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Costruzione ed immissione nel mercato. D. Lgs . N° 93 del 25 febbraio 2000 Attuazione della direttiva 97/23/CE in materia di attrezzature a pressione. Utilizzazione. D. M. Attività produttive N° 329 del 1/12/04
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Costruzione ed immissione nel mercato D. Lgs. N° 93 del 25 febbraio 2000 Attuazione della direttiva 97/23/CE in materia di attrezzature a pressione
Utilizzazione • D. M. Attività produttive N° 329 del 1/12/04 Regolamento recante norme per la messa in servizio ed utilizzazione delle attrezzature a pressione e degli insiemi di cui all’art. 19 del D.Lgs. 93/00 • D. Lgs. N° 81 del 9/4/08 Art. 71 – All. VII
definizioni • Attrezzature a pressione I recipienti, le tubazioni, gli accessori di sicurezza e gli accessori a pressione, ivi compresi gli elementi annessi a parti pressurizzate….. • Insiemi Varie attrezzature a pressione montate da un fabbricante per costituire un tutto integrato e funzionale • D. M. Lavoro e politiche sociali 11 aprile 2011 Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’All. VII del D.Lgs. 81/08 nonché i criteri di abilitazione dei soggetti di cui all’art. 71 comma13
Alcuni consigli • Gli apparecchi di costruzione ante PED, con libretto ISPESL/ANCC non vanno riqualificati PED • Controllare bene la documentazione : Dichiarazione di conformità Istruzioni d’uso Disegno Targhetta • Valutare bene la convenienza di realizzare degli insiemi
Dati utili da estrapolare dalla documentazione • Marcatura CE - 97/23/CE • Fabbricante – anno di costruzione • Organismo Notificato (numero) • Tabella All. II – Categoria di rischio • Modulo utilizzato per la valutazione di conformità • Fluido – Stato – Gruppo • Norme e specifiche tecniche applicate in costruzione • PS – TS (min./max) – V - DN – Producibilità – SupRiscald. Per gli insiemi • Elenco attrezzature con dichiarazione di conformità delle attrezzature acquistate • Dichiarazione da parte dell’ON che ha valutato e verificato efficienza degli accessori di sicurezza
Competenza ARPAL Competenza INAIL Attrezzatura Dichiarazione Messa in servizio/ richiesta immatricolazione 1° Verifica periodica Richiesta Verifica messa in servizio Periodiche successiva 1° 1° Verifica periodica Dichiarazione Messa in servizio/ richiesta immatricolazione Periodiche successiva 1° Insiemi
DM 329/04 – Art. 4Verifica obbligatoria di primo impianto ovvero della messa in servizio 1.Le attrezzature o insiemi a pressione di cui all’art. 1, solo se risultano installati ed assemblati dall’utilizzatore sull’impianto, sono soggetti a verifica per la messa in servizio. 2. La verifica, effettuata su richiesta dell’azienda utilizzatrice, riguarda l’accertamento della loro corretta installazione sull’impianto. 3. Al termine della verifica il soggetto verificatore consegna all’azienda una attestazione dei risultati degli accertamenti effettuati
DM 329/04 – Art. 5Esclusioni dal controllo della messa in servizio Non sono soggetti alla verifica della messa in servizio le seguenti categorie di attrezzature ed insiemi: • tutte le attrezzature ed insiemi escluse dall’art.2: • gli estintori portatili e le bombole portatili per apparecchi respiratori; • i recipienti semplici di cui al D.Lgs. 311/91 aventi pressione minore o uguale a 12 bar e prodotto pressione per volume minore di 8000 bar*l; • gli insiemi per i quali, da parte del competente Organismo Notificato, risultano effettuate per quanto di propria competenza le verifiche degli accessori di sicurezza o dei dispositivi di controllo. L’efficienza dei citati accessori o dispositivi deve risultare dalle documentazioni trasmesse all’atto della presentazione della dichiarazione di messa in servizio
DM 329/04 – Art. 6Obblighi da osservare per la messa in servizio e l’utilizzazione, dichiarazione di messa in servizio 1) All’atto della messa in servizio l’utilizzatore delle attrezzature e degli insiemi soggetti a controllo o a verifica invia all’INAIL ed all’ARPAL competente una dichiarazione di messa in servizio contenente: • L’elenco delle singole attrezzature con i rispettivi valori di di pressione, temperatura, capacità e fluido di esercizio; • Una relazione tecnica con lo schema dell’impianto, recante le condizioni d’installazione e di esercizio, le misure di sicurezza, protezione e controllo adottate; • Una espressa dichiarazione attestante che l’installazione è stata eseguita in conformità a quanto indicato nel manuale d’uso; ………………………………………………………………… 3) Gli accessori di sicurezza, i dispositivi di controllo e le valvole di intercettazione non formano oggetto di autonoma dichiarazione di messa in servizio. Essi seguono le procedure delle attrezzature che sono destinati a proteggere. 4) Per le attrezzature a pressione ed insiemi esclusi dal controllo della messa in servizio la dichiarazione di messa in servizio consente di attivare l’attrezzatura o l’insieme a condizione che l’utilizzatore attesti che le predette attrezzature o insiemi siano stati debitamente installati, mantenuti in efficienza e utilizzati conformemente alla loro destinazione, non pregiudichino la salute e la sicurezza delle persone, degli animali domestici o dei beni.
DM 329/04 – Art.11Esenzioni dalla riqualificazione periodica Sono esclusi dall’obbligo della riqualificazione periodica: a) i recipienti contenenti fluidi del gruppo due, escluso il vapore d’acqua, che non sono soggetti a fenomeni di corrosione interna e esterna o esterna, purché la pressione PS sia minore o uguale a 12 bar ed il prodotto PS*V non superi 8000 bar*l
Prima verifica periodica • Data di messa in servizio si ricava dal verbale di messa in servizio nel caso di attrezzature mentre è indicata dall’utilizzatore nella dichiarazione di messa in servizio nel caso degli insiemi • Scadenza 1^ verifica periodica dalle tabelle del DM 329/04 o da Allegato VII del DL 81/08 • Circa 60 giorni prima della scadenza l’utilizzatore deve fare la richiesta all’INAIL indicando un eventuale Organismo Notificato • L’INAIL invia un bollettino di pagamento e decide se intervenire, entro 60 giorni, con i propri tecnici o delegare l’O.N.. In quest’ultimo caso informerà il più velocemente posibile i due soggetti interessati. • La sospensione del termine dei 60 giorni può essere dovuta da indisponibilità dell’attrezzatura, necesssità di acquisizione di documentazione o di effettuazione di controlli, cause di forza maggiore indipendenti dal soggetto verificatore • Nel caso decorressero i 60 giorni l’utilizzatore potrà rivolgersi ad un O.N. dandone preventivamente comunicazione all’INAIL
Sito INAIL Sicurezza sul lavoro Verifica impianti ed attrezzature La modulistica Attrezzature a pressione Forni Denuncia di messa in servizio/immatricolazione Richiesta di verifica messa in servizio Richiesta prima verifica periodica Generatori di vapore Denuncia di messa in servizio/immatricolazione Richiesta di verifica messa in servizio Richiesta prima verifica periodica Recipienti Denuncia di messa in servizio/immatricolazione Richiesta di verifica messa in servizio Richiesta prima verifica periodica Tubazioni Denuncia di messa in servizio/immatricolazione Richiesta di verifica messa in servizio Richiesta prima verifica periodica Insiemi Insiemi considerati unità indivisibili Denuncia di messa in servizio/immatricolazione Richiesta di verifica messa in servizio Richiesta prima verifica periodica Insiemi non considerati unità indivisibili Denuncia di messa in servizio/immatricolazione Richiesta di verifica messa in servizio
Circ. n° 23 del 13 agosto 2012Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali • Alle centrali termiche non necessarie all’attuazione di un processo produttivo non si applicano le disposizioni del DM 11/04/2011, ma continua ad applicarsi il Dm 01/12/1975. • Ai serbatoi di GPL non asserviti a processi produttivi non si applicano le disposizioni del DM 11/04/2011, ma continuano ad applicarsi il Dm 329/04, il DM 29/02/88, il DM 23/09/04 ed il DM 17/01/05, nei casi previsti dai rispettivi ambiti di applicazione
Dal 30 novembre 2012 sono in vigore le nuove tariffe per le verifiche periodiche emanate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. • Per quanto riguarda le attrezzature del gruppo GVR sono presenti due colonne: la prima per le attrezzature che sono state oggetto di verifica di messa in servizio; la seconda per quelle appartenenti ad insiemi per cui è stata fatta solo la dichiarazione di messa in servizio.