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affidamento / esercizio della potestà. affidamento condiviso con esercizio della potestà per entrambi.
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affidamento condiviso con esercizio della potestà per entrambi (…) ancor più opportuno, pertanto si rivela l’affidamento condiviso di quest’ultima, che dovrà condurre al superamento dell’antica logica del diritto di visita e, con essa, dei ruoli di un genitore che dispone del (tempo del) figlio e dell’altro genitore che chiede di poter “utilizzare” i ritagli di tempo che gli sono stati concessi (…) dispone l’affidamento condiviso ad entrambi i genitori della minore dispone che la potestà genitoriale sia esercitata da entrambi i genitori (Corte d’Appello di Potenza 7-14 novembre 2006)
affidamento condiviso con esercizio separato della potestà Va disposto l’affidamento condiviso dei minori ad entrambi i genitori (…) Ma proprio a causa della conflittualità esistente tra le parti va altresì previsto l’esercizio separato della potestà, nel senso che nei periodi di rispettiva permanenza ciascuno – disgiuntamente – e quindi senza l’accordo interno dell’altro (o anche contro la sua volontà) potrà effettuare le scelte di ordinaria amministrazione che riterrà più opportune. (Tribunale di Catania 01/06/2006)
affidamento condiviso con esercizio limitato della potestà In tema di potestà genitoriale, deve essere accolta la domanda di inibitoria tesa a limitare la potestà di uno dei due genitori, pur confermando l’affido condiviso del minore, limitatamente alla scelta delle cure sanitarie del minore affetto da gravi malattie qualora un genitore non sia in grado di essere continuativamente vicino al figlio stesso e soprattutto di assumere decisioni rapide al fine di tutelarne la salute in maniera adeguata e tempestiva. (Corte d’Appello Roma 11/09/06)
affidamento esclusivo con esercizio esclusivo della potestà Secondo una tesi che in effetti si fonda sul dato letterale della legge anche il coniuge non affidatario conserverebbe il pieno esercizio della potestà. L’art. 155 bis c.c. infatti non disciplina in alcun modo il contenuto dell’affidamento esclusivo e la norma non riproduce neanche la dizione del vecchio art. 155 c.c. secondo cui il genitore cui sono affidati i figli ha l’esercizio esclusivo della potestà. Tuttavia una interpretazione sistematica delle norme (confortata dal tenore dei lavori preparatori nei quali l’affidamento esclusivo viene relegato ad ipotesi residuale proprio dando per presupposta la perdita dell’esercizio della potestà) sembra far propendere (anche richiamandosi ad un generale principio di non contraddizione) nel senso opposto e quindi nel senso di intendere la locuzione di cui all’art. 155 c.c. terzo comma (“la potestà genitoriale è esercitata da entrambi i genitori”) riferita solo all’affidamento condiviso (fermo restando che il non affidatario conserva la titolarità della potestà, con quel che ne consegue come nel regime ante riforma). - segue - (Tribunale di Catania 01/06/06)
affidamento esclusivo con esercizio esclusivo della potestà Altrimenti si dovrebbe ritenere che il coniuge ha (forse) solo la cura ed educazione esclusiva del minore ma non il potere (esclusivo) di assumere le conseguenti decisioni (a meno che non gli si intendano automaticamente affidate come esercizio separato di potestà, ma con la difficoltà di individuarne l’esatta portata) e deve pur sempre subire le interferenze dell’altro genitore – in quanto conserva anch’egli l’esercizio della potestà – e ciò in contraddizione con il fatto che proprio la ragione giustificatrice di quell’affidamento monogenitoriale è stata la conclamata e motivata contrarietà agli interessi del minore di una soluzione di questo tipo. (Tribunale di Catania 01/06/06)
affidamento esclusivo con esercizio separato della potestà Nella fattispecie appare rispondente all’interesse delle bambine disporne il loro affidamento esclusivo al padre (…) Ciò posto, va in ogni caso ricordato che le decisioni di maggior interesse andranno prese dalle parti di comune accordo, e ciò anche se le minori sono state affidate in via esclusiva al padre. Per quanto concerne, invece, le questioni di ordinaria amministrazione, ritiene il Tribunale di dover stabilire sin da adesso – anche al fine di evitare altre liti giudiziarie, stante l’alta conflittualità tra le parti, emergente da tutta la documentazione in atti – che i genitori esercitino la potestà separatamente, e quindi disgiuntamente, nei periodi di rispettiva permanenza delle figlie. (Tribunale per i minorenni di Catania 23/05/07)
affidamento esclusivo con esercizio congiunto della potestà Rilevato che, anche in caso di affidamento esclusivo, comunque “la potestà genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggior interesse per i figli relative all’istruzione, all’educazione e alla salute sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli“ (…) i genitori si impegnano a collaborare per l’individuazione di occasioni e modalità di incontro, che in relazione alla progressiva crescita del loro figlio, garantiscano lo sviluppo di un rapporto costante, sereno e costruttivo tra il minore e ciascuno dei genitori. (Tribunale per i minorenni di Trento 11 aprile 2006)
Tribunale di Catania 01/06/06 L’affidamento esclusivo può essere adottato quindi, in via di eccezione, solo in presenza del manifestarsi di concrete ragioni contrarie all’interesse del minore (art. 155 bis c.c.) che lo giustifichino, quali in via esemplificativa, la obiettiva lontananza del genitore, il suo stato di salute psichica, l’insanabile contrasto con i figli, la sua anomala condotta di vita (ad esempio se detenuto o altro), ovvero ancora - secondo quanto da taluni ritenuto – il suo disinteresse e gli accordi espliciti o taciti in tal senso raggiunti dalle parti.
Corte d’Appello di Bari, 19/01/07 L’affidamento condiviso, pur in astratto possibile, per essere concretizzato, richiede da parte dei coniugi una convergenza d’intenti ed una consapevole adesione ad un programma educativo comune difficilmente realizzabile tra chi ha scelto di por termine al consorzio familiare con toni d’acceso conflitto. Nella specie, peraltro, sono presenti dati d’esasperata conflittualità, neppure negata nel reclamo e testimoniata dal tenore della diffida in atti e di talune sottolineature difensive, che non consentono, (…), un favorevole giudizio prognostico circa la concreta gestibilità dell’invocato affidamento condiviso (…)
Corte d’Appello di Ancona, 22 novembre 2006 Tale affidamento (condiviso) non può che fondarsi su un presupposto che nel caso di specie, per tabulas, risulta escluso: vale a dire un comportamento di entrambi i genitori assolutamente idoneo a rendere operante l’affido condiviso. Nel caso di specie la impossibilità di pervenire a tale tipo di affidamento risulta escluso: 1) dall’evidente contrasto in essere tra i coniugi, così come reso palese dalle contrapposte deduzioni (…)
Tribunale di Messina, 13/12/06 La mera intollerabilità dei rapporti tra i genitori, il clima di tensione anche aspra che eventualmente caratterizza le relazioni dopo la separazione, l’assenza di volontà di collaborare, non possono, di per sé, ostacolare l’applicazione di un sistema di affidamento che la legge privilegia ponendo quale unico limite l’interesse del minore, poiché, diversamente opinando, sarebbe agevole frustrare le finalità della normativa, ad es. creando o alimentando situazioni di conflitto, laddove l’interesse del minore è nel senso di conservare rapporti significativi con entrambi i genitori anche dopo la separazione e, potrebbe dirsi, proprio a cagione di essa, che inevitabilmente determina il venir meno della sicurezza costituita di regola dalla convivenza con entrambi i genitori (…) l’affidamento condiviso, ponendo auspicabilmente termine alla spirale delle reciproche rivendicazioni ed “imponendo” alle parti il perseguimento degli scopi dell’assetto privilegiato dalla legge, può anzi contribuire al superamento di quella conflittualità e al recupero di un clima di serenità di cui i figli sono i primi a trarre beneficio …
Tribunale di Catania, 01/06/06 L’affidamento non può peraltro ritenersi escluso di per sé dalla mera conflittualità esistente (come nel caso in esame) tra i coniugi, poiché altrimenti avrebbe solo un’applicazione residuale, coincidente con il vecchio affidamento congiunto; e ciò anche considerato il fatto che l’uno dei coniugi potrebbe strumentalmente innescare in via unilaterale i conflitti al fine magari di orientare il decidente verso un affidamento esclusivo.
Corte d’Appello di Potenza, 7-14 novembre 2006 L’esistenza di conflittualità tra i coniugi non costituisce ragione sufficiente per escludere l’affidamento condiviso dei figli in caso di separazione. E’ compito degli stessi coniugi (ove non riescano a mantenere i loro rapporti in limiti che la civiltà imporrebbe) far sì che la conflittualità non ridondi sul minore, il cui interesse è quello di vivere quanto più possibile con entrambi i genitori, senza che nessuno di essi venga escluso dalla sua vita quotidiana. Per escludere l’affidamento condiviso, occorre qualcosa di più profondo e dimostrato in quanto se fosse sufficiente invocare l’esistenza di un contrasto tra genitori, verrebbe totalmente frustrata la volontà della legge, certo essendo che non esiste separazione personale dei coniugi non accompagnata da dissapori reciproci tra loro.
Riferimenti Per il testo integrale o commentato dei provvedimenti citati si vedano: Corte d’Appello di Potenza 7-14/11/06 in Famiglia e Minori 8/07 pg 60 e ss. • Tribunale di Catania 01/06/06 in www.minoriefamiglia.it • Corte d’Appello di Roma 11/09/06 in Famiglia e Minori 1/07 pg 66 e ss. • Tribunale per i minorenni di Catania 23/05/07 in www.minoriefamiglia.it • Tribunale per i minorenni di Trento 11/04/06 in www.affidamentocondiviso.it • Corte d’Appello di Bari 19/01/07 in www.minoriefamiglia.it • Corte d’Appello di Ancona 22/11/06 in Famiglia e Minori 3/07 pg 70 e ss. • Tribunale di Messina 13/12/06 in www.minoriefamiglia.it