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L’organizzazione delle Scuole di specializzazione mediche: aspetti contrattuali e organizzativi. IL CONTRATTO DI FORMAZIONE SPECIALISTICA Art. 37 D.Lgs. 368/99:
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L’organizzazione delle Scuole di specializzazione mediche: aspetti contrattuali e organizzativi Dr. Massimo Visintin
IL CONTRATTO DI FORMAZIONE SPECIALISTICA Art. 37 D.Lgs. 368/99: 1. “…All'atto dell'iscrizione alle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia, il medico stipula uno specifico contratto annuale di formazione specialistica….. ….4. “…Il contratto e' annuale ed e' rinnovabile, di anno in anno, per un periodo di tempo complessivamente uguale a quello della durata del corso di specializzazione. Giunta Regionale n. 690 del 23 maggio 2011: “ il contratto di formazione specialistica ha la durata di un anno ed è automaticamente rinnovato di anno in anno per tutta la durata del corso di specializzazione, previa verifica delle condizioni legittimanti
I CONTRAENTI Art. 37 comma 3 D.Lgs. 368/99 : “…Il contratto e' stipulato con l‘Universita', ove ha sede la scuola di specializzazione, e con la Regione nel cui territorio hanno sede le aziende sanitarie le cui strutture sono parte prevalente della rete formativa della scuola di specializzazione….” Giunta Regionale Emilia Romagna n. 240 del 5-11-2007: Delega, in rappresentanza della Regione, ai Direttori Generali pro-tempore delle Aziende Sanitarie Ospedaliero – Universitarie di Bologna, di Ferrara, di Modena – Reggio Emilia e di Parma, nonché i Direttori Generali pro – tempore dell’Azienda USL di Bologna, di Modena nonché degli Istituti Ortopedici Rizzoli alla firma del contratto di formazione specialistica”. Per le scuole di specializzazione dell’Università di Modena e Reggio Emilia le Aziende delegate sono: - Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico di Modena; - Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena.
L’OGGETTO DEL CONTRATTO ART. 37, comma 1 ”….Il contratto e' finalizzato esclusivamente all'acquisizione delle capacita' professionali inerenti al titolo di specialista, mediante la frequenza programmata delle attivita' didattiche formali e lo svolgimento di attivita' assistenziali funzionali alla progressiva acquisizione delle competenze previste dall'ordinamento didattico delle singole scuole…. ossia… Svolgere le attività formative didattiche e professionalizzanti al fine di acquisire le conoscenze previste nel piano formativo individuale definito annualmente dal Consiglio della scuola.
IL PIANO FORMATIVO INDIVIDUALE Definisce: - le modalità di svolgimento delle attività teoriche e pratiche del medico in formazione specialistica; - la rotazione tra le strutture inserite nella rete formativa; - il numero minimo e la tipologia di interventi pratici da eseguire personalmente ed il relativo grado di autonomia. Viene approvato all’inizio di ogni anno accademico dal Consiglio della scuola e portato a conoscenza di ciascun medico in formazione specialistica.
GLI OBBLIGHI DELLO SPECIALIZZANDO • Assolvere un programma di formazione complessivo da ripartirsi tra attività teoriche e pratiche; • Svolgere almeno 38 ore settimanali di presenza rilevati con cartellino magnetico (badge), in conformità all’orario svolto dal personale medico del S.S.N.; • Compilare il libretto personale di formazione in cui sono riportati numero e tipologia di atti assistenziali certificati a cura del dirigente responsabile dell’unità operativa e controfirmati dal medico stesso.
GLI OBBLIGHI DELL’UNIVERSITA’ • Definire il piano didattico della scuola ed il piano formativo individuale annuale di ogni specializzando e garantire lo svolgimento delle attività formative previste; • far seguire lo specializzando da un tutore, designato annualmente dal Consiglio della scuola. Egli svolge un ruolo di supervisore del percorso formativo del medico in formazione e lo segue nella preparazione della tesi. • corrispondere allo specializzando in 12 rate mensili posticipate un trattamento economico annuo onnicomprensivo di € 25.000,00 per i primi 2 anni e € 26.000,00 dal terzo anno in poi.
GLI OBBLIGHI DI REGIONE (AZIENDA) E UNIVERSITA’ • Assicurare la partecipazione guidata dello specializzando alla totalità delle attività mediche dell’unità operativa alla quale è assegnato; • Assicurare la graduale assunzione di compiti assistenziali e l’esecuzione di interventi con autonomia vincolate alle direttive ricevute dal tutore, in coerenza al percorso formativo. In nessun caso l’attività del medico in formazione specialistica è sostitutiva di quella del personale medico di ruolo.
GLI OBBLIGHI DI REGIONE (AZIENDA) E UNIVERSITA’ La graduale assunzione di compiti assistenziali e la connessa progressiva attribuzione di responsabilità per ciascun medico in formazione, definite dal Consiglio della scuola, sono oggetto di accordo tra responsabile di struttura, tutor individuale, ed il medico in formazione. Il Protocollo Regionale definisce tre diversi livelli di autonomia: - Attività di appoggio: quando assiste il personale medico strutturato nello svolgimento delle sue attività; - Attività di collaborazione: quando il medico in formazione svolge personalmente procedure ed attività assistenziali specifiche, sotto il diretto controllo di personale medico strutturato; - Attività autonoma: quando il medico in formazione svolge autonomamente compiti che gli sono stati affidati in modo specifico e puntuale; il personale medico strutturato deve sempre essere disponibile per la consultazione e l'eventuale tempestivo intervento a giudizio dello specializzando. Sono escluse dall’esercizio in autonomiale prime visite di specialistica ambulatoriale, le attività di consulenza richieste dai medici di altre strutture ad eccezione delle attività rivolte a pazienti già valutati da un medico strutturato o seguiti da una struttura complessa secondo definiti protocolli o percorsi diagnostici.
GLI OBBLIGHI DELL’AZIENDA SANITARIA • provvedere, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa dei rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all’attività assistenziale svolta dal medico in formazione specialistica nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale; • offrire anche la polizza integrativa per colpa grave e conseguente rivalsa da parte dell’Azienda, in analogia con quanto previsto per il personale dipendente.
GLI OBBLIGHI DELL’AZIENDA SANITARIA Servizio di Prevenzione e Protezione: - identifica gli idonei dispositivi di protezione individuale da fornire ai medici in formazione specialistica, necessari per lo svolgimento in sicurezza delle attività sanitarie; - progetta e realizza, con il concorso del Servizio di Sorveglianza Sanitaria, i programmi di formazione ed informazione sui rischi, tenendo conto delle loro peculiarità professionali. Servizio di Sorveglianza Sanitaria: provvede alla sorveglianza sanitaria comprendente sia gli accertamenti preventivi (intesi a constatare l’assenza di controindicazioni alle attività svolte dai medici in formazione specialistica al fine di valutare la loro idoneità alla mansione specifica) sia gli accertamenti periodici (per controllare il loro stato di salute e confermare il giudizio di idoneità al lavoro specifico) anche al fine di fornire le previste relazioni annuali sullo stato di salute.
GLI OBBLIGHI DELL’AZIENDA SANITARIA Servizio di Fisica Sanitaria: - classificazione ai fini della radioprotezione del medico in formazione specialistica considerato professionalmente radioesposto; - fornisce i mezzi di sorveglianza dosimetrica per la misura dell’esposizione; - procede alla valutazione delle dosi; - fornisce ai medici in formazione specialistica i mezzi di protezione in relazione ai rischi a cui sono esposti; - provvede alla valutazione del rischio da radiazioni non ionizzanti. Scuole soggette a controllo dosimetrico per rischio radiologico e RM: • Anestesia, rianimazione e terapia intensiva; • Malattie apparato cardiovascolare; • Malattie apparato respiratorio; • Ortopedia e traumatologia; • Radiodiagnostica; • Radioterapia; • Urologia.
GLI OBBLIGHI DELL’AZIENDA SANITARIA Servizio mensa: Ai medici in formazione specialistica è consentito l’accesso alla mensa ed alle altre strutture logistiche di supporto della struttura sanitaria dove svolgono la propria attività formativa secondo le modalità e alle condizioni stabilite per il personale dipendente. Accesso al sistema informativo aziendale: Ai medici in formazione specialistica è consentito da parte del responsabile di struttura l’accesso alle attrezzature ed alla refe informatica ospedaliera quando necessario allo svolgimento della attività cliniche.
PARTICOLARI ISTITUTI Incompatibilità: • Il medico in formazione specialistica si impegna a non svolgere alcuna attività libero professionale all’esterno delle strutture assistenziali in cui effettua la formazione, né ad accedere a rapporti convenzionali o precari con il Servizio sanitario nazionale o con enti e istituzioni pubbliche e private. Eccezioni: 1) Il medico in formazione specialistica può sostituire a tempo determinato i medici di medicina generale convenzionati con il Servizio sanitario nazionale; 2) essere iscritto negli elenchi della guardia medica notturna, festiva e turistica, ma occupato solo in caso di carente disponibilità dei medici già iscritti nei predetti elenchi .
PARTICOLARI ISTITUTI Libera professione intra- muraria:“…E’ assicurata al medico in formazione specialistica la facoltà dell’esercizio della libera professione intramuraria, in coerenza con i titoli posseduti…” (art. 5 contratto tipo). Esempi: 1) Prestazioni fatte in ambito convenzionale dal Policlinico per conto dell’AVIS; 2) partecipazione di medici in formazione, al di fuori dell’orario di servizio, a sperimentazioni cliniche sponsorizzate; 3) in alcuni casi partecipazione a libera professione di equipe ed individuale a seconda del grado di autonomia nello svolgimento di attività assistenziali previsto nel piano formativo individuale.
DISCIPLINA DELLE ASSENZE Ferie: non determinano sospensione del trattamento economico le assenze per motivi personali preventivamente autorizzate, che non superino i trenta giorni lavorativi complessivi durante l’anno. Malattia/Maternità: Gli impedimenti temporanei superiori ai quaranta giorni lavorativi consecutivi per maternità, per la quale restano ferme le disposizioni previste dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n.151 (c.d. aspettativa “obbligatoria” e “facoltativa”), e malattia sospendono il periodo di formazione con obbligo per il medico in formazione specialistica di recupero delle assenze effettuate.
Gli accorpamenti delle scuole in aggregazioni/federazioni • Il Mur ha provveduto, a decorrere dall’a.a. 2008-2009 (data di attuazione della riforma degli ordinamenti didattici delle scuole di specializzazione) ad accorpare le scuole di specializzazione con meno di 3 contratti ministeriali per anno tra più sedi universitarie affidando ad una sola di esse la gestione amministrativa della scuola. • Alla sede amministrativa della scuola competono in via esclusiva le seguenti incombenze: • Pubblicazione del bando di ammissione e svolgimento relativa selezione; • Immatricolazione di tutti gli specializzandi e stipula del relativo contratto di formazione specialistica; • Corresponsione a tutti gli specializzandi del trattamento economico del contratto di formazione specialistica e riscossione delle tasse di iscrizione.
Gli accorpamenti delle scuole in aggregazioni/federazioni Attività gestite congiuntamente tra tutte le sedi universitarie facenti parte dell’aggregazione: - la commissione di concorso è composta da docenti, tra i quali almeno un rappresentante per ogni sede universitaria facente parte dell’aggregazione di scuola; - per l’articolazione del percorso didattico di tutti gli specializzandi verrà utilizzata la rete complessiva della Scuola composta dall’insieme delle reti formative delle singole scuole; - Il titolo finale sarà un “titolo congiunto” rilasciato da tutte le Università facenti parte della rete formativa della Scuola; - gestione del Comitato Ordinatore;
Gli accorpamenti delle scuole in aggregazioni/federazioni Il Comitato Ordinatore: Cos’è: E’ un organo collegiale cui spetta la responsabilità del coordinamento delle attività formative della scuola accorpata. Composizione: Il Comitato è presieduto dal Coordinatore dell’Università Sede Amministrativa e composto da ulteriori docenti per ciascuna Università Aggregata, tra cui i Coordinatori delle Università aggregate, e da rappresentanti degli specializzandi; Funzioni (previste dal D.Lgs. 368-99 per il Consiglio della Scuola): - individua l’offerta didattica per gli specializzandi sulla base dell’ordinamento didattico dell’Ateneo capofila e determina il piano formativo individuale di formazione; - determina i criteri per l’assegnazione alle varie sedi aggregate dei medici in formazione immatricolatisi, avendo cura di utilizzare un equo criterio di distribuzione - determina le modalità di svolgimento delle attività formative, delle valutazioni in itinere e della prova finale annuale, che possono essere svolte sia presso la Sede amministrativa che presso le Università aggregate.
Scuole aggregate nell’a.a. 2010-2011 con sede amministrativa presso l’Università di Modena
Scuole aggregate nell’a.a. 2010-2011 con sede amministrativa presso altro Ateneo