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Le novita’ attese dall’evoluzione normativa italiana in tema di microcredito. Milano, 1 febbraio 2011. Riforma del Titolo V del TUB. Prima della riforma: 106 e 107. nuovi 106 (Basilea standard, vigilanza equivalente). Art. 106 .
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Le novita’ attese dall’evoluzione normativa italiana in tema di microcredito Milano, 1 febbraio 2011
Riforma del Titolo V del TUB • Prima della riforma: 106 e 107 • nuovi 106 • (Basilea standard, vigilanza equivalente) Art. 106. L'esercizio nei confronti del pubblico dell'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma è riservato agli intermediari finanziari autorizzati, iscritti in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia.
Uno Spazio per il Microcredito Art. 111 (in deroga all’art. 106) I soggetti iscritti in un apposito elenco, tenuto da un organismo, possono concedere finanziamenti a persone fisiche o società di persone, per l’avvio o l’esercizio di attività di lavoro autonomo o di microimpresa (start – up), a condizione che i finanziamenti concessi abbiano determinate caratteristiche.
Regime Di Vigilanza Alleggerito • Favorire lo sviluppo per i soggetti operanti nell’ambito del microcredito • presentano un indubbio rilievo sociale; • sono in grado di raggiungere soggetti marginali; • hanno una debole rilevanza sistemica. • Precisi limiti di operatività • Iscrizione in un elenco tenuto da un organismo di autoregolamentazione.
Condizioni per l’Iscrizione nell’Elenco • forma di società di capitali; • capitale versato di ammontare non inferiore a quello stabilito dalla Banca d’Italia; • requisiti di onorabilità dei soci di controllo o rilevanti nonché di onorabilità e professionalità degli esponenti aziendali; • oggetto sociale limitato alle sole attività proprie del microcredito (e alle attività accessorie e strumentali); • presentazione di un programma di attività.
Caratteristiche dei Finanziamenti • finalizzati all’avvio o allo sviluppo di iniziative imprenditoriali o all’inserimento nel mercato del lavoro; • ammontare non superiore a 25.000 euro e non assistiti da garanzie reali; • accompagnati dalla prestazione di servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio dei soggetti finanziati.
Interventi a Favore dei Bilanci Familiari • Finanziamenti anche a persone fisiche in condizioni di particolare vulnerabilità economica o sociale (in via non prevalente) • per favorirne l’inclusione finanziaria; • non oltre 10.000 euro; • non assistiti da garanzie reali; • accompagnati da servizi ausiliari di bilancio familiare; • a condizioni più vantaggiose di quelle di mercato.
Enti No-Profit • Le associazioni senza scopo di lucro possano concedere prestiti ai propri associati, purché • finalizzati a consentire l’inclusione sociale e finanziaria del beneficiario; • non garantiti da ipoteca; • a condizioni più favorevoli di quelle prevalenti sul mercato. • Riconosciuto un rilievo autonomo delle attività di credito svolte dagli enti no-profit, rispetto alla sfera di azione propria degli operatori che agiscono a scopo di lucro.