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Parliamo di diritto informatico La tecnologia corre molto più della regolamentazione dell'uso di essa da parte di tutti gli stati del mondo. Le normative cercano di tutelare il cittadino, il navigante e tutte le operazioni che vengono effettuate sulla rete, ma non sempre esse sono puntuali o precise per rispondere alle problematiche che sorgono ogni giorno. Le truffe, i reati informatici si moltiplicano senza che ci sia una difesa adeguata sia dal punto di vista tecnico che legale. Per comprendere tutti tali problemi abbiamo creato queste pagine che possono essere consultate liberamente per approfondire il tema che, naturalmente, non si esaurisce con le nostre puntualizzazioni. Nel sito, tuttavia, è possibile cercare leggi esistenti, schede tecniche ulteriori, partecipare la forum di discussione oppure chiedere una consulenza o acquistare la licenza di un nostro software. Per fare tutto ciò basta usare la barra del menu posta nella parte superiore di ognuna delle migliaia di pagine di questo sito.
Che cosa è la firmadigitale Nell'art. 1 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 (Disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, denominato Testo Unico in materia di Documentazione Amministrativa) è contenuta la seguente definizione legislativa di firma digitale: firma digitale è un particolare tipo di firma elettronica qualificata basata su un sistema di chiavi asimmetriche a coppia, una pubblica e una privata, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici. La firma (elettronica) pesante soddisfa i seguenti requisiti: 1. essere connessa in maniera unica al firmatario; 2. essere idonea ad identificare il firmatario; 3. essere creata con mezzi sui quali il firmatario può conservare il proprio controllo esclusivo; 4. essere collegata ai dati ai quali si riferisce in modo da consentire l'identificazione di ogni successiva modifica degli stessi dati.
Informazioni tutelate dalla privacy DecretoLegislativo del 30.6.2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei datipersonali, noto come codice sulla privacy e visualizzabile in questo sito nelle leggi) dal 1.1.2004 ha sostituito la legge n. 675/96 e molte altre disposizioni di legge e di regolamento in materia. Esso definisce come dati personali qualsiasi informazione relativa a persona fisica, giuridica, ente o associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale.
Diritti sul trattamano dei dati personali L'art. 7 del suddetto decreto 196/03 stabilisce che, in relazione al trattamento di dati personali: 1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: 1. dell'origine dei dati personali; 2. delle finalità e modalità del trattamento; 3. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 4. degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; 5. dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 3. L'interessato ha diritto di ottenere: 1. l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 2. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 3. l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 1. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 2. al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
Diritto d'autore in internet Formano oggetto del diritto d'autore tutte le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro e alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o l'espressione (art. 2575 c.c.). Il diritto d'autore si acquista originariamente con la creazione dell'opera, quindi l'opera appartiene a chi ne è l'autore (art. 2576 c.c.). Egli ha il diritto di disporne per ciò che attiene l'utilizzazione economica (non per la paternità, intesa come il diritto morale ad essere indicato quale autore dell'opera, che deve invece essere sempre riconosciuto al solo autore). Un esempio assai comune è quello che lega uno scrittore al suo editore. Lo scrittore è l'autore dell'opera letteraria, per meglio promuovere e distribuire l'opera, cede i propri diritti di utilizzazione economica ad un editore in cambio, normalmente, di una percentuale sugli incassi della vendita del libro. Anche se dovesse cedere tutti i diritti di utilizzazione economica, nessuno potrebbe togliergli il diritto ad essere riconosciuto quale padre dell'opera. La recente legge 248/00, modificando la legge 633/41, sempre attuale in materia di diritto d'autore, ha introdotto ulteriori ipotesi al fine di combattere la pirateria e la contraffazione, anche quella che si realizza via internet. Salvo particolari eccezioni, la tutela economica di un'opera dura sino a 70 anni dopo anno dalla morte dell'autore (i diritti economici derivanti dalle opere dell'ingegno possono essere ereditate). Ogni testo che mostri segni di creatività ed ingegno è tutelata dalla normativa sul diritto d'autore e non può essere copiata, riprodotta (anche in altri formati o su supporti diversi), né tantomeno è possibile appropriarsi della sua paternità. L'unica eccezione prevista dalla legge (art.70 legge 633/41) è di consentire un riassunto a scopo di studio, discussione, documentazione o insegnamento, purché vengano citati l'autore e la fonte. In questo caso, in cui non deve esservi scopo di lucro, nè motico di concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera si può prescindere dal consenso dell'autore. Dopo che sono trascorsi 70 anni dalla morte dell'autore cessano i diritti d'autore e la riproduzione è libera. Per quanto riguarda le fotografie e le immagini bisogna distinguere se esse hanno o meno un carattere artistico. Nel caso che si tratti di semplici opere fotografiche, all'autore spettano i diritti esclusivi di riproduzione, diffusione e spaccio di cui all'art. 88 legge 633/41. Qualora l'opera sia stata commissionata in un contratto di lavoro i diritti spettano al datore di lavoro (ma qualche sentenza è di parere contrario). La tutela di questo diritto dura venti anni dalla data di realizzazione della fotografia. L'art. 90 della legge 633/41, con riferimento alla diffusione delle opere di natura fotografica, prescrive che ogni esemplare della foto deve contenere: 1. il nome di chi detiene i diritti di utilizzazione economica (fotografo, datori di lavoro o committente); 2. l'indicazione dell’anno di produzione della fotografia, e - se la foto riproduce un'opera d'arte -; 3. il nome dell’autore dell’opera d’arte fotografata.
Diritti di chi acquista via internet Il D. lgs. 22.5.1999, n. 185 (visualizzabile tra le leggi presenti in questo sito), relativo alla protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza, stabilisce che il consumatore, in tempo utile, prima della conclusione di qualsiasi contratto a distanza, deve ricevere le seguenti informazioni (art. 3): 1. identità del fornitore e, in caso di contratti che prevedono il pagamento anticipato, l'indirizzo del fornitore; 2. caratteristiche essenziali del bene o del servizio; 3. prezzo del bene o del servizio, comprese tutte le tasse o le imposte; 4. spese di consegna; 5. modalità del pagamento, della consegna del bene o della prestazione del servizio e di ogni altra forma di esecuzione del contratto; 6. esistenza del diritto di recesso o di esclusione dello stesso ai sensi dell'articolo 5, co. 3; 7. modalità e tempi di restituzione o di ritiro del bene in caso di esercizio del diritto di recesso; 8. costo dell'utilizzo della tecnica di comunicazione a distanza, quando è calcolato su una base diversa dalla tariffa di base; 9. durata della validità dell'offerta e del prezzo; 10. durata minima del contratto in caso di contratti per la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi ad esecuzione continuata o periodica.