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Avv. Ernesto Belisario. DAE 2006. IL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA’: PROFILI GIURIDICI. Catania, 30 giugno 2006. Sommario. Introduzione al Sistema Pubblico di Connettività - Presentare i concetti base - Evidenziare le disposizioni maggiormente innovative
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Avv. Ernesto Belisario DAE 2006 IL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA’: PROFILI GIURIDICI Catania, 30 giugno 2006
Sommario • Introduzione al Sistema Pubblico di Connettività - Presentare i concetti base - Evidenziare le disposizioni maggiormente innovative - Tentare una corretta valutazione delle opportunità e dei profili problematici della nuova normativa
Imprevisti da evitare… http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/england/manchester/5031156.stm
Informatizzazione della P.A. • D. lgs. 28 febbraio 2005, n. 42 (SPC) • D. lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’Amministrazione digitale) “SECONDA FASE DIGITALIZZAZIONE P.A.” Direttiva del Ministro per l’Innovazione e le Tecnologie 4 gennaio 2005 Decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 159
Le Reti della P.A.: un po’ di storia • DPCM 15 febbraio 1989 “Coordinamento delle iniziative e pianificazione degli investimenti in materia delle automazioni delle amministrazioni pubbliche” • D. lgs. 12 febbraio 1993, n. 39 (art. 1: interconnessione e interoperabilità) • Linee strategiche AIPA 1995 – 1997: RETE UNITARIA della PUBBLICA AMMINISTRAZIONE • Direttiva PCM 5 settembre 1995 • Legge 15 marzo 1997, n. 59 (art. 15)
I limiti della RUPA • Amministrazioni Coinvolte (numero, realtà organizzativa, tecnologica e culturale) • Mutato assetto costituzionale (l. cost. 3/2001) ed amministrativo • Le applicazioni più utilizzate sono state le più semplici e le meno evolute mentre i servizi ulteriori sono stati adottati sporadicamente e per lo più in via sperimentale (Corte dei Conti, sez. centr. contr., 6 giugno 2003, n. 17/G). • La Corte dei Conti, (sez. riun., 27 aprile 2004, n. 8) ha messo in luce “la scarsa significatività dei risultati raggiunti e, soprattutto, le difficoltà a concludere con significative realizzazioni i progetti più innovativi”.
SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA’ D. lgs. 28 FEBBRAIO 2005 n. 42 Nuovo Capo VIII D. lgs. n. 82/2005 (artt. 72-87) • OBIETTIVI • Accrescere efficienza interna • Ottimizzare le risorse • Fornire servizi on line a cittadini, imprese e altre PA CdS parere n. 7904/04 “lungi dal limitarsi al riassetto della normativa vigente, riforma integralmente l’intero sistema”.
SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA’ Il SPC è l'insieme di infrastrutture tecnologiche e di regole tecniche, per lo sviluppo, la condivisione, l'integrazione e la diffusione del patrimonio informativo e dei dati della pubblica amministrazione, necessarie per assicurare l'interoperabilità di base ed evoluta e la cooperazione applicativa dei sistemi informatici e dei flussi informativi, garantendo la sicurezza, la riservatezza delle informazioni, nonché la salvaguardia e l'autonomia del patrimonio informativo di ciascuna pubblica amministrazione. (art. 73, comma 2, D. lgs. n. 82/2005)
Le amministrazioni coinvolte SPC - Amministrazioni dello Stato, - Aziende e le Amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo - Regioni, Province e Comuni - Comunità montane e loro consorzi e associazioni - Istituzioni universitarie - Istituti autonomi case popolari - Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni - Tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali - Amministrazioni, aziende e enti del Servizio sanitario nazionale. • RUPA • Amministrazioni Centrali • Adesione su base volontaria delle PAL
Il coordinamento informatico • “omogeneità nella elaborazione e nella trasmissione dei dati” in modo da consentire la comunicabilità tra i sistemi informatici della P.A. (C. Cost. n. 17/2004) • profili della legislazione relativi a: a) garantire l’interoperabilità e la cooperazione applicativa tra le Pubbliche Amministrazioni; b) assicurare una migliore efficacia della spesa informatica e telematica; c) generare significativi risparmi eliminando duplicazioni e inefficienze, promuovendo le migliori pratiche e favorendo il riuso; d) indirizzare gli investimenti nelle tecnologie informatiche e telematiche, secondo una coordinata e integrata strategia (C. Cost. n. 31/2005; C. Cost. 307/2004; C. Cost. n. 50/2005; C. Cost. 271/2005).
SPC: struttura e funzionamento • SERVIZI FORNITI: • Servizi base di connettività; • Servizi di sicurezza; • Servizi di interoperabilità di base; • Servizi di “cooperazione applicativa”. integrazione tra i sistemi informatici delle P.A. per garantire l’integrazione delle informazioni e dei procedimenti amministrativi (art. 72, lett. e) D. lgs. n. 82/2005).
SPC: struttura e funzionamento • PIENA RILEVANZA GIURIDICA DELL’ATTIVITA’ IN FORMA ELETTRONICA: • Art. 15, comma 2, legge n. 59/1997: atti amministrativi adottati con strumenti informatici e telematici validi e rilevanti a prescindere dalla loro trasposizione sul formato cartaceo. • Art. 76 D. lgs. n. 82/2005: “gli scambi di documenti informatici tra le pubbliche amministrazioni nell’ambito del SPC, realizzati attraverso la cooperazione applicativa e nel rispetto delle relative procedure e regole tecniche di sicurezza, costituiscono invio documentale valido ad ogni effetto di legge”.
SPC: gli attori • COMMISSIONE DI COORDINAMENTO SPC (artt. 79 e 80 D. lgs. n. 82/2005) • FORNITORI DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA’: • a) sistema multifornitore (o multiprovider); • b) sistema di qualificazione; • c) sistema rispettoso dell’assetto costituzionale-amministrativo.
SPC: questioni aperte • GARANTIRE L’EFFETTIVITA’ DEI SERVIZI DI COOPERAZIONE APPLICATIVA; • GARANTIRE L’EROGAZIONE DEI SERVIZI TELEMATICI DA PARTE DELLA P.A. Principi e diritti contenuti nel CAD
I principi • Lo Stato, le Regioni e le autonomie localiassicurano la disponibilità, la gestione, l'accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilità dell'informazione in modalità digitale e si organizzano ed agiscono a tale fine utilizzando con le modalità più appropriate le tecnologie dell'informazione e della comunicazione. • Le disposizioni del presente codice si applicano alle Pubbliche Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, salvo che sia diversamente stabilito, nel rispetto della loro autonomia organizzativa e comunque nel rispetto del riparto di competenza di cui all'articolo 117 della Costituzione. (art. 2, commi 1 e 2, D. lgs. n. 82/2005)
Dati delle P.A. 1/2 • Gli atti formati con strumenti informatici, i dati e i documenti informaticidelle Pubbliche Amministrazionicostituiscono informazione primaria ed originale da cui è possibile effettuare, su diversi tipi di supporto, riproduzioni e copie per gli usi consentiti dalla legge. • Nelle operazioni riguardanti le attività di produzione, immissione, conservazione, riproduzione e trasmissione di dati, documenti ed atti amministrativi con sistemi informatici e telematici, ivi compresa l'emanazione degli atti con i medesimi sistemi, devono essere indicati e resi facilmente individuabili sia i dati relativi alle Amministrazioni interessate, sia il soggetto che ha effettuato l'operazione. (art. 22, commi 1 e 2, D. lgs. n. 82/2005)
Dati delle P.A. 2/2 • 1.Le Pubbliche Amministrazioni gestiscono i procedimenti amministrativi utilizzando le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, nei casi e nei modi previsti dalla normativa vigente. • 2. La Pubblica Amministrazione titolare del procedimento può raccogliere in un fascicolo informatico gli atti, i documenti e i dati del procedimento medesimo da chiunque formati; all’atto della comunicazione dell’avvio del procedimento ai sensi dell’articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, comunica agli interessati le modalità per esercitare in via telematica i diritti di cui all’articolo 10 della citata legge 7 agosto 1990, n. 241. (art. 41, commi 1 e 2, D. lgs. n. 82/2005)
I nuovi diritti • 1.I cittadini e le imprese hanno diritto a richiedere ed ottenere l'uso delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni con le Pubbliche Amministrazioni centrali e con i gestori di pubblici servizi statali nei limiti di quanto previsto nel presente codice. • 1-bis. Il principio di cui al comma 1 si applica alle Amministrazioni regionali e localinei limiti delle risorse tecnologiche ed organizzative disponibili e nel rispetto della loro autonomia normativa. • 1-ter. Le controversie concernenti l'esercizio del diritto di cui al comma 1 sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. (art. 3, D. lgs. n. 82/2005)
Dati delle P.A. CAPO V DATI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E SERVIZI IN RETE • disponibilità dei dati (artt. 50-51) • accesso telematico (art. 52)
Disponibilità dei dati • Lo Stato, le Regioni e le autonomie locali assicurano la disponibilità, la gestione, l’accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilità dell’informazione in modalità digitale e si organizzanoed agiscono a tale fine utilizzando con le modalità più appropriate le tecnologie dell’informazione e della comunicazione. (art. 2, comma 1, D. lgs. n. 82/2005)
Disponibilità dei dati • I dati delle Pubbliche Amministrazioni sono formati, raccolti, conservati, resi disponibili e accessibili con l’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione che ne consentano la fruizione e riutilizzazione, alle condizioni fissate dall’ordinamento, da parte delle altre Pubbliche Amministrazioni e dai privati. (art. 50, comma 1, D. lgs. n. 82/2005)
SPC: questioni aperte • trasparenza dell’azione amministrativa – accesso telematico (art. 52) • Consultazione, anche per via telematica (art. 2 Deliberazione AIPA n. 51/2000); • Strumenti di identificazione; • Non invocabili difficoltà organizzative (CdS, VI, sent. n. 635/1998).
SPC: questioni aperte • ottimizzazione risorse • razionalizzazione flussi informativi – “decertificazione” - fruibilità (art. 58) “le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi non possono richiedere atti o certificati concernenti stati, qualità personali” e fatti che siano attestati in documenti già in loro possesso o che comunque esse siano tenute a certificare. Le P.A. sono infatti tenute ad acquisire d’ufficio, anche per via telematica, questi atti e i relativi dati. (art. 43, comma 1, DPR n. 445/2000)
Disponibilità dei dati AMMINISTRAZIONE TITOLARE • predispone • gestisce • eroga I SERVIZI INFORMATICI ALL’UOPO NECESSARI art. 60 Dpr n. 445/2000 • Diritto di accesso • Convenzioni • Titolarità dei dati
Disponibilità dei dati Adeguamento tecnologico ed organizzativo • Piena attuazione normativa protocollo informatico e gestione automatizzata dei procedimenti (Dpr n. 445/2000; Dpcm 31 ottobre 2000) • Conservazione dei dati e leggibilità dei documenti • FORMATI (art. 16 DPCM 31 ottobre 2000) • REQUISITI (art. 4 Deliberazione Aipa n. 51/2000) • - non alterabilità • - immutabilità • - interoperabilità
SPC: questioni aperte • ALLINEAMENTO DEI DATI DEI CITTADINI (art. 7 D. lgs. n. 196/2003); • TUTELA DELLA RISERVATEZZA DEI CITTADINI (art. 18 e 22 D. lgs. n. 196/2003)
SPC: questioni aperte • Sicurezza dei dati e dei sistemi (art. 51, D. lgs. n. 82/2005) “1. Le norme di sicurezza definite nelle regole tecniche di cui all’articolo 71, garantiscono l’esattezza, la disponibilità, l’accessibilità, l’integrità e la riservatezza dei dati. 2. I documenti informatici delle Pubbliche Amministrazioni devono essere custoditi e controllati con modalità tali da ridurre al minimo i rischi di distruzione, perdita, accesso non autorizzato o non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.” • ALCUNI REQUISITI a) univoca identificazione ed autenticazione degli utenti; b) protezione delle informazioni relative a ciascun utente nei confronti degli altri; c) garanzia di accesso alle risorse esclusivamente agli utenti abilitati; d) registrazione delle attività rilevanti ai fini della sicurezza svolte da ciascun utente in modo che sia sempre possibile identificare l’autore; e) protezione dei dati da modifiche non autorizzate; f) effettuazione di copie di back up del contenuto di registri ed archivi.
GRAZIE ernesto@studiobelisario.it