavoro operanti in Italia. Anzi, in talune regioni affermare che le probabilità di successo di un ricorso amministrativo relativo a qualificazioni e sussistenza di rapporti di lavoro rasentano piuttosto lo zero. E’ stato provato che nel corso di giornate di attività di un Comitato Regionale (del Nord) tutti i ricorsi presentati erano stati respinti. Una valutazione corretta del caso da parte del Comitato, oltre a rendere non necessario l'intervento (e la spesa) per avvocati e giudici, potrebbe fare risparmiare all'azienda migliaia di euro di sanzioni.
Gratuità del contenzioso e brevità dei termini sono state le ragioni che avevano indotto il legislatore alla creazione del nuovo processo decisionale. Ma, soprattutto, su tutte, l'intenzione di deflazionare il contenzioso davanti ai tribunali. Le buone intenzioni e l'ottimismo, tuttavia, si sono dovute scontrare con una ben diversa, e oramai decennale, realtà dei fatti: "Ricorsi che mai hanno ottenuto risposta". Nella pratica si riscontra una evidente difficoltà, da parte degli stessi organismi, ad agire in posizione di effettiva terzietà: ossia di essere in grado di valutare serenamente l'oggettività dei fatti dedotti, anziché operare una diffusa difesa delle posizioni e degli interessi delle stesse amministrazioni del lavoro. La sensazione è quella che, piuttosto che creare malumori tra le amministrazioni, si lasci al giudice il compito di togliere le castagne dal fuoco
Sospensione Attività Imprenditoriale • D.Lgs 81/2008, art. 14: il provvedimento di sospensione si può adottare nel caso di impiego di personale non risultante dalla documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro nonché in caso di gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro • Circolare n. 33/2009 (“silenzio incidente”): decorso inutilmente il termine breve di 15 gg. il provvedimento impugnato perde efficacia • Decreto Legge 145/2013 (in vigore dal 24 dicembre 2013): inasprimento delle sanzioni per lavoro sommerso e irregolare con l’aumento del 30% delle somme da versare per ottenere la revoca del provvedimento di sospensione
Soggetti Titolari del potere di sospensione • gli organi di vigilanza del Ministero del lavoro, anche su segnalazione di altre Pubbliche Amministrazioni secondo le rispettive competenze • gli organi di vigilanza delle AA.SS.LL. (che hanno competenza generale in materia di sicurezza) • Il provvedimento di sospensione può essere adottato anche a seguito di verbali inviati da Funzionari Ispettivi di altri Enti (ad esempio, INPS, INAIL, od altri soggetti pubblici) che accertino la sussistenza dei presupposti della sospensione
Natura giuridica e presupposti • Natura Giuridica: il provvedimento di sospensione rappresenta un tipico provvedimento cautelare • Presupposti normativi per l’adozione: • Il primo presupposto ricorre quando venga accertato l’impiego di personale in nero (vedi ut supra) • Il secondo presupposto ricorre quando sussistono gravi e reiterate violazioni della disciplina in materia di salute e sicurezza sul lavoro
Ricorso alla Direzione Regionale del Lavoro(Art. 14, co. 9, D.Lgs. 81/08) • Sono proponibili, con tale mezzo di gravame ed entro 30 gg. dalla notifica del provvedimento di sospensione, tutte le argomentazioni difensive riguardanti questioni di legittimità o di merito del provvedimento impugnato • Il Direttore della Direzione Regionale del Lavoro deve pronunciarsi nel termine perentorio di 15 gg. dalla notifica del ricorso • Se non decide tempestivamente il ricorso amministrativo nel termine assegnato dal Legislatore, il provvedimento di sospensione decade e non ha più alcuna efficacia
Caratteristiche Ricorso ex art. 14 D.Lgs. 81/08 • Elementi Essenziali: vedi Ricorso al Comitato Regionale per i rapporti di lavoro • Termine: entro 30 gg. dalla notifica del provvedimento • Forma: il ricorso è redatto in carta semplice senza assoggettamento all’imposta di bollo • Trasmissione: il ricorso può essere inoltrato direttamente (brevi manu) presso la DRL oppure mediante raccomandata con a.r., o a mezzo PEC agli indirizzi e-mail istituzionali. Negli ultimi due casi vale da data di spedizione come data di presentazione