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NOVITA’ IRE NELLA FINANZIARIA 2005. Articolo Unico della Legge n. 311 del 30 dicembre 2004 Bologna 7 e 9 marzo 2005. Le novità in materia di applicazione dell’IRE in vigore dal 1 gennaio 2005. Determinazione della base imponibile (art. 3 Tuir)
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NOVITA’ IRE NELLA FINANZIARIA 2005 Articolo Unico della Legge n. 311 del 30 dicembre 2004 Bologna 7 e 9 marzo 2005 Agenzia delle Entrate-Direzione Regionale dell'Emilia Romagna-Ufficio Fiscalità Generale
Le novità in materia di applicazione dell’IRE in vigore dal 1 gennaio 2005 • Determinazione della base imponibile (art. 3 Tuir) • Introduzione delle deduzioni per carichi familiari in sostituzione delle detrazioni (nuovo art. 12 del Tuir) • Introduzione di una nuova deduzione per le spese di assistenza ai non autosufficienti (art.12,c.4bis)
segue • Modifica delle aliquote e degli scaglioni di reddito con l’aggiunta di un contributo del 4% per redditi eccedenti i 100 mila euro (art.13 Tuir) • Abrogazione delle detrazioni per redditi di lavoro dipendente, pensione, autonomo e di impresa minore (abrogazione dell’art. 14 Tuir) • Estensione della c. di s. al periodo d’imposta 2005 • Riconoscimento delle nuove deduzioni per carichi di famiglia da parte del sostituto d’imposta (art.23 e 29 DPR 600/73)
Dove troviamo le modifiche all’Ire nella Finanziaria 2005 • c.349, lett.a): modifica l’art. 3 Tuir; • c.349, lett.b): rinumera l’art. 13 Tuir in art.12, introduce le “deduzioni per oneri di famiglia” al posto delle detrazioni, introduce la deduzione per spese sostenute per addetti all’assistenza personale; • c.349, lett.c):rinumera l’art. 12 Tuir in art. 13 in materia di determinazione dell’imposta e introduce nuove aliquote e scaglioni di reddito;
segue • c.349, lett.d): abroga l’art. 14 Tuir (altre detrazioni) • c.350: introduce il contributo di solidarietà del 4% sul reddito imponibile che eccede l’importo di 100 mila euro; • c.351: è una norma di coordinamento con gli articoli del Tuir in vigore al 31/12/2004;
segue • c.352: introduce l’applicazione della “clausola di salvaguardia” relativamente alle disposizioni in vigore al 31/12/2002 o al 31/12/2004; • c.353: modifica gli artt. 23 e 29 del DPR 600/73 intervenendo nel sistema delle ritenute operate dal sostituto d’imposta.
Determinazione della base imponibile (art. 3) La base imponibile da assoggettare a tassazione è costituita dal reddito complessivo del contribuente al netto: • degli oneri deducibili art. 10 • della deduzione art. 11 (no tax area) • delle nuove deduzioni per oneri di famiglia art. 12
La deduzione prevista dall’art. 11 del Tuir (già in vigore dal 1 gennaio 2003) Deduzioni teoriche: 3000 euro per tutte le tipologie di reddito a cui si aggiungono: 4500 euro (ragguagliati ad anno) per i redditi di lavoro dipendente; 4000 euro (ragguagliati ad anno) per i redditi di pensione; 1500 euro (non ragguagliati ad anno) per i redditi d’impresa minore
Calcolo della deduzione effettiva La deduzione spettante è riconosciuta applicando alle deduzioni teoriche il risultato del seguente rapporto: 26000 + DT + Oneri deducibili – RC 26000 Se il rapporto è +/ = a 1 la deduzione spetta per intero; se tra 0 e 1 si applicano le prime quattro cifre decimali; se =/- di 0 non spetta
segue • La deduzione spetta nei limiti dell’imposta dovuta e non può dar luogo al riporto a nuovo dell’eventuale eccedenza
Esempio 1 • Lavoratore dipendente per 300 giorni con reddito complessivo pari a 20.000 euro Deduzione teorica: 3000+(4500x300/365)=3000+3699=6669 Deduzione spettante: 26.000+6669-20.000=0,4884=48,84% 26.000 6699x48,84%=3271,79 euro
Esempio 2 • Lavoratore dipendente per 200 giorni e pensionato per 165 giorni con reddito complessivo pari a 22.000 euro Deduzione teorica: 3000+(4500x200/365)+(4000x165/365)= =3000+2466+1808=7274 Deduzione spettante: 26.000+7274-22.000=0,4336=43,36% 26.000 7274x43,36%=3154 euro
Esempio 3 Lavoratore autonomo con inizio attività al 20 giugno 2004. Reddito pari a 16.000 euro Deduzione teorica: 3000+1500=4500 Deduzione spettante: 26.000+4500-16.000=0,4423=44,23% 26.000 4500x44,23%=1990,35 euro
Le nuove deduzioni per carichi familiari art. 12 Tuir • Sostituiscono le detrazioni • Riducono il reddito complessivo • Spettano per i familiari a carico di cui all’art. 433 c.c. che abbiano un reddito non superiore a euro 2840,51 calcolato al lordo degli oneri deducibili e della deduzione di cui all’art. 11 nonché quella di cui all’art. 12 • Sono rapportate a mese intero • Può essere ripartita fra coloro che ne hanno diritto nella maniera più conveniente
Deduzione teorica Per il coniuge a carico 3.200 euro Per il primo figlio in mancanza del coniuge 3200 euro Per ciascun figlio o altro familiare a carico 2.900 euro Per ciascun figlio di età inferiore a tre anni 3.450 euro Per ogni figlio portatore di handicap 3.700 euro Le deduzioni per i figli sono tra loro alternative
Come si determina la deduzione effettiva art.12 c. 4 ter La deduzione per carichi di famiglia effettivamente spettante è riconosciuta applicando alle deduzioni teoriche il risultato del seguente rapporto: 78.000+Df+Oneri deducibili-RC 78.000
segue • Se il rapporto è +/= a 1 la deduzione compete per intero • Se il rapporto è =/- di 0 la deduzione non compete • Se il rapporto è tra 0 e 1 la deduzione compete per la parte corrispondente alla percentuale calcolata in base alle prime quattro cifre decimali
Esempio 1 Contribuente con reddito di 35.000 euro, coniuge a carico e nascita del figlio a settembre 2005 Deduzione teorica: per coniuge 3.200 euro per figlio 3.450x4/12=1.150
Segue esempio 1:calcolo della deduzione spettante Deduzione teorica complessiva 4.350 Rapporto: 78.000+4350-35.000=0,6070 78.000 Deduzione spettante: 4.350x60,70%=2.640 euro
Esempio 2 Contribuente con reddito di 40.000 euro, 3 figli a carico al 50% di cui il secondo minore di 3 anni e l’ultimo nato a ottobre 2005 Deduzione teorica: per il 1 figlio 1450 euro (2900x50%) per il 2 figlio 1725 euro (3450x50%) Per il 3 figlio 431 euro (3450x50%x3/12)
Segue esempio 2: calcolo della deduzione effettiva Totale deduzioni teoriche:3.606 euro Rapporto:78.000+3606-40.000=0,5334 78.000 Deduzione spettante:3606x53,34%=1.923 euro
Deduzione per le spese sostenute per gli addetti all’assistenza art.12 c. 4 bis • Riguarda le spese sostenute per gli addetti all’assistenza personale dei soggetti non autosufficienti nel compimento degli atti della vita quotidiana • Spetta sia al soggetto non autosufficiente che sostiene la spesa, sia al familiare che la sostiene nell’interesse del soggetto non autosufficiente, anche se non a carico
segue • Si tratta di una deduzione ulteriore rispetto a quella prevista per gli oneri contributivi versati in favore di tali soggetti • E’ riconosciuta per un importo massimo teorico di 1.820 euro • Per determinare l’importo effettivo si applica lo stesso rapporto che deve essere utilizzato per il calcolo delle deduzioni per familiari a carico
Esempio Contribuente con reddito di 50.000 euro, coniuge e 2 figli a carico che ha sostenuto spese per 3000 euro nell’interesse di un familiare non autosufficiente. Deduzioni teoriche: Per il coniuge e i due figli 9.000 euro (3200+2900x2) Per il soggetto non autosufficiente 1820 euro
Segue calcolo delle deduzioni effettive Deduzioni teoriche complessive: 10.820 euro Rapporto: 78.000+10.820-50.000=0,4976 78.000 Deduzione spettante: 10.820x49,76%=5.384 euro
Anche tale deduzione, come quella per oneri familiari, se spettante a più persone, può essere ripartita liberamente secondo calcoli di convenienza in base alla situazione reddituale dei soggetti interessati
Le deduzioni previste dall’art. 11 e le deduzioni previste dall’art. 12 devono essere determinate separatamente.
Le nuove aliquote e i nuovi scaglioni di reddito art. 13 Tuir • Dal 1 gennaio 2005 l’imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili (art. 10) e delle deduzioni di cui agli artt. 11(no tax area) e 12 (oneri familiari e di assistenza per non autosufficienti) le seguenti aliquote per scaglioni di reddito
segue • Le aliquote passano da 5 (anni2003/2004) a 3 • Da 0 a 26.000 euro 23% • Da 26.000 a 33.500 euro 33% • Da 33.500 a 100.000 euro 39% • oltre 100.000 euro 39%+4%
Il contributo di solidarietà del 4% sui redditi eccedenti 100 mila euro Deve essere interpretato e gestito come una ulteriore aliquota d’imposta. Conseguentemente rileva: 1)nella determinazione degli acconti dovuti per l’anno d’imposta successivo 2)nella tassazione degli emolumenti arretrati di lavoro dipendente 3)nella tassazione delle indennità di fine rapporto
Segue contributo di solidarietà 4) Nella determinazione dell’importo su cui possono essere fatte valere eventuali detrazioni d’imposta 5) Nella determinazione del limite entro cui riconoscere il credito per le imposte pagate all’estero 6) Il sostituto d’imposta deve operare le ritenute tenendo conto del contributo
Clausola di salvaguardia • Per il 2005, in sede di dichiarazione dei redditi (Unico 2006) è possibile applicare le disposizioni del Tuir in vigore al 31/12/2002 ovvero quelle in vigore al 31/12/2004 se più favorevoli per il contribuente • Ai fini della verifica della c.di s. rilevano solo le disposizioni che contengono le regole strutturali ai fini del calcolo dell’Irpef/Ire
Tassazione degli arretrati di lavoro dipendente Agli arretrati di lavoro dipendente e assimilati corrisposti dal 1 gennaio 2005, soggetti a tassazione separata ai sensi dell’art. 17,lett.b), del Tuir, si applica l’aliquota media determinata in base alle aliquote introdotte dalla Finanziaria 2005
Adempimenti dei sostituti d’imposta art. 23 e 29 del DPR 600/73 • Il sostituto deve operare le ritenute applicando al reddito, al netto delle deduzioni previste per assicurare la progressività dell’imposizione (no tax area) e delle deduzioni per carichi di famiglia, le nuove aliquote ragguagliate al periodo di paga, tenendo conto anche del contributo di solidarietà
segue • Deve commisurare le ritenute sugli arretrati di lavoro dipendente corrisposti dal 1 gennaio 2005 tenendo conto della deduzione per assicurare la progressività dell’imposta e della deduzione per oneri di famiglia • Non applica la c.di s. salvo il caso in cui sia lo stesso sostituto a prestare assistenza fiscale.