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PROGETTO EQUAL S.A.R.A. IT – G – PUG – 095 “SUBAPPENNINO RIQUALIFICAZIONE AGRO – ALIMENTARE. IL DISTRETTO RURALE DEL SUBAPPENNINO DAUNO: “UNA NUOVA OPPORTUNITA’ DI SVILUPPO E DI COESIONE PER LE COLLINE E I MONTI DAUNI.
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PROGETTO EQUAL S.A.R.A. IT – G – PUG – 095“SUBAPPENNINO RIQUALIFICAZIONE AGRO – ALIMENTARE IL DISTRETTO RURALE DEL SUBAPPENNINO DAUNO: “UNA NUOVA OPPORTUNITA’ DI SVILUPPO E DI COESIONE PER LE COLLINE E I MONTI DAUNI
PROGETTO EQUAL S.A.R.A. IT – G – PUG – 095“SUBAPPENNINO RIQUALIFICAZIONE AGRO – ALIMENTARE IL Distretto rurale: modello organizzativo e forma di governo Modello di sviluppo rurale di qualità LA DOPPIA ANIMA DEL DISTRETTO RURALE: Nuovo strumento di governo del territorio
Il Ruolo delle Regioni • Alle regioni spetta il compito di individuare i Distretti rurali: facile • Alle regioni spetta il compito di decidere se attribuire al Distretto la doppia valenza o limitarlo ad un specifico ambito di intervento: scelta più difficile • Se la Regione nella sua legge contempla anche l’aspetto forma di governo deve decidere chi deve fare cosa.
PROGETTO EQUAL S.A.R.A. IT – G – PUG – 095“SUBAPPENNINO RIQUALIFICAZIONE AGRO – ALIMENTARE” IL RUOLO DELLE REGIONI • La legge di orientamento definisce i distretti rurali (art. 13 del D.lvo 228/2001) e demanda alle regioni il compito di provvedere all’individuazione e riconoscimento dei Distretti Rurali senza però definire i criteri di delimitazione e riconoscimento né quale ruolo e compiti attribuire agli stessi. • Tale scelta deriva dal fatto che solo le regioni hanno competenza in materia di agricoltura, foreste, sviluppo rurale, agriturismo etc…. e ciascuna di esse deve quindi provvedere ad integrare lo strumento “Distretto Rurale” nella propria struttura istituzionale.
PROGETTO EQUAL S.A.R.A. IT – G – PUG – 095“SUBAPPENNINO RIQUALIFICAZIONE AGRO – ALIMENTARE” IL RUOLO DELLE REGIONI • La regione Puglia, in attuazione dell’art. 117 della Costituzione, della legge n. 142 del 1990, della legge n. 579 del 97 e del D.lgs n. 143 del 97 ha emanato la legge n. 16 del 30/11/2000 con la quale ha provveduto a legiferare in tema di conferimento di funzioni e compiti amministrativi, stabilendo le proprie funzioni e quelle delegate alle Province, ai Comuni, alle Comunità Montane. • La Regione Puglia non ha ancora provveduto a legiferare sui distretti rurali, secondo quanto disposto dall’art. 13 del d.lgs n. 228/2001; è quindi necessario, per l’attuazione di questo modello di sviluppo locale che la Regione assolva a questo compito.
LE ESPERIENZE LEGISLATIVE REGIONALI SUL DISTRETTO RURALE Al momento sono cinque le regioni che dispongono di una legge regionale sul Distretto rurale: Piemonte, Veneto, Toscana e Abruzzo,, Calabria, a breve: Lazio Esperienza particolari: • Basilicata
LE ESPERIENZE LEGISLATIVE REGIONALI SUL DISTRETTO RURALE Regione Piemonte Legge n. 26/2003: Distretti rurali e agroalimentari; n. art. 13 Art. 1 Finalità: Art 2 Definizione: riprende quella contenuta nella legge di orientamento Art. 3 Requisiti per l’individuazione dei distretti rurali; definisce sette caratteristiche Art. 5 Procedure per l’individuazione dei Distretti. I D.R. e i D.A.A sono individuati dalla Giunta Regionale acquisito il parere della commissione competente, su proposta delle Province interessate Art. 6 – 7 - 8 Piano di Distretto (elaborazione, contenuti, forme, attuazione); Art. 12 Disposizioni finanziarie Art. 13 Parere del’Unione Europea PROGETTO EQUAL S.A.R.A. IT – G – PUG – 095“SUBAPPENNINO RIQUALIFICAZIONE AGRO – ALIMENTARE”
Legge n. 26/2003: Distretti rurali e agroalimentari; n. art. 13 Art 2 Definizione: riprende quella contenuta nella legge di orientamento Art. 3 Requisiti per l’individuazione dei distretti rurali; definite sette caratteristiche Art. 5 Procedure per l’individuazione dei Distretti La Giunta acquisito il parere della Commissione consiliare competente su proposta delle Provincie interessate individua i distretti Art. 6 - 7 – 8. Piano di Distretto: il piano distretto è elaborato dalla Provincia che assicura la partecipazione delle istituzioni locali e delle rappresentanze economiche e sociali mediante forme permanenti di dialogo istituzionale e di concertazione; il piano distretto è attuato mediante strumenti di programmazione negoziata che individuano tra l’altro i progetti d’innovazione. Art. 12 Disposizioni finanziarie: alla copertura degli oneri finanziari si provvede con legge finanziaria Art. 13 La concessione degli aiuti previsti dalla presente legge è disposta solo dopo Parere dell’Unione Europea LE ESPERIENZE LEGISLATIVE REGIONALI SUL DISTRETTO RURALERegione Piemonte
LE ESPERIENZE LEGISLATIVE REGIONALI SUL DISTRETTO RURALE Regione Veneto N. Articoli: 3 Titolo 3° della L.R. 40/2003 Art. 7 e 8: definizione Art. 9: individuazione dei distretti; di fatto è la giunta che dopo l’approvazione della legge n. 40, sentita la competente commissione consiliare, definisce i criteri per l’individuazione e le procedure per il riconoscimento. La Regione promuove l’avviamento di forme associative fra produttori agricoli e alimentari che concorrono alla produzione di alimenti derivanti da prodotti agricoli ottenuti nel territorio del distretto. I distretti rurali e agro - alimentari costituiscono ambito di attuazione degli interventi in agricoltura PROGETTO EQUAL S.A.R.A. IT – G – PUG – 095“SUBAPPENNINO RIQUALIFICAZIONE AGRO – ALIMENTARE”
LE ESPERIENZE LEGISLATIVE REGIONALI SUL DISTRETTO RURALE Regione Toscana Legge composta da nove articoli solo sul distretto rurale. Art. 2: definizione che definisce già le caratteristiche che devono possedere i distretti rurali; quattro i requisiti Art.3 Costituzione: Accordo tra enti locali e soggetti privati (caratteristiche dei soggetti aderenti, garanzie, soggetto referente, ambito territoriale) Art. 4 – Criteri di riconoscimento dei D.R.: la Giunta regionale acquisito il parere della competente commissione consiliare si esprime con deliberazione sulle modalità di presentazione delle istanze di riconoscimento, nonchè sui criteri di valutazione degli stesse; la valutazione delle istanze è demandata ad un comitato di esperti designato dalla G.R. Art. 5: Progetto economico territoriale del distretto rurale; Art. 6: Attività. Il D.R opera ……… Art. 7: Finanziamenti. La regione finanzia interventi…… PROGETTO EQUAL S.A.R.A. IT – G – PUG – 095“SUBAPPENNINO RIQUALIFICAZIONE AGRO – ALIMENTARE”
Art.6: il D.R. al fine di consolidare e sviluppare il sistema produttivo che lo caratterizza e le vocazioni naturali del territorio, nonché salvaguardare la tradizione storico culturale, opera: Favorire e rafforzare il dialogo e il confronto tra i soggetti diversi inseriti nel tessuto produttivo creando condizioni favorevoli all’integrazione e alla sinergia sul piano operativo; Promuovere, sostenere e coordinare le iniziative d’innovazione, di promozione commerciale e d’immagine per il territorio; Promuovere attività conoscitive e informative finalizzate allo studio e al monitoraggio di problematiche di carattere economico, sociale, turistico, culturale territoriale e ambientale; Promuovere, in una logica di massima valorizzazione delle risorse e di ampio coinvolgimento dei soggetti, il coordinamento delle varie politiche di gestione e di sviluppo del territorio finalizzate al miglioramento della qualità territoriale, ambientale e paesaggistica dello spazio rurale da conseguirsi anche mediante un’attività agricola compatibile con la conservazione della biodiversità; Favorire un effettivo contributo distrettuale alla formazione dei documenti di programmazione economica, di pianificazione territoriale e agro – ambientale; Favorire le iniziative di programmazione negoziata e di patti d’area interessanti il territorio. Regione Toscanail D.r: un soggetto che opera
LE ESPERIENZE LEGISLATIVE REGIONALI SUL DISTRETTO RURALE Regione Abruzzo Legge n. 18 del 3/04/2005 – 10 articoli Art. 2: definizione contenuta nel testo del d.lvo 228/2001; Art.3 Finalità; nessuna differenza Art. 4 – Criteri di riconoscimento dei D.R.: la Giunta regionale acquisito il parere della competente commissione consiliare su proposta delle Province interessate, che sentono le rappresentanze economiche, sociali e istituzionali. Art. 5: Piano di Distretto entro 90 giorni dall’individuazione del Distretto medesimo. Le Province interessate assicurano la partecipazione delle Istituzioni locali e delle rappresentanze economiche e sociali attraverso permanenti strumenti di concertazione istituzionale; Art. 6: Contenuti e procedure del Piano. Il Piano del distretto ha validità triennale ed è adottato dalla provincia e trasmesso alla Giunta R. che lo approva, previo parere della commissione competente entro 60 giorni. Il Piano deve prevedere ……….. la definizione di progetti d’innovazione. Art. 9: Norma finanziaria. Gli oneri saranno determinati dalle rispettive leggi finanziarie …….. PROGETTO EQUAL S.A.R.A. IT – G – PUG – 095“SUBAPPENNINO RIQUALIFICAZIONE AGRO – ALIMENTARE”
LE ESPERIENZE LEGISLATIVE REGIONALI SUL DISTRETTO RURALE Regione Calabria Legge n. 21 del 13/10/2004 – 10 articoli Art. 1: Finalità Art. 2: definizione contenuta nel testo del d.lvo 228/2001; Art. 3: requisiti per l’individuazione dei distretti – non si rilevano differenze significative. Art.5:i D.R. e i D.A.A sono individuati dal Consiglio su proposta delle O.O.P.P provinciali e regionali e dai soggetti di cui art. 1 della L.R. n. 13/1983 ( cioè dai titolari dell’iniziativa popolare: almeno cinquemila elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni interessati, da almeno tre consigli Comunali, da ogni Consiglio Provinciale) PROGETTO EQUAL S.A.R.A. IT – G – PUG – 095“SUBAPPENNINO RIQUALIFICAZIONE AGRO – ALIMENTARE”
Legge n. 21 del 13/10/2004 – 10 articoli Art. 6: Società di Distretto: Gli imprenditori agricoli, agro – alimentari, agrituristici e agroindustriali di concerto con le O.O.P.P., con i rappresentanti delle filiere organizzate, con le O.P. di riferimento predispongono un soggetto giuridico – società di distretto – rappresentativo dell’economia del distretto che avrà il compito di: Rafforzare i legami le relazioni gli scambi tra le imprese del distretto in una logica di filiera e di multifiliera favorendo l’orientamento alla qualità e al mercato; Predisporre strumenti tecnici che favoriscano investimenti nel distretto finalizzati all’ispessimento delle relazioni tra imprese agro – alimentari, tra queste e il mercato. Agevolare la caratterizzazione dell’area quale ambito territoriale per le produzioni di qualità; Favorire una condizione del lavoro coerente con i contratti nazionali del settore, che contribuisca alla creazione di un quadro di convenienza per l’emersione del lavoro non regolarizzato; Favorire la specializzazione dell’area anche in ambito scientifico e del trasferimento tecnologico al fine della creazione di specifiche professionalità a sostegno del settore agricolo e agro –alimentare; Sostenere domande aggregate, intercomunali per infrastrutture che abbiano come obiettivi prioritari la facilitazione della mobilità delle produzioni agro – alimentari esitate nel distretto; Realizzare con il concorso, regionale, nazionale e comunitario politiche di comunicazione e di marketing finalizzate a sostenere le produzioni del distretto LE ESPERIENZE LEGISLATIVE REGIONALI SUL DISTRETTO RURALE Regione Calabria: I D. R un soggetto che opera
Regione Basilicata PROGETTO EQUAL S.A.R.A. IT – G – PUG – 095“SUBAPPENNINO RIQUALIFICAZIONE AGRO – ALIMENTARE” La Regione Basilicata non ha una legge che istituisce e disciplina i distretti rurali, ma procede al riconoscimento delle singole proposte di riconoscimento di Distretti rurali e Distretti agro - alimentari mediante specifiche delibere, valutando di caso in caso la situazione locale.