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START UP INNOVATIVE: DISCIPLICA CIVILISTICA E FISCALE DITEDI – 17 giugno 2014 Dott. Francesco Zani. LE NOVITÀ DEL D.L.179/2012.
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START UP INNOVATIVE:DISCIPLICA CIVILISTICA E FISCALE DITEDI – 17 giugno 2014 Dott. Francesco Zani
LE NOVITÀ DEL D.L.179/2012 Il D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, conv. con modif. con L. 17 dicembre 2012, n. 221 detta un corpus legislativo nuovo e di notevole impatto dedicato alle start up innovative con lo scopo di favorire la creazione nel nostro Paese di condizioni favorevoli per la nascita e lo sviluppo di imprese innovative in ambito tecnologico. In sintesi le novità principali riguardano: • il differente trattamento delle perdite di esercizio ed erosione del capitale sociale; • la creazione di quote «speciali» per le S.r.l.; • la possibilità di offerta al pubblico delle quote di S.r.l.; • le deroghe al divieto di operazioni sulle partecipazioni proprie; • la possibilità di emissione di strumenti finanziari partecipativi per le S.r.l.; • la composizione della crisi da insolvenza; • gli incentivi fiscali.
Requisiti oggettivi e soggettivi All’art. 25, co. 2 del decreto viene precisato che per «start up innovativa » deve intendersi: «la società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, di diritto italiano ovvero una Societas europea, residente in Italia ai sensi dell’art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione (esclude quindi le società di persone) che possiede i seguenti requisiti: • i soci, persone fisiche, devono detenere al momento della costituzione e per i successivi ventiquattro mesi, la maggioranza delle quote o azioni rappresentative del capitale sociale e dei diritti di voti nell’assemblea ordinaria dei soci; - ABROGATO DAL D.L. «LAVORO» 176 del 28/06/2013 conv. Dalla legge 9 agosto 2013 n. 99 • le azioni o le quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato • è costituita e svolge attività d’impresa da non più di quarantotto mesi; • ha la sede principale dei propri affari e interessi in Italia; • a partire dal secondo anno di attività della start up innovativa, il totale del valore della produzione annua, così come risultante dall’ultimo bilancio approvato entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio, non è superiore a 5 milioni di euro (voce A del conto economico ai sensi dell’art. 2425 cod. civ.); • non distribuisce, e non ha distribuito, utili; • ha, quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico (l’interpretazione letterale suggerirebbe che il concetto di innovazione sia connesso esclusivamente all’utilizzo di tecnologia di alto valore e che quindi non ci possa essere innovazione, ai fini del decreto, senza un elevato valore tecnologico; tuttavia, la disposizione non fornisce alcun parametro per meglio precisare il suddetto «alto valore tecnologico» e non fornisce una definizione – sul punto neanche la circolare 16/E del 2014 ha fornito dettagli precisi);
Requisiti oggettivi e soggettivi • non è stata costituita da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda; • possiede almeno uno dei seguenti ulteriori requisiti: 1. le spese in ricerca e sviluppo sono uguali o superiori al 15% del maggiore valore fra costo (voce B del conto economico) e valore totale della produzione (voce A del conto economico) della start up innovativa. Dal computo per le spese in ricerca e sviluppo sono escluse le spese per l’acquisto e la locazione di beni immobili. Ai fini di questo provvedimento, in aggiunta a quanto previsto dai princìpi contabili, sono altresì da annoverarsi tra le spese in ricerca e sviluppo: le spese relative allo sviluppo precompetitivo e competitivo, quali sperimentazione, prototipazione e sviluppo del business plan, le spese relative ai servizi di incubazione forniti da incubatori certificati, i costi lordi di personale interno e consulenti esterni impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo, inclusi soci ed amministratori, le spese legali per la registrazione e protezione di proprietà intellettuale, termini e licenze d’uso. Le spese risultano dall’ultimo bilancio approvato e sono descritte in nota integrativa. In assenza di bilancio nel primo anno di vita, la loro effettuazione è assunta tramite dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della start up innovativa
Requisiti oggettivi e soggettivi 2) impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore al terzo della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un’università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all’estero ovvero, in percentuale uguale o superiore a due terzi della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di laurea magistrale ai sensi dell'articolo 3 del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 (la norma non chiarisce la materia in cui deve essere conseguito il dottorato, se affine o meno all’attività svolta né se vi possono essere ricompresi soci e amministratori; nell’ottica di un’interpretazione sistematicamente coerente con la ratio della norma si ritiene di dare un’interpretazione estensiva); 3) sia titolare o depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale ovvero sia titolare dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purchè tali privative siano direttamente afferenti all’oggetto sociale e all’attività di impresa I requisiti oggettivi/soggettivi b-g devono concorrere congiuntamente, mentre per i requisiti 1-3 del punto h è sufficiente sia presente almeno uno
Start up a vocazione sociale Sono tali le start up innovative che svolgono la loro attività nei seguenti settori: • assistenza sociale; • assistenza sanitaria; • assistenza socio–sanitaria; • educazione, istruzione e formazione; • tutela dell’ambiente e dell’ecosistema; • valorizzazione del patrimonio culturale; • turismo sociale; • formazione universitaria e post–universitaria; • ricerca ed erogazione di servizi culturali; • formazione extra–scolastica finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica ed al successo scolastico e formativo; • servizi strumentali alle imprese sociali, resi da enti composti in misura superiore al 70% da organizzazioni che esercitano un’impresa sociale Si nota come in alcuni casi «lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico» (requisito richiesto come oggetto sociale dall’art. 25, co. 2, lett. f ) del decreto) sia difficilmente conciliabile con le attività sopra richiamate
Start-up innovative e S.r.l. semplificate L'art. 9, del D.L. n. 76/2013 ha abrogato i commi 1-2-3 e 4 dell'art. 44 del D.L. 83/12 (convertito con Legge n. 134/2012) con il quale era stata introdotta la società a capitale ridotto In linea di principio non esistono profili che osterebbero al cumulo delle normative e dei relativi benefici. Bisogna considerare che un capitale sociale minimo non pare una cifra sufficiente per iniziare un serio progetto imprenditoriale che possa far prendere la decisione di costituire la start up in forma semplificata e sobbarcarsi quindi il rischio dell’incertezza legislativa e della relativa evoluzione giurisprudenziale.
Deroghe civilistiche applicabili alle «start up» innovative Le deroghe ad alcune norme di diritto societario di primaria importanza sono (unitamente alle disposizioni fiscali) la parte di maggior interesse della nuova normativa e quella in cui si nota con maggior decisione la ratio legis dell’intervento legislativo. Le novità più importanti riguardano: • La fattispecie della diminuzione del capitale sociale di oltre un terzo • La fattispecie della diminuzione del capitale sociale sotto il minimo legale • Possibilità di creare diverse categorie di quote/azioni • Possibilità di offerta al pubblico per le quote • Deroghe al divieto di operazioni sulle proprie partecipazioni • Possibilità di emissione degli strumenti finanziari partecipativi • Durata delle deroghe
Diminuzione del capitale sociale di oltre un terzo Art. 2446 Codice civile in tema di S.p.a. prevede che quando risulta che il capitale è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, gli amministratori, e nel caso di loro inerzia il collegio sindacale, devono senza indugio convocare l’assemblea per gli opportuni provvedimenti. Art. 2482-bis Codice civile in tema di S.r.l. disciplina analoga Le norme sono molto chiare: in caso di perdite rilevanti (cioè quelle che erodono il capitale sociale oltre un terzo del suo valore), è possibile aspettare l’esercizio successivo prima di prendere qualsiasi provvedimento. Se poi anche nell’esercizio successivo la perdita non risulta diminuita o non si ricapitalizzerà la società, necessariamente il capitale sociale dovrà essere ridotto. Per le start up innovative però è dettata una normativa di maggior favore. Al co. 1, dell’art. 26, viene infatti precisato che «il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo stabilito dagli articoli 2446, co. secondo, e 2482-bis, co. quarto, del codice civile, è posticipato al secondo esercizio successivo». Si permette quindi un procrastinamento della perdita senza dover necessariamente costringere i soci a procedere ad immettere nuovo denaro.
Diminuzione del capitale sociale sotto il minimo legale Art. 2447 Codice civile in tema di S.p.a. prevede se, per la perdita di oltre un terzo del capitale, questo si riduce al disotto del minimo legale, gli amministratori devono senza indugio convocare l’assemblea per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo, o la trasformazione della società. Art. 2482-ter Codice civile in tema di S.r.l. disciplina analoga Se quindi nelle società di capitali vi è la riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale la situazione è talmente critica che il Legislatore richiede interventi immediati. E questi interventi implicano necessariamente la ricapitalizzazione ed un nuovo esborso da parte dei soci (a meno di voler trasformare la società) Nelle start up innovative però è previsto che «nelle ipotesi previste dagli articoli 2447 o 2482-ter del codice civile l’assemblea convocata senza indugio dagli amministratori, in alternativa all’immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale, può deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura dell’esercizio successivo. Fino alla chiusura di tale esercizio non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, punto n. 4), e 2545-duodecies del codice civile».
Possibilità di creare diverse categorie di AZIONI Art. 2348 Codice civile in tema di S.p.a. prevede che «Le azioni devono essere di uguale valore e conferiscono ai loro possessori uguali diritti. Si possono tuttavia creare, con lo statuto o con successive modificazioni di questo, categorie di azioni fornite di diritti diversi anche per quanto concerne l’incidenza delle perdite. In tal caso la società, nei limiti imposti dalla legge, può liberamente determinare il contenuto delle azioni delle varie categorie. Tutte le azioni appartenenti ad una medesima categoria conferiscono uguali diritti». La regola generale secondo cui «le azioni devono essere di uguale valore e conferiscono … uguali diritti», non ha più portata imperativa bensì dispositiva e può essere derogata dallo statuto con la previsione di azioni «fornite di diritti diversi». Le azioni speciali si affiancano, in questa prospettiva, alle azioni ordinarie: esse possono essere previste dallo statuto, anche attraverso successive modifiche dello stesso, e prevedere diritti diversi per quanto concerne sia i cd. «diritti patrimoniali» (come, per es., partecipazione agli utili e/o alle perdite), sia i cd. «diritti amministrativi» (come, per es., il diritto di voto).
Possibilità di creare diverse categorie di AZIONI Si potranno quindi creare azioni con specifici diritti amministrativi, ad esempio azioni: • totalmente prive del diritto di voto • aventi voto limitato a particolari argomenti (ad es. straordinarie, dividendi) • aventi voto subordinato al verificarsi di prestabilite condizioni, purché non meramente potestative (quali per es. la realizzazione di un utile distribuibile risultante dal bilancio di esercizio) • aventi voto a scalare, ossia aventi voto progressivamente limitato al crescere del numero delle azioni possedute da un determinato soggetto, o limitato ad un ammontare massimo (con la precisazione che il numero delle azioni aventi diritto di voto limitato non può superare la metà del capitale sociale (art. 2351, co. 2, c.c.) e che non sono ammesse azioni a voto plurimo (art. 2351, c.c.); Si potranno quindi creare azioni con specifici diritti patrimoniali, ad esempio azioni remunerate: • sulla base di una quota determinata di utili, o a una percentuale commisurata, a sua volta al valore nominale del titolo • sulla base dei risultati raggiunti dalla società in un prestabilito settore della società stessa • con preferenza rispetto alle azioni ordinarie, sia nel senso che vengono pagate prima sia nel senso che vengono pagate meglio delle altre; • in una postergazione rispetto alle perdite subite dalla società • in un diverso trattamento nel rimborso della quota in caso di recesso e/o liquidazione della società
Possibilità di creare diverse categorie di AZIONI Anche la legge stessa individua già alcune categorie di azioni speciali «tipiche»: • azioni correlate: sono titoli forniti di diritti collegati ai risultati dell’attività sociale in un determinato settore e non al risultato dell’impresa complessivamente considerato – art. 2350 Codice Civile; • azioni di godimento: sono titoli che possono essere attribuite a quei soci le cui azioni siano state rimborsate a seguito di una riduzione volontaria di capitale per esubero. Si tratta di azioni tendenzialmente prive del diritto di voto, a meno che lo statuto non disponga diversamente, dotate di diritti patrimoniali subordinati al preventivo soddisfacimento dei titolari di azioni non ancora rimborsate – art. 2353 Codice Civile; • azioni riscattabili: sono titoli che si caratterizzano per la circostanza che lo statuto prevede un potere di acquisto da parte della società o dei soci a fronte del pagamento di un riscatto - Art. 2437-sexies Codice Civile; • azioni con prestazioni accessorie: sono titoli che obbligano i soci a prestare alla società una propria attività personale che si aggiunge all’ordinario obbligo di conferimento - Art. 2345 Codice Civile • azioni a favore di dipendenti: sono titoli concessi ai dipendenti che rinvengono dalla trasformazione in capitale dell’utile di esercizio - Art. 2349 Codice Civile
Possibilità di creare diverse categorie di quote Le quote di S.r.l si differenziano sotto diversi profili dalle azioni di S.p.a.: • le azioni sono necessariamente di uguale valore mentre le quote possono essere di diverso ammontare ed in genere inizialmente lo sono, se diverso è l’ammontare del capitale sottoscritto da ciascun socio; • conseguentemente le azioni (tendenzialmente, ossia salvo le categorie speciali di azioni) attribuiscono ciascuna uguali diritti mentre le quote possono essere diverse le une dalle altre; • le quote non possono essere rappresentate da titoli azionari né possono costituire oggetto di sollecitazione all’investimento Anche nelle S.r.l. è però possibile differenziare i diritti di ciascun socio attribuendo nominativamente allo stesso specifiche attribuzioni riguardanti l’amministrazione della società o la distribuzione degli utili (art. 2468, c.c.). Tale previsione attribuisce maggiore rilevanza alla persona del socio ed è coerente con le caratteristiche personali della S.r.l. Proprio tale finalità ha indotto il Legislatore a non prevedere in seno alla società diverse categorie di quote poiché ciò avrebbe inevitabilmente comportato una loro oggettivazione e quindi una perdita di collegamento con la persona del socio.
Possibilità di creare diverse categorie di quote Il ventaglio di diritti che possono essere concessi personalmente al singolo è molto ampio e può comprendere: • particolari diritti di partecipazioni agli utili • particolari diritti alla distribuzione delle riserve disponibili • particolare diritti alla quota di liquidazione • particolari diritto di recesso • particolare diritti di prelazione • particolari diritti di opzione in sede di aumento del capitale sociale a pagamento • particolari diritti alla postergazione delle perdite Il trasferimento della partecipazione sociale– sia esso inter vivos che mortis causa – non implica il trasferimento in capo al cessionario dei particolari diritti attribuiti al socio cedente. Trattandosi, infatti, di diritti che ineriscono non alla partecipazione sociale in quanto tale, ma esclusivamente alla persona del socio, devono ritenersi normalmente intrasferibili.
Possibilità di creare diverse categorie di quote NELLE START-UP INNOVATIVE La distanza delle start up innovative è di notevolissima rilevanza, in quanto la nuova normativa consente espressamente la creazione di diverse categorie di quote per le start up costituite sotto forma di S.r.l. (circostanza che come sopra riportata è invece espressamente vietate per le S.r.l. ordinarie). Al co. 2, art. 26 del decreto è stabilito che «l’atto costitutivo della start up innovativa costituita in forma di società a responsabilità limitata può creare categorie di quote fornite di diritti diversi e, nei limiti imposti dalla legge, può liberamente determinare il contenuto delle varie categorie anche in deroga a quanto previsto dall’art. 2468, co. secondo e terzo, del codice civile». Ratio consentire una diversificazione delle opzioni di investimento per gli investitori interessati ad entrare nel capitale della impresa start up innovativa, favorendone la crescita. A differenza di quanto previsto per le S.r.l. ordinarie tali diritti sono immanenti e ontologicamente legati alla quota «speciale» e pertanto circoleranno anche in caso di alienazione della stessa. Per rendere effettivamente operativa la norma, sarà però necessario individuare la parte di capitale sociale relativa alla quota «speciale» e rendere evidente tale specialità mediante apposite previsioni statutarie e specifiche iscrizioni nel Registro delle imprese.
Possibilità di offerta al pubblico per le quote L’offerta al pubblico di prodotti finanziari è un appello al pubblico risparmio per sollecitare la sottoscrizione di prodotti finanziari di nuova emissione (offerta pubblica di sottoscrizione) o l’acquisto di prodotti finanziari già emessi (offerta pubblica di vendita). L’offerta al pubblico di prodotti finanziari è sottoposta ad una specifica disciplina, volta ad assicurare la correttezza e la completezza delle informazioni da fornirsi ai potenziali investitori e la parità di trattamento dei destinatari dell’offerta. Al fine di rimuovere la discriminazione discendente dalla forma giuridica prescelta (le srl ordinarie non possono ricorrere al pubblico risparmio) e facilitare l’accesso agli investimenti di terzi anche alle S.r.l., ai sensi del co. 5 dell’art. 26 del decreto anche le quote di S.r.l. delle start up innovative possono essere oggetto di offerta al pubblico. La norma è di centrale rilevanza in quanto nella definizione di «prodotti finanziari» contenuta nel testo unico della finanza non sono ricomprese le quote di S.r.l. L’obiettivo è di facilitare l’accesso al capitale per le imprese start up innovative, indipendentemente dalla forma giuridica prescelta.
Deroghe al divieto di operazioni sulle proprie partecipazioni L’ordinario regime per le S.r.l. (art. 2474, c.c.) prevede che in nessun caso la società può acquistare o accettare in garanzia partecipazioni proprie, ovvero accordare prestiti o fornire garanzia per il loro acquisto o la loro sottoscrizione. L’acquisto di quote da parte della società determinerebbe l’estinzione del rapporto sociale relativamente alle quote acquistate ed il prezzo pagato per l’acquisto equivarrebbe a un rimborso di capitale (determinandosi così il noto fenomeno del cd. annacquamento del capitale). In altri termini, il divieto di operazioni sulle proprie quote tende a garantire la conservazione del capitale sociale e, di riflesso, a preservare le ragioni dei creditori sociali. Il co. 6 dell’art. 26 opera una deroga al divieto assoluto sopra richiamato qualora l’operazione sia effettuata dall’impresa start up innovativa in attuazione di piani di incentivazione che prevedano l’assegnazione di quote di partecipazione a dipendenti, collaboratori, componenti dell’organo amministrativo o prestatori di opere o servizi, anche professionali. In particolare: • non viene individuato alcun limite (espresso o implicito) alla partecipazione che potrà essere detenuta dalla società; • il novero dei soggetti a cui i piani di incentivazione possono essere rivolti non contempla solo i dipendenti, ma anche categorie terze (quali appunto collaboratori, o prestatori di opere o servizi, anche professionali).
Deroghe al divieto di operazioni sulle proprie partecipazioni Nel silenzio della legge, ci si interroga se la disposizione in oggetto debba essere interpretata nel senso di considerare applicabili in via analogica i limiti previsti dalla normativa delle S.p.a. in materia di operazioni sulle proprie azioni (artt. 2357 e segg., c.c.). Tali limiti sono stati previsti, tra l’altro, a tutela dell’integrità del capitale sociale e per garantire il corretto funzionamento dell’organizzazione societaria. In sintesi l’art. 2357 c.c. prevede in particolare che: • La società non può acquistare azioni proprie se non nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato. Possono essere acquistate soltanto azioni interamente liberate; • Il valore nominale delle azioni acquistate a norma del primo e secondo comma dalle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio non può eccedere la quinta parte del capitale sociale, tenendosi conto a tal fine anche delle azioni possedute da società controllate; • Le azioni acquistate in violazione dei commi precedenti debbono essere alienate secondo modalità da determinarsi dall'assemblea, entro un anno dal loro acquisto. In mancanza, deve procedersi senza indugio al loro annullamento e alla corrispondente riduzione del capitale
Possibilità di emissione degli strumenti finanziari partecipativi Ai sensi dell’art. 26, co. 7, del decreto l’atto costitutivo di una start up innovativa o di un incubatore certificato può prevedere, a seguito dell’apporto da parte dei soci o di terzi anche di opera o servizi, l’emissione di strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il voto nelle decisioni dei soci ai sensi degli artt. 2479 e 2479-bis, c.c. La norma in commento richiama la disciplina degli strumenti finanziari partecipativi ex art. 2346, co. 6, c.c., introdotta al fine di consentire l’acquisizione da parte di soci o di terzi di apporti patrimoniali che non possono formare oggetto di conferimento (nelle S.p.a.) e che perciò non sono imputabili al capitale sociale, quali appunto le prestazioni di opera o di servizi. Gli strumenti finanziari partecipativi non sono parte del capitale sociale, cionondimeno offrono ai loro possessori di diritti patrimoniali o amministrativi che rappresentano il corrispettivo dell’attività prestata a favore della società (il tutto sempre con esplicita esclusione del diritto di voto nell’assemblea dei soci). Tale norma del decreto rappresenta una deroga alle norme civilistiche in quanto seppur non esiste alcuna espressa esclusione normativa, è pacifico che solo una S.p.a. possa emettere strumenti finanziari partecipativi secondo quanto previsto dall’art. 2346, co. 6, c.c. fornendo quindi il vantaggio immediato di non avere (tendenzialmente) necessità di retribuire in denaro il prestatore di lavoro
Durata delle deroghe La circolare 16/E del 11 giugno 2014 riporta la nota prot. n. 0103425 del 30 maggio 2014, con cui il MiSEha precisato che “considerando la data di entrata in vigore del decreto-legge n. 179/2012 (20 ottobre 2012) e quella di entrata in vigore della legge n. 221/2012 (18 dicembre 2012)”, per le start-up innovative già costituite “la durata di applicazione della disciplina delle start-up innovative è regolata secondo quanto indicato nel seguente schema”:
Durata delle deroghe Il decreto disciplina espressamente anche (alcuni) effetti e (alcune) conseguenze della caducazione di tali benefici che può avvenire: • per perdita dei requisiti oggettivi e soggettivi (e quindi anche prima del termine sopra indicato), • Per il naturale trascorrere del sopramenzionato termine previsto dal decreto (quattro anni dalla costituzione della start-up o del diverso termine per le start-up già costituite) Al co. 4, art. 31 è infatti previsto che: • rimangono efficaci i contratti a tempo determinato stipulati dalla start up innovativa sino alla scadenza del termine naturale • le eventuali clausole previste negli statuti di S.r.l. volte a consentire la creazione di quote «speciali» e l’emissione di strumenti finanziari partecipativi mantengano la loro efficacia in relazione alle quote o agli strumenti già emessi.
Durata delle deroghe Nessun altra disposizione di rilievo è spesa nel testo legislativo. Nessun riferimento alla possibilità di offrire le quote al pubblico è contenuto nel decreto. Se nel momento in cui spira il termine di efficacia delle disposizioni o nel momento in cui vengano persi uno o più requisiti fosse aperto un aumento di capitale o un’offerta di vendita? Il co. 4 dell’art. 31 pare letteralmente cristallino sul punto, affermando che «Qualora la start-up innovativa perda uno dei requisiti previsti dall’articolo 25 comma 2… e in ogni caso decorsi quattro anni dalla costituzione… cessa l’applicazione della disciplina prevista nella presente sezione» con le sole eccezioni sopra previste. Quindi le offerte al pubblico di quote di S.r.l. dovranno intendersi interrotte con la perdita dei requisiti decrescritti. Anche la deroga al divieto di detenere quote proprie non trova una specifica disciplina in caso di perdita dei requisiti o di scadenza del termine temporale di applicazione del decreto. Nel momento stesso in cui una società perda la qualifica di start up innovativa, la stessa non potrà più essere proprietaria di quote proprie o implementare operazioni sulle stesse. Ma nessuna indicazione è stata data in merito alle misure (es. alienazione o annullamento delle proprie quote) che la società dovrà adottare una volta che abbia perso il proprio status di start up. Parrebbe opportuno sul punto rinviare alla normativa vigente in tema di società per azioni (ove possibile).
Durata delle deroghe Il co. 16, art. 25 stabilisce che «entro 60 giorni dalla perdita dei requisiti di cui ai co. 2 e 5 la start up innovativa o l’incubatore certificato sono cancellati d’ufficio dalla sezione speciale del registro delle imprese di cui al presente articolo, permanendo l’iscrizione alla sezione ordinaria del registro delle imprese». Il co. 8, art. 26 afferma che «la start up innovativa e l’incubatore certificato dal momento della loro iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all’art.25 co. 8, sono esonerati dal pagamento dell’imposta di bollo e dei diritti di segreteria («nella sua più ampia accezione possibile») dovuti per gli adempimenti relativi alle iscrizioni nel registro delle imprese, nonché dal pagamento del diritto annuale dovuto in favore delle camere di commercio. L’esenzione è dipendente dal mantenimento dei requisiti previsti dalla legge per l’acquisizione della qualifica di start up innovativa e di incubatore certificato e dura comunque non oltre il quarto anno di iscrizione».
Incubatori certificati Nel nostro ordinamento non esiste una definizione normativa di incubatore di impresa. Gli incubatori di imprese sono aziende (o divisioni aziendali) che raccolgono idee imprenditoriali ad alto potenziale di ritorno economico, ma non ancora pronte per essere adeguatamente finanziate. Non solo vengono analizzate le idee di business per vagliarne la fattibilità tecnica, economica e finanziaria ma vengono anche svolte attività di selezione delle idee semplificando il lavoro di chi concede finanziamenti, fungendo da anticamera ai progetti da finanziare. Gli incubatori di impresa sono delle strutture che accelerano e sistematizzano il processo di creazione di imprese innovative mediante l’utilizzo di infrastrutture comuni e l’erogazione di servizi specifici a sostegno del business; forniscono assistenza manageriale, accesso a finanziamenti, consentono l’esposizione ad attività imprenditoriali critiche e l’utilizzo di servizi di supporto tecnico. Inoltre offrono l’opportunità di contatto con altre aziende del territorio. Gli scopi di un incubatore possono essere cosi sintetizzati: • generare imprese di successo • fare in modo che le imprese lascino il programma di incubazione finanziariamente autonome • fare in modo che le nuove imprese incubate saranno in grado di commercializzare nuova tecnologia e rafforzare l’economia locale
Incubatori certificati La relazione illustrativa al decreto ne da una descrizione: “l’incubatore di imprese start-up innovative è il soggetto che spesso ne accompagna il processo di avvio e di crescita, nella fase che va dal concepimento dell’idea imprenditoriale fino ai primi anni di vita, e lavora allo sviluppo della start-up innovativa, formando e affiancando i fondatori sui temi salienti della gestione di una società e del ciclo di business, fornendo sostegno operativo, strumenti di lavoro e sede nonché segnalando l’impresa agli investitori ed eventualmente investendovi esso stesso”
Incubatori certificati È possibile individuare tre diversi modelli di incubatori: • incubatori no profit: sono delle strutture spesso di matrice pubblicistica che non si pongono l’obiettivo del profitto, bensì obiettivi macroeconomici o sociali (es: riconversione produttiva, diffusione dell’innovazione, crescita dell’occupazione) • incubatori profit: sono delle strutture quasi sempre di origine privata che si pongono l’obiettivo di creare profitto, normalmente intervenendo nel capitale di rischio delle nuove imprese • incubatori universitari: nascono all’interno di strutture universitarie e ospitano spin-off di ricerca provenienti da studenti, laureati, ricercatori e docenti. Possono disporre di capitale privato e pubblico Gli elementi chiave che definiscono un incubatore sono: • la condivisione di uno spazio immobiliare concesso in affitto alle start up • un insieme di servizi di supporto condivisi in modo da ridurre le spese che la singola impresa dovrebbe sostenere • l’attività di training imprenditoriale • l’inserimento dell’impresa incubata in un network di attori che le consentono di accedere a competenze e risorse necessarie al suo sviluppo (tecnologia, capitale umano e finanziario).
Incubatori certificati Le fasi dell’incubazione sono principalmente tre: • preincubazione: in questa fase vengono comprese tutte le attività necessarie al supporto dell’imprenditore nello sviluppo della sua idea di business; è il momento in cui l’aspirante imprenditore deve riflettere sia sulla validità della propria idea imprenditoriale sia sulle proprie attitudini e capacità; • incubazione: questa è la fase essenziale poiché viene dato all’imprenditore tutto il sostegno della fase di start up imprenditoriale fino alla vera e propria espansione. Questa fase solitamente comprende i primi tre anni di attività della nuova impresa; • post incubazione: è la fase in cui l’impresa riesce a camminare da sola e può lasciare l’incubatore anche se potrebbe aver bisogno ancora di ulteriori servizi come miglioramento dei processi produttivi o servizi per l’internazionalizzazione che saranno sempre resi dall’incubatore.
Incubatori DI START-UP INNOVATIVE certificati Gran parte delle misure dirette alle start up innovative si applicano anche alle società definite «incubatori di start up innovative certificati». Il co. 5, art. 25 del decreto, infatti, definiscegli elementi caratterizzanti un incubatore di imprese start up innovative certificato. L’incubatore di impresa start up innovativa certificato deve essere una società di capitali di diritto italiano, ovvero una Societaseuropaea, residente in Italia ai sensi dell’art. 73, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. Ai sensi dell’art. 25, co. 5 del decreto, l’incubatore certificato deve possedere i seguenti requisiti: • la disponibilità di una struttura, anche immobiliare, e di attrezzature tecniche adeguate ad accogliere tali imprese, tenuto conto del relativo settore di attività e specializzazione; • la presenza di amministratori e dirigenti di riconosciuta competenza in materia di impresa e innovazione; • la disponibilità di una struttura tecnica e manageriale di consulenza permanente; • la continuità di rapporti con università, centri di ricerca, istituzioni pubbliche e partner finanziari che svolgono attività e progetti collegati a imprese start up innovative; • una comprovata esperienza di sostegno di imprese start up innovative.
Incubatori DI START-UP INNOVATIVE certificati L’incubatore è tenuto ad autocertificare il possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), d) mediante una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante al momento dell’iscrizione alla sezione speciale del Registro delle imprese sulla base degli indicatori e dei valori minimi definiti con decreto del Ministero dello sviluppo economico; gli indicatori sono i seguenti: • numero di candidature di progetti di costituzione e/o incubazione di start up innovative ricevute e valutate nel corso dell’anno; • numero di start up innovative avviate e ospitate nell’anno; • numero di start up innovative uscite nell’anno; • numero complessivo di collaboratori e personale ospitato; • percentuale di variazione del numero complessivo degli occupati rispetto all’anno, precedente • tasso di crescita media del valore della produzione delle start up innovative incubate; • capitali di rischio ovvero finanziamenti, messi a disposizione dall’Unione europea, dallo Stato e dalle regioni raccolti a favore delle start up innovative incubate • numero di brevetti registrati dalle start up innovative incubate, tenendo conto del relativo settore merceologico di appartenenza A differenza del co. 5, il co. 7, art. 25, in riferimento all’autocertificazione sui requisiti di cui alla lettera e) del co. 5 dell’art. 25 del decreto, non specifica che tale dichiarazione debba essere presentata al momento dell’iscrizione alla sezione speciale del Registro delle imprese
Sezione speciale del Registro delle imprese L’art. 25 del decreto, dal co. 8 al co. 16, disciplina l’iscrizione delle start up innovative e degli incubatori certificati in un’apposita sezione nel Registro delle imprese con la ratio di maggiore trasparenza delle informazioni inerenti la vita e l’attività delle imprese start up innovative e degli incubatori certificati Il co. 8 prevede l’istituzione da parte delle Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura di un’apposita sezione speciale del Registro delle imprese, stabilendo per le start up innovative e per gli incubatori certificati l’obbligo di iscrizione alla predetta sezione e di successivo aggiornamento delle informazioni con cadenza periodica, al fine di poter beneficiare della disciplina prevista dal decreto. Il co. 9 prevede che, ai fini dell’iscrizione in tale sezione, la sussistenza dei requisiti per l’identificazione come start up innovativa ovvero come incubatore certificato sia attestata con apposita autocertificazione da parte del legale rappresentante, depositata presso il suddetto Registro delle imprese.
Sezione speciale del Registro delle imprese Il co. 10 dispone, in tal senso, che l’iscrizione all’apposita sezione del Registro delle imprese consente la condivisione delle informazioni relative, per la start up innovativa, all’anagrafica, all’attività svolta, ai soci fondatori e agli altri collaboratori, al bilancio, ai rapporti con gli altri attori della filiera quali incubatori o investitori; e, per gli incubatori certificati, all’anagrafica, all’attività svolta, al bilancio, nonché ai requisiti individuati dal co. 5 del medesimo art. 25 del decreto. Il successivo co. 14 prevede un obbligo in capo ai medesimi soggetti di aggiornare periodicamente tali informazioni, con cadenza non superiore ai sei mesi. Il co. 15, che pone in capo ai predetti soggetti l’obbligo di depositare presso l’ufficio del Registro delle imprese, entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio e comunque entro sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, la dichiarazione del legale rappresentante della start up innovativa o dell’incubatore certificato che attesti il mantenimento del possesso dei requisiti previsti rispettivamente dal co. 2 e dal co. 5. Alla decadenza dei requisiti o al mancato deposito della dichiarazione prevista al co. 15, il co. 16 stabilisce che entro 60 giorni avvenga la cancellazione d’ufficio dalla sezione speciale del Registro delle imprese permanendo l’iscrizione alla sezione ordinaria. Il procedimento viene avviato invitando gli amministratori, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a comunicare l’eventuale mantenimento del possesso dei requisiti.
Disciplina dei rapporti di lavoro subordinato Il Legislatore infatti ha inteso da un lato consentire condizioni più favorevoli all’impresa per la gestione del lavoro a tempo determinato che, stante il limite di quattro anni per godere del trattamento di start up innovativa, costituirà il tipo di rapporto più utilizzato, dall’altra quello di creare un certo tipo di appetibilità per il lavoratore ad accettare un rapporto di natura temporanea. L’articolo di riferimento è il 28 del decreto; in particolare le predette società, per un periodo di quattro anni dalla data di costituzione, potranno stipulare per lo svolgimento di attività inerenti o strumentali all’oggetto sociale della stessa: • contratti di lavoro a tempo determinato; • contratti di somministrazione a tempo determinato Il co. 2 della norma in commento afferma che le ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo che devono essere sottese ad un contratto a tempo determinato si intendono sussistenti qualora il contratto sia stipulato da una start up innovativa per lo svolgimento di attività inerenti o strumentali. Per entrambe le tipologie di contratti la norma prevede che la durata dei contratti potrà variare tra un minimo di sei mesi ad un massimo di trentasei mesi, con possibilità di rinnovi senza l’osservanza dei termini di cui all’art. 5, co. 3, D. Lgs. 6 settembre 2001, n. 368 ovvero senza soluzione di continuità, ferma restando la possibilità di stipulare un contratto a termine di durata inferiore a sei mesi, ai sensi della normativa generale vigente.
Disciplina dei rapporti di lavoro subordinato In deroga al predetto limite di durata massima di trentasei mesi, è sempre possibile stipulare un ulteriore successivo contratto a tempo determinato tra i medesimi soggetti e sempre per lo svolgimento delle attività inerenti o strumentali all’oggetto sociale della start up innovativa, per la durata residua massima di quattro anni a condizione che la stipulazione del contratto avvenga presso la Direzione territoriale del lavoro competente per territorio. La norma consente altresì che i contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale possono definire anche in via diretta ovvero in via delegata ai livelli decentrati con accordi interconfederali o di categoria o avvisi comuni: • criteri per la determinazione di minimi tabellari specifici di cui al co. 7 funzionali alla promozione dell’avvio delle start up innovative, nonché criteri per la definizione della parte variabile di cui al co. 7; • disposizioni finalizzate all’adattamento delle regole di gestione del rapporto di lavoro alle esigenze delle start up innovative, nella prospettiva di rafforzarne lo sviluppo e stabilizzarne la presenza nella realtà produttiva.
Disciplina dei rapporti di lavoro subordinato Qualora vengano stipulati contratti a termine ai sensi della norma in commento da una società che non risulti avere i requisiti di start up innovativa di cui all’art. 25, co. 2 e 3 del decreto il contratto si considera stipulato a tempo indeterminato e trovano applicazione le disposizioni derogate dal presente articolo. Sotto il profilo retributivo, per i lavoratori assunti dalle società start up innovative la stessa sarà costituita da una parte che non potrà essere inferiore al minimo tabellare previsto, per il rispettivo livello di inquadramento, del contratto collettivo applicabile, e, dall’altra, da una parte variabile, consistente in trattamenti collegati all’efficienza o alla redditività dell’impresa, alla produttività del lavoratore o del gruppo di lavoro, o ad altri obiettivi o parametri di rendimento concordati tra le parti, incluse l’assegnazione di opzioni per l’acquisto di quote o azioni della società e la cessione gratuita delle medesime quote o azioni. Tutte le disposizioni contenute nell’art. 28 del decreto trovano applicazione per il periodo di quattro anni dalla data di costituzione di una start up innovativa di cui all’art. 25, co. 2 del decreto ovvero per il più limitato periodo previsto dallo stesso articolo per le società già costituite.
Raccolta di capitali e incentivi L’art. 30 del decreto detta una disciplina per la raccolta di capitale di rischio attraverso portali online (il cosiddetto crowdfunding). Il co. 1, art. 30 del decreto introduce la definizione di «portale per la raccolta di capitali per le start up innovative» al nuovo co. 5-novies dell’art.1 del testo unico delle disposizioni in materia finanziaria di cui al D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito definito il «Tuf»). Il portale viene quindi definito come una piattaforma online che ha come finalità esclusiva la facilitazione della raccolta di capitale di rischio da parte delle start up innovative, comprese le start up a vocazione sociale. L’art. 50-quinquies, co. 1, Tuf, anch’esso introdotto dal decreto, stabilisce che il gestore di portali esercita professionalmente il servizio di gestione di portali per la raccolta di capitali per le start up innovative e, per svolgere tale attività, esso deve essere preventivamente iscritto in un apposito registro tenuto dalla Consob. Il co. 2, art. 50-quinquies, Tuf specifica inoltre che l’attività di gestione di detti portali è riservata alle imprese di investimento, alle banche autorizzate ai relativi servizi di investimento e ai soggetti iscritti nell’apposito registro tenuto dalla Consob. Nell’art. 50-quinquies, co. 3, Tuf sono elencati i requisiti per l’iscrizione nel registro tenuto dalla Consob.
Raccolta di capitali e incentivi Sempre l’art.30 del decreto ha introdotto nel Tufil nuovo art. 100-ter in materia di offerte effettuate attraverso portali per la raccolta di capitali di start up innovative, finalizzato a coordinare la normativa applicabili alle offerte al pubblico di prodotti finanziari con le offerte condotte esclusivamente attraverso i portali per la raccolta di capitali. La norma citata prevede che le offerte al pubblico condotte esclusivamente attraverso uno o più portali per la raccolta di capitali: • possano avere ad oggetto soltanto la sottoscrizione di strumenti finanziari emessi dalle start up innovative; • debbano avere un corrispettivo totale inferiore a quello determinato dalla Consob ai sensi del combinato disposto dell’art. 100, co. 1, lett. c), Tuf e dell’art. 34-ter della Deliberazione Consobn. 11971 del 14 maggio 1999, come da ultimo modificata e integrata con Deliberazione Consobn. 18214 del 9 maggio 2012 (il cosiddetto Regolamento Emittenti); restano inoltre escluse dall’applicazione alle offerte in esame le norme in materia di offerta al pubblico e sottoscrizione di vendita di cui alla Parte IV, Titolo II, Capo I del Tuf. In virtù del co. 2, art.100–ter, Tuf, la Consob viene delegata ad emanare la disciplina applicabile alle offerte al pubblico condotte attraverso uno o più portali per la raccolta di capitali.
Raccolta di capitali e incentivi Il co. 6, art. 30 del decreto è volto a intensificare gli interventi del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all’art. 2, co. 100, lett. a), L. 23 dicembre 1996, n. 662 a sostegno dell’accesso al credito delle start up innovative e degli incubatori certificati. Si stabilisce che l’intervento del fondo è concesso gratuitamente in favore delle start up innovative e degli incubatori certificati. I criteri e le modalità semplificati per l’implementazione di detto beneficio sono stati regolati con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 26 aprile 2013 entrato in vigore il 26 giugno 2013. Il decreto prevede altresì che le start up innovative siano ricomprese tra le imprese italiane destinatarie dei servizi messi a disposizione dall’Ice-Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane e dal Desk Italia di cui all’art. 35 del decreto; • fornisce ai suddetti soggetti assistenza in materia normativa, societaria, fiscale, immobiliare, contrattualistica e creditizia; • individua le principali fiere e manifestazioni internazionali dove ospitare gratuitamente le start up innovative, tenendo conto dell’attinenza delle loro attività all’oggetto della manifestazione; • sviluppa iniziative per favorire l’incontro delle start up innovative con investitori potenziali per le fasi di early stage capital e di capitale di espansione
Composizione e gestione della crisi nell’impresa «start up» innovativa Un’ulteriore novità in supporto dello sviluppo delle start up innovative consiste nell’escludere l’applicazione ad esse delle procedure concorsuali. L’obiettivo è quello di indurre gli imprenditori a prendere atto il prima possibile del fallimento del programma posto a base dell’iniziativa, considerato l’elevato tasso di mortalità fisiologica delle start up innovative. L’art. 31 del decreto stabilisce che le start-up innovative sono sottoposte solamente alle procedure concorsuali di cui al Capo II, L. 27 gennaio 2012, n. 3 (come successivamente modificato dal decreto L. 179/2012), ossia alle procedure per la composizione di crisi di sovraindebitamento. Risulta pertanto preclusa l’applicabilità alle start up innovative delle procedure concorsuali di cui al R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (la cd. Legge Fallimentare), quali il fallimento, il concordato preventivo e la liquidazione coatta amministrativa, oltre all’adozione dei piani attestarti di risanamento di cui all’art. 67, co. 3, lett. d) e gli accordi di ristrutturazione dei debiti di cui all’art.182–bis del citato R.D. 267/1942. Pertanto, le start up innovative sono equiparate, sotto questo profilo, ai soggetti «non imprenditori» che si trovano in una situazione di sovraindebitamento.
Composizione e gestione della crisi nell’impresa «start up» innovativa Ai sensi del co. 4, art.31 del decreto, nel caso in cui: • la start up innovativa perda uno dei requisiti di cui all’art. 25, co. 2 del decreto prima della scadenza del quarto anno successivo alla sua costituzione (ovvero del diverso termine di cui all’art. 25, co. 4 del decreto se applicabile); ovvero • decorsi quattro anni dalla costituzione della start up innovativa, cessa l’applicazione della disciplina di favore in materia di applicabilità delle procedure concorsuali alle start up innovative, inclusa quella prevista in materia di rapporti di lavoro subordinato di cui all’art. 28 del decreto, ferma restando l’efficacia dei contratti a tempo determinato stipulati dalla start up innovativa sino alla scadenza del relativo termine. Sembrerebbe che, in virtù del disposto i cui all’art. 31, co. 4 del decreto che richiama le risultanze del periodico aggiornamento della sezione del Registro delle imprese, debba essere attribuita efficacia costitutiva alla data della cancellazione della sezione speciale sotto l’aspetto della perdita della qualifica di start up innovativa.
Composizione e gestione della crisi nell’impresa «start up» innovativa Nella relazione illustrativa al decreto viene evidenziato che «l’obiettivo perseguito dal Legislatore è quello di contrarre i tempi della liquidazione giudiziale della start up in crisi, approntando un procedimento semplificato rispetto a quelli previsti dalla legge fallimentare e fondato non sulla perdita di capacità dell’imprenditore ma, piuttosto, sulla mera segregazione del patrimonio destinato alla soddisfazione dei creditori concorsuali. Si vuole impedire che lo startupper si veda in qualche modo limitare la possibilità di ripartire con un nuovo progetto imprenditoriale alternativo».
Disciplina fiscale delle «start up» innovative Si consente per gli anni 2013 – 2016 sia alle persone fisiche che alle persone giuridiche di detrarre dall’imposta lorda sul reddito delle persone fisiche ovvero dedurre dal proprio reddito imponibile le somme investite in una o più start up innovative, sia direttamente che attraverso fondi specializzati. Nel dettaglio, le persone fisiche potranno usufruire di una detrazione dall’Irpef pari al 19%della somma investita nel capitale sociale di una o più start up innovative. Qualora non avesse capienza d’imposta a debito nell’anno dell’investimento, il contribuente potrà portare in detrazione negli esercizi successivi quanto non detratto nel periodo di imposta di riferimento, ma non oltre il terzo. In ogni caso l’investimento massimo agevolato non può eccedere la somma di euro 500.000 (quindi detrazione annua massima 95.000 euro) per ciascun periodo di imposta, in quanto l’art. 29, co. 2 del decreto prevede espressamente che «non si tiene conto delle altre detrazioni eventualmente spettanti al contribuente». La suddetta percentuale di detrazione si eleva al 25% per gli investimenti in start up innovative a vocazione sociale e per quelle che sviluppano e commercializzano esclusivamente prodotti innovativi ad alto livello tecnologico in campo energetico. La suddetta agevolazione viene meno nel caso in cui il contribuente decida di disinvestire, anche in misura parziale, dalle start up. In questi casi il contribuente dovrà provvedere a versare quanto indebitamente non versato con la maggiorazione degli interessi legali.
FRUIZIONE DELL’AGEVOLAZIONE Il periodo di imposta 2016, introdotto per effetto delle modifiche apportate al decreto-legge n. 179 del 2012 dalla legge di conversione del decreto-legge n. 76 del 2013, non essendo stato oggetto di valutazione a livello comunitario, necessita, di una specifica autorizzazione della Commissione Europea per poter essere considerato anch’esso un periodo agevolato.
Disciplina fiscale delle «start up» innovative L’art. 29, co. 4 del decreto estende anche ai soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società, con esclusione delle stesse start up e degli Oicr che investono prevalentemente in tali tipologie societarie, la possibilità di usufruire del regime di favore previsto dalla norma in commento, qualora decidano di investire in start up innovative. Èprevisto quale regime premiale la possibilità di dedurre dalla formazione del reddito il 20% (che passa al 27% in caso di investimento in start up a vocazione sociale ed in start up che sviluppano e commercializzano esclusivamente prodotti o servizi innovativi ad altro valore energetico) della somma investita nel capitale sociale di una o più start up innovative direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio o altre società che investono prevalentemente in start up innovative. Anche per le imprese, come per le persone fisiche è stato fissato un limite massimo di investimento consentito pari ad euro 1.800.000 per ciascun periodo di imposta (quindi deduzione annua massima 360.000 euro, da cui un risparmio d’imposta annuo massimo di euro 99.000 euro), senza che si possa disinvestire prima dei due anni. Nel caso in cui la società decida di cedere, anche parzialmente, l’investimento prima del decorso del termine, la stessa oltre a decadere dal beneficio, subirà il recupero a tassazione dell’importo dedotto, maggiorato degli interessi legali. Persone fisiche e persone giuridiche perdono il diritto ai benefici fiscali se gli investimenti annui eccedono il limite di euro 2.500.000. In tale caso i benefici si perdono totalmente.
Disciplina fiscale delle «start up» innovative L’articolo 3 del decreto attuativo stabilisce che le agevolazioni si applicano esclusivamente ai conferimenti in denaro, effettuati sia in sede di costituzione della start-up innovativa sia in sede di aumento del capitale sociale di una start-up già costituita. Per espressa previsione normativa, sono agevolati solo i conferimenti iscritti alla voce del capitale sociale e della riserva sovrapprezzo delle azioni o quote della start-up innovativa. Non possono, pertanto, essere agevolati i conferimenti in denaro a fondo perduto iscritti in altre voci del patrimonio netto, diverse dal capitale sociale e dalla riserva da sovraprezzo. Il diritto a fruire dell’agevolazione per il soggetto conferente rileva nel periodo di imposta in corso alla data di perfezionamento dell’aumento del capitale sociale della start-up innovativa. Rilevano tra i conferimenti agevolati anche quelli derivanti dalla conversione di obbligazioni convertibili in azioni o quote di nuova emissione della start-up innovativa. Inoltre viene equiparata ad un conferimento in denaro – e costituisce, pertanto, investimento agevolato – anche la sottoscrizione di un aumento di capitale mediante compensazione di crediti, ad eccezione di quelli originati da cessione di beni o prestazioni di servizi. Tuttavia, tale ultima preclusione non trova applicazione nei confronti dei crediti derivanti dalle prestazioni lavorative e di servizi previste dall’articolo 27 del medesimo decreto-legge n. 179 del 2012.
Disciplina fiscale delle «start up» innovative Trattamento fiscale e contributivo degli strumenti finanziari L’art. 27, co. 1 del decreto dispone che il reddito di lavoro degli amministratori, dipendenti e collaboratori continuativi delle start up innovative o degli incubatori certificati, derivanti dall’assegnazione di azioni, quote, titoli, diritti, opzioni o strumenti finanziari nel contesto di un piano di incentivazione, non concorre alla formazione del reddito imponibile di tali soggetti sia ai fini fiscali che contributivi(per gli strumenti assegnati dal 19 dicembre 2012, entrata in vigore della legge di conversione) Si deve fare riferimento a strumenti finanziari “partecipativi”,ossia a strumenti finanziari similari alle azioni la cui remunerazione è costituita totalmente dalla partecipazione ai risultati economici della società emittente. Si evidenzia che l’articolo 27 riconosce il regime di favore senza prevedere alcun limite di importo non imponibile degli strumenti finanziari (diversamente dal limite di euro 2.065,83 previsto dall’art. 51 co 2 lett. g del TUIR relativo alle azioni concesse ai dipendenti).
Disciplina fiscale delle «start up» innovative Per cui, la detassazione soggiace alla duplice condizione che: • gli strumenti finanziari, le azioni o quote e i diritti siano emessi dalle start up innovative e/o dagli incubatori certificati con cui i soggetti percipienti intrattengono il proprio rapporto di lavoro o, in alternativa, da società controllate dalle start up e/o incubatori medesimi; • gli strumenti sopra definiti non devono essere riacquistati dalle società emittenti o da loro controllate o controllanti. In caso contrario il reddito di lavoro andrà a tassazione nel periodo di imposta di cessione. In tale circostanza assume rilevanza il valore che gli strumenti finanziari e i diritti avevano al momento dell’assegnazione (o dell’esercizio) e non il valore che tali strumenti avevano al momento della cessione. Per quanto concerne l’ambito soggettivo della norma, possono beneficiare dell’esenzione: • gli amministratori; • i lavoratori legati da un rapporto di lavoro dipendente con la start up innovativa o con l’incubatore certificato, anche se a tempo determinato o part time; • nonché i collaboratori continuativi (non quelli occasionali); • tutti quei soggetti, cioè, il cui reddito viene normalmente qualificato come reddito assimilato a quello di lavoro dipendente. Questo regime non è applicabile nell’ipotesi in cui l’ufficio di amministratore rientri nell’oggetto della professione esercitata dal contribuente (circolare 16/E del 11 giugno 2014)
Disciplina fiscale delle «start up» innovative Come letteralmente specificato al successivo co. 2, l’esenzione spetta in relazione alle azioni, quote, strumenti finanziari emessi o diritti assegnati dalla start up innovativa, in cui gli amministratori, i dipendenti e i collaboratori prestano la propria attività, nonché a quelle emesse da società che direttamente sono controllate da start up innovative o da incubatori certificati. Esempio 1 - Si supponga che Caio, amministratore della start up innovativa X, riceva da quest’ultima azioni per un valore di € 100.000. In ottemperanza all’art. 51,Tuir, tale somma dovrebbe concorrere alla formazione del reddito di lavoro dipendente di Caio. Alla luce della normativa in commento, però, la stessa, poiché assegnata da una start up innovativa ad un proprio amministratore nell’ambito di un piano di incentivazione, non concorre alla formazione del reddito. Esempio 2 - Si supponga che Caio, amministratore della start up innovativa X, riceva da quest’ultima, nell’anno n, azioni per un valore di € 100.000. In ottemperanza all’art. 51, Tuir, tale somma dovrebbe concorrere alla formazione del reddito di lavoro dipendente di Caio. Alla luce della normativa in commento, però, la stessa, poiché assegnata da una start up innovativa ad un proprio amministratore nell’ambito di un piano di incentivazione, non concorre alla formazione del reddito. Si supponga, poi, che Caio ceda, nell’anno n+1, tali azioni alla start up al prezzo di € 90.000. Alla luce di quanto illustrato, il valore (iniziale) delle azioni (€ 100.000) concorre, nell’anno di cessione (n + 1) alla formazione del reddito di Caio a titolo di reddito di lavoro dipendente.
Disciplina fiscale delle «start up» innovative Nell’ipotesi in cui gli strumenti finanziari o i diritti siano riacquistati dalla start-up/società controllate, costituirà reddito di lavoro l’importo corrispondente al valore degli strumenti finanziari e dei diritti al momento dell’assegnazione o dell’esercizio del diritto, mentre l’eventuale differenza tra il corrispettivo e l’importo attratto a tassazione quale reddito di lavoro costituirà, se positiva, una plusvalenza, se negativa, una minusvalenza, rilevanti quale redditi diversi ai sensi dell’articolo 67 del TUIR, da determinare ai sensi dell’articolo 68 del TUIR. Se ceduti ad altri soggetti la cessione assume rilevanza quale reddito diverso ai sensi dell’articolo 67 del TUIR, e la stessa circolare 16/E del 2014 riporta che la norma non prevede alcuna decadenza dall’incentivo.
Disciplina fiscale delle «start up» innovative Art. 27 co. 4 - Al fine di garantire alle imprese start up innovative (ovvero incubatori certificati) l’accesso a servizi di consulenza altamente qualificati, ivi compresi quelli professionali, il Legislatore ha, inoltre, previsto che gli strumenti partecipativi, emessi a fronte di apporti di opere e servizi, anche all’ipotesi in cui gli apporti abbiano ad oggetto crediti maturati a fronte di opere e servizi, resi a favore di tali soggetti, non concorrono alla formazione del reddito complessivo di chi li ha resi. Esempio 3 - Si supponga che Tizio abbia reso servizi (ad esempio professionali) alla start up innovativa X. A fronte di tale prestazione di servizi, Tizio riceve dalla start up azioni per un valore di € 10.000. Alla luce della normativa in commento, il valore degli strumenti partecipativi non concorre alla formazione del reddito complessivo del soggetto che ha reso i servizi (Tizio). Adifferenza di quanto previsto dal comma 1, la disposizione in esame non prevede limitazioni alla cessione degli strumenti finanziari emessi a fronte dell’apporto di opere e servizi o dei relativi crediti. Quindi, l’eventuale cessione di detti strumenti finanziari alla start-up innovativa o all’incubatore certificato non comporta conseguenze sull’applicazione del regime fiscale agevolato, rimanendo comunque ferma l’applicazione del regime di tassazione ordinario previsto dall’articolo 67 del TUIR per i redditi diversi di natura finanziaria.